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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/11/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 407/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3964/2022, pubbl. il 15/11/2022
TRA
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Montella
- Appellante -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Russo
- Appellata -
1 Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni, ribadite all'udienza del 30 ottobre 2025
Svolgimento del processo
L'iter del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio.
Con la sentenza n. 3964/2022, il Tribunale di Salerno ha così statuito:
a) rigetta le domande attoree;
b) compensa le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta dalla volta ad ottenere, previo Parte_1 accertamento del suo diritto, la condanna della convenuta
[...]
al pagamento delle prestazioni afferenti ai Controparte_1
Settori A5 e A6 di cui alla fatture prodotte, erogate sulla scorta della intervenuta implementazione della COM nonché della Deliberazione del n. 47/2015, ha ritenuto la non remunerabilità Parte_2 Parte_3 delle prestazioni erogate dall'attrice in quanto afferenti a settori non ricompresi nel provvedimento di accreditamento nonché eseguite in mancanza della stipula di contratto ai sensi dell'art.
8-quinquies del
D.Lgs. n. 502/1992. Ha rigettato altresì la domanda subordinata ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 2041 c.c.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto appello, fondato su Parte_1 tre motivi di impugnazione, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata Voglia:
- IN LINEA PREGIUDIZIALE ED IN RITO, accertare e dichiarare il difetto di jus postulandi e/o di rappresentanza processuale dell' per Parte_3 le motivazioni tutte già ampiamente espresse in narrativa, con tutte le relative conseguenze;
2 - IN LINEA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto della struttura “ P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p/t, a ottenere il P.IVA_1 pagamento dall' delle prestazioni Controparte_1 afferenti ai Settori A5 e A6, erogate sulla scorta della intervenuta implementazione della COM nonché in ragione del provvedimento di presa d'atto dell' contenuto nella Deliberazione del D.G. Parte_3
n. 47/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- di conseguenza, condannare l' al Controparte_1 pagamento della somma di €.105.172,88, (Euro centocinquemilacentosettantaduevirgolaottantotto), di cui alla richiesta di nota di credito del 15.02.2016, prot. n. 252/2016; sulla detta somma
(trattandosi di debito di valuta) devono essere computati gli interessi moratori ex d.lgs. n.231/02 con decorrenza dalla data del 15.2.2016 e fino al soddisfo, oltre l'eventuale supero ex art.1224 comma 2 c.c. fino
a concorrenza del tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di
Stato di durata pari a dodici mesi, da calcolarsi con pari decorrenza e fino al momento della decisione;
- IN LINEA SUBORDINATA, accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., ha diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni afferenti ai
Settori A5 e A6, comunque rese in favore dell' Controparte_1
, a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 cod. civ.,
[...] sussistendone i relativi presupposti sia in fatto che in diritto;
- di conseguenza, condannare l' al Controparte_1 pagamento della somma di €.105.172,88, (Euro centocinquemilacentosettantaduevirgolaottantotto), a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., sussistendone i relativi presupposti sia in fatto che in diritto;
la detta somma (trattandosi di debito di valore) deve essere adeguata all'attualità mediante rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici di variazione
3 Istat con decorrenza dalla data del 15.02.2016 e fino al momento della decisione;
sulla somma come via via rivalutata anno per anno devono essere, altresì, computati gli interessi compensativi nella misura legale, da calcolarsi con pari decorrenza e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, in ogni caso l' al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre al rimborso del 15% T.P., alla C. A. e all'IVA se dovuta.”
Si è costituita l' contestando la fondatezza dei motivi posti Parte_3
a fondamento del gravame del quale ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di “jus postulandi” e/o di rappresentanza processuale dell' Parte_3 sollevata nelle note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2020, prima difesa successiva alla costituzione della controparte nel giudizio di primo grado.
Assume che la procura speciale alle liti conferita all'Avv. Rosa Russo è nulla poiché rilasciata da soggetto privo di legittimazione, il Dott.
, la cui nomina a Direttore Generale dell' Controparte_2 Parte_3
è avvenuta in violazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre Parte 1992, n. 502 che riserva la rappresentanza dell' al Direttore
Generale e, in caso di vacanza o impedimento, attribuisce le relative funzioni al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario, su delega o, in mancanza, al direttore più anziano per età.
Nel caso di specie, prosegue l'appellante, non era decorso il termine di sei mesi previsto per la sostituzione del Direttore Generale, come comprovato dalla Deliberazione n. 1118 del 22.10.2020, sicché la 4 procura doveva essere conferita dal Direttore Amministrativo (Dott.ssa
) o dal Direttore Sanitario (Dott. ). Persona_1 Persona_2
Il motivo è palesemente infondato e va rigettato.
Dagli atti del giudizio di primo grado risulta che l'Avv. Rosa Russo, costituendosi per conto dell' convenuta in giudizio, ha Parte_3 depositato una procura generale alle liti conferita, per atto del Notaio in data 2 febbraio 2018, dall'allora Direttore Generale dott. Persona_3
. Persona_4
Con detto atto veniva conferito al predetto avvocato, unitamente ad altri legali, il potere di rappresentanza, difesa ed assistenza dell'ente "in tutte le cause attive e passive, promosse o da promuovere, ed in qualunque giudizio o procedimento, innanzi qualsiasi Autorità Giudiziaria...nonché in tutti i casi in cui sia richiesta procura speciale":
Orbene, la procura generale ad litem, espressamente prevista dall'art. 83, co. 2, c.p.c., se proveniente dall'organo abilitato a conferirla, è certamente idonea a fondare la legittimazione processuale dell'ente che agisce in giudizio, restando a questo imputabile anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata (Cass. n. 11847/2007, n.
5319/2007, n. 8281/2006, n. 7922/1999).
L'appellante ha contestato l'esistenza del potere di rappresentanza Parte dell' in capo al dott. che, tuttavia, non risulta Controparte_2 avere rilasciato la procura generale depositata in atti, sicché, anche sotto questo profilo, non è ravvisabile il denunciato vizio di nullità della stessa.
Con il secondo motivo la società appellante denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art.8 quinquies d.lgs. n.502/92 -nonché la violazione ed erronea disapplicazione della Delibera di Giunta Regionale della Campania n.1270/03.
Lamenta che il Tribunale ha errato nel ritenere che la sola autorizzazione sanitaria o l'incremento della capacità operativa massima (COM) non
5 legittimino la remunerazione delle prestazioni erogate, A5 (citoistologia)
e A6 (genetica).
Evidenzia che la sua pretesa creditoria non si basa su una presunta estensione implicita dell'accreditamento originario, ma su un espresso Parte provvedimento di presa d'atto dell' (Delibera del Direttore Generale
n. 47/2015) che ha riconosciuto e autorizzato la variazione della COM, consentendo dunque la remunerazione a carico del delle Pt_4 prestazioni ulteriori;
tanto ai sensi della Delibera di Giunta Regionale
Campania n. 1270/2003 che consentirebbe la remunerazione di prestazioni erogate in eccedenza alla C.O.M. (ancorché non incluse nel provvedimento di accreditamento) a condizione che siano soddisfatti i sotto indicati presupposti:
1) una formale richiesta di modifica della COM entro la branca oggetto di accreditamento;
Parte
2) un provvedimento espresso e non meramente ricognitivo della che prenda atto della variazione dopo le verifiche istruttorie necessarie;
3) una compatibilità della variazione con la programmazione sanitaria rispetto delle soglie di spesa.
A dire dell'appellante, nel caso in esame, non erano affatto necessarie, Parte come (infondatamente) dedotto dall' sia nella nota del 08.02.2016, prot. n. 211 che nel giudizio di primo grado, né l'adozione di un provvedimento di “accreditamento definitivo dei nuovi settori”, né la stipula di un accordo ex art.8 quinquies D. Lgs. n.502/92, essendo sufficiente, invece, a fronte della richiesta di implementazione delle Parte COM, l'adozione di un provvedimento di presa d'atto della al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni comunque materialmente erogate dal . Parte_5
Sostiene di aver seguito la procedura prevista dalla predetta delibera della Giunta Regionale, presentando richiesta tempestiva di modifica della COM (dicembre 2013) a seguito della quale vi era stata un'istruttoria conclusa con esito favorevole (verbali e scheda Lab036) e con un formale provvedimento di presa d'atto della variazione da parte 6 Parte dell' (Delibera 47/2015), autorizzazione e ammissione a pagamento Parte delle prestazioni ulteriori a carico , con efficacia dall'1.1.2015.
Evidenzia di aver inviato periodicamente i files, uno sanitario e uno anagrafico, contenenti tutte le informazioni relative ai pazienti e alle analisi erogate in regime di accreditamento, e le fatture all'ufficio Parte controllo dell' che le aveva positivamente verificate apponendo un esplicito “ok” sulle bozze di fattura;
di aver inviato altresì detti files al sistema telematico per il monitoraggio della spesa sanitaria ex art. 59 comma 5 L. n. 326/03 del Ministero delle Finanze per un secondo esame, che si concludeva con esito positivo espresso in calce alla relativa con l'espressione “file elaborato con successo”; di aver emesso le fatture definitive solo a seguito del doppio controllo nonché di aver ricevuto i Parte pagamenti da parte dell' per le prestazioni rese in relazione ai Settori
A5 e A6 per i mesi da gennaio a giugno 2015. Parte Ciò nonostante, prosegue l'appellante, l' inopinatamente, ne aveva sostenuto l'illegittimità del pagamento sulla scorta di quanto assunto dal
TAR Campania - Sezione Salerno - con la sentenza n. 2200/2015, resa
“inter alios”, in relazione a fattispecie diversa da quella per cui è vertenza;
pertanto, con nota del 15.02.2016, prot. n. 252/2016, aveva richiesto la restituzione della somma di euro 105.172,88, mediante emissione di nota di credito, somma che unilateralmente provvedeva a trattenere compensandola con parte del maggior importo dovuto al
Laboratorio per altre prestazioni diagnostiche di laboratorio. Parte_1
Parte Osserva ancora l'appellante che la contestazione dell' circa il superamento del tetto di spesa è rimasta sfornita di prova, non avendo assolto l'appellata all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare e comunicare tempestivamente lo “sforamento” del budget.
Il motivo è infondato e va rigettato.
L'appellante, struttura privata già accreditata con D.C.A n.84 del 2014 per l'attività di medicina di laboratorio nei settori A1 (chimica clinica e tossicologia) e A2 (microbiologia e sieroimmunologia), àncora il proprio diritto a vedere compensate le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2015 7 nei settori A5 (citoistologia) e A6 (genetica), all'avvenuto accertamento dell'implementazione delle ulteriori prestazioni erogabili dalla struttura avvenuto in conformità al procedimento di cui alla DRGC n. 1270/2003, conclusosi con decreto del Direttore dell' . Parte_6
L'assunto è privo di pregio.
Come ripetutamente ribadito dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, con principio recepito da questa Corte in diverse pronunce, l'offerta delle prestazioni sanitarie è articolata, in tre momenti distinti: l'autorizzazione (art.
8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992), necessaria per realizzare strutture sanitarie e per l'esercizio delle relative attività, l'accreditamento istituzionale, necessario per operare per conto del Servizio Sanitario Regionale (art.
8-quater), subordinatamente alla rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione e in relazione al fabbisogno di assistenza definito dalla
Regione, e alla stipulazione di accordi contrattuali con le Aziende
Sanitare Locali con indicazione, tra l'altro, del volume massimo di prestazioni che le strutture sanitarie si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza (art.
8-quinquies). (v., tra le tante, Cass. n. 23498/2025; Cons. Stato n. 5591/2021).
In particolare, l'accreditamento legittima la singola struttura ad operare nell'ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell'erario, di guisa che la stessa è sottoposta all'esercizio del potere autoritativo e conformativo dell'amministrazione, che assolve la funzione di mantenere in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell'attività del soggetto accreditato.
In tale articolato processo di valutazione la Regione è chiamata a valutare che le strutture già autorizzate rispondano ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
8 In sintesi, mediante la procedura di accreditamento l'amministrazione accerta che l'operatore sanitario privato sia in grado di rendere prestazioni che soddisfino gli standard richiesti dal servizio sanitario regionale e coerenti con la programmazione dell'offerta.
In linea con tali premesse, questa Corte ha più volte precisato che, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del
1992, come integrato dall'art. 6 della L. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art.
8-quinquies del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia". I contratti con la P.A., infatti, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, devono comunque rivestire, a pena di nullità (ex artt. 16 e
17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), la forma scritta, che è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, nella misura in cui, da un lato, costituisce remora ad arbitri e, dall'altro, agevola l'espletamento della funzione di controllo (in tal senso, ex multis, Cass. n. 18369/2024;
Cass. n. 7019/2020; Cass. n. 12392/2014; Cass. n. 1740/2011).
La tesi dell'appellante si pone in contrasto con la disciplina sopra richiamata secondo cui la remunerabilità delle prestazioni è subordinata, oltre che all'autorizzazione, all'accreditamento istituzionale che consente ad una struttura ad operare all'interno e per conto del
[...]
, tenendo conto delle garanzie di qualità, delle Controparte_3 effettive esigenze della popolazione, dei livelli di assistenza da garantire e della disponibilità reale di risorse economiche.
9 L'implementazione della COM (capacità operativa massima) originariamente posseduta dalla struttura privata, nella specie avvenuta in conformità alla procedura prevista dalla Delibera di Giunta Regionale
n. 1270/2003, conclusasi con la Delibera del Direttore Generale dell'
[...]
, sulla base della quale l'appellante rivendica il diritto Parte_6 alla remunerazione delle prestazioni rese nell'anno 2015 nel settore A5
e A6, non ha modificato il decreto di accreditamento definitivo del laboratorio di analisi (DCA n. 84/2014) né, tampoco, può valere ad autorizzare, con onere a carico dello Stato, l'erogazione delle prestazioni rese dall'appellante nel settore A5 e A6 in mancanza di un provvedimento di accreditamento che includa espressamente tali prestazioni.
Ad avviso di questa Corte la deliberazione n. 47/2015, adottata dal
Direttore Generale dell' , non costituisce altro che atto Parte_3 conclusivo del procedimento amministrativo di rimodulazione della capacità operativa massima della Parte_1
[...]
Si osserva che la definizione della capacità operativa massima
(denominata COM) è stata introdotta per regolare la quantità di prestazioni erogabili dalle singole strutture sanitarie convenzionate in ragione alle dotazioni di mezzi e di personale.
In concreto, la COM esprime un valore sintetico sulle potenzialità funzionali e strutturali di un centro erogatore di prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e si pone come limite massimo di esplicazione del rapporto di accreditamento, ossia come numero massimo di prestazioni erogabili in regime di accreditamento. (Cons. St.
n. 5427/2011); pertanto la sua definizione comporta una verifica della quantità di prestazioni che possono potenzialmente essere erogate dalla struttura privata in relazione alla sua organizzazione tecnologica, alla dotazione strutturale ed ai coefficienti di personale, superficie dei locali, attrezzature posseduti e aggiornati.
10 Tale definizione, tuttavia, non dà diritto ad erogare in regime di accreditamento volumi di prestazioni per conto del Servizio Sanitario
Regionale, in quanto la determinazione della misura di attività a carico dell'erario pubblico rimane comunque demandata alla contrattazione con le AS (Cons. St. n.6872/2023; cfr. Cons. St. n. 3021/2015 secondo cui "la semplice rivalutazione della capacità operativa massima di una struttura privata non le attribuisce alcun diritto ad effettuare prestazioni in favore del servizio sanitario nella misura corrispondente alla nuova potenzialità, essendo rimessa all'Amministrazione la scelta di acquistare prestazioni dai privati in misura compatibile al rispetto dei limiti di spesa, fissati unilateralmente").
La giurisprudenza amministrativa ha anche affermato che è impossibile estendere l'accreditamento a prestazioni ulteriori, sia pur nell'ambito della medesima branca, rispetto a quanto stabilito nel provvedimento di accreditamento, in quanto ogni ulteriore ampliamento deve essere preceduto dalla valutazione, da parte della Regione, degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili (Cons. Stato n.
4363/2011; ma anche Cons. Stato n. 4642/2018, che ha confermato la sentenza del TAR Campania – sezione staccata di Salerno, n. Parte 2200/2015, posta dall' appellata a fondamento della richiesta - inviata alla società con nota del Parte_1
16.02.2016 - di emissione di una nota di credito per prestazioni non contenute nel decreto di accreditamento).
Coerente con tali premesse è dunque la contestazione dell' Parte_3 del diritto dell'appellante a trattenere le somme erogate a titolo di corrispettivo delle prestazioni erogate dal laboratorio di analisi nei settori A 5 e A6 perché non ricomprese nel provvedimento di accreditamento n. 84/2014 che ha riconosciuto l'accreditamento istituzionale per le attività di medicina di laboratorio delle strutture private operanti nella , tra le quali l'appellante, e che per Parte_7
11 essa fa unicamente riferimento alle attività indicate per i settori A1 e A2 della branca in cui opera.
Osserva ancora la Corte che contraddice la tesi dell'appellante proprio l'inequivocabile tenore letterale della delibera del Direttore Generale dell' la quale, nella premessa, precisa che “la C.O.M. Parte_6 non rappresenta un diritto ad effettuare per S.S.R. il relativo numero di prestazioni, le quali sono, viceversa, vincolate ai tetti di spesa fissati nella programmazione regionale/aziendale con i contratti annuali art 8- quinquies,comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i”; con essa il Direttore Parte Generale dell' autorizza l'appellante ad erogare le sole prestazioni oggetto del provvedimento n. 84/2014 (erroneamente indicato con il n.
83) e riconosce esclusivamente la rimodulazione della capacità operativa massima posseduta in precedenza dal laboratorio di analisi appellante con efficacia dal 1° gennaio 2015; il deliberato, infatti, recepisce in toto la proposta del Direttore della Struttura Programmazione Controllo e
Committenza, così formulata: ”Prendere atto dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione incaricata ed approvare la, scheda Lab036- del 17 Dicembre 2014, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la Struttura Sanitaria,."Ricerche Diagnostiche S.
Matteo SRL" OC LO (SA)-con sede in Via F. Lanzara, 33-
OC RI (SA); Che l'autorizzazione alle prestazioni in accreditamento con il SR (vedi DCA 83 del 16/07/2014) e la rimodulazione della nuova C.O.M. quali-quantitativa, abbiano efficacia a partire dal 1 Gennaio 2015”. Parte Del resto, il Direttore Generale dell' non avrebbe mai potuto autorizzare, facendone carico al SSN, l'esercizio delle prestazioni oggetto della riconosciuta implementazione perché è organo incompetente al rilascio dell'accreditamento, potere riservato in via esclusiva alla Regione ai sensi dell'art. 1 comma 237 quaterdecies della
L. Reg. n. 4/2011.
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, la statuizione di rigetto della domanda avente ad oggetto il diritto 12 dell'appellante ad ottenere la remunerazione delle prestazioni rese dall'appellante nei settori A5 e A 6 non può che essere confermata.
Con il terzo motivo di appello la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda, proposta in via subordinata, di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
In particolare, lamenta che il primo giudice ha negato l'arricchimento dell' in maniera apodittica nonché contro l'evidenza, Controparte_1 essendo del tutto incontrovertibile la sussistenza della locupletazione della controparte.
Inoltre, prosegue l'appellante, erroneamente il primo giudice ha configurato un'ipotesi di arricchimento “imposto” senza che di tale
“imposizione” la parte onerata (e cioè la ) abbia dato prova Parte_3 alcuna.
Richiama poi l'appellante gli orientamenti giurisprudenziali in tema di contestuale proposizione di una domanda di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento nonché degli elementi costitutivi dell'azione, quali l'arricchimento, la diminuzione patrimoniale, il nesso di causalità tra arricchimento e depauperamento, il difetto di giusta causa.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Pur non sussistendo nella specie elementi che possano far ritenere la configurabilità di un “arricchimento imposto”, ritenuto dal primo giudice, in punto di diritto si rileva che secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario, più volte confermato dalla Corte di
Cassazione, anche a Sezioni Unite, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento spettante a chi abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, in assenza di un rapporto contrattuale, non può essere determinato, neppure in via indiretta o come parametro di riferimento, sulla base del corrispettivo che il soggetto avrebbe potuto ottenere se avesse eseguito la prestazione per un privato, né sulla base di quanto la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione fosse stata oggetto di un contratto esistente (Cass. n. 9317/2019; Cass. n.
23780/2014; Cass. S.U. n. 1875/2009; Cass. S.U. n. 23385/2008). 13 La sentenza da ultimo indicata, in particolare, ha affermato che:
“In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto di opere tra la
P.A. e un privato, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto, la quale non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto. Nei confronti delle
P.A., il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante)”.
Nell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. vi è dunque obbligo di
"restituire" all'impoverito esclusivamente perdite, esborsi, spese, prestazioni ed altri elementi, utilità o valori già sussistenti nel suo patrimonio al fine di garantirgli la conservazione della posizione patrimoniale;
la depauperazione di cui all'art. 2041 cod. civ. deve comprendere tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza.
Nel caso di specie, l'appellante, anziché quantificare la propria diminuzione patrimoniale indicando i costi sostenuti per effettuare le prestazioni in oggetto, ha chiesto un indennizzo pari al corrispettivo delle fatture prodotte;
sarebbe stato suo onere, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa (Cass. S. U. n. 23385/2008), indicare i costi ed esborsi sopportati e che nella specie non risultano provati. E tanto 14 impedisce non solo la determinazione del loro preciso ammontare, ma anche una loro valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Sulla scorta di quanto esposto l'appello è infondato e per questo deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto del medesimo Ministro
n. 147 del 13 agosto 2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra euro 52.00,01 a euro
260.000, nel complessivo importo di euro 4.997,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3964/2022, pubbl. il 15/11/2022, emessa dal Tribunale di Salerno, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 4.997,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
- dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1 bis DPR 115/02. 15 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno dr.ssa Maria Balletti
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