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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna FERRERO Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
, in proprio e in qualità di erede del deceduto Parte_1 Persona_1
(C.F. ), in qualità di erede del
[...] C.F._1 Parte_2
deceduto (C.F. , in Persona_1 C.F._2 Parte_3
qualità di erede del deceduto (C.F. , Persona_1 C.F._3
in qualità di erede del deceduto (C.F. CP_1 Persona_1
), in qualità di erede del deceduto C.F._4 CP_2
(C.F. ), in qualità di Persona_1 C.F._5 Parte_4
erede del deceduto (C.F. ), elettivamente Persona_1 C.F._6
domiciliati in VIA SAN FEDELE, 3 23022 CHIAVENNA presso lo studio dell'avv.
GALLEGIONI SERGIO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._7 CP_4
), (C.F. C.F._8 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._9 Controparte_6 C.F._10
(C.F. , (C.F. CP_7 C.F._11 CP_8
), (C.F. ), C.F._12 Controparte_9 C.F._13
elettivamente domiciliati in VIA MAZZINI 69 FAX 0342/211829 SONDRIO presso lo studio dell'avv. UR MA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
(C.F. ), residente a [...]CP_10 C.F._14
(Lc) Via Stoppani 25/bis
(C.F. ), residente a [...]CP_11 C.F._15
(Lc) Via Stoppani 25/bis
(C.F. , residente a [...]CP_12 C.F._16
(Lc) Via Pensiero 5
(C.F. ) con sede legale a DU (So) Controparte_13 P.IVA_1
Via Spinida 37
APPELLATI CONTUMACI
pagina 2 di 10 OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Per , , Parte_1 Parte_3 Per_1 CP_1 CP_2 Parte_2
in proprio e in qualità di eredi di Parte_4 Persona_1
Voglia l'adita Giustizia, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 311/2024, pronunciata tra le parti sopra indicate nel processo civile n.
490/2021 R.G. dal Tribunale di Sondrio, Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi, datata 10/09/2024, depositata il 10/09/2024, accogliere tutte le domande articolate in primo grado dagli attori, che si trascrivono qui di seguito: nel merito: a) dichiarare e stabilire, per effetto dell'art. 1051 comma 3 c.c., che la servitù di passaggio costituita con sentenza del Tribunale di Sondrio Sezione Distaccata di Morbegno n. 42/07 del 11/03/2007, pubblicata il 20/03/2007, pronunciata all'esito del processo di divisione immobiliare n. 372/2001 R.G., gravante sugli immobili censiti nel catasto terreni del Comune di AT ME (So) al Fg. 37
Mapp.li 965 e 956 nonché censiti nel catasto fabbricati del Comune di AT ME (So) al fg. 37
Mapp.li 1049, 962, 963, a favore degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di AT
ME (So) al Fg. 37 Mapp. 812 Sub. 1 nonché censiti nel catasto terreni del Comune di AT
ME (So) al Fg. 37 Mapp.li 955 e 958, deve essere ampliata o comunque modificata in servitù di passaggio pedonale e carrabile, anche per il transito di veicoli a trazione meccanica, senza la limitazione dell'uso agricolo;
b) in via subordinata, costituire per effetto degli artt. 1052 c.c. o 1051 commi 1-2 c.c. una servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile, anche per il transito di veicoli a trazione meccanica, in coincidenza con la predetta servitù di passaggio ad uso agricolo, tra i medesimi fondi dominanti e serventi;
c) quantificare l'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., ove dovuta, nei limiti massimi di Euro 2.250,00; d) ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Sondrio le conseguenti annotazioni e trascrizioni;
in via istruttoria: ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) «vero che lo stato dei luoghi e il tracciato della servitù agricola per cui è causa si presentano come nelle fotografie che si mostrano (doc. 9)?»;
2) «vero che tra il fondo degli attori e quello di esiste un dislivello e un muro in CP_1 calcestruzzo, come nella fotografia che si mostra (doc. 29)?»;
3) «vero che, per raggiungere la via pubblica dal fondo di occorre attraversare il CP_1 fondo di ?»; Parte_5
4) «vero che, nel 2008, gli attori chiesero a e a l'autorizzazione CP_14 CP_1 temporanea a passare per realizzare opere di recinzione e manu-tenzione del proprio fabbricato e terreno censiti catastalmente al Fg. 37 Mapp.li 812 Sub. 1, 955 e 958?»; 5) «vero che, nel periodo 2015/2017, dopo la sentenza n. 241/2015, gli attori chiesero l'autorizzazione temporanea a passare per rimuovere il terrapieno che avevano realizzato?»; 6) «vero che gli attori motivarono le suddette richieste con l'indisponibilità del convenuti
[...]
e a concedere il passaggio sul proprio terreno per fini non agricoli?»; CP_6 CP_7 7) «vero che e concessero l'autorizzazione solo temporaneamente, CP_14 CP_1 per i suddetti fini?». pagina 3 di 10
Si indicano a testimoni: , di AT ME (So) Via Ligoncio 378; , di CP_14 Testimone_1
AT ME Via Ligoncio 378. Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari, indicando i medesimi testimoni.
Con vittoria delle spese e onorari dei due gradi del giudizio nonché condanna al-la restituzione di quanto liquidato dal Giudice di primo grado, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Per , , , Controparte_3 Controparte_9 CP_8 CP_4 CP_5
[...] Controparte_6 CP_7
Tutto ciò premesso, i sottoscritti, ut supra, chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello adito Voglia respingere in toto l'appello delle parti avversarie in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi come precisati in atti e confermare la sentenza di primo grado con condanna in ogni caso degli ap-pellanti alle spese del presente grado e degli altri gradi di giudizio. In subordine, nella sola denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere anche in parte fondata la domanda, Voglia individuare la costituzione di una servitù sul percorso B, come tracciato anche dal CTU, percorso questo meno dannoso per il fondo servente in quanto insiste quasi interamente sui fondi di proprietà di parte appellante ( ) e in piccola parte sul fondo del CP_15 figlio (erede appellante) part. 790 dove ora, peraltro, è già presente un passo pedonale/carraio CP_1 con disagio minimo, oltre ad essere il tragitto più breve.
In ogni caso, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. -successivamente deceduto, a cui sono succeduti, in qualità di eredi il coniuge e i figli- e Persona_1
erano divenuti proprietari, nel comune di AT ME (So), di un fabbricato Parte_1 adibito a stalla e dei terreni su cui lo stesso insisteva, interamente circondati da fondi altrui in comproprietà degli appellati -come meglio specificato in atti-.
In favore degli immobili divenuti di proprietà degli appellanti era stata costituita, con la sentenza di divisione del Tribunale di Sondrio, sez. distaccata di Morbegno del 26.2.2007, una servitù di passaggio di tipo agricolo per una larghezza di 3 metri insistente sui fondi in comproprietà degli appellati.
Gli appellanti, poiché era definitivamente cessata l'utilizzazione come stalla del fabbricato insistente sul terreno in favore dei quali era stata costituita la servitù di passo ad uso agricolo ed era loro intenzione modificare la destinazione d'uso della stalla in abitazione, in conformità al certificato di destinazione urbanistica vigente, citavano in giudizio gli appellati, affinchè, ai sensi dell'art. 1051, terzo comma, c.c. la servitù esistente fosse ampliata e modificata in servitù di passaggio pedonale e carraio senza la limitazione all'uso agricolo.
In subordine, chiedevano la costituzione della predetta servitù ai sensi degli articoli 1052 c.c. ovvero
1051, primo comma c.c.
, e rimanevano contumaci. CP_12 CP_10 CP_11 Controparte_13
I rimanenti convenuti eccepivano l'esistenza del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di
Sondrio in data - e, nel merito, chiedevano il rigetto delle domande.
2. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 311/24 pubblicata il 10.9.2024, respinta l'eccezione di giudicato, ha rigettato le domande. Ciò, in quanto, dopo aver ritenuta applicabile la fattispecie di cui pagina 4 di 10 all'art. 1051, terzo comma, c.c., ha reputato non provata, sulla base del certificato urbanistico di destinazione ad uso residenziale del fabbricato non più utilizzato come stalla e di un progetto preliminare per la realizzazione nello stesso di due appartamenti e relativi box auto redatto nel 2008, la seria e attuale volontà dei proprietari del fondo dominante di destinare lo stesso ad abitazione, potendo desumersi dai siffatti documenti esclusivamente una mera intenzione non sufficiente a ampliare la servitù esistente.
3. Gli appellanti hanno proposto appello articolato in tre motivi.
3.1 Con il primo motivo deducono che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il requisito dell'utilità per l'uso conveniente del fondo dominante -presupposto necessario per l'ampliamento della servitù ai sensi dell'art. 1051, terzo comma, c.c.- si evince dal solo certificato di destinazione urbanistica che, espressamente, dichiara non più consentita la destinazione agricola del fondo in funzione della quale era stata costituita la servitù di passaggio. Sicchè la cancellazione della limitazione all'uso agricolo costituisce un ampliamento necessario della servitù per renderla coerente con qualsiasi uso attualmente possibile del fondo dominante, anche a prescindere da un'immediata volontà edificatoria dello stesso;
3.2 Con il secondo motivo deducono che il titolo edilizio che, secondo il tribunale, avrebbe provato
-a differenza dei documenti prodotti dagli appellanti- la effettiva volontà di destinare il fabbricato ad abitazione, non avrebbe potuto essere rilasciato dal comune, in quanto il Piano delle Regole del PGT, prevede la realizzazione obbligatoria per ogni appartamento di nuova costruzione la realizzazione di almeno un'autorimessa o posto auto interno e, conseguentemente, in assenza di un titolo che consenta l'accesso delle auto al fondo il permesso di costruire non poteva essere rilasciato. In ogni caso, non era esigibile pretendere che i proprietari avviassero una pratica edilizia prima di avere il diritto di passaggio sui terreni;
3.3 Con il terzo motivo lamentano l'omessa pronuncia del tribunale sulla domanda di costituzione della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c.
4. , , , , Controparte_3 Controparte_9 CP_8 CP_4 Controparte_5
, hanno chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_6 CP_7
5. , , e sono rimasti contumaci CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_16
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere accolto.
1.1 I motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono fondati.
È pacifico e comunque provato dai documenti in atti che i fondi di proprietà degli appellati - i mappali 962 e 965 in comproprietà di , , , Controparte_3 Controparte_9 CP_8 [...]
, , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_13 CP_12
–(nudo proprietario e e (usufrutturari); il mappale 1049 in
[...] CP_10 CP_11 comproprietà degli stessi eccettuati e;
i mappali 963 e 956, Controparte_6 CP_7 comproprietà di questi ultimi- sono gravati da una servitù di passo di tipo agricolo di larghezza di 3 pagina 5 di 10 metri a favore dei fondi censiti nel catasto terreni al fg. 37 mappali 955 e 958 e nel catasto fabbricati al mappale 812, di proprietà degli appellanti.
La servitù è stata costituita con la sentenza del Tribunale di Sondrio sez. distaccata di Morbegno del
26.2.2007 che approvava il progetto di divisione che la prevedeva.
Il titolo costitutivo della servitù di passo prevedeva espressamente che fosse di tipo agricolo.
Infatti, il fabbricato censito al mappale 812, posto sui terreni di cui ai mappali 955 e 958, era in origine una stalla ora definitivamente dismessa. Il fatto che la servitù di passo in favore dei fondi degli appellanti fosse limitato all'uso agricolo sulla base del titolo costitutivo della stessa trovava conferma nella sentenza definitiva del Tribunale di Sondrio in data 16.5.2015 che accoglieva, per quanto di interesse, la domanda di negatoria servitutis promossa da e nei confronti di e Controparte_6 CP_7 Persona_1 [...]
accertando che il titolo della servitù consentiva il solo passaggio pedonale e carraio con Parte_1 mezzi agricoli.
Gli appellanti, proprietari dei fondi dominanti che hanno accesso alla via pubblica esclusivamente attraverso la suddetta servitù di tipo agricolo hanno allegato che: i) la stalla ubicata sui predetti fondi è stata da tempo dismessa e che, comunque, non sarebbe più utilizzabile come tale, in base all'attuale destinazione urbanistica dell'area; ii) è loro volontà ricavare dalla ex stalla due unità appartamenti che necessariamente devono essere dotati di un posto auto.
Pertanto, sulla base di ciò, vista l'opposizione dei proprietari dei fondi serventi, hanno domandato la pronuncia di una sentenza costitutiva che ampli la servitù esistente ai sensi dell'art. 1051, terzo comma c.c., ovvero la costituisca ai sensi dell'art. 1052 c.c. o ai sensi dell'art. 1051, primo comma c.c.
Ciò posto si osserva quanto segue. Innanzitutto, occorre premettere che si è formato il giudicato interno sul rigetto dell'eccezione di giudicato in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Sondrio in data 16.5.2015. Infatti, il tribunale ha espressamente rigettato l'eccezione e quindi tale statuizione avrebbe dovuta essere impugnata con appello incidentale e non meramente richiamata nella comparsa di costituzione in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. In secondo luogo, la domanda proposta deve essere sussunta nella fattispecie regolata dall'art. 1051, terzo comma, c.c. Infatti, il fondo è relativamente intercluso -circostanza che esclude l'applicazione del primo comma del medesimo articolo-, avendo l'accesso alla via pubblica tramite la servitù esistente che è però divenuta inutilizzabile e può essere ampliata -circostanza che esclude l'applicabilità dell'art. 1052 c.c. applicabile nel diverso caso di passaggio insufficiente ma non ampliabile -Cass. n. 30317 del 18/12/2017 Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.).
pagina 6 di 10 Ne consegue che l'accoglimento di una domanda in luogo dell'altra “ab origine” proposta comporta un'inammissibile “mutatio libelli”-. Infatti, l'ampliamento della servitù esistente deve essere riferito alla modifica del contenuto del diritto di servitù, modificandolo dal transito pedonale e con mezzi agricoli in funzione dell'originaria utilizzazione agricola dei fondi dominanti, divenuta impossibile, al transito pedonale e carrabile in funzione della uso abitativo del fabbricato costituente l'ex stalla. L'ampliamento quindi, nel caso specifico, si attua mediante un ampliamento del titolo della servitù. Ciò è conforme alla giurisprudenza di legittimità – “È stato infatti chiarito che l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, terzo comma c.c., va riferito all'estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, anche con veicoli a trazione animale o meccanica, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa quando non consenta il passaggio anche con veicoli (Cass. n. 5589/1982)” -Cass. n. 19754del 20.6.2022 in motivazione, sottolineature aggiunte-. Ciò posto, i presupposti per l'ampliamento della servitù ai sensi dell'art. 1051, terzo comma, c.c. sono i seguenti: “In tema di servitù prediali, per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051, comma terzo, c.c., richiede le seguenti condizioni: 1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento; 2) che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante;
3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via (Cass. n. 739/2012)” - Cass. n. 19754 del 20/06/2022 in motivazione-. Quanto al requisito sub 2) relativo all'uso conveniente del fondo, che il tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto insussistente, la Corte di legittimità afferma: “Tuttavia, la necessità di ampliare il passaggio coattivo, a norma dell'art. 1051, comma 3, cod. civ., va collegata alle esigenze del fondo dominante in base non a criteri astratti o ipotetici, ma alle reali possibilità di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e, quindi, è subordinata anche all'accertamento di un serio proposito in tal senso del proprietario, che risulti da fatti concreti e non da mere intenzioni, pur manifestate (nella specie, la Cassazione ha escluso la sussistenza del presupposto per l'ampliamento della servitù fondato sulla sola deduzione che l'utilizzo di mezzi meccanici sia attualmente imprescindibile per qualsiasi fondo a vocazione agricola, in considerazione delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi metodi di coltivazione) – Cass. n. 19388, 30/09/2015-. Nel caso di specie sussiste il collegamento fra la necessità dell'ampliamento del diritto di servitù e le possibilità concrete di un più intenso sfruttamento del fondo dominante, già sulla base del fatto che il fondo dominante attualmente non potrebbe che essere utilizzato per attività residenziali o artigianali, ma non più agricole. Quindi, il mantenimento dell'attuale titolo della servitù renderebbe il fondo inutilizzabile, in contrasto con la ratio dell'art. 1051, terzo comma, c.c.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, sussiste anche la prova di un serio proposito di tale utilizzazione da parte del proprietari del fondo dominante.
Infatti, il progetto preliminare redatto dal geom.
2- costituisce un atto concreto, in CP_17 quanto funzionale al rilascio del titolo edilizio da cui desumere il serio proposito e non la mera intenzione degli appellanti di operare la trasformazione del fabbricato ricavandone due appartamenti con la necessità di creare due posti auto -essendo anch'esso sulla base della normativa edilizia un presupposto per ottenere il permesso di costruire-.
pagina 7 di 10 Né, peraltro, è esigibile -come ritenuto dal tribunale- che la serietà del proposito sia dimostrata dal permesso di costruire. Infatti, il rilascio del titolo edilizio richiede un titolo che consenta l'accesso carrabile, necessario, sia per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, sia per la fruizione dello stesso dal momento che la realizzazione di due unità abitative richiede necessariamente la realizzazione di due posti auto. In ogni caso, è inesigibile e, quindi, illogico, che i proprietari richiedano il rilascio del titolo edilizio in assenza di un titolo di accesso all'immobile da realizzare che deve obbligatoriamente prevedere la realizzazione di due posti auto unitamente ai due appartamenti. Sussistono quindi tutti i presupposti per l'ampliamento della servitù esistente al transito pedonale e carrabile anche per il transito di veicoli a trazione meccanica senza limitazione all'uso agricolo. In subordine, gli appellati hanno richiesto che la servitù venga costituita sul diverso tracciato indicato sub B) negli allegati alla ctu svolta nella presente causa. L'istanza deve essere disattesa. Il tracciato alternativo deve essere escluso perchè prevede il passaggio sul fondo di un terzo – Cass. n. 8157 del 23/05/2012 Il soggetto nei cui confronti è richiesto l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio non può utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio sul fondo di un terzo, poiché, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di altri sarebbe consentita solo se l'ampliamento della servitù già esistente risultasse impossibile o possibile soltanto con dispendio o disagio eccessivi;
cfr. Cass. n. 8192 del 16.6.2000; Cass. n. 10702 del 14.12.1994-. In ogni caso, deve essere ritenersi preferibile l'ampliamento della servitù sul tracciato già esistente in quanto meno gravoso per i fondi serventi già gravati dalla stessa, posto che la larghezza della medesima già consente il transito dei mezzi meccanici senza la necessità di realizzare alcuna opera come confermato dalla ctu svolta nella presente causa - l'accesso carrabile alla proprietà attorea ad uso diverso da quello agricolo potrebbe realizzarsi senza la realizzazione di alcuna opera percorrendo il tracciato della servitù esistente, con semplice modifica della destinazione d'uso da agricola a residenziale e con riconoscimento di indennizzo a favore dei proprietari dei fondi serventi valutato in funzione del maggior disagio subito, quantificato in via equitativa in € 3.000,00-pag.6-.
Invece, il tracciato alternativo proposto dagli appellati, oltre a coinvolgere fondi di terzi, comporterebbe la necessità di realizzare ex novo un nuovo tracciato con necessità di sostenere i relativi costi di realizzazione con inutile duplicazione delle servitù e con danno maggiore a carico dei suddetti fondi al momento non gravati da pesi.
L'indennità per l'ampliamento della servitù deve essere determinata in complessivi 3.000 € sulla base di quanto stabilito dal ctu in ragione del maggior transito di veicoli. L'importo complessivo deve essere ripartito in proporzione alla superficie dei singoli fondi gravati dalla servitù e la somma così stabilita spettante al singolo fondo deve essere ripartita fra i comproprietari del singolo fondo, in proporzione alle rispettive quote.
2. Stante la soccombenza, gli appellati devono essere condannati a pagare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione pagina 8 di 10 delle cause di valore compreso fra 1.100 € e 5.200 € sulla base del valore indicato dagli appellanti nelle note spese, liquidate, quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 2.552,00, -di cui €
425 per la fase di studio;
€ 425 per la fase introduttiva;
€ 851 per la fase di trattazione/istruzione; €
851 per la fase decisoria-, oltre € 713,14 di spese e, quanto al giudizio di appello in complessivi €
1.923,00, -di cui € 536 per la fase di studio;
€ 536 per la fase introduttiva;
€ 851 per la fase decisoria-, senza aumento per il numero delle parti in quanto aventi la medesima posizione processuali. Non sono dovute le spese di ctp in assenza della prova del pagamento -essendo stata prodotta solo una fattura pro forma-.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 311/24 pubblicata il 10.9.2024;
3. amplia e modifica la servitù di passaggio per uso agricolo costituita con sentenza del Tribunale di Sondrio sezione distaccata di Morbegno n. 42/07 del 11/03/2007, pubblicata il 20/03/2007, pronunciata all'esito del processo di divisione immobiliare n. 372/2001 R.G., gravante sugli immobili censiti nel catasto terreni del Comune di AT ME (So) al Fg. 37 Mapp.li 965 e 956 nonché censiti nel catasto fabbricati del Comune di AT ME (So) al fg. 37 Mapp.li 1049, 962, 963, a favore degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di AT ME (So) al Fg. 37 Mapp. 812 Sub. 1 nonché censiti nel catasto terreni del Comune di AT ME (So) al
Fg. 37 Mapp.li 955 e 958, in servitù di passaggio pedonale e carrabile per il transito di veicoli a trazione meccanica senza limitazione all'uso agricolo;
4. accerta e dichiara dovuta da , , , Parte_1 Parte_3 Per_1 CP_1 CP_2
un'indennità determinata in complessivi € 3.000 da corrispondersi, Parte_2 Parte_4 sulla base di quanto indicato in motivazione, a , Controparte_3 Controparte_9 [...]
, , , , CP_8 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_6
, e;
CP_11 CP_12 Controparte_16
5. condanna , , , , Controparte_3 Controparte_9 CP_8 CP_4 CP_5
, , , e
[...] Controparte_6 Parte_6 CP_11 CP_12 [...]
a pagare a , , , CP_16 Parte_1 Parte_3 Per_1 CP_1 CP_2 Pt_2
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado
[...] Parte_4 in complessivi € 2.552,00, e quanto al presente grado, in complessivi € 1.923,00, il tutto, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, oltre € 713,14 per spese;
6. pone definitivamente le spese di ctu a carico di , , Controparte_3 Controparte_9 [...]
, , , , CP_8 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_6
, e CP_11 CP_12 Controparte_16
7. condanna , , , , Controparte_3 Controparte_9 CP_8 CP_4 CP_5
, , , e
[...] Controparte_6 Parte_6 CP_11 CP_12 [...]
, , , , Controparte_18 Controparte_9 CP_8 CP_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Parte_6 CP_11 Controparte_19
pagina 9 di 10 a restituire a , , CP_16 Parte_1 Parte_3 Per_1 CP_1 CP_2
quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado Parte_2 Parte_4
Milano, 4.6.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero
pagina 10 di 10