Sentenza 6 febbraio 2024
Massime • 1
Con riferimento ai criteri dettati dall' art. 73 del TUIR ai fini dell'accertamento della residenza di una società essi sono validi anche ai fini dell'imposta di registro. Infatti, il contrasto del fenomeno dell'esterovestizione societaria assume valenza di principio generale dell'ordinamento applicabile non soltanto alle imposte sui redditi, ma anche alle imposte indirette, trovando il suo fondamento nel diritto tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE.
Commentari • 28
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2024, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
-che, in particolare, nell’atto impositivo era stato evidenziato quanto segue: (a)la compagine sociale della IG era costituita da un unico socio di nazionalità italiana, IU TT;
(b)lo stesso TT era l’amministratore unico della società; (c)nel 4 di 13 2011 la IG non aveva propri uffici in Inghilterra, né dipendenti ivi impiegati, e in bilancio non aveva indicato costi di gestione amministrativa;
(d)i bilanci di esercizio da essa presentati in Inghilterra avevano rappresentato il <puro adempimento di un obbligo camerale, senza evidenza degli immobili ubicati in italia, indicazione dei correlati ricavi da locazione e con aumenti capitale sottoscritti ma non ancora versati>; -che, pertanto, mentre l’Ufficio aveva fornito
b)sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato». I «soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1», ai quali essa fa riferimento, sono, rispettivamente: «a)le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b)gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali». 3.3 Come si ricava dal chiaro tenore testuale della norma in commento, il legislatore ha inteso limitare l’applicabilità della presunzione legale relativa di cd.
e ciò perché lo TT, che risiede in Italia, non solo è l’amministratore unico della IG, ma è anche il dominus della società SISA, che, sua volta, è socio unico della IG Europe»; -lo TT è divenuto «anche formalmente» socio della IG «con la sottoscrizione dell’aumento del capitale, mediante il conferimento di propri immobili» alla predetta società. 3.13 Le surriferite circostanze sono state giudicate dalla Commissione «non … sufficienti a dimostrare (1) che lo TT 10 di 13 dirige e gestisce la società dall’Italia, (2) che la sede londinese è fittizia e (3) che IG, in realtà, non opera all’estero», in quanto l’Amministrazione Finanziaria non ha «provato nulla che smentisca l’esistenza nella sede legale londinese (Office 5 – 105 London Street, Reading, Berkshire, Regno Unito) di una segreteria diretta dal sig. QU (come risulta invece dall’atto costitutivo della società), né ha dimostrato assenza di costi di gestione amministrativa (non avendo esibito il relativo bilancio)». In breve, dalla ricostruzione fattuale operata dal giudice di secondo grado si evince che lo TT, residente in Italia, era socio e amministratore unico della IG, con sede nel Regno Unito, e che quest’ultima aveva come sola altra socia la propria controllante inglese SISA International INC., di cui lo stesso TT era il «dominus». 3.14 Pur in presenza di una pluralità di elementi suscettibili di essere apprezzati, sulla scorta di una valutazione d’insieme, come indicativi della contestata fittizietà della localizzazione della residenza fiscale dell’ente societario in altro Stato (all’epoca) membro dell’Unione Europea, detto giudice ha escluso la configurabilità di un’ipotesi di esterovestizione, attribuendo decisivo rilievo al riferimento contenuto nell’atto costitutivo della IG a un ufficio di segreteria esistente in Londra, diretto da tale QU. Sennonchè, questa sola circostanza non risultava di per sé bastevole a dimostrare che nella capitale inglese fosse localizzata la sede «effettiva» della società, nei termini innanzi chiariti, tanto più ove si consideri: (1)che non erano state accertate eventuali spese iscritte in bilancio;
(2)che la IG era stata costituita il 26 luglio 2011, ovvero appena otto giorni prima della stipula del menzionato atto pubblico per notar Di Persia, come si ricava dalle allegazioni svolte nell’odierna 11 di 13 sede processuale dagli stessi contribuenti (pag. 2 del controricorso, lettera b); (3)che trattavasi di una (pag. 16 del controricorso, secondo periodo), cioè di una società dotata di una modesta struttura organizzativa. 3.15 Dalle esposte considerazioni appare, quindi, evidente come la CTR sia incorsa nella denunciata violazione delle norme in materia di presunzioni e di riparto dell’onere probatorio, secondo l’interpretazione che delle stesse è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità. 3.16 Sovviene, sul punto, il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, sintetizzato dalla seguente regula iuris: «In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel 12 di 13 senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento» (cfr. Cass. n. 21035/2023, Cass. n. 6067/2023, Cass. n. 5374/2017, Cass. n. 23201/2015, Cass. n. 9108/2012). Per quel che qui ancora residua d’utile, è stato, inoltre, precisato che la corretta attuazione del procedimento logico innanzi descritto deve trasparire dalla motivazione della sentenza, in quanto il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, essendo questo il solo contenuto ”statico“ della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto ”dinamico“ della dichiarazione stessa (cfr. Cass. n. 1974/2022, Cass. n. 32980/2018, Cass. n. 15964/2016, Cass. n. 1236/2006). 3.17 Nella specie, ferma l’inoperatività della presunzione legale relativa di cui all’art. 73, comma 5-bis, TUIR, è mancata da parte del giudice regionale una valutazione, prima analitica e poi globale, degli elementi indiziari raccolti -come emergenti dalla stessa motivazione della sentenza- e della loro idoneità a integrare una presunzione semplice di esterovestizione (ex art. 2729 c.c.), con conseguente spostamento sui contribuenti dell’onere della prova contraria. 4. Per le ragioni illustrate, va disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi e a quant’altro statuito con la presente pronuncia. 4.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione 13 di 13 delle spese del giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione