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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1580/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Parte_1
Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Roma al
Largo Toniolo n. 6 APPELLANTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Scarlato, per procura generale alle liti per atto del notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, elettivamente domiciliato in Persona_1
Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro n. 11334/2023 del 13.12.2023
Conclusioni: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ed iscritto in data 13.2.2023 esponeva che: - era titolare del trattamento ai Parte_1 superstiti SO n. 25760360 da aprile 2008 nonché dell'indennità di accompagnamento da maggio 2021 in quanto soggetto non autosufficiente;
- in data 28.11.2022 aveva presentato domanda amministrativa per il c.d. assegno vedovile, con espressa richiesta di decorrenza da giugno 2021; - con nota del 3.1.2023 l aveva erogato l'assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dal CP_1
dicembre 2022, ossia dal mese successivo a quello della domanda amministrativa. Sosteneva
l'erroneità della decisione dell' , richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. CP_1
7668/1996 e la circolare n. 98/98. Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare il suo diritto CP_1
soggettivo al c.d. assegno di vedovanza insistente sul trattamento ai superstiti in godimento, dal
01.06.2021 al 30.11.2022, oltre accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo all'avversa pretesa, di cui sosteneva l'infondatezza CP_1
posto che anche la domanda amministrativa di prestazione costituiva requisito costitutivo della prestazione, di talché la decorrenza individuata dall' appariva del tutto corretta e conforme a CP_1
legge.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 11334/2023 del 13.12.2023 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva il ricorso, affermando che “la presentazione della domanda amministrativa condiziona lo stesso sorgere del diritto a qualunque prestazione assistenziale o previdenziale ai sensi dell'art. 443 cpc, che presuppone appunto l'esaurimento dei rimedi amministrativi;
specularmente, solo a seguito della domanda amministrativa, sorge obbligo per CP_ l' di verificare la ricorrenza dei presupposti del diritto prospettato e riconoscere la prestazione richiesta”.
Avverso tale decisione proponeva appello censurandola per “violazione Parte_1 di legge (L. n. 153/88 con rinvio all'art. 11 DPR 797/95)”, posto che il Tribunale aveva individuato la decorrenza del trattamento di vedovanza sulla pensione SO in godimento dalla data della domanda amministrativa, omettendo di rilevare che: - la domanda amministrativa, nella specie pacificamente presentata, non è elemento costitutivo del diritto azionato;
- la norma in materia di assegni al nucleo familiare colloca la decorrenza della prestazione al momento della sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto soggettivo, con diritto alla percezione delle somme arretrate nei limiti della prescrizione.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la reiezione dell'atto di gravame e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
All'udienza dell'11.2.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del
2 dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è fondato.
Come noto, l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153, è “diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano economico” e “compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art. 2, secondo comma, prima parte, l. 153-1988)”, venendo “elevato per quei nuclei familiari, che risultano meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali
(e che si trovano, a causa di infermità o difetti fisici o mentali, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2, secondo comma, seconda parte, l. n.
153-1988)”.
Esso spetta, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito in legge n.
153 del 1988, anche laddove il nucleo familiare sia “composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7668 del 1996; per un'applicazione concreta cfr. Sez. L, Ordinanza n. 30563 del 2019).
Nella specie, è incontestato che l'appellante - , titolare del trattamento della pensione Parte_2 di reversibilità erogata dalla gestione dipendenti dal 2008 e percettrice dell'indennità di accompagnamento dall'1 giugno 2021 (a seguito del riconoscimento dei requisiti sanitari per fruire del beneficio con decorrenza 20.5.2021), essendo totalmente inabile a qualsivoglia lavoro e impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita - presenta tutti i requisiti per fruire dell'assegno per il nucleo familiare. L' le ha riconosciuto tale ultima prestazione dal dicembre 2022, ovvero dal mese CP_1
successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
La causa verte unicamente sulla decorrenza del beneficio, che secondo l'assunto dell' CP_1
(condiviso dalla sentenza impugnata) non può precedere la data della domanda amministrativa e che, invece, secondo la parte appellante, coincide con il momento in cui sussistono tutti i presupposti della prestazione, anche se anteriori all'istanza presentata all' (ovvero, nella specie, con l'1.6.2021, CP_1 come peraltro espressamente richiesto nella domanda amministrativa).
In proposito assume rilievo l'art. 2, comma 3, L. 153 1988, che stabilisce: “Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle
3 quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato”.
In virtù del predetto richiamo occorre considerare l'art. 11 del DPR 797/1955, il quale stabilisce: “Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si
verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le
condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli
assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte”.
Il dettato normativo esprime, con evidenza, la regola che il diritto sorge nel momento in cui vengono ad esistenza tutti i requisiti che concorrono ad integrarne la fattispecie costitutiva.
Sul tema specifico è intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17922/2011, secondo cui il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare “sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nei limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti”. I giudici di legittimità, nel richiamare un altro precedente in termini (Sez. L, Sentenza n. 22051 del 2008), hanno ritenuto manifestamente fondato il ricorso con cui era stata censurata la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare dalla data della domanda amministrativa (22 giugno 2004) anziché dal momento in cui,
con il riconoscimento della condizione di inabilità (19 aprile 2002), si erano perfezionati i requisiti per ottenere la prestazione;
pertanto, decidendo il ricorso nel merito, hanno dichiarato il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare dall'1 maggio 2002.
Conferma di tale orientamento si rinviene in un arresto più recente della Corte di Cassazione (Sez. L,
Ordinanza n. 30563 del 2019): nel cassare la decisione di merito in ragione della necessità di ulteriori accertamenti in fatto, i giudici di legittimità non hanno confutato l'assunto della Corte territoriale (che, se infondato, avrebbe reso superfluo qualunque approfondimento fattuale) secondo cui “ferma la necessità della domanda amministrativa, il legislatore aveva fissato la decorrenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce”, donde la necessità di verificare i requisiti per la fruizione della prestazione, “a nulla rilevando l'epoca di presentazione della domanda amministrativa e, comunque, pur sempre entro il decorso del termine quinquennale di prescrizione”.
Il Collegio condivide tale orientamento, espresso dalla Corte di Cassazione nella sua funzione di nomofilachia proprio con riferimento alla specifica prestazione per cui è causa, dovendosi invece evidenziare che i precedenti citati dal Tribunale non concernono la decorrenza del diritto all'assegno del nucleo familiare;
essi riguardano, invece, in generale, la necessità della domanda amministrativa quale condizione di proponibilità dei ricorsi giudiziali in materia di assistenza e previdenza. Senonchè, nella specie, è incontestato che la domanda amministrativa sia stata presentata e la controversia concerne la
4 possibilità del riconoscimento del diritto da epoca antecedente alla presentazione di detta istanza.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato il diritto di Parte_1
a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti in godimento dall'1 giugno 2021,
ovvero dal primo giorno del mese successivo al maggio 2021 (in cui, con il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento sono venuti a sussistere tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto stesso) sino al 30.11.2022 (posto che dal dicembre 2022 la prestazione è stata erogata).
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate nella misura specificata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (che rientra nello scaglione inferiore a 1.100,00 euro, determinato tenendo conto dell'importo mensile degli assegni per il nucleo familiare come riconosciuti dall' , pari ad euro 52,91, e dei mesi in relazione CP_1
ai quali sono dovuti gli arretrati), alle attività difensive in concreto svolte e ai parametri vigenti.
Le spese stesse devono distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di a percepire gli assegni Parte_1 per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti in godimento dall'1 giugno 2021 al 30.11.2022;
- condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 Parte_1
liquida in euro 500,00 per il primo grado ed in euro 400,00 per il grado di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott. Alessandro Nunziata
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1580/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesco Parte_1
Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Roma al
Largo Toniolo n. 6 APPELLANTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Scarlato, per procura generale alle liti per atto del notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, elettivamente domiciliato in Persona_1
Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro n. 11334/2023 del 13.12.2023
Conclusioni: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ed iscritto in data 13.2.2023 esponeva che: - era titolare del trattamento ai Parte_1 superstiti SO n. 25760360 da aprile 2008 nonché dell'indennità di accompagnamento da maggio 2021 in quanto soggetto non autosufficiente;
- in data 28.11.2022 aveva presentato domanda amministrativa per il c.d. assegno vedovile, con espressa richiesta di decorrenza da giugno 2021; - con nota del 3.1.2023 l aveva erogato l'assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dal CP_1
dicembre 2022, ossia dal mese successivo a quello della domanda amministrativa. Sosteneva
l'erroneità della decisione dell' , richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. CP_1
7668/1996 e la circolare n. 98/98. Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare il suo diritto CP_1
soggettivo al c.d. assegno di vedovanza insistente sul trattamento ai superstiti in godimento, dal
01.06.2021 al 30.11.2022, oltre accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo all'avversa pretesa, di cui sosteneva l'infondatezza CP_1
posto che anche la domanda amministrativa di prestazione costituiva requisito costitutivo della prestazione, di talché la decorrenza individuata dall' appariva del tutto corretta e conforme a CP_1
legge.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 11334/2023 del 13.12.2023 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva il ricorso, affermando che “la presentazione della domanda amministrativa condiziona lo stesso sorgere del diritto a qualunque prestazione assistenziale o previdenziale ai sensi dell'art. 443 cpc, che presuppone appunto l'esaurimento dei rimedi amministrativi;
specularmente, solo a seguito della domanda amministrativa, sorge obbligo per CP_ l' di verificare la ricorrenza dei presupposti del diritto prospettato e riconoscere la prestazione richiesta”.
Avverso tale decisione proponeva appello censurandola per “violazione Parte_1 di legge (L. n. 153/88 con rinvio all'art. 11 DPR 797/95)”, posto che il Tribunale aveva individuato la decorrenza del trattamento di vedovanza sulla pensione SO in godimento dalla data della domanda amministrativa, omettendo di rilevare che: - la domanda amministrativa, nella specie pacificamente presentata, non è elemento costitutivo del diritto azionato;
- la norma in materia di assegni al nucleo familiare colloca la decorrenza della prestazione al momento della sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto soggettivo, con diritto alla percezione delle somme arretrate nei limiti della prescrizione.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'originario ricorso.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la reiezione dell'atto di gravame e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
All'udienza dell'11.2.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del
2 dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è fondato.
Come noto, l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153, è “diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano economico” e “compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art. 2, secondo comma, prima parte, l. 153-1988)”, venendo “elevato per quei nuclei familiari, che risultano meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali
(e che si trovano, a causa di infermità o difetti fisici o mentali, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2, secondo comma, seconda parte, l. n.
153-1988)”.
Esso spetta, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito in legge n.
153 del 1988, anche laddove il nucleo familiare sia “composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7668 del 1996; per un'applicazione concreta cfr. Sez. L, Ordinanza n. 30563 del 2019).
Nella specie, è incontestato che l'appellante - , titolare del trattamento della pensione Parte_2 di reversibilità erogata dalla gestione dipendenti dal 2008 e percettrice dell'indennità di accompagnamento dall'1 giugno 2021 (a seguito del riconoscimento dei requisiti sanitari per fruire del beneficio con decorrenza 20.5.2021), essendo totalmente inabile a qualsivoglia lavoro e impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita - presenta tutti i requisiti per fruire dell'assegno per il nucleo familiare. L' le ha riconosciuto tale ultima prestazione dal dicembre 2022, ovvero dal mese CP_1
successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
La causa verte unicamente sulla decorrenza del beneficio, che secondo l'assunto dell' CP_1
(condiviso dalla sentenza impugnata) non può precedere la data della domanda amministrativa e che, invece, secondo la parte appellante, coincide con il momento in cui sussistono tutti i presupposti della prestazione, anche se anteriori all'istanza presentata all' (ovvero, nella specie, con l'1.6.2021, CP_1 come peraltro espressamente richiesto nella domanda amministrativa).
In proposito assume rilievo l'art. 2, comma 3, L. 153 1988, che stabilisce: “Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle
3 quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato”.
In virtù del predetto richiamo occorre considerare l'art. 11 del DPR 797/1955, il quale stabilisce: “Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si
verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le
condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli
assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte”.
Il dettato normativo esprime, con evidenza, la regola che il diritto sorge nel momento in cui vengono ad esistenza tutti i requisiti che concorrono ad integrarne la fattispecie costitutiva.
Sul tema specifico è intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17922/2011, secondo cui il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare “sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nei limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti”. I giudici di legittimità, nel richiamare un altro precedente in termini (Sez. L, Sentenza n. 22051 del 2008), hanno ritenuto manifestamente fondato il ricorso con cui era stata censurata la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare dalla data della domanda amministrativa (22 giugno 2004) anziché dal momento in cui,
con il riconoscimento della condizione di inabilità (19 aprile 2002), si erano perfezionati i requisiti per ottenere la prestazione;
pertanto, decidendo il ricorso nel merito, hanno dichiarato il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare dall'1 maggio 2002.
Conferma di tale orientamento si rinviene in un arresto più recente della Corte di Cassazione (Sez. L,
Ordinanza n. 30563 del 2019): nel cassare la decisione di merito in ragione della necessità di ulteriori accertamenti in fatto, i giudici di legittimità non hanno confutato l'assunto della Corte territoriale (che, se infondato, avrebbe reso superfluo qualunque approfondimento fattuale) secondo cui “ferma la necessità della domanda amministrativa, il legislatore aveva fissato la decorrenza del diritto all'assegno per il nucleo familiare al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce”, donde la necessità di verificare i requisiti per la fruizione della prestazione, “a nulla rilevando l'epoca di presentazione della domanda amministrativa e, comunque, pur sempre entro il decorso del termine quinquennale di prescrizione”.
Il Collegio condivide tale orientamento, espresso dalla Corte di Cassazione nella sua funzione di nomofilachia proprio con riferimento alla specifica prestazione per cui è causa, dovendosi invece evidenziare che i precedenti citati dal Tribunale non concernono la decorrenza del diritto all'assegno del nucleo familiare;
essi riguardano, invece, in generale, la necessità della domanda amministrativa quale condizione di proponibilità dei ricorsi giudiziali in materia di assistenza e previdenza. Senonchè, nella specie, è incontestato che la domanda amministrativa sia stata presentata e la controversia concerne la
4 possibilità del riconoscimento del diritto da epoca antecedente alla presentazione di detta istanza.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato il diritto di Parte_1
a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti in godimento dall'1 giugno 2021,
ovvero dal primo giorno del mese successivo al maggio 2021 (in cui, con il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento sono venuti a sussistere tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto stesso) sino al 30.11.2022 (posto che dal dicembre 2022 la prestazione è stata erogata).
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate nella misura specificata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (che rientra nello scaglione inferiore a 1.100,00 euro, determinato tenendo conto dell'importo mensile degli assegni per il nucleo familiare come riconosciuti dall' , pari ad euro 52,91, e dei mesi in relazione CP_1
ai quali sono dovuti gli arretrati), alle attività difensive in concreto svolte e ai parametri vigenti.
Le spese stesse devono distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di a percepire gli assegni Parte_1 per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti in godimento dall'1 giugno 2021 al 30.11.2022;
- condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 Parte_1
liquida in euro 500,00 per il primo grado ed in euro 400,00 per il grado di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott. Alessandro Nunziata
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