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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2024, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. 4685/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4685/2023 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/03/2024; promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
Aldo Burgio e Vincenzo Burgio
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Gianmarco Midulla con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/11/2023, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
24/03/2021.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 24/03/2021 nel Comune di
SIRACUSA;
- che dall'unione è nato il figlio il 28/01/2017; Per_1
- di essersi separati con sentenza n. 740/2023 del 13/04/2023, passata in giudicato il
02/10/2023.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi insistevano in ricorso.
pagina 1 di 4 Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto 22/02/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
Ciascun coniuge potrà fissare la propria residenza ovunque vorrà, in Italia o all'estero, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'altro coniuge. Entrambi, infatti, prestano, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, il consenso necessario per il rilascio dei rispettivi passaporti senza limitazioni per l'espatrio.
2) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori in via condivisa con Per_1 collocazione presso la madre con cui già convive, attualmente presso l'abitazione dei genitori della sig.ra in Siracusa, Via Strada Spinagallo n. 57, Int. 54. Le CP_1 decisioni di maggiore rilevanza riguardanti il minore, come quelle attinenti alla salute, all'educazione e all'istruzione, dovranno essere adottate di comune accordo tra le parti nell'interesse primario del minore, privilegiandone le naturali inclinazioni.
3) Il diritto di visita del padre al figlio potrà essere esercitato secondo liberi accordi tra le parti come di fatto già avviene. In caso di disaccordo, resta stabilito che quando il sig. presterà servizio fuori dal territorio provinciale di Siracusa, potrà Pt_1 vedere e tenere con sé il piccolo tre fine settimana al mese, prelevando il Per_1 minore presso l'abitazione materna alle ore 16.00 del sabato e ivi riconsegnandolo alle ore 20.00 della domenica.
Qualora il minore, che conta la tenera età di sei anni, manifestasse il desiderio di essere ricondotto dalla madre prima dell'orario di riconsegna sopra fissato, il sig.
[...]
si impegna a ricondurlo prontamente presso il domicilio materno. Stante che il Pt_1 sig. ha ristabilito la sua residenza a Floridia, lo stesso potrà vedere e tenere Pt_1 con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, solitamente il martedì e il Per_1 giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica (in estate fino alle ore 22.00) sempre prelevando e riconsegnando il minore presso la casa materna con puntualità e rispetto degli orari sopra stabiliti. Le principali festività dell'anno saranno trascorse dal pagina 2 di 4 minore in maniera alternata tra i due genitori, cosicché ad esempio, se il minore trascorrerà con la madre la prossima Vigilia di Natale e con il padre il prossimo
Natale, l'anno successivo si farà al contrario, il tutto previo accordo tra le parti;
lo stesso criterio di alternanza dovrà essere osservato per la Pasqua e Pasquetta e per le altre festività del Calendario. Allo stesso modo il minore trascorrerà ad anni alterni il proprio compleanno e le altre ricorrenze, una volta con la madre e l'altra con il padre.
Il minore potrà soggiornare, durante il periodo estivo, sia con il padre, sempre prelevando e riconsegnando il minore presso la casa materna, che con la madre, due settimane anche non consecutive, da comunicarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno e sempre nell'osservanza del criterio di alternanza annuale dei periodi di vacanza da assegnarsi.
4) Fermo restando che i genitori sono onerati del mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e in considerazione che il è padre Parte_1 di un altro figlio, resta stabilito che il predetto sig. dovrà corrispondere alla Pt_1 sig.ra la somma mensile di €.350,00 (euro trecentocinquanta/00), a titolo di CP_1 mantenimento del figlio minore . L'assegno di mantenimento sopra stabilito Per_1 dovrà essere corrisposto dal sig. , con bonifico sul conto corrente intestato Pt_1 alla come sinora fatto, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà CP_1 aggiornato annualmente come per legge. L'assegno unico per il minore Per_2
e gli altri fruibili benefici fiscali relativi al minore saranno di spettanza e
[...] continueranno a essere percepiti esclusivamente dalla madre sig.ra . Il sig. CP_1
si obbliga a sottoscrivere gli eventuali atti, richieste e documenti occorrenti a Pt_1 tal fine.
Le parti dovranno contribuire alle spese straordinarie per il figlio in ragione del Per_1
50% per ciascuno. Onde evitare contrasti e conflitti per la individuazione e la regolamentazione delle suddette spese straordinarie, le parti si rimettono a quanto previsto dal locale protocollo sottoscritto dal COA che, in ragione di ciò, deve intendersi espressamente richiamato nel presente atto.
5) Le parti provvederanno ciascuna autonomamente al proprio mantenimento.
6) I ricorrenti dichiarano di avere come sopra regolato e conciliato ogni pendenza economica tra di esse, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere reciprocamente e rilasciandosene quietanza, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto.
7) Le parti concordano che siano interamente compensate tra le stesse le spese e i compensi del giudizio.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età del minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
pagina 3 di 4 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 24/03/2021 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2021 (Atto n.16, Parte I Serie -);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 27.3.2024
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4685/2023 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/03/2024; promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
Aldo Burgio e Vincenzo Burgio
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Gianmarco Midulla con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/11/2023, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
24/03/2021.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 24/03/2021 nel Comune di
SIRACUSA;
- che dall'unione è nato il figlio il 28/01/2017; Per_1
- di essersi separati con sentenza n. 740/2023 del 13/04/2023, passata in giudicato il
02/10/2023.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi insistevano in ricorso.
pagina 1 di 4 Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto 22/02/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
Ciascun coniuge potrà fissare la propria residenza ovunque vorrà, in Italia o all'estero, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'altro coniuge. Entrambi, infatti, prestano, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, il consenso necessario per il rilascio dei rispettivi passaporti senza limitazioni per l'espatrio.
2) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori in via condivisa con Per_1 collocazione presso la madre con cui già convive, attualmente presso l'abitazione dei genitori della sig.ra in Siracusa, Via Strada Spinagallo n. 57, Int. 54. Le CP_1 decisioni di maggiore rilevanza riguardanti il minore, come quelle attinenti alla salute, all'educazione e all'istruzione, dovranno essere adottate di comune accordo tra le parti nell'interesse primario del minore, privilegiandone le naturali inclinazioni.
3) Il diritto di visita del padre al figlio potrà essere esercitato secondo liberi accordi tra le parti come di fatto già avviene. In caso di disaccordo, resta stabilito che quando il sig. presterà servizio fuori dal territorio provinciale di Siracusa, potrà Pt_1 vedere e tenere con sé il piccolo tre fine settimana al mese, prelevando il Per_1 minore presso l'abitazione materna alle ore 16.00 del sabato e ivi riconsegnandolo alle ore 20.00 della domenica.
Qualora il minore, che conta la tenera età di sei anni, manifestasse il desiderio di essere ricondotto dalla madre prima dell'orario di riconsegna sopra fissato, il sig.
[...]
si impegna a ricondurlo prontamente presso il domicilio materno. Stante che il Pt_1 sig. ha ristabilito la sua residenza a Floridia, lo stesso potrà vedere e tenere Pt_1 con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, solitamente il martedì e il Per_1 giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica (in estate fino alle ore 22.00) sempre prelevando e riconsegnando il minore presso la casa materna con puntualità e rispetto degli orari sopra stabiliti. Le principali festività dell'anno saranno trascorse dal pagina 2 di 4 minore in maniera alternata tra i due genitori, cosicché ad esempio, se il minore trascorrerà con la madre la prossima Vigilia di Natale e con il padre il prossimo
Natale, l'anno successivo si farà al contrario, il tutto previo accordo tra le parti;
lo stesso criterio di alternanza dovrà essere osservato per la Pasqua e Pasquetta e per le altre festività del Calendario. Allo stesso modo il minore trascorrerà ad anni alterni il proprio compleanno e le altre ricorrenze, una volta con la madre e l'altra con il padre.
Il minore potrà soggiornare, durante il periodo estivo, sia con il padre, sempre prelevando e riconsegnando il minore presso la casa materna, che con la madre, due settimane anche non consecutive, da comunicarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno e sempre nell'osservanza del criterio di alternanza annuale dei periodi di vacanza da assegnarsi.
4) Fermo restando che i genitori sono onerati del mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e in considerazione che il è padre Parte_1 di un altro figlio, resta stabilito che il predetto sig. dovrà corrispondere alla Pt_1 sig.ra la somma mensile di €.350,00 (euro trecentocinquanta/00), a titolo di CP_1 mantenimento del figlio minore . L'assegno di mantenimento sopra stabilito Per_1 dovrà essere corrisposto dal sig. , con bonifico sul conto corrente intestato Pt_1 alla come sinora fatto, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà CP_1 aggiornato annualmente come per legge. L'assegno unico per il minore Per_2
e gli altri fruibili benefici fiscali relativi al minore saranno di spettanza e
[...] continueranno a essere percepiti esclusivamente dalla madre sig.ra . Il sig. CP_1
si obbliga a sottoscrivere gli eventuali atti, richieste e documenti occorrenti a Pt_1 tal fine.
Le parti dovranno contribuire alle spese straordinarie per il figlio in ragione del Per_1
50% per ciascuno. Onde evitare contrasti e conflitti per la individuazione e la regolamentazione delle suddette spese straordinarie, le parti si rimettono a quanto previsto dal locale protocollo sottoscritto dal COA che, in ragione di ciò, deve intendersi espressamente richiamato nel presente atto.
5) Le parti provvederanno ciascuna autonomamente al proprio mantenimento.
6) I ricorrenti dichiarano di avere come sopra regolato e conciliato ogni pendenza economica tra di esse, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere reciprocamente e rilasciandosene quietanza, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto.
7) Le parti concordano che siano interamente compensate tra le stesse le spese e i compensi del giudizio.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età del minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
pagina 3 di 4 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 24/03/2021 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2021 (Atto n.16, Parte I Serie -);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 27.3.2024
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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