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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3204/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16147/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500009569000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507I102866 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1262/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la comunicazione di iscrizione ipotecaria
Resistente/Appellato: dichiararsi estinto il giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto telematicamente depositato e ritualmente notificato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo a quanto dovuto per l'IRPEF 2018, di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependone l'illegittimità per il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo parte resistente avanzato richiesta in tal senso, nulla opponendo il ricorrente.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estintoo il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16147/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500009569000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507I102866 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1262/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la comunicazione di iscrizione ipotecaria
Resistente/Appellato: dichiararsi estinto il giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto telematicamente depositato e ritualmente notificato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo a quanto dovuto per l'IRPEF 2018, di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependone l'illegittimità per il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo parte resistente avanzato richiesta in tal senso, nulla opponendo il ricorrente.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estintoo il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.