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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7804/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7804/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE opponente e
CP_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 2 luglio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per GIUDIZIALE nessuno per l'avv. Controparte_3
BONAFEDE GABRIELE e l'avv. FIORAVANTI ALESSANDRO
Per E 'avv. FORABOSCHI LUCIA CP_1 Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Foraboschi si riporta agli atti e chiede che la causa venga decisa , rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7804/2022 promossa da:
(C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BONAFEDE GABRIELE e dell'avv. FIORAVANTI P.IVA_1 ALESSANDRO ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il C.F._1 difensore avv. BONAFEDE GABRIELE
PARTE OPPONENTE- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. FORABOSCHI LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA F. PUCCINOTTI 29 50129 FIRENZE presso il difensore avv. FORABOSCHI LUCIA
PARTE OPPOSTA – ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, omnibus contrariis reiectis, senza spazio alcuno per la concessione della provvisoria esecuzione e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, IN TESI: dichiarare nullo e/o inammissibile e quindi revocare il d.i. opposto n. 1942/2022, emesso dal Tribunale di Firenze e meglio descritto in premessa, perché infondato in fatto e in diritto;
IN IPOTESI DENEGATA: accertare il reale valore dell'attività che risulterà effettivamente prestata dalla
[...]
a favore della e per l'effetto ridurre l'importo Parte_3 Parte_1 eventualmente da quest'ultima dovuto. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e di onorari …”.
PER PARTE OPPOSTA pagina 2 di 6 “… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa eccezione e contestazione: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto in quanto l'opposizione è parziale e comunque non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1942/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 16.05.2022 (R.G. 4921/2022). …”. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato promuoveva opposizione Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze avverso il decreto ingiuntivo n. 1942/22 emesso su ricorso di
E er il pagamento di € 13.571,15 oltre interessi CP_1 Controparte_2
e spese, a fronte delle fatture n. 31D del 29.01.2021; n. 630D del 30.09.2021 e 41D del 31.01.2022, aventi ad oggetto prestazioni di servizi informatici.
L'opponente lamentava l'illegittima richiesta di pagamento di un pacchetto assistenza per determinate prestazioni informatiche mai richieste né usufruite, ed eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto.
Si costituiva in giudizio in data 18 novembre 2022 l'opposta Controparte_4
, la quale impugnava e contestava in toto quanto rilevato ed eccepito da
[...] parte opponente. In particolar modo, eccepiva come il credito oggetto del decreto ingiuntivo avesse ad oggetto differenti servizi informatici e la mancanza di disdetta da parte dell'opponente per i servizi resi.
Alla prima udienza veniva respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposto e veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove testimoniali.
Esaurita l'istruttoria orale , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e in data
25/01/2024 il difensore dell'opponente rinunciava al mandato;
quindi con nota depositata in data 4 giugno 2024, su richiesta del Curatore, l'opponente dava atto della intervenuta liquidazione giudiziale e il processo veniva interrotto in data 12/06/2024.
In data 22 luglio 2024 l'opposto depositava ricorso per riassunzione del procedimento ex art. 303 c.p.c., con il quale chiedeva di proseguire il giudizio verso la EL “al fine di sentire accogliere nei suoi confronti le conclusioni già formulate in atti”. Veniva fissata udienza all' 8 novembre 2024, all'esito della quale veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per riassunzione succitato al difensore dell'opponente. Quindi in data 12 febbraio 2025, si disponeva rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società opponente RGS
pagina 3 di 6 ed il procedimento è stato interrotto. Parte_1
L'opposta ha ritenuto di riassumere il Controparte_5 procedimento di opposizione nei confronti della EL , che non si è costituita in giudizio, onde ne deve essere dichiarata la contumacia.
Tuttavia, dal punto di vista sostanziale, deve rilevarsi come la domanda di pagamento portata dal decreto ingiuntivo opposto non può proseguire una volta apertasi la liquidazione giudiziale ossia la fase concorsuale fra tutti i creditori del debitore ingiunto.
In altri termini non vi è interesse dell'opposto alla riassunzione di un giudizio che non può portare alcun vantaggio alla medesima, posto che il credito per cui la società opposta ha depositato a suo tempo il ricorso monitorio non è opponibile alla massa e deve essere accertato in sede fallimentare , secondo i noti principi sulla par condicio creditorum.
Sul punto va ricordato il costante insegnamento della S.C. secondo il quale "Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum." (Cass.
21565/08).
Va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una actio nullitatis volta alla mera valutazione della regolarità o caducazione del provvedimento monitorio, ma un procedimento a cognizione piena sulla domanda di pagamento costituita dal ricorso monitorio che tuttavia va esaminata all'esito del giudizio sulla base delle condizioni di fatto, oggettive e soggettive, e di diritto all'epoca sussistenti . (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass.,
28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Occorre altresì richiamare quanto affermato anche di recente dalla S.C. – Cass. 22047/2020 - “Il decreto ingiuntivo che non sia dichiarato esecutivo e munito della formula esecutiva prima dell'apertura della procedura concorsuale non è quindi opponibile al fallimento (Cass. 27 gennaio
pagina 4 di 6 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 3 settembre
2018, n. 21583): il creditore non può basare alcuna pretesa sull'accertamento sommario compiuto dal giudice che lo ha emesso, anche se, ovviamente, potrà far accertare in sede fallimentare il credito avvalendosi dei documenti prodotti in sede monitoria. E proprio in quanto l'accertamento del credito va operato in sede concorsuale, secondo la disciplina dettata dal capo V della legge fallimentare, si è detto che la situazione processuale che ricorre nel caso di decreto ingiuntivo opposto prima della dichiarazione di fallimento è equiparabile a quella che si determina con la pendenza di un qualsiasi giudizio di cognizione di primo grado per l'accertamento del credito (cfr. Cass. 12 dicembre 1994, n.
3580, in motivazione).
Nel caso di specie l'opposta ha riassunto nei confronti della EL una domanda di pagamento promossa nei confronti della società ingiunta quando ancora non era in liquidazione giudiziale, mentre era sufficiente non riassumere l'opposizione per avere un titolo esecutivo nei confronti del debitore tornato “in bonis” ( ove questa sia l'intenzione dell'opposta, visto che nulla è indicato nella riassunzione).
Decidendosi sulla domanda di pagamento, va quindi dichiarata l'improcedibilità della domanda spiegata in via monitoria dall'opposta a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della società ingiunta, nonché l'inopponibilità alla EL del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del suindicato principio .
LE SPESE DI LITE
Sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, in particolare l'intervenuta e inopinabile liquidazione giudiziale dell'opponente, le spese devono essere compensate integralmente fra le parti ex art. 92 c.p.c. come interpretato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19/4/2018 n. 77 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
DICHIARA la contumacia della;
Controparte_6
DICHIARA improcedibile la domanda di pagamento avanzata dall'attrice in riassunzione;
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad ore 19,30 ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Firenze, 2 luglio 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7804/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE opponente e
CP_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 2 luglio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per GIUDIZIALE nessuno per l'avv. Controparte_3
BONAFEDE GABRIELE e l'avv. FIORAVANTI ALESSANDRO
Per E 'avv. FORABOSCHI LUCIA CP_1 Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Foraboschi si riporta agli atti e chiede che la causa venga decisa , rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7804/2022 promossa da:
(C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BONAFEDE GABRIELE e dell'avv. FIORAVANTI P.IVA_1 ALESSANDRO ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il C.F._1 difensore avv. BONAFEDE GABRIELE
PARTE OPPONENTE- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. FORABOSCHI LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA F. PUCCINOTTI 29 50129 FIRENZE presso il difensore avv. FORABOSCHI LUCIA
PARTE OPPOSTA – ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, omnibus contrariis reiectis, senza spazio alcuno per la concessione della provvisoria esecuzione e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, IN TESI: dichiarare nullo e/o inammissibile e quindi revocare il d.i. opposto n. 1942/2022, emesso dal Tribunale di Firenze e meglio descritto in premessa, perché infondato in fatto e in diritto;
IN IPOTESI DENEGATA: accertare il reale valore dell'attività che risulterà effettivamente prestata dalla
[...]
a favore della e per l'effetto ridurre l'importo Parte_3 Parte_1 eventualmente da quest'ultima dovuto. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e di onorari …”.
PER PARTE OPPOSTA pagina 2 di 6 “… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa eccezione e contestazione: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto in quanto l'opposizione è parziale e comunque non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1942/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 16.05.2022 (R.G. 4921/2022). …”. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato promuoveva opposizione Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze avverso il decreto ingiuntivo n. 1942/22 emesso su ricorso di
E er il pagamento di € 13.571,15 oltre interessi CP_1 Controparte_2
e spese, a fronte delle fatture n. 31D del 29.01.2021; n. 630D del 30.09.2021 e 41D del 31.01.2022, aventi ad oggetto prestazioni di servizi informatici.
L'opponente lamentava l'illegittima richiesta di pagamento di un pacchetto assistenza per determinate prestazioni informatiche mai richieste né usufruite, ed eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto.
Si costituiva in giudizio in data 18 novembre 2022 l'opposta Controparte_4
, la quale impugnava e contestava in toto quanto rilevato ed eccepito da
[...] parte opponente. In particolar modo, eccepiva come il credito oggetto del decreto ingiuntivo avesse ad oggetto differenti servizi informatici e la mancanza di disdetta da parte dell'opponente per i servizi resi.
Alla prima udienza veniva respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposto e veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove testimoniali.
Esaurita l'istruttoria orale , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e in data
25/01/2024 il difensore dell'opponente rinunciava al mandato;
quindi con nota depositata in data 4 giugno 2024, su richiesta del Curatore, l'opponente dava atto della intervenuta liquidazione giudiziale e il processo veniva interrotto in data 12/06/2024.
In data 22 luglio 2024 l'opposto depositava ricorso per riassunzione del procedimento ex art. 303 c.p.c., con il quale chiedeva di proseguire il giudizio verso la EL “al fine di sentire accogliere nei suoi confronti le conclusioni già formulate in atti”. Veniva fissata udienza all' 8 novembre 2024, all'esito della quale veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per riassunzione succitato al difensore dell'opponente. Quindi in data 12 febbraio 2025, si disponeva rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società opponente RGS
pagina 3 di 6 ed il procedimento è stato interrotto. Parte_1
L'opposta ha ritenuto di riassumere il Controparte_5 procedimento di opposizione nei confronti della EL , che non si è costituita in giudizio, onde ne deve essere dichiarata la contumacia.
Tuttavia, dal punto di vista sostanziale, deve rilevarsi come la domanda di pagamento portata dal decreto ingiuntivo opposto non può proseguire una volta apertasi la liquidazione giudiziale ossia la fase concorsuale fra tutti i creditori del debitore ingiunto.
In altri termini non vi è interesse dell'opposto alla riassunzione di un giudizio che non può portare alcun vantaggio alla medesima, posto che il credito per cui la società opposta ha depositato a suo tempo il ricorso monitorio non è opponibile alla massa e deve essere accertato in sede fallimentare , secondo i noti principi sulla par condicio creditorum.
Sul punto va ricordato il costante insegnamento della S.C. secondo il quale "Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum." (Cass.
21565/08).
Va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una actio nullitatis volta alla mera valutazione della regolarità o caducazione del provvedimento monitorio, ma un procedimento a cognizione piena sulla domanda di pagamento costituita dal ricorso monitorio che tuttavia va esaminata all'esito del giudizio sulla base delle condizioni di fatto, oggettive e soggettive, e di diritto all'epoca sussistenti . (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass.,
28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Occorre altresì richiamare quanto affermato anche di recente dalla S.C. – Cass. 22047/2020 - “Il decreto ingiuntivo che non sia dichiarato esecutivo e munito della formula esecutiva prima dell'apertura della procedura concorsuale non è quindi opponibile al fallimento (Cass. 27 gennaio
pagina 4 di 6 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 3 settembre
2018, n. 21583): il creditore non può basare alcuna pretesa sull'accertamento sommario compiuto dal giudice che lo ha emesso, anche se, ovviamente, potrà far accertare in sede fallimentare il credito avvalendosi dei documenti prodotti in sede monitoria. E proprio in quanto l'accertamento del credito va operato in sede concorsuale, secondo la disciplina dettata dal capo V della legge fallimentare, si è detto che la situazione processuale che ricorre nel caso di decreto ingiuntivo opposto prima della dichiarazione di fallimento è equiparabile a quella che si determina con la pendenza di un qualsiasi giudizio di cognizione di primo grado per l'accertamento del credito (cfr. Cass. 12 dicembre 1994, n.
3580, in motivazione).
Nel caso di specie l'opposta ha riassunto nei confronti della EL una domanda di pagamento promossa nei confronti della società ingiunta quando ancora non era in liquidazione giudiziale, mentre era sufficiente non riassumere l'opposizione per avere un titolo esecutivo nei confronti del debitore tornato “in bonis” ( ove questa sia l'intenzione dell'opposta, visto che nulla è indicato nella riassunzione).
Decidendosi sulla domanda di pagamento, va quindi dichiarata l'improcedibilità della domanda spiegata in via monitoria dall'opposta a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della società ingiunta, nonché l'inopponibilità alla EL del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del suindicato principio .
LE SPESE DI LITE
Sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, in particolare l'intervenuta e inopinabile liquidazione giudiziale dell'opponente, le spese devono essere compensate integralmente fra le parti ex art. 92 c.p.c. come interpretato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19/4/2018 n. 77 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
DICHIARA la contumacia della;
Controparte_6
DICHIARA improcedibile la domanda di pagamento avanzata dall'attrice in riassunzione;
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad ore 19,30 ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Firenze, 2 luglio 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
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