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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/12/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 89/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA visto il ricorso con cui ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1 liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1 Parte_2
) con sede legale in Melegnano (MI), Via Del Perdono, n. 12; P.IVA_1 vista la regolarità della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 23.10.2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII atteso che la società resistente risulta avere la propria sede legale in Melegnano (MI), Via Del Perdono, n. 12 e che non sono emersi elementi per cui collocare aliunde il centro principale degli interessi della società debitrice;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII atteso che la parte ricorrente ha documentato un credito, portato da sentenza n.
355/2024, pubblicata dal Tribunale di Lodi, sezione lavoro, in data 24.07.2024, nel procedimento r.g.
n. 323/2023, per complessivi € 14.201,00 oltre interessi e spese di lite e che ha documentato altresì
l'esistenza di altri debiti, sempre portati da sentenza di condanna del Tribunale di Lodi, nei confronti di altri lavoratori, per complessivi € 36.960,61;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 14.201,00 oltre interessi e spese di lite nei confronti di parte ricorrente portata da sentenza di condanna del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi;
- esposizione debitoria di ulteriori euro 36.960,61 nei confronti di n. 5 altri ex lavoratori, sempre portata da sentenze di condanna del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi;
- esposizione debitoria di oltre euro 95.000,00 circa nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione, come da certificazione agli atti;
RG 89/2024
- esposizione debitoria di oltre euro 29.000,00 circa nei confronti di Inps, come da certificazione agli atti;
- mancato deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci di esercizio per le annualità successive a quella conclusasi il 31.12.2021, pur essendone la società tenuta ex lege; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;
DICHIARA
L
[...]
(C.F. ) con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Melegnano (MI), Via Del Perdono, n. 12;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Francesca Varesano
NOMINA curatore la dott.ssa Simona Mazza che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e
193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 11.04.2025 ore 12.00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 4 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
RG 89/2024
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 26/11/2024 Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Varesano dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA visto il ricorso con cui ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1 liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1 Parte_2
) con sede legale in Melegnano (MI), Via Del Perdono, n. 12; P.IVA_1 vista la regolarità della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 23.10.2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII atteso che la società resistente risulta avere la propria sede legale in Melegnano (MI), Via Del Perdono, n. 12 e che non sono emersi elementi per cui collocare aliunde il centro principale degli interessi della società debitrice;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII atteso che la parte ricorrente ha documentato un credito, portato da sentenza n.
355/2024, pubblicata dal Tribunale di Lodi, sezione lavoro, in data 24.07.2024, nel procedimento r.g.
n. 323/2023, per complessivi € 14.201,00 oltre interessi e spese di lite e che ha documentato altresì
l'esistenza di altri debiti, sempre portati da sentenza di condanna del Tribunale di Lodi, nei confronti di altri lavoratori, per complessivi € 36.960,61;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 14.201,00 oltre interessi e spese di lite nei confronti di parte ricorrente portata da sentenza di condanna del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi;
- esposizione debitoria di ulteriori euro 36.960,61 nei confronti di n. 5 altri ex lavoratori, sempre portata da sentenze di condanna del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi;
- esposizione debitoria di oltre euro 95.000,00 circa nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione, come da certificazione agli atti;
RG 89/2024
- esposizione debitoria di oltre euro 29.000,00 circa nei confronti di Inps, come da certificazione agli atti;
- mancato deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci di esercizio per le annualità successive a quella conclusasi il 31.12.2021, pur essendone la società tenuta ex lege; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;
DICHIARA
L
[...]
(C.F. ) con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Melegnano (MI), Via Del Perdono, n. 12;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Francesca Varesano
NOMINA curatore la dott.ssa Simona Mazza che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e
193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 11.04.2025 ore 12.00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 4 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
RG 89/2024
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 26/11/2024 Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Varesano dott.ssa Elena Giuppi