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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 458/2025 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 luglio 2025 ad ore 12.11 innanzi al dott. Veronica Zanin, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'Avv. Simone Calisi, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Calisi;
pe parte convenuta opposta l'Avv. Marco Gnoni in sostituzione dell'Avv. Gaudenzio Fonio. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo. Parte opposta precisa come da comparsa di costituzione e risposta. L'Avv. Calisi si riporta a quanto già dedotto nei propri atti e in occasione della precedente udienza. L'Avv. Gnoni si riporta ai propri atti difensivi e a quanto dedotto alla precedente udienza. Ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 48bis tenuto conto della natura speciale della disciplina introdotta dall'art. 5octir. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e comunica che la lettura della sentenza avverrà in questa stanza alle ore 18, autorizzando le parti a non comparire.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 458/2025 promossa da:
(c. f. e p. iva cf ) in personale del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Genova, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Gaudenzio Controparte_1 C.F._1 Fonio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “Piaccia al Tribunale di Novara in composizione monocratica e con funzioni di Giudice Unico contrariis rejiectis, e previe le declaratorie meglio viste: A) in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto e del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
B) In via preliminare stante la connessione oggettiva e soggettiva, riunire il presente procedimento a quello recante il numero 1254/2024 pendente nanti questo stesso Tribunale;
C) In via principale nel merito, per le causali di cui in narrativa, ed ai sensi dell'art. 615 e 48 bis DPR 602/73, voglia il Tribunale adito revocare e comunque dichiarare nullo il precetto impugnato notificato il giorno 27 febbraio 2025 a mezzo PEC accertando appunto la nullità/inesistenza/infondatezza del precetto e la non esecutività, nei confronti del titolo;
D) Con vittoria di spese (contributo unificato prenotato a debito e marca forfettaria euro 27,00) e competenze di causa da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali (dm 55/14)”. Per parte convenuta opposta: “IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e difetto di legittimazione attiva;
NEL MERITO: Rigettare integralmente l'opposizione proposta dall;
Confermare la piena Parte_1 efficacia esecutiva del precetto notificato in data 26/02/2025; Condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del convenuto, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali, spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6/3/2025, ha promosso opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., contestando il diritto di CP_1
a procedere esecutivamente nei propri confronti sulla base del titolo esecutivo azionato e del
[...] precetto notificato il 26/2/2025. Parte ricorrente ha dedotto che: a) con Sentenza del Tribunale di Novara pronunciata il 29/5/2024, parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite a favore di;
b) il 20/6/2024, ha richiesto ad Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 riscossione il pagamento dell'importo dovuto a titolo di spese di lite;
c) la ricorrente, a fronte di detta richiesta, ha provveduto alle opportune verifiche prodromiche all'applicazione dell'art. 48bis DPR 602/1973; d) detta verifica ha consentito di accertare un'esposizione debitoria del resistente nei confronti dell'erario superiore ad euro 5.000,00, in particolare pari all'importo di euro 56.624,22; e) parte ricorrente ha, dunque, provveduto al c.d. autopignoramento delle somme;
f) avverso detto pignoramento il resistente ha proposto opposizione successiva all'esecuzione.
Sulla base delle predette deduzioni, parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, tenuto conto della necessaria applicazione, nel caso di specie, dell'art. 48bis DPR 602/1973.
Con comparsa depositata il 23/6/2025 si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione ed evidenziando che: a) l'art.
5-octies del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021, ha introdotto una disciplina speciale per il pagamento delle spese di giudizio liquidate con pronuncia di condanna a carico dell'agente della riscossione;
b) tale normativa prevede espressamente che le somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con pronuncia di condanna debbano essere pagate dall'agente della riscossione "esclusivamente mediante accredito sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario", previa richiesta da effettuarsi "a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata"; c) la norma stabilisce inoltre che "non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero di tali somme, se non decorsi 120 giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta"; d) nel caso di specie, la richiesta di pagamento è stata regolarmente inoltrata in data 20/06/2024 e sono ampiamente decorsi i 120 giorni previsti dalla legge senza che sia intervenuto il pagamento;
e) l'atto di precetto notificato in data 26/02/2025 è quindi pienamente legittimo e conforme alla disciplina speciale dettata per le spese di giudizio a carico dell'agente della riscossione;
f) l' non può invocare l'art. 48-bis del DPR 602/73 per Parte_1 sottrarsi all'obbligo di pagamento delle spese processuali liquidate a suo carico con sentenza passata in giudicato, in quanto tale norma disciplina i pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati e non trova applicazione nel caso di spese processuali dovute dall'agente della riscossione quale parte soccombente in un giudizio.
Alla prima udienza di trattazione, il Giudice, rigettando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza odierna per la discussione e l'assunzione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata a va accolta.
L'art. 48bis DPR 602/1973 dispone, per quanto qui di interesse, che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione pagina 3 di 5 delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro;
in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.” Le relative disposizioni di attuazione sono state dettate dal decreto MEF del 18 gennaio 2008. Accertata la sussistenza di debiti l'Agente della Riscossione pignora direttamente le somme di cui è creditore presso il terzo debitore che avrebbe dovuto erogare le somme a favore del soggetto richiedente.
Già dal profilo letterale emerge come la norma introduca un vero e proprio divieto di pagamento in capo alle amministrazioni e agli enti pubblici. La disposizione, peraltro, pare avere natura imperativa, essendo posta a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
Quanto disposto, in ogni caso, non pare contraddetto dalla disposizione di cui all'art.
5-octies del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021. Quest'ultima, infatti, si limita a regolare le modalità di recupero e di pagamento delle spese legali dovute dall'amministrazione; nulla prevede che possa far dubitare della necessaria applicazione dell'art. 48bis nel caso di obbligo di pagamento delle spese legali.
Ciò chiarito, nel caso di specie parte ricorrente ha provato la sussistenza di debiti a favore dell'erario superiori ad euro 5.000,00, come emerge dai documenti 2, 3 e 19, non contestati da parte resistente.
Dalla lettura degli stessi, peraltro, trova smentita la circostanza che trattasi delle medesime cartelle di cui è stata disposta la revoca, avendo non solo diverso numero identificativo, ma anche ad oggetto tributo successivi a quelli oggetto delle cartelle revocate.
In ogni caso, ed in via del tutto assorbente, parte opposta non ha provato di aver, invece, provveduto al pagamento degli importi che legittimano Agenzia delle Entrate e riscossione a non procedere al pagamento dell'importo richiesto. A nulla rileva che detto importo sia dovuto sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, tenuto conto che l'art. 48bis non introduce alcuna distinzione in ordine alla fonte del credito.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione, dev'essere accertata l'insussistenza attuale del diritto di di agire esecutivamente per il recupero dell'importo dovuto a titolo di spese Controparte_1 di lite sulla base della Sentenza del Tribunale di Novara pronunciata il 29/5/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Parte opposta deve, dunque, essere condannata a versare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano, per brevità, direttamente in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e successive modificazioni. Il valore della controversia dev'essere individuato avendo riguardo all'importo precettato. Le fasi da liquidarsi sono quelle di studio, introduttiva e decisionale. Tenuto conto del sostanziale richiamo alla discussione già svoltasi in prima udienza per la decisione sull'istanza di sospensione, la fase conclusionale dev'essere liquidata avendo riguardo ai parametri minimi.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione preventiva all'esecuzione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del diritto di di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 Parte_1
per il recupero dell'importo dovuto a titolo di spese di lite sulla base della Sentenza
[...] del Tribunale di Novara pronunciata il 29/5/2024 nel procedimento R.G. 11/2023;
b) condanna a rimborsare ad le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 2.547,00, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Novara 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Veronica Zanin
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 458/2025 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 luglio 2025 ad ore 12.11 innanzi al dott. Veronica Zanin, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'Avv. Simone Calisi, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Calisi;
pe parte convenuta opposta l'Avv. Marco Gnoni in sostituzione dell'Avv. Gaudenzio Fonio. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo. Parte opposta precisa come da comparsa di costituzione e risposta. L'Avv. Calisi si riporta a quanto già dedotto nei propri atti e in occasione della precedente udienza. L'Avv. Gnoni si riporta ai propri atti difensivi e a quanto dedotto alla precedente udienza. Ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 48bis tenuto conto della natura speciale della disciplina introdotta dall'art. 5octir. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e comunica che la lettura della sentenza avverrà in questa stanza alle ore 18, autorizzando le parti a non comparire.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 458/2025 promossa da:
(c. f. e p. iva cf ) in personale del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Genova, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Gaudenzio Controparte_1 C.F._1 Fonio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “Piaccia al Tribunale di Novara in composizione monocratica e con funzioni di Giudice Unico contrariis rejiectis, e previe le declaratorie meglio viste: A) in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto e del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
B) In via preliminare stante la connessione oggettiva e soggettiva, riunire il presente procedimento a quello recante il numero 1254/2024 pendente nanti questo stesso Tribunale;
C) In via principale nel merito, per le causali di cui in narrativa, ed ai sensi dell'art. 615 e 48 bis DPR 602/73, voglia il Tribunale adito revocare e comunque dichiarare nullo il precetto impugnato notificato il giorno 27 febbraio 2025 a mezzo PEC accertando appunto la nullità/inesistenza/infondatezza del precetto e la non esecutività, nei confronti del titolo;
D) Con vittoria di spese (contributo unificato prenotato a debito e marca forfettaria euro 27,00) e competenze di causa da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali (dm 55/14)”. Per parte convenuta opposta: “IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e difetto di legittimazione attiva;
NEL MERITO: Rigettare integralmente l'opposizione proposta dall;
Confermare la piena Parte_1 efficacia esecutiva del precetto notificato in data 26/02/2025; Condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del convenuto, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali, spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6/3/2025, ha promosso opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., contestando il diritto di CP_1
a procedere esecutivamente nei propri confronti sulla base del titolo esecutivo azionato e del
[...] precetto notificato il 26/2/2025. Parte ricorrente ha dedotto che: a) con Sentenza del Tribunale di Novara pronunciata il 29/5/2024, parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite a favore di;
b) il 20/6/2024, ha richiesto ad Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 riscossione il pagamento dell'importo dovuto a titolo di spese di lite;
c) la ricorrente, a fronte di detta richiesta, ha provveduto alle opportune verifiche prodromiche all'applicazione dell'art. 48bis DPR 602/1973; d) detta verifica ha consentito di accertare un'esposizione debitoria del resistente nei confronti dell'erario superiore ad euro 5.000,00, in particolare pari all'importo di euro 56.624,22; e) parte ricorrente ha, dunque, provveduto al c.d. autopignoramento delle somme;
f) avverso detto pignoramento il resistente ha proposto opposizione successiva all'esecuzione.
Sulla base delle predette deduzioni, parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, tenuto conto della necessaria applicazione, nel caso di specie, dell'art. 48bis DPR 602/1973.
Con comparsa depositata il 23/6/2025 si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione ed evidenziando che: a) l'art.
5-octies del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021, ha introdotto una disciplina speciale per il pagamento delle spese di giudizio liquidate con pronuncia di condanna a carico dell'agente della riscossione;
b) tale normativa prevede espressamente che le somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con pronuncia di condanna debbano essere pagate dall'agente della riscossione "esclusivamente mediante accredito sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario", previa richiesta da effettuarsi "a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata"; c) la norma stabilisce inoltre che "non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero di tali somme, se non decorsi 120 giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta"; d) nel caso di specie, la richiesta di pagamento è stata regolarmente inoltrata in data 20/06/2024 e sono ampiamente decorsi i 120 giorni previsti dalla legge senza che sia intervenuto il pagamento;
e) l'atto di precetto notificato in data 26/02/2025 è quindi pienamente legittimo e conforme alla disciplina speciale dettata per le spese di giudizio a carico dell'agente della riscossione;
f) l' non può invocare l'art. 48-bis del DPR 602/73 per Parte_1 sottrarsi all'obbligo di pagamento delle spese processuali liquidate a suo carico con sentenza passata in giudicato, in quanto tale norma disciplina i pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati e non trova applicazione nel caso di spese processuali dovute dall'agente della riscossione quale parte soccombente in un giudizio.
Alla prima udienza di trattazione, il Giudice, rigettando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza odierna per la discussione e l'assunzione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata a va accolta.
L'art. 48bis DPR 602/1973 dispone, per quanto qui di interesse, che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione pagina 3 di 5 delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro;
in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.” Le relative disposizioni di attuazione sono state dettate dal decreto MEF del 18 gennaio 2008. Accertata la sussistenza di debiti l'Agente della Riscossione pignora direttamente le somme di cui è creditore presso il terzo debitore che avrebbe dovuto erogare le somme a favore del soggetto richiedente.
Già dal profilo letterale emerge come la norma introduca un vero e proprio divieto di pagamento in capo alle amministrazioni e agli enti pubblici. La disposizione, peraltro, pare avere natura imperativa, essendo posta a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
Quanto disposto, in ogni caso, non pare contraddetto dalla disposizione di cui all'art.
5-octies del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021. Quest'ultima, infatti, si limita a regolare le modalità di recupero e di pagamento delle spese legali dovute dall'amministrazione; nulla prevede che possa far dubitare della necessaria applicazione dell'art. 48bis nel caso di obbligo di pagamento delle spese legali.
Ciò chiarito, nel caso di specie parte ricorrente ha provato la sussistenza di debiti a favore dell'erario superiori ad euro 5.000,00, come emerge dai documenti 2, 3 e 19, non contestati da parte resistente.
Dalla lettura degli stessi, peraltro, trova smentita la circostanza che trattasi delle medesime cartelle di cui è stata disposta la revoca, avendo non solo diverso numero identificativo, ma anche ad oggetto tributo successivi a quelli oggetto delle cartelle revocate.
In ogni caso, ed in via del tutto assorbente, parte opposta non ha provato di aver, invece, provveduto al pagamento degli importi che legittimano Agenzia delle Entrate e riscossione a non procedere al pagamento dell'importo richiesto. A nulla rileva che detto importo sia dovuto sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, tenuto conto che l'art. 48bis non introduce alcuna distinzione in ordine alla fonte del credito.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione, dev'essere accertata l'insussistenza attuale del diritto di di agire esecutivamente per il recupero dell'importo dovuto a titolo di spese Controparte_1 di lite sulla base della Sentenza del Tribunale di Novara pronunciata il 29/5/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Parte opposta deve, dunque, essere condannata a versare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano, per brevità, direttamente in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e successive modificazioni. Il valore della controversia dev'essere individuato avendo riguardo all'importo precettato. Le fasi da liquidarsi sono quelle di studio, introduttiva e decisionale. Tenuto conto del sostanziale richiamo alla discussione già svoltasi in prima udienza per la decisione sull'istanza di sospensione, la fase conclusionale dev'essere liquidata avendo riguardo ai parametri minimi.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione preventiva all'esecuzione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del diritto di di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 Parte_1
per il recupero dell'importo dovuto a titolo di spese di lite sulla base della Sentenza
[...] del Tribunale di Novara pronunciata il 29/5/2024 nel procedimento R.G. 11/2023;
b) condanna a rimborsare ad le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 2.547,00, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Novara 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Veronica Zanin
pagina 5 di 5