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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5946/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. VE MI Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5946/2021 promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Mascellari come da procura in atti
ATTORE contro
C.F.: Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero Sede;
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità.
***
§ Sintesi del processo e conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio per Parte_1 ottenere una pronuncia giudiziale che accertasse il rapporto di paternità tra l'odierno convenuto e la minore nata a [...] il [...]. SO
L'attrice riferiva, in particolare, di avere avuto una relazione more uxorio con il dalla quale nasceva, come detto, la piccola;
che il convenuto CP_1 Per_1
1 interrompeva la convivenza appena veniva a conoscenza della gravidanza negando di essere il padre della minore.
A fronte di quanto sopra, la ricorrente agiva per ottenere l'accertamento giudiziale della paternità anche al fine di prevedere l'obbligo a carico del convenuto di versare un congruo assegno di mantenimento per la minore a far data dalla nascita della minore.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto alla prima udienza del
12.7.22 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito anche a mezzo CTU genetica in cui si accertava che il resistente è il padre biologico della minore.
Successivamente, con provvedimento telematico del 4.5.25, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. indi rimessa al Collegio.
§ Nel merito sull'accertamento della paternità.
Tra le azioni di stato rientra quella volta ad ottenere l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione.
La prova della filiazione, ai sensi dell'art. 269 c.c. può essere data con ogni mezzo e sebbene, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all'accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cassazione civile sez. I -
11/09/2012, n. 15157).
Tutto ciò sopra premesso, nel caso di specie la CTU conclude per la compatibilità genetica di paternità con una probabilità superiore al 99,9999%. Non v'è pertanto dubbio che sia il padre biologico di e pertanto la Parte_2 Per_1 domanda di dichiarazione giudiziale di paternità va accolta.
§ Sulle conseguenze economiche della pronuncia giudiziale di paternità.
2 L'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo “status” di genitore
(Cass. Sez. III, Ordinanza n. 15148 del 12 maggio 2022).
Nel caso di specie, la ricorrente chiede di porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore della minore con decorrenza dalla data di SO nascita della minore.
La domanda deve essere accolta perché sussiste la legittimazione della ricorrente ad ottenere per il passato il rimborso del mantenimento pregresso, dalla nascita e fino alla pronuncia, poiché dal tenore della citazione è chiaro che l'attrice ha sostenuto in via esclusiva le relativa spese di mantenimento potendo, pertanto, richiedere “iure proprio” il rimborso di quanto da lei costantemente anticipato per conto dell'altro, tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c., trattandosi di obbligazione solidale alla quale sono applicabili gli artt. 1298 e 1299 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
Sentenza n. 3049 del 29 marzo 1994, conf. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 10861 del
1 ottobre 1999 e conf. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 16657 del 22 luglio 2014).
In ordine all'ammontare dell'assegno di mantenimento lo stesso viene determinato nella misura minima (minimo vitale) pari ad € 150,00 poiché non è emerso, nemmeno in via assertiva, alcun elemento per ritenere che il resistente percepisca redditi da lavoro. Tutto ciò considerato, per il passato e sino alla pronuncia il va condannato a pagare in favore dell'attrice la somma pari ad € 6.300,00 CP_1
(la minore, al tempo della pronuncia, ha 4 anni e 6 mesi pertanto l'operazione aritmetica è consistita nel moltiplicare 150,00 € per il numero di mesi pari all'età attuale della bambina dunque per 42 mesi) oltre spese straordinarie al 50%.
Per il futuro la somma sarà corrisposta entro il 15 di ogni mese sempre oltre il 50% delle spese straordinarie in favore della madre. La somma è soggetta a rivalutazione.
In ordine al regime dell'affido, appare a questo Collegio che il comportamento inerte e il totale disinteresse del padre giustifichino una concentrazione della
3 responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio stante l'irreperibilità del genitore.
Quanto al diritto di visita nulla si dispone rimettendo la questione alla libertà delle parti specie quando il padre mostrerà interesse alla frequentazione della minore.
§ Sull'aggiunta del cognome paterno.
Alcuna domanda al riguardo è stata formulata dalla ricorrente né, stante la contumacia del resistente, il padre biologico ha manifestato interesse all'aggiunta del patronimico.
Nonostante la mancanza di una formale domanda, appare comunque opportuno conformarsi al principio di diritto, qui condiviso, affermato da Cassazione civile sez.
I, 21/01/2025, n.1492 secondo cui:
“Per tutte le questioni attinenti all'individuazione del cognome/dei cognomi da attribuire e all'ordine degli stessi, la decisione è interamente rimessa al giudice di merito che deve assumere le sue determinazioni con una scelta motivata alla luce del superiore interesse del minore in ordine al cognome/ai cognomi di provenienza genitoriale da attribuirgli ed al loro ordine, senza che la specifica formulazione della domanda proposta possa ostacolare una statuizione anche diversa, sempre che congruamente motivata”.
La citata pronuncia poggia sul presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, la individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome (Cass. n. 12641/2006; Cass. n.
12983/2009).
Aggiunge la S.C. che: “(…) Nel caso del minore, la disposizione dettata dall'art. 262, quarto comma, cod. civ. demanda al giudice la decisione relativa all'assunzione del cognome del genitore, trattandosi di un potere la cui attribuzione trova la sua
4 giustificazione nel difetto di capacità del minore, al quale peraltro è riconosciuto (nella formulazione di tale disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 154/2013) il diritto di essere ascoltato, qualora abbia compiuto dodici anni o anche se sia in età inferiore, a condizione in quest'ultimo caso che risulti capace di discernimento”.
Ritiene questo Collegio che introdotta una domanda di accertamento giudiziale della paternità rispetto ad un minore il Giudice è automaticamente investito del potere di valutare, nell'interesse esclusivo del minore, ogni questione concernente il cognome anche là dove non vi sia una esplicita domanda da parte dell'attore.
Del resto, sul piano normativo, l'art. 277 c.c. dispone che la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento. Se la sentenza di accertamento giudiziale produce gli stessi effetti del riconoscimento deve consequenzialmente ritenersi applicabile, come del resto opina la pronuncia sopra riportata, l'art. 250 c.c. ove dispone che con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il Giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 c.c..
Tutto ciò premesso, in ossequio al principio della bigenitorialità e alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale (specie quella costituzionale) degli ultimi anni appare corrispondente all'interesse della minore (di appena quattro anni) aggiungere al cognome materno quello paterno di modo che il nome per esteso (da intendersi comprensivo del pre-nome e dei cognomi) della minore risulterà rappresentativo di entrambi i rami genitoriali in linea retta.
§ Spese di lite.
In ragione della soccombenza parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA che nata a [...] il [...] è figlia di SO CP_1
nato ad [...] il [...]
[...]
DISPONE l'aggiunta del cognome a quello già posseduto dalla minore CP_1
5 di modo che il nome per esteso della minore sarà SO RS
;
[...]
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avola (o altro Comune competente ove diverso da quello di residenza della attrice) di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, sull'atto di nascita dell'interessata;
DISPONE l'affido super esclusivo della minore in favore della madre con collocamento presso la stessa. La madre, pertanto, potrà assumere anche senza il consenso dell'altro genitore ogni decisione per la minore, quali salute, educazione, istruzione e residenza abituale;
REGOLAMENTA l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma pari ad € 6.300,00 oltre spese straordinarie al 50% a titolo di arretrati dovuti in quota parte per il mantenimento della minore;
PONE in capo a l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 entro giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 150,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come sopra, con decorrenza da ottobre 2025 (per il pregresso vale la condanna agli arretrati). Assegno unico stante il disposto affido esclusivo spetta, come per legge, al genitore affidatario (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs n. 230/21);
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese legali in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato che si liquidano in complessivi € 5.712,50 oltre SPAD (spese prenotate a debito).
Siracusa, così deciso nella camera di consiglio dell'15.9.25.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott. VE MI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. VE MI Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5946/2021 promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Mascellari come da procura in atti
ATTORE contro
C.F.: Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero Sede;
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità.
***
§ Sintesi del processo e conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio per Parte_1 ottenere una pronuncia giudiziale che accertasse il rapporto di paternità tra l'odierno convenuto e la minore nata a [...] il [...]. SO
L'attrice riferiva, in particolare, di avere avuto una relazione more uxorio con il dalla quale nasceva, come detto, la piccola;
che il convenuto CP_1 Per_1
1 interrompeva la convivenza appena veniva a conoscenza della gravidanza negando di essere il padre della minore.
A fronte di quanto sopra, la ricorrente agiva per ottenere l'accertamento giudiziale della paternità anche al fine di prevedere l'obbligo a carico del convenuto di versare un congruo assegno di mantenimento per la minore a far data dalla nascita della minore.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto alla prima udienza del
12.7.22 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito anche a mezzo CTU genetica in cui si accertava che il resistente è il padre biologico della minore.
Successivamente, con provvedimento telematico del 4.5.25, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. indi rimessa al Collegio.
§ Nel merito sull'accertamento della paternità.
Tra le azioni di stato rientra quella volta ad ottenere l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione.
La prova della filiazione, ai sensi dell'art. 269 c.c. può essere data con ogni mezzo e sebbene, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all'accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cassazione civile sez. I -
11/09/2012, n. 15157).
Tutto ciò sopra premesso, nel caso di specie la CTU conclude per la compatibilità genetica di paternità con una probabilità superiore al 99,9999%. Non v'è pertanto dubbio che sia il padre biologico di e pertanto la Parte_2 Per_1 domanda di dichiarazione giudiziale di paternità va accolta.
§ Sulle conseguenze economiche della pronuncia giudiziale di paternità.
2 L'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo “status” di genitore
(Cass. Sez. III, Ordinanza n. 15148 del 12 maggio 2022).
Nel caso di specie, la ricorrente chiede di porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore della minore con decorrenza dalla data di SO nascita della minore.
La domanda deve essere accolta perché sussiste la legittimazione della ricorrente ad ottenere per il passato il rimborso del mantenimento pregresso, dalla nascita e fino alla pronuncia, poiché dal tenore della citazione è chiaro che l'attrice ha sostenuto in via esclusiva le relativa spese di mantenimento potendo, pertanto, richiedere “iure proprio” il rimborso di quanto da lei costantemente anticipato per conto dell'altro, tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c., trattandosi di obbligazione solidale alla quale sono applicabili gli artt. 1298 e 1299 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
Sentenza n. 3049 del 29 marzo 1994, conf. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 10861 del
1 ottobre 1999 e conf. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 16657 del 22 luglio 2014).
In ordine all'ammontare dell'assegno di mantenimento lo stesso viene determinato nella misura minima (minimo vitale) pari ad € 150,00 poiché non è emerso, nemmeno in via assertiva, alcun elemento per ritenere che il resistente percepisca redditi da lavoro. Tutto ciò considerato, per il passato e sino alla pronuncia il va condannato a pagare in favore dell'attrice la somma pari ad € 6.300,00 CP_1
(la minore, al tempo della pronuncia, ha 4 anni e 6 mesi pertanto l'operazione aritmetica è consistita nel moltiplicare 150,00 € per il numero di mesi pari all'età attuale della bambina dunque per 42 mesi) oltre spese straordinarie al 50%.
Per il futuro la somma sarà corrisposta entro il 15 di ogni mese sempre oltre il 50% delle spese straordinarie in favore della madre. La somma è soggetta a rivalutazione.
In ordine al regime dell'affido, appare a questo Collegio che il comportamento inerte e il totale disinteresse del padre giustifichino una concentrazione della
3 responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio stante l'irreperibilità del genitore.
Quanto al diritto di visita nulla si dispone rimettendo la questione alla libertà delle parti specie quando il padre mostrerà interesse alla frequentazione della minore.
§ Sull'aggiunta del cognome paterno.
Alcuna domanda al riguardo è stata formulata dalla ricorrente né, stante la contumacia del resistente, il padre biologico ha manifestato interesse all'aggiunta del patronimico.
Nonostante la mancanza di una formale domanda, appare comunque opportuno conformarsi al principio di diritto, qui condiviso, affermato da Cassazione civile sez.
I, 21/01/2025, n.1492 secondo cui:
“Per tutte le questioni attinenti all'individuazione del cognome/dei cognomi da attribuire e all'ordine degli stessi, la decisione è interamente rimessa al giudice di merito che deve assumere le sue determinazioni con una scelta motivata alla luce del superiore interesse del minore in ordine al cognome/ai cognomi di provenienza genitoriale da attribuirgli ed al loro ordine, senza che la specifica formulazione della domanda proposta possa ostacolare una statuizione anche diversa, sempre che congruamente motivata”.
La citata pronuncia poggia sul presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, la individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome (Cass. n. 12641/2006; Cass. n.
12983/2009).
Aggiunge la S.C. che: “(…) Nel caso del minore, la disposizione dettata dall'art. 262, quarto comma, cod. civ. demanda al giudice la decisione relativa all'assunzione del cognome del genitore, trattandosi di un potere la cui attribuzione trova la sua
4 giustificazione nel difetto di capacità del minore, al quale peraltro è riconosciuto (nella formulazione di tale disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 154/2013) il diritto di essere ascoltato, qualora abbia compiuto dodici anni o anche se sia in età inferiore, a condizione in quest'ultimo caso che risulti capace di discernimento”.
Ritiene questo Collegio che introdotta una domanda di accertamento giudiziale della paternità rispetto ad un minore il Giudice è automaticamente investito del potere di valutare, nell'interesse esclusivo del minore, ogni questione concernente il cognome anche là dove non vi sia una esplicita domanda da parte dell'attore.
Del resto, sul piano normativo, l'art. 277 c.c. dispone che la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento. Se la sentenza di accertamento giudiziale produce gli stessi effetti del riconoscimento deve consequenzialmente ritenersi applicabile, come del resto opina la pronuncia sopra riportata, l'art. 250 c.c. ove dispone che con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il Giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 c.c..
Tutto ciò premesso, in ossequio al principio della bigenitorialità e alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale (specie quella costituzionale) degli ultimi anni appare corrispondente all'interesse della minore (di appena quattro anni) aggiungere al cognome materno quello paterno di modo che il nome per esteso (da intendersi comprensivo del pre-nome e dei cognomi) della minore risulterà rappresentativo di entrambi i rami genitoriali in linea retta.
§ Spese di lite.
In ragione della soccombenza parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA che nata a [...] il [...] è figlia di SO CP_1
nato ad [...] il [...]
[...]
DISPONE l'aggiunta del cognome a quello già posseduto dalla minore CP_1
5 di modo che il nome per esteso della minore sarà SO RS
;
[...]
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avola (o altro Comune competente ove diverso da quello di residenza della attrice) di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, sull'atto di nascita dell'interessata;
DISPONE l'affido super esclusivo della minore in favore della madre con collocamento presso la stessa. La madre, pertanto, potrà assumere anche senza il consenso dell'altro genitore ogni decisione per la minore, quali salute, educazione, istruzione e residenza abituale;
REGOLAMENTA l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma pari ad € 6.300,00 oltre spese straordinarie al 50% a titolo di arretrati dovuti in quota parte per il mantenimento della minore;
PONE in capo a l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 entro giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 150,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come sopra, con decorrenza da ottobre 2025 (per il pregresso vale la condanna agli arretrati). Assegno unico stante il disposto affido esclusivo spetta, come per legge, al genitore affidatario (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs n. 230/21);
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese legali in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato che si liquidano in complessivi € 5.712,50 oltre SPAD (spese prenotate a debito).
Siracusa, così deciso nella camera di consiglio dell'15.9.25.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott. VE MI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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