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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 865/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5262/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ESPROPR VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0024171088 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0024171088 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0030195569 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0030195670 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0030195771 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0030195771 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO e DIRITTO
Considerato che atto inviato in data 26 giugno 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( preavviso di espropriazione immobiliare) notificatagli dalla spa SO ed avente ad aggetto il mancato pagamento di tributi per un ammontare di
€239.840,79, e deduceva :
di essere giunto a conoscenza dell'atto a cura della srl Società_1 cui l'atto era stato inviato,
la non riferibilità a se medesimo dell'indirizzo pec cui l'atto era giunto,
“ nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.7 comma 1 L.nr. 212/2000, omessa allegazione”
“ carenza di soggettività passiva “;e concludeva
per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'agente per la riscossine per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto della domanda con ogni conseguenza .
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, il giudice formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondato il primo motivo di censura nella misura in cui parte resistente non ha dato conto del collegamento esistente tra la pec di indirizzo del destinatario dell'atto Email_3 ed il ricorrente neppure indicato nella specifica qualità di legale rappresentante della società. Peraltro dall'esame degli estratti di ruolo neppure emerge con certezza che i tributi dovuti fossero imputabili alla società e neppure emerge la qualità di legale rappresentante del medesimo
Il S.C. persino in materia di notifica agli enti non dotati di personalità giuridica impone la specificazione della qualità del destinatario “ La notificazione degli atti tributari a società priva di personalità giuridica è correttamente eseguita, ai sensi dell'art. 145, comma 2, c.p.c. (come riformato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005), presso la sede della stessa o, in alternativa, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica del legale rappresentante, purchè ne siano indicati nell'atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale.” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9009 del 06/04/2017) .
Il difetto di notifica vizia l'atto – di natura semplicemente sollecitatoria - di cui va dichiarata l'inefficacia .
All'accoglimento del ricorso, segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti della s.p.a SO in persona del l.r. p.t. , così provvede : Accoglie il ricorso dichiarando inefficace l'atto opposto, Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €4.671 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge;
attribuisce detet spese al difensore per dichiarato anticipo
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5262/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ESPROPR VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0024171088 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0024171088 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0030195569 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0030195670 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0030195771 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 900.2023.0030195771 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO e DIRITTO
Considerato che atto inviato in data 26 giugno 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( preavviso di espropriazione immobiliare) notificatagli dalla spa SO ed avente ad aggetto il mancato pagamento di tributi per un ammontare di
€239.840,79, e deduceva :
di essere giunto a conoscenza dell'atto a cura della srl Società_1 cui l'atto era stato inviato,
la non riferibilità a se medesimo dell'indirizzo pec cui l'atto era giunto,
“ nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.7 comma 1 L.nr. 212/2000, omessa allegazione”
“ carenza di soggettività passiva “;e concludeva
per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'agente per la riscossine per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto della domanda con ogni conseguenza .
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, il giudice formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondato il primo motivo di censura nella misura in cui parte resistente non ha dato conto del collegamento esistente tra la pec di indirizzo del destinatario dell'atto Email_3 ed il ricorrente neppure indicato nella specifica qualità di legale rappresentante della società. Peraltro dall'esame degli estratti di ruolo neppure emerge con certezza che i tributi dovuti fossero imputabili alla società e neppure emerge la qualità di legale rappresentante del medesimo
Il S.C. persino in materia di notifica agli enti non dotati di personalità giuridica impone la specificazione della qualità del destinatario “ La notificazione degli atti tributari a società priva di personalità giuridica è correttamente eseguita, ai sensi dell'art. 145, comma 2, c.p.c. (come riformato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005), presso la sede della stessa o, in alternativa, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica del legale rappresentante, purchè ne siano indicati nell'atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale.” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9009 del 06/04/2017) .
Il difetto di notifica vizia l'atto – di natura semplicemente sollecitatoria - di cui va dichiarata l'inefficacia .
All'accoglimento del ricorso, segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti della s.p.a SO in persona del l.r. p.t. , così provvede : Accoglie il ricorso dichiarando inefficace l'atto opposto, Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €4.671 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge;
attribuisce detet spese al difensore per dichiarato anticipo