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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/09/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 732 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.11.2023, avverso la sentenza n.1761/2020 del Tribunale di Lecce
TRA
(p.i.n. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Brindisi, alla via Cirillo n.1, presso lo studio dell'avv.
Tommaso Marrazza da cui è rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Calimera, alla via Giovanni da Verrazzano, 21, presso lo studio dell'avv. Gabriele Russo che li rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
Precisazione delle conclusioni: Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “La Parte_1
Contr
(d'ora innanzi , con ricorso depositato il 22.3.2018, chiedeva al Presidente del
[...]
Tribunale di Lecce di pronunciare l'ammortamento della cambiale n. 860664191914 emessa il Contr
3.2.2013 da e in favore di dell'importo di € 21.000,00 con CP_2 CP_1
scadenza 30.6.015.
A sostegno del ricorso allegava denuncia di smarrimento del titolo presentata al Comando della
Stazione dei Carabinieri di Alessano il 22.12.2016.
1 Il Presidente del Tribunale in data 5.4.2018 emetteva il richiesto decreto di ammortamento, che veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale e notificato ai debitori il 5.5.018.
e con atto di citazione notificato il 18.5.2018, proponevano CP_2 CP_1
Contr opposizione avverso il decreto di ammortamento, convenendo in giudizio per l'udienza dell'8.10.018.
A sostegno dell'atto di opposizione gli attori deducevano: che la cambiale non era stata mai smarrita, Contr Contr come ben sapeva già al momento del ricorso per l'ammortamento del titolo;
che infatti con nota del 10.4.017 li aveva sollecitati al pagamento dell'effetto cambiario a suo dire “tutt'ora giacente” presso la filiale di Alessano;
che essi (con nota del 17.5.017) avevano fatto presente all'istituto di credito che la cambiale era in loro possesso, perché restituita dopo il pagamento;
che Contr aveva verificato, tramite il funzionario dott. l'autenticità della cambiale in loro Persona_1
possesso ed aveva perciò avviato la procedura per la cancellazione del loro nominativo dalla Centrale
Rischi; che successivamente essi, avendo appreso della rinuncia di smarrimento della cambiale fatta
Contr da si erano recati presso la stazione dei carabinieri di Alessano ed avevano comunicato anche per iscritto che in data 11.12.2017 di essere regolarmente in possesso della cambiale;
che, pertanto il tribunale avrebbe dovuto adottare le seguenti statuizioni: revocare il decreto di ammortamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc;
in subordine e nel merito, dichiarare il legittimo possesso della cambiale da parte di essi attori, rigettare la richiesta di Contr pagamento della somma di € 21.000,00 da parte di e condannare lo stesso istituto di credito al risarcimento del danno ex art.96 cpc e comunque al rimborso delle spese processuali;
nel contempo,
Contr anche in via riconvenzionale essi chiedevano la condanna di al risarcimento del danno per l'illegittimità dell'azione di ammortamento e per la pubblicità del decreto, che aveva provocato danno all'onore ed al decoro professionale di essi attori anche in considerazione della professione di avvocato dai medesimi esercitati.
Gli attori allegavano alla citazione l'originale del titolo, che veniva custodito presso la cancelleria civile in cassaforte.
Poiché nel giorno fissato in citazione per la prima comparizione il giudice istruttore designato non teneva udienza, la comparizione delle parti veniva d'ufficio rimandata all'udienza del 16.10.2018, ai sensi dell'art.168 bis comma 4 cpc. Contr
costituitosi in giudizio all'udienza del 16.10.018, resisteva all'atto di citazione, deducendo: che la cambiale di € 21.000,00 non era stata pagata alla scadenza del 15.6.015 e perciò i funzionari della filiale di Alessano nel settembre 2015 avevano convocato il sig. , il quale aveva dichiarato CP_2
di essere in possesso della cambiale, senza però fornire chiarimenti su come fosse venuto in possesso
Contr del titolo e sulle modalità di pagamento;
che aveva effettuato una verifica di cassa, accertando
2 che la cambiale non era più nella sua disponibilità ed era stata quindi sottratta;
che le ricerche del titolo erano proseguite fino al 22.12.2016 data in cui era stata presentata denuncia di smarrimento
Contr della cambiale ai carabinieri di Alessano;
che successivamente aveva reiterato la richiesta di pagamento del titolo insoluto e la sig.ra con pec del 10.7.017 aveva presentato reclamo CP_1 all'Arbitro Bancario Finanziario, proponendo domanda di risarcimento del danno asseritamente subito per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
che l'Arbitro aveva rigettato tale domanda;
che pertanto la aveva più volte richiesto il pagamento del titolo, prima di correttamente avviare Pt_1
la procedura di ammortamento;
che di conseguenza doveva rigettarsi la domanda di revoca del Contr decreto di ammortamento e dichiararsi il diritto di ad ottenere il pagamento della somma ancora dovuta.
Nel prosieguo del giudizio gli attori rinunciavano alla riconvenzionale spiegata per il risarcimento del danno derivante dall'illegittima procedura di ammortamento ed insistevano per la condanna di Contr al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento dei danni ex rt.96 cpc.
Contr dichiarava di non accettare la rinunzia delle controparti alla riconvenzionale “perché parziale e non definitiva del contenzioso”.
All'udienza del 18.2.2020 gli attori precisavano le conclusioni, chiedendo: a) la revoca del decreto di Contr ammortamento;
b) il legittimo possesso della cambiale da parte degli attori;
c) la condanna di
Contr al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art 96 cpc. A sua volta precisava le conclusioni, riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi”.
Con sentenza n. 1761/2020 il tribunale di Lecce, sezione commerciale, così provvedeva:
“1. Revoca, e per l'effetto, dichiara l'inefficacia del decreto di ammortamento del Presidente del
Tribunale di Lecce in data 5.4.2018 relativo all'effetto cambiario n. 8606641919 emesso il 3.12.2013 da e a favore della dell'importo CP_2 CP_1 Parte_1 di € 21.000,00 con scadenza 30.6.2016;
2. dichiara il titolo legittimamente in possesso dei detentori e CP_2 CP_1
3. condanna al rimborso, in favore degli attori, delle spese Parte_1
processuali, che liquida – in favore di ciascuna parte costituita – in € 125,00 per spese ed in €
4.835,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap e iva come per legge;
4. condanna ex art. 96 cpc al risarcimento, in favore degli attori, Parte_1
del danno, che liquida per entrambi gli attori in complessivi € 20.000,00”.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 23.09.2020, interponeva appello la
[...]
, per i motivi che saranno di seguito esaminati. Parte_1
Resistevano al gravame con comparsa di costituzione e risposta datata.
7.01.2021 i sigg.ri CP_2
e
[...] CP_1
3 Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta la causa all'udienza del 8.11.2023 veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la rinuncia espressa dagli opponenti alla domanda di condanna
Contr di al risarcimento del danno per la condotta vessatoria e persecutoria relativa alla presente procedura, per l'illegittimità dell'azione di ammortamento, nonché per la pubblicità del decreto, che hanno provocato danni all'onore ed al decoro professionale degli opponenti, in considerazione anche della professione di avvocato da essi esercitata, che si quantificano in € 26.000/00 (€ 13.000,00 ciascuno) oltre accessori come per legge, ovvero nella somma che l'On. le Giudicante vorrà quantificare, anche secondo equità” quale mera espressione del potere del difensore di rinunciare alla domanda che, come tale non richiedeva accettazione mentre gli attori in primo grado avrebbero effettuato, in relazione a tale domanda, una rinuncia agli atti non accettata dalla banca e quindi inefficace.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Così sul punto si è espressa Cass. 13636/24 : “ Va ricordato che la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 17/12/2013, n. 28146). Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod.proc.civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod.proc.civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass. 24/09/2013,
n. 21848; Cass. 17/12/2013, n. 28146). La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato
4 ad litem, tuttavia, può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum.
Nella fattispecie pertanto il tribunale correttamente ha ritenuto la rinuncia alla domanda di cui trattasi ammissibile “rientrando tra i poteri del difensore quello di modificare e/o rinunciare ad una delle domande e conclusioni precedente formulate senza che ciò integri la rinuncia agli atti del giudizio o la rinuncia all'azione”.
Tra l'altro va evidenziato che gli attori in primo grado hanno altresì precisato di voler porre i fatti posti a fondamento della predetta domanda nell'ambito di una più ampia domanda risarcitoria relativa alla illegittima condotta della banca in relazione al titolo cambiario de quo.
Con il secondo motivo di gravame, l'istituto bancario impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale di prime cure, avendo erroneamente qualificato la rinuncia degli opponenti di cui al primo motivo di appello quale rinuncia alla domanda, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna. Sostiene che il tribunale invece avrebbe dovuto pronunciarsi su tale domanda ritenendola infondata e quindi rigettarla perché non provata.
Il motivo in esame, essendo stato formulato in via subordinata rispetto al primo, resta assorbito nella statuizione di rigetto del primo motivo di appello.
Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto l'eccezione di pagamento - deduce - sulla mera presunzione juris tantum del possesso del titolo nonché nella parte in cui ha ritenuto inadeguata l'attività assertiva e probatoria della banca, avendo invece omesso di considerare le prove documentali fornite dall'istituto di credito, altresì negandogli la possibilità di dimostrare i propri assunti mediante l'ammissione ed espletamento della prova orale formulata.
Il motivo è infondato.
Va in primis precisato che l'ammortamento del titolo di cui trattasi veniva richiesto dalla banca per smarrimento sicché il tribunale correttamente ha concluso per l'illegittimità del decreto di ammortamento sulla base della cronistoria degli eventi come dimostrata dagli attori.
Nella fattispecie, dirimente è la circostanza di cui al punto e) della quinta pagina della sentenza impugnata ovvero che in data 11.12.2017 gli attori, avendo appreso della denuncia di smarrimento si erano recati presso la stazione dei carabinieri di Alessano ed avevano comunicato di essere regolarmente in possesso della cambiale, allegandola in copia.
E' appena il caso di rammentare, anche in questa sede, che il possesso del titolo originario del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che deve dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa.
5 In dispare la questione che la procedura di ammortamento è stata avviata dalla banca per smarrimento, circostanza all'evidenza smentita dagli atti di causa, la banca non ha raggiunto la prova sulla stessa incombente.
Contr A tal fine non può ritenersi sufficiente la “lista raggruppamenti insoluti sospesi” prodotta dal essendo un documento interno alla banca né tale carenza probatoria poteva essere colmata dalla prova testimoniale dalla stessa formulata sulla base di capitoli di prova irrilevanti ed inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.
La Corte pertanto non può che condividere la correttezza dell'iter logico giuridico seguito dal tribunale per giungere alla soluzione adottata.
Con il quarto motivo la banca impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata condannata al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Lamentano altresì la eccessiva quantificazione del danno liquidato in quanto pressoché ammontante all'importo della cambiale contestata.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Fermo restando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.p.c. comma 1 c.p.c.. esposti con chiarezza dal giudice di primo grado la Corte tuttavia osserva che, in effetti, la quantificazione dell'importo dal danno in complessivi € 20.000,00 appare eccessiva anche in considerazione del valore della causa e della somma portata dal titolo cambiario di cui trattasi (€
21.000,00).
La Corte pertanto accoglie l'appello solo relativamente alla parte de qua e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, ridetermina equitativamente in complessivi
€ 10.000,00 l'importo a cui è stata condannata la banca ex art. 96 c.p.c.
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. per lite temeraria proposta da e anche nel presente grado di giudizio è CP_1 CP_2
assorbita dalla decisione.
Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'istituto bancario in quanto comunque soccombente in base all'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
1.accoglie l'appello limitatamente alla parte di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza che conferma nel resto, condanna ex art.96 c.p.c. Parte_1
al risarcimento del danno, in favore delle parti appellate, che liquida in complessivi
[...]
€ 10.000,00;
6 2.condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1
pagamento, in favore di e delle spese del presente grado di giudizio, CP_2 CP_1 che liquida in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali ed I.V.A. e c.a.p. come per legge, da corrispondere in favore dell'avv. Gabriele Russo, dichiaratosi distrattario;
3. dichiara il diritto di alla restituzione di quanto versato in più in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Lecce, 15.7.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(avv. Patrizia Ingravallo) (dott. Maurizio Petrelli)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 732 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.11.2023, avverso la sentenza n.1761/2020 del Tribunale di Lecce
TRA
(p.i.n. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Brindisi, alla via Cirillo n.1, presso lo studio dell'avv.
Tommaso Marrazza da cui è rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Calimera, alla via Giovanni da Verrazzano, 21, presso lo studio dell'avv. Gabriele Russo che li rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
Precisazione delle conclusioni: Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “La Parte_1
Contr
(d'ora innanzi , con ricorso depositato il 22.3.2018, chiedeva al Presidente del
[...]
Tribunale di Lecce di pronunciare l'ammortamento della cambiale n. 860664191914 emessa il Contr
3.2.2013 da e in favore di dell'importo di € 21.000,00 con CP_2 CP_1
scadenza 30.6.015.
A sostegno del ricorso allegava denuncia di smarrimento del titolo presentata al Comando della
Stazione dei Carabinieri di Alessano il 22.12.2016.
1 Il Presidente del Tribunale in data 5.4.2018 emetteva il richiesto decreto di ammortamento, che veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale e notificato ai debitori il 5.5.018.
e con atto di citazione notificato il 18.5.2018, proponevano CP_2 CP_1
Contr opposizione avverso il decreto di ammortamento, convenendo in giudizio per l'udienza dell'8.10.018.
A sostegno dell'atto di opposizione gli attori deducevano: che la cambiale non era stata mai smarrita, Contr Contr come ben sapeva già al momento del ricorso per l'ammortamento del titolo;
che infatti con nota del 10.4.017 li aveva sollecitati al pagamento dell'effetto cambiario a suo dire “tutt'ora giacente” presso la filiale di Alessano;
che essi (con nota del 17.5.017) avevano fatto presente all'istituto di credito che la cambiale era in loro possesso, perché restituita dopo il pagamento;
che Contr aveva verificato, tramite il funzionario dott. l'autenticità della cambiale in loro Persona_1
possesso ed aveva perciò avviato la procedura per la cancellazione del loro nominativo dalla Centrale
Rischi; che successivamente essi, avendo appreso della rinuncia di smarrimento della cambiale fatta
Contr da si erano recati presso la stazione dei carabinieri di Alessano ed avevano comunicato anche per iscritto che in data 11.12.2017 di essere regolarmente in possesso della cambiale;
che, pertanto il tribunale avrebbe dovuto adottare le seguenti statuizioni: revocare il decreto di ammortamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc;
in subordine e nel merito, dichiarare il legittimo possesso della cambiale da parte di essi attori, rigettare la richiesta di Contr pagamento della somma di € 21.000,00 da parte di e condannare lo stesso istituto di credito al risarcimento del danno ex art.96 cpc e comunque al rimborso delle spese processuali;
nel contempo,
Contr anche in via riconvenzionale essi chiedevano la condanna di al risarcimento del danno per l'illegittimità dell'azione di ammortamento e per la pubblicità del decreto, che aveva provocato danno all'onore ed al decoro professionale di essi attori anche in considerazione della professione di avvocato dai medesimi esercitati.
Gli attori allegavano alla citazione l'originale del titolo, che veniva custodito presso la cancelleria civile in cassaforte.
Poiché nel giorno fissato in citazione per la prima comparizione il giudice istruttore designato non teneva udienza, la comparizione delle parti veniva d'ufficio rimandata all'udienza del 16.10.2018, ai sensi dell'art.168 bis comma 4 cpc. Contr
costituitosi in giudizio all'udienza del 16.10.018, resisteva all'atto di citazione, deducendo: che la cambiale di € 21.000,00 non era stata pagata alla scadenza del 15.6.015 e perciò i funzionari della filiale di Alessano nel settembre 2015 avevano convocato il sig. , il quale aveva dichiarato CP_2
di essere in possesso della cambiale, senza però fornire chiarimenti su come fosse venuto in possesso
Contr del titolo e sulle modalità di pagamento;
che aveva effettuato una verifica di cassa, accertando
2 che la cambiale non era più nella sua disponibilità ed era stata quindi sottratta;
che le ricerche del titolo erano proseguite fino al 22.12.2016 data in cui era stata presentata denuncia di smarrimento
Contr della cambiale ai carabinieri di Alessano;
che successivamente aveva reiterato la richiesta di pagamento del titolo insoluto e la sig.ra con pec del 10.7.017 aveva presentato reclamo CP_1 all'Arbitro Bancario Finanziario, proponendo domanda di risarcimento del danno asseritamente subito per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
che l'Arbitro aveva rigettato tale domanda;
che pertanto la aveva più volte richiesto il pagamento del titolo, prima di correttamente avviare Pt_1
la procedura di ammortamento;
che di conseguenza doveva rigettarsi la domanda di revoca del Contr decreto di ammortamento e dichiararsi il diritto di ad ottenere il pagamento della somma ancora dovuta.
Nel prosieguo del giudizio gli attori rinunciavano alla riconvenzionale spiegata per il risarcimento del danno derivante dall'illegittima procedura di ammortamento ed insistevano per la condanna di Contr al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento dei danni ex rt.96 cpc.
Contr dichiarava di non accettare la rinunzia delle controparti alla riconvenzionale “perché parziale e non definitiva del contenzioso”.
All'udienza del 18.2.2020 gli attori precisavano le conclusioni, chiedendo: a) la revoca del decreto di Contr ammortamento;
b) il legittimo possesso della cambiale da parte degli attori;
c) la condanna di
Contr al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art 96 cpc. A sua volta precisava le conclusioni, riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi”.
Con sentenza n. 1761/2020 il tribunale di Lecce, sezione commerciale, così provvedeva:
“1. Revoca, e per l'effetto, dichiara l'inefficacia del decreto di ammortamento del Presidente del
Tribunale di Lecce in data 5.4.2018 relativo all'effetto cambiario n. 8606641919 emesso il 3.12.2013 da e a favore della dell'importo CP_2 CP_1 Parte_1 di € 21.000,00 con scadenza 30.6.2016;
2. dichiara il titolo legittimamente in possesso dei detentori e CP_2 CP_1
3. condanna al rimborso, in favore degli attori, delle spese Parte_1
processuali, che liquida – in favore di ciascuna parte costituita – in € 125,00 per spese ed in €
4.835,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap e iva come per legge;
4. condanna ex art. 96 cpc al risarcimento, in favore degli attori, Parte_1
del danno, che liquida per entrambi gli attori in complessivi € 20.000,00”.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 23.09.2020, interponeva appello la
[...]
, per i motivi che saranno di seguito esaminati. Parte_1
Resistevano al gravame con comparsa di costituzione e risposta datata.
7.01.2021 i sigg.ri CP_2
e
[...] CP_1
3 Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta la causa all'udienza del 8.11.2023 veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la rinuncia espressa dagli opponenti alla domanda di condanna
Contr di al risarcimento del danno per la condotta vessatoria e persecutoria relativa alla presente procedura, per l'illegittimità dell'azione di ammortamento, nonché per la pubblicità del decreto, che hanno provocato danni all'onore ed al decoro professionale degli opponenti, in considerazione anche della professione di avvocato da essi esercitata, che si quantificano in € 26.000/00 (€ 13.000,00 ciascuno) oltre accessori come per legge, ovvero nella somma che l'On. le Giudicante vorrà quantificare, anche secondo equità” quale mera espressione del potere del difensore di rinunciare alla domanda che, come tale non richiedeva accettazione mentre gli attori in primo grado avrebbero effettuato, in relazione a tale domanda, una rinuncia agli atti non accettata dalla banca e quindi inefficace.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Così sul punto si è espressa Cass. 13636/24 : “ Va ricordato che la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 17/12/2013, n. 28146). Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod.proc.civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod.proc.civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass. 24/09/2013,
n. 21848; Cass. 17/12/2013, n. 28146). La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato
4 ad litem, tuttavia, può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum.
Nella fattispecie pertanto il tribunale correttamente ha ritenuto la rinuncia alla domanda di cui trattasi ammissibile “rientrando tra i poteri del difensore quello di modificare e/o rinunciare ad una delle domande e conclusioni precedente formulate senza che ciò integri la rinuncia agli atti del giudizio o la rinuncia all'azione”.
Tra l'altro va evidenziato che gli attori in primo grado hanno altresì precisato di voler porre i fatti posti a fondamento della predetta domanda nell'ambito di una più ampia domanda risarcitoria relativa alla illegittima condotta della banca in relazione al titolo cambiario de quo.
Con il secondo motivo di gravame, l'istituto bancario impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale di prime cure, avendo erroneamente qualificato la rinuncia degli opponenti di cui al primo motivo di appello quale rinuncia alla domanda, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna. Sostiene che il tribunale invece avrebbe dovuto pronunciarsi su tale domanda ritenendola infondata e quindi rigettarla perché non provata.
Il motivo in esame, essendo stato formulato in via subordinata rispetto al primo, resta assorbito nella statuizione di rigetto del primo motivo di appello.
Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto l'eccezione di pagamento - deduce - sulla mera presunzione juris tantum del possesso del titolo nonché nella parte in cui ha ritenuto inadeguata l'attività assertiva e probatoria della banca, avendo invece omesso di considerare le prove documentali fornite dall'istituto di credito, altresì negandogli la possibilità di dimostrare i propri assunti mediante l'ammissione ed espletamento della prova orale formulata.
Il motivo è infondato.
Va in primis precisato che l'ammortamento del titolo di cui trattasi veniva richiesto dalla banca per smarrimento sicché il tribunale correttamente ha concluso per l'illegittimità del decreto di ammortamento sulla base della cronistoria degli eventi come dimostrata dagli attori.
Nella fattispecie, dirimente è la circostanza di cui al punto e) della quinta pagina della sentenza impugnata ovvero che in data 11.12.2017 gli attori, avendo appreso della denuncia di smarrimento si erano recati presso la stazione dei carabinieri di Alessano ed avevano comunicato di essere regolarmente in possesso della cambiale, allegandola in copia.
E' appena il caso di rammentare, anche in questa sede, che il possesso del titolo originario del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che deve dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa.
5 In dispare la questione che la procedura di ammortamento è stata avviata dalla banca per smarrimento, circostanza all'evidenza smentita dagli atti di causa, la banca non ha raggiunto la prova sulla stessa incombente.
Contr A tal fine non può ritenersi sufficiente la “lista raggruppamenti insoluti sospesi” prodotta dal essendo un documento interno alla banca né tale carenza probatoria poteva essere colmata dalla prova testimoniale dalla stessa formulata sulla base di capitoli di prova irrilevanti ed inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.
La Corte pertanto non può che condividere la correttezza dell'iter logico giuridico seguito dal tribunale per giungere alla soluzione adottata.
Con il quarto motivo la banca impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata condannata al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Lamentano altresì la eccessiva quantificazione del danno liquidato in quanto pressoché ammontante all'importo della cambiale contestata.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Fermo restando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.p.c. comma 1 c.p.c.. esposti con chiarezza dal giudice di primo grado la Corte tuttavia osserva che, in effetti, la quantificazione dell'importo dal danno in complessivi € 20.000,00 appare eccessiva anche in considerazione del valore della causa e della somma portata dal titolo cambiario di cui trattasi (€
21.000,00).
La Corte pertanto accoglie l'appello solo relativamente alla parte de qua e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, ridetermina equitativamente in complessivi
€ 10.000,00 l'importo a cui è stata condannata la banca ex art. 96 c.p.c.
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. per lite temeraria proposta da e anche nel presente grado di giudizio è CP_1 CP_2
assorbita dalla decisione.
Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'istituto bancario in quanto comunque soccombente in base all'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
1.accoglie l'appello limitatamente alla parte di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza che conferma nel resto, condanna ex art.96 c.p.c. Parte_1
al risarcimento del danno, in favore delle parti appellate, che liquida in complessivi
[...]
€ 10.000,00;
6 2.condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1
pagamento, in favore di e delle spese del presente grado di giudizio, CP_2 CP_1 che liquida in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali ed I.V.A. e c.a.p. come per legge, da corrispondere in favore dell'avv. Gabriele Russo, dichiaratosi distrattario;
3. dichiara il diritto di alla restituzione di quanto versato in più in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Lecce, 15.7.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(avv. Patrizia Ingravallo) (dott. Maurizio Petrelli)
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