CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OR IO ET IA, Presidente
CONTINI MICHELE, OR
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calasetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 15022 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente, società “Ricorrente_1 s.r.l.” (R.G. n. 758/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 15022 del 20 giugno 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU dovuta per l'anno 2014 e per la somma di euro 238.841,15.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse della società Abaco s.p.a. - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Calasetta e alla società “Abaco s.p.a.” in data 9 settembre 2025, la ricorrente, società “Ricorrente_1 s.r.l.”, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02576202500002618/000 del 30 maggio 2025 per la somma di euro 238.841,15.
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, un unico motivo di doglianza:
ossia, l'intervenuta “prescrizione del diritto al versamento dell'IMU 2014 – Violazione dell'art. 1, comma
163, l. 296/2006”.
La società Abaco s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del
Comune di Calasetta, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito che, a fronte della “definitività della pretesa” impositiva, nel merito, è applicabile la sospensione dei termini di decadenza e/o prescrizione ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento;
e ciò nei termini di seguito indicati.
Alcune necessarie premesse fattuali.
L'ingiunzione di pagamento n. 15022 del 20 giugno 2025, oggi impugnata, ha ad oggetto il pagamento della maggiore IMU dovuta per l'anno 2014, relativa agli immobili di proprietà della società ricorrente,
“Ricorrente_1 s.r.l.”, di seguito indicati:
-Indirizzo_1;
-Indirizzo_2.
Ciò premesso, la società Abaco s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Calasetta, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha evidenziato, preliminarimente, come il merito della pretesa impositiva non formi oggetto di alcuna contestazione da parte della società ricorrente, che “limita l'intero impianto difensivo alla sola asserita eccezione di prescrizione del credito”.
Tale motivo di doglianza, tuttavia, è fondato.
Secondo la ricostruzione della società Abaco s.p.a., l'avviso di accertamento sotteso alla pretesa impositiva, avendo ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno impositivo 2014, sarebbe dovuto essere notificato non nel termine prescrizionale ordinario del 31 dicembre 2023, ma entro il termine del 25 giugno 2025.
Se è vero che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, è altrettanto vero come tale termine di sospensione debba essere circoscritto (non alla misura ulteriore di 542 giorni, ma) al periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ai sensi dell'art. 83, comma
2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti anche tributari a causa della pandemia da Covid-19.
Qualora la sospensione fosse traslata senza termini, infatti, il vantaggio di cui godrebbe l'Ente impositore, sarebbe ingiustificato.
Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000) all'articolo 3, comma 3, sancisce la improrogabilità del termine di accertamento dei tributi al fine di preservare l'equilibrio tra le esigenza dell'Amministrazione finanziaria di contrastare efficacemente fenomeni evasivi elusivi e il rischio di un'estensione indiscriminata qua è potenzialmente illimitata del potere accertativo.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato. Alla luce della novità della questione, legata alla notoria emergenza pandemica, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OR IO ET IA, Presidente
CONTINI MICHELE, OR
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calasetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 15022 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente, società “Ricorrente_1 s.r.l.” (R.G. n. 758/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 15022 del 20 giugno 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU dovuta per l'anno 2014 e per la somma di euro 238.841,15.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse della società Abaco s.p.a. - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Calasetta e alla società “Abaco s.p.a.” in data 9 settembre 2025, la ricorrente, società “Ricorrente_1 s.r.l.”, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02576202500002618/000 del 30 maggio 2025 per la somma di euro 238.841,15.
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, un unico motivo di doglianza:
ossia, l'intervenuta “prescrizione del diritto al versamento dell'IMU 2014 – Violazione dell'art. 1, comma
163, l. 296/2006”.
La società Abaco s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del
Comune di Calasetta, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito che, a fronte della “definitività della pretesa” impositiva, nel merito, è applicabile la sospensione dei termini di decadenza e/o prescrizione ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento;
e ciò nei termini di seguito indicati.
Alcune necessarie premesse fattuali.
L'ingiunzione di pagamento n. 15022 del 20 giugno 2025, oggi impugnata, ha ad oggetto il pagamento della maggiore IMU dovuta per l'anno 2014, relativa agli immobili di proprietà della società ricorrente,
“Ricorrente_1 s.r.l.”, di seguito indicati:
-Indirizzo_1;
-Indirizzo_2.
Ciò premesso, la società Abaco s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Calasetta, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha evidenziato, preliminarimente, come il merito della pretesa impositiva non formi oggetto di alcuna contestazione da parte della società ricorrente, che “limita l'intero impianto difensivo alla sola asserita eccezione di prescrizione del credito”.
Tale motivo di doglianza, tuttavia, è fondato.
Secondo la ricostruzione della società Abaco s.p.a., l'avviso di accertamento sotteso alla pretesa impositiva, avendo ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno impositivo 2014, sarebbe dovuto essere notificato non nel termine prescrizionale ordinario del 31 dicembre 2023, ma entro il termine del 25 giugno 2025.
Se è vero che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, è altrettanto vero come tale termine di sospensione debba essere circoscritto (non alla misura ulteriore di 542 giorni, ma) al periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ai sensi dell'art. 83, comma
2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti anche tributari a causa della pandemia da Covid-19.
Qualora la sospensione fosse traslata senza termini, infatti, il vantaggio di cui godrebbe l'Ente impositore, sarebbe ingiustificato.
Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000) all'articolo 3, comma 3, sancisce la improrogabilità del termine di accertamento dei tributi al fine di preservare l'equilibrio tra le esigenza dell'Amministrazione finanziaria di contrastare efficacemente fenomeni evasivi elusivi e il rischio di un'estensione indiscriminata qua è potenzialmente illimitata del potere accertativo.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato. Alla luce della novità della questione, legata alla notoria emergenza pandemica, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.