CASS
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2024, n. 45559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45559 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SG EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 45559 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/10/2024 2. Letta la requisitoria del dott. Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciata sulla richiesta presentata nell'interesse di EL GR, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze esecutive, una della stessa Corte e tre della Corte di appello di Genova. La Corte ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui a tre sentenze, sub 6, 7 e 8 del casellario giudiziale, escludendo da detto riconoscimento i reati di cui alla sentenza sub 5 del medesimo casellario. Ha, pertanto, ritenuto più grave il reato oggetto della sentenza sub 8 della Corte di appello di Genova irrevocabile il 28/09/2023 e sulla pena inflitta da detta sentenza, individuata in anni 10, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 60.000 di multa, ha applicato l'aumento per il reato più grave di cui alla sentenza sub 6 della Corte di appello di Genova irrevocabile il 14/04/2023 e precisamente per quello di cui al capo 6 della stessa, individuato in mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumento ritenuto congruo in relazione alla cessione di circa duecento grammi di cocaina (per la quale, prima dell'unificazione, era individuata una pena base di anni 7 di reclusione ed euro 30.000 di multa); e, poi, l'aumento di pena per l'altra parte di condotta di cui al capo 6, pari ad anni 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa, nonché quello per il reato di cui al capo 7 della medesima sentenza (entrambi già riconosciuti per la continuazione interna dal giudice della cognizione e ritenuto intangibili in quanto cristallizzati con l'irrevocabilità), nella misura di mesi 3 di reclusione ed euro 5.000 di multa. Ha, infine, applicato l'aumento di pena per il reato più grave di cui al capo 11 accertato con la sentenza sub 7 (per il quale era individuata in detta sentenza una pena base di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 60.000 di multa), ritenuto congruo, in ragione del numero e della natura organizzata e seriale dei trasporti internazionali di stupefacente (nella misura di circa tre chilogrammi di cocaina), nella misura di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 15.000 di multa;
al quale ha, infine, aggiunto l'ulteriore aumento di pena per la continuazione interna già riconosciuto dal giudice della cognizione e ritenuto pertanto non tangibile perché cristallizzato con l'irrevocabilità, di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 15.000 di multa (per i capi 8, 10 e 12 dell'imputazione). E', quindi, in tal modo, pervenuto alla rideterminazione della pena complessiva in anni 15, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 94.000 di multa. 2. Avverso tale ordinanza EL GR propone ricorso per cassazione a firma digitale dell'avv. Giorgio Vianello Accoretti. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte a qua, nel riconoscere il vincolo della continuazione, ha escluso i reati di cui alla condanna sub 5 del casellario giudiziale, trascurando gli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso. E in particolare non considerando che: - al pari di quelli sub 8 erano stati ricostruiti tramite attività investigativa congiunta tra l'Italia e la Francia;
- la condotta, consistita nell'importazione dalla Spagna di 45 kg. di hashish aveva visto coimputati del condannato anche soggetti che sarebbero comparsi nei fatti di cui alle sentenze sub 6, 7 e 8 del casellario;
- era emerso onte per i fatti sub 8) un interessamento della 'ndrangheta; - le modalità esecutive erano le medesime;
- la distanza temporale dagli altri fatti non era talmente elevata, considerato che GR per i fatti sub 8 era attenzionato già dal 2017; - i fatti di cui alla sentenza sub 5, al pari di quelli della sentenza sub 8 del casellario, riguardavano sia hashish che cocaina. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si rileva violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Si duole la difesa della rideterminazione errata, oltre che incongrua, della pena da parte del Giudice dell'esecuzione. Evidenzia, in primo luogo, che l'impossibilità di una rideterminazione degli aumenti di pena stabiliti per la c.d. continuazione interna dai giudici del merito non è prevista , né dalla legge, né dalla giurisprudenza. Osserva, inoltre, il difensore che la Corte territoriale ha erroneamente indicato quale pena complessiva per la condanna sub 8 del casellario quella di anni 10, mesi 8 e giorni 20 di reclusione, a fronte di una pena determinata in sede di merito in anni 10 e mesi 8 di reclusione (oltre multa), operando una modifica certamente illegittima. Rileva che detta Corte, fermi restando gli aumenti di pena per la continuazione interna, ha, poi, individuato per la condotta più grave (cessione di 200 gr. di cocaina) di cui al capo 6 della sentenza sub 6 un aumento di pena di mesi 6 di reclusione. In tal modo creando una sproporzione tra detto aumento, per il fatto più grave, e gli altri aumenti già determinati in cognizione, sia per l'altra porzione di condotta compresa sempre nel capo 6 (anni 2) sia per le condotte di cui al capo 7 (mesi 3), mantenuti intatti senza alcuna argomentazione se non l'invocazione del giudicato;
e trascurando che, invece, vi sono recenti pronunce di legittimità sulla necessità di una determinazione ex novo ad opera del giudice dell'esecuzione anche delle pene dei fatti riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo. Sottolinea che non esiste, diversamente da quanto affermato dall'ordinanza in esame, alcun vincolo di intangibilità in relazione agli aumenti di pena già determinati. Evidenzia, infine, la difesa che per il reato più grave di cui al capo 11 della sentenza sub 7 del casellario giudiziale il Giudice dell'esecuzione ha individuato un aumento di anni 2 e mesi 6 di reclusione, sproporzionato rispetto agli altri aumenti già determinati dai giudici di merito per fattispecie simili, mai superiori ai 6 mesi. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ciò posto, l'ordinanza impugnata risulta avere valutato nel dettaglio i fatti di reato oggetto di tutte le sentenze operando una motivata diversificazione, tanto da riconoscere il vincolo in executivis in relazione ai reati di quattro delle cinque sentenze esecutive oggetto di richiesta. Ha, invero, evidenziato che il concorso di GR nell'acquisto e nell'importazione dalla Spagna di 45 kg. di hashish, accertato il 7 maggio 2015, di cui al titolo 5, si colloca a distanza di quasi tre anni dai fatti di cui al titolo 6 (cessioni di cocaina in favore di PI) e ha ad oggetto diversa tipologia di sostanza stupefacente, hashish, non cocaina. Ha aggiunto che l'istante non allega alcun elemento specifico e concreto dal quale evincere che, allorché nel maggio 2015 veniva eseguita l'importazione di hashish da fornitori spagnoli, l'esecutato avesse delineato almeno nelle linee essenziali la consumazione in concreto dei successivi fatti per cui invoca l'identità di disegno criminoso, a cominciare dalle cessioni di cocaina in favore di PI. Ha al riguardo sottolineato che non può considerarsi tale: - il fatto che, a detta di GR, le prime cessioni a PI furono di hashish, essendo stato comunque il suddetto condannato col titolo 6 solo per cessioni di cocaina;
- la mera instaurazione di rapporti di conoscenza con soggetti comparsi in successivi processi (FI GA, che emergerà anche nel procedimento di cui al titolo 8; RD, che, coimputato per il solo reato di cui al titolo 5, avrebbe mantenuto i rapporti con GR dopo diversi anni, continuandosi a servire quest'ultimo del motociclo del primo come emergente dagli atti di cui al titolo 7); - l'indimostrata comune fornitura sia nel titolo 5 1 che nel titolo 8 all'albanese ET. /. 121 Ritiene, quindi, la Corte territoriale che gli atti acquisiti consentano di affermare solo la sussistenza di inclinazione del richiedente a delinquere nell'area specifica delle attività illecite concernenti i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, connotazione soggettiva insufficiente a determinare la sussistenza di un disegno criminoso unitario fra tutte le condotte giudicate con i titoli di cui all'istanza in esame. La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615). Ne deriva l'inammissibilità per manifesta infondatezza e aspecificità delle censure difensive di cui al primo motivo ricorso, che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici nei termini sopra specificati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte. 1.2. Fondato nei limiti di seguito specificati è il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ha, altresì, rilevato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, Di Risio, Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pea- -, base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv.257000). Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che la Corte di appello di Trieste non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Invero, ha impropriamente affermato l'intangibilità degli aumenti di pena per continuazione interna operati dai giudici di merito, senza valutarne e argomentarne, altresì, la congruità anche alla luce del nuovo computo (e per alcuni della nuova pena base), trascurando che secondo la giurisprudenza appena riportata l'unico limite era costituito da una quantificazione degli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Ha, inoltre, errato nell'indicazione della pena della condanna sub 8, di cui al reato più grave, maggiorandola di 20 giorni di reclusione (anni 10, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 60.000 di multa, anziché anni 10, mesi 8 di reclusione ed euro 60.000 di multa), con conseguente maggiorazione della pena complessivamente determinata (anni 15, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 94.000 di multa, anziché anni 15, mesi 2 di reclusione ed euro 94.000 di multa) su cui ha, poi, applicato gli aumenti di pena già individuati dai giudici di merito ovvero corrispondenti ai reati più gravi di cui alle condanne sub 6 e 7 e, quindi, oggetto di determinazione in sede esecutiva, sui quali - diversamente da quanto fatto per gli altri - ha ampiamente motivato. 2. I rilevati errore e vizi motivazionali impongono di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 45559 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/10/2024 2. Letta la requisitoria del dott. Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciata sulla richiesta presentata nell'interesse di EL GR, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze esecutive, una della stessa Corte e tre della Corte di appello di Genova. La Corte ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui a tre sentenze, sub 6, 7 e 8 del casellario giudiziale, escludendo da detto riconoscimento i reati di cui alla sentenza sub 5 del medesimo casellario. Ha, pertanto, ritenuto più grave il reato oggetto della sentenza sub 8 della Corte di appello di Genova irrevocabile il 28/09/2023 e sulla pena inflitta da detta sentenza, individuata in anni 10, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 60.000 di multa, ha applicato l'aumento per il reato più grave di cui alla sentenza sub 6 della Corte di appello di Genova irrevocabile il 14/04/2023 e precisamente per quello di cui al capo 6 della stessa, individuato in mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumento ritenuto congruo in relazione alla cessione di circa duecento grammi di cocaina (per la quale, prima dell'unificazione, era individuata una pena base di anni 7 di reclusione ed euro 30.000 di multa); e, poi, l'aumento di pena per l'altra parte di condotta di cui al capo 6, pari ad anni 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa, nonché quello per il reato di cui al capo 7 della medesima sentenza (entrambi già riconosciuti per la continuazione interna dal giudice della cognizione e ritenuto intangibili in quanto cristallizzati con l'irrevocabilità), nella misura di mesi 3 di reclusione ed euro 5.000 di multa. Ha, infine, applicato l'aumento di pena per il reato più grave di cui al capo 11 accertato con la sentenza sub 7 (per il quale era individuata in detta sentenza una pena base di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 60.000 di multa), ritenuto congruo, in ragione del numero e della natura organizzata e seriale dei trasporti internazionali di stupefacente (nella misura di circa tre chilogrammi di cocaina), nella misura di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 15.000 di multa;
al quale ha, infine, aggiunto l'ulteriore aumento di pena per la continuazione interna già riconosciuto dal giudice della cognizione e ritenuto pertanto non tangibile perché cristallizzato con l'irrevocabilità, di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 15.000 di multa (per i capi 8, 10 e 12 dell'imputazione). E', quindi, in tal modo, pervenuto alla rideterminazione della pena complessiva in anni 15, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 94.000 di multa. 2. Avverso tale ordinanza EL GR propone ricorso per cassazione a firma digitale dell'avv. Giorgio Vianello Accoretti. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte a qua, nel riconoscere il vincolo della continuazione, ha escluso i reati di cui alla condanna sub 5 del casellario giudiziale, trascurando gli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso. E in particolare non considerando che: - al pari di quelli sub 8 erano stati ricostruiti tramite attività investigativa congiunta tra l'Italia e la Francia;
- la condotta, consistita nell'importazione dalla Spagna di 45 kg. di hashish aveva visto coimputati del condannato anche soggetti che sarebbero comparsi nei fatti di cui alle sentenze sub 6, 7 e 8 del casellario;
- era emerso onte per i fatti sub 8) un interessamento della 'ndrangheta; - le modalità esecutive erano le medesime;
- la distanza temporale dagli altri fatti non era talmente elevata, considerato che GR per i fatti sub 8 era attenzionato già dal 2017; - i fatti di cui alla sentenza sub 5, al pari di quelli della sentenza sub 8 del casellario, riguardavano sia hashish che cocaina. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si rileva violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Si duole la difesa della rideterminazione errata, oltre che incongrua, della pena da parte del Giudice dell'esecuzione. Evidenzia, in primo luogo, che l'impossibilità di una rideterminazione degli aumenti di pena stabiliti per la c.d. continuazione interna dai giudici del merito non è prevista , né dalla legge, né dalla giurisprudenza. Osserva, inoltre, il difensore che la Corte territoriale ha erroneamente indicato quale pena complessiva per la condanna sub 8 del casellario quella di anni 10, mesi 8 e giorni 20 di reclusione, a fronte di una pena determinata in sede di merito in anni 10 e mesi 8 di reclusione (oltre multa), operando una modifica certamente illegittima. Rileva che detta Corte, fermi restando gli aumenti di pena per la continuazione interna, ha, poi, individuato per la condotta più grave (cessione di 200 gr. di cocaina) di cui al capo 6 della sentenza sub 6 un aumento di pena di mesi 6 di reclusione. In tal modo creando una sproporzione tra detto aumento, per il fatto più grave, e gli altri aumenti già determinati in cognizione, sia per l'altra porzione di condotta compresa sempre nel capo 6 (anni 2) sia per le condotte di cui al capo 7 (mesi 3), mantenuti intatti senza alcuna argomentazione se non l'invocazione del giudicato;
e trascurando che, invece, vi sono recenti pronunce di legittimità sulla necessità di una determinazione ex novo ad opera del giudice dell'esecuzione anche delle pene dei fatti riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo. Sottolinea che non esiste, diversamente da quanto affermato dall'ordinanza in esame, alcun vincolo di intangibilità in relazione agli aumenti di pena già determinati. Evidenzia, infine, la difesa che per il reato più grave di cui al capo 11 della sentenza sub 7 del casellario giudiziale il Giudice dell'esecuzione ha individuato un aumento di anni 2 e mesi 6 di reclusione, sproporzionato rispetto agli altri aumenti già determinati dai giudici di merito per fattispecie simili, mai superiori ai 6 mesi. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ciò posto, l'ordinanza impugnata risulta avere valutato nel dettaglio i fatti di reato oggetto di tutte le sentenze operando una motivata diversificazione, tanto da riconoscere il vincolo in executivis in relazione ai reati di quattro delle cinque sentenze esecutive oggetto di richiesta. Ha, invero, evidenziato che il concorso di GR nell'acquisto e nell'importazione dalla Spagna di 45 kg. di hashish, accertato il 7 maggio 2015, di cui al titolo 5, si colloca a distanza di quasi tre anni dai fatti di cui al titolo 6 (cessioni di cocaina in favore di PI) e ha ad oggetto diversa tipologia di sostanza stupefacente, hashish, non cocaina. Ha aggiunto che l'istante non allega alcun elemento specifico e concreto dal quale evincere che, allorché nel maggio 2015 veniva eseguita l'importazione di hashish da fornitori spagnoli, l'esecutato avesse delineato almeno nelle linee essenziali la consumazione in concreto dei successivi fatti per cui invoca l'identità di disegno criminoso, a cominciare dalle cessioni di cocaina in favore di PI. Ha al riguardo sottolineato che non può considerarsi tale: - il fatto che, a detta di GR, le prime cessioni a PI furono di hashish, essendo stato comunque il suddetto condannato col titolo 6 solo per cessioni di cocaina;
- la mera instaurazione di rapporti di conoscenza con soggetti comparsi in successivi processi (FI GA, che emergerà anche nel procedimento di cui al titolo 8; RD, che, coimputato per il solo reato di cui al titolo 5, avrebbe mantenuto i rapporti con GR dopo diversi anni, continuandosi a servire quest'ultimo del motociclo del primo come emergente dagli atti di cui al titolo 7); - l'indimostrata comune fornitura sia nel titolo 5 1 che nel titolo 8 all'albanese ET. /. 121 Ritiene, quindi, la Corte territoriale che gli atti acquisiti consentano di affermare solo la sussistenza di inclinazione del richiedente a delinquere nell'area specifica delle attività illecite concernenti i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, connotazione soggettiva insufficiente a determinare la sussistenza di un disegno criminoso unitario fra tutte le condotte giudicate con i titoli di cui all'istanza in esame. La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615). Ne deriva l'inammissibilità per manifesta infondatezza e aspecificità delle censure difensive di cui al primo motivo ricorso, che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici nei termini sopra specificati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte. 1.2. Fondato nei limiti di seguito specificati è il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ha, altresì, rilevato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, Di Risio, Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pea- -, base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv.257000). Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che la Corte di appello di Trieste non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Invero, ha impropriamente affermato l'intangibilità degli aumenti di pena per continuazione interna operati dai giudici di merito, senza valutarne e argomentarne, altresì, la congruità anche alla luce del nuovo computo (e per alcuni della nuova pena base), trascurando che secondo la giurisprudenza appena riportata l'unico limite era costituito da una quantificazione degli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Ha, inoltre, errato nell'indicazione della pena della condanna sub 8, di cui al reato più grave, maggiorandola di 20 giorni di reclusione (anni 10, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 60.000 di multa, anziché anni 10, mesi 8 di reclusione ed euro 60.000 di multa), con conseguente maggiorazione della pena complessivamente determinata (anni 15, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 94.000 di multa, anziché anni 15, mesi 2 di reclusione ed euro 94.000 di multa) su cui ha, poi, applicato gli aumenti di pena già individuati dai giudici di merito ovvero corrispondenti ai reati più gravi di cui alle condanne sub 6 e 7 e, quindi, oggetto di determinazione in sede esecutiva, sui quali - diversamente da quanto fatto per gli altri - ha ampiamente motivato. 2. I rilevati errore e vizi motivazionali impongono di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024.