Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1093/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1093 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(p.iva. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CARAMELLINO NATALIA (c.f. , dall'Avv. C.F._1
FINELLO FEDERICA (c.f. ) e dall'Avv. VERNA C.F._2
FRANCESCO (c.f. ), da ritenersi elettivamente domiciliata C.F._3
presso i relativi indirizzi PEC: Email_1
e Email_2
Email_3
OPPONENTE
E
(c.f. ; p. iva. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa, come da procura in atti, dall'Avv. BLANC OMAR (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in C.F._4
Cuneo, Corso Dante n. 13;
OPPOSTA
1
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 3.10.2024. In particolare:
- Per parte opponente:
“NEL MERITO
Riconosciuta l'infondatezza delle ragioni di credito vantate dalla Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3
tempore, nei confronti della (P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il qui gravato decreto ingiuntivo per le ragioni meglio indicate in atti o, in ogni caso, ridurne l'importo nei limiti del giusto e comprovato. Accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa, responsabile, ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., per i danni arrecati agli opponenti e, per l'effetto, condannare la CP_1
a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma che sarà ritenuta di
[...]
giustizia;
● In ogni caso, condannare la parte convenuta in opposizione al pagamento delle spese di lite, oltre 15% rimborso forf. C.P.A. ed I.V.A. e successive occorrende tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, inserito dal
D.M. 37/2018).
• In via istruttoria si richiamano le istanze agli atti”;
- Per parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo /Contrariis reiectis e previe le
occorrende declaratorie di legge;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Respinte le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto,
Accertare e dichiarare che l'esponente è creditrice della della somma Parte_1
indicata nel decreto ingiuntivo n. 233/2022 del Tribunale di Cuneo in forza del contratto di vendita del 30/03/2018 e successiva cessione del contratto di locazione finanziaria nonchè per le causali in atti, anche ai sensi dell'art. 1203 cod. civ. e, per
l'effetto,
Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 233/2022 (RG n. 532/2022) del Tribunale di Cuneo e condannare controparte al pagamento della somma ingiunta, oltre
2 interessi moratori, rivalutazione monetaria nonchè spese e compensi di difesa per la procedura monitoria e per il presente giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende, sino al dì dell'integrale soddisfo.
IN OGNI CASO/ Respingere la domanda avversaria di condanna dell'esponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria./Con vittoria delle spese di giudizio per compenso avvocato, rimborso forfettario delle spese ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA/ Ordinare a controparte la produzione in giudizio del registro iva acquisti mesi di giugno e luglio 2018 per verifica registrazione fattura CP_1
n. 10900274 del 29/06/2018. Si domanda sin d'ora ammettersi prova per
[...]
interrogatorio e testi il sig. e la sig.ra sui Testimone_1 Testimone_2 capitoli di prova di cui in atti, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, salvo quanto ex adverso ammesso o documentalmente provato, senza alcuna inversione dell'onere probatorio”;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa Parte Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora innanzi ha Parte_1
convenuto in giudizio la (d'ora innanzi ) per ottenere la Controparte_1 CP_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 233/2022 (R.G. n°. 532/2022) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale, notificato all'opponente in data 14.3.2022, avente ad oggetto la corresponsione di € 9.981,63 (oltre interessi e spese di procedura) a titolo di somma dovuta “per valore riscatto maggiore alla valutazione commerciale”. Parte In particolare, a sostegno della spiegata opposizione, la ha eccepito l'assenza di qualsivoglia accordo intercorso tra le parti in ordine alla somma richiesta in sede monitoria, di cui alla fattura n. 10900274 del 29 giugno 2018, evidenziando come:
Parte
- le parti nel marzo del 2018 si erano accordate nel senso che la avrebbe acquistato la BMW tg. FE260LS di proprietà della a fronte del Controparte_1 subentro o del riscatto da parte della dell'auto LA Rover tg. Controparte_1
FB998NE oggetto di contratto di locazione finanziaria stipulato in data 13.3.2017 tra
3 Parte la e Banca Ifis, il tutto con l'espresso accordo che l'operazione non avrebbe comportato per la odierna opponente alcun costo aggiuntivo;
- nel maggio 2018 la , ottenuto il consenso della Ifis Leasing S.p.A. alla CP_1
cessione, ha sottoscritto il contratto di locazione relativo alla BMW e, nel giugno
Parte 2018, comunicando alla l'avvenuta cessione del contratto di leasing, ha confermato che nulla era più dovuto da quest'ultima in relazione alla LA Rover;
- alcuna richiesta di pagamento in merito alla fattura azionata in sede monitoria, emessa a distanza di oltre due anni dalle predette operazioni, è mai stata inviata alla
Parte prima del 21.10.2020.
Con comparsa depositata in data 29.9.2022 si è costituita la società opposta, contestando la ricostruzione dei fatti svolti dalla controparte e la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendone pertanto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
Con provvedimento del 19.10.2022 il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Espletata l'istruttoria orale ammessa (interpello del legale rappresentante della società opponente), all'udienza figurata del 3.10.2024, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Merito
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta, non avendo la assolto al CP_1
proprio onere probatorio.
Com'è noto, infatti, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie – per quanto sia pacifico che tra le parti nel marzo 2018 sia intervenuto un accordo (che trova parziale conferma nella proposta di acquisto prodotta da parte opposta sub doc. 1, contenente una serie di aggiunte a penna)
4 Parte finalizzato all'acquisto, da parte della dell'autovettura usata BMW targata
FE260LS a fronte del subentro della parte venditrice (GINO) nel contratto di locazione finanziaria stipulato dall'acquirente circa un anno prima con Banca Ifis relativo al veicolo usato LA Rover targato FB998NE, con versamento a saldo prezzo della somma € 45.000,00 all'immatricolazione – la società opposta non ha Parte provato la fonte dell'ulteriore obbligo della di restituire alla la differenza CP_1
tra il valore attribuito al veicolo oggetto di “permuta” (LA Rover) nel contratto del
30.3.2018 (51.000,00) e quanto effettivamente successivamente corrisposto per il riscatto del medesimo bene alla società di leasing proprietaria (60.981,63), su cui è specificamente fondata la pretesa monitoria.
È pacifico, infatti, ed ammesso dalla stessa che in relazione al contratto di CP_1
vendita del marzo 2018 le parti – stante l'evidente impossibilità di una “permuta” in senso tecnico-giuridico dell'autovettura detenuta dall'acquirente in forza di leasing – si fossero accordate nel senso di procedere alla cessione del contratto di locazione finanziaria del veicolo LA Rover in favore della , cessione effettivamente CP_1
avvenuta, una volta ottenuto il consenso della Ifis Leasing S.p.a. (cfr. docc. 6, 7 e 8 produzione opponente).
Orbene, la circostanza che tale accordo sottendesse, quand'anche per implicito,
l'obbligo per la società acquirente di versare l'eventuale e futura differenza tra il valore della LA Rover attribuito in contratto ed il relativo prezzo di riscatto, non risulta in alcun modo dimostrata.
Ed anzi, in senso contrario depongono, da un lato le plurime rassicurazioni fornite dalla circa l'assenza di ulteriori costi a carico della opponente (cfr. email del CP_1
27.3.2018 in cui il dipendente della opposta afferma che “Per la Range Rover, come da accordi, verrà ritirata da noi con un subentro o riscatto del leasing senza costi aggiuntivi per lei”; nello stesso senso v. email del 9.4.2018 ove, a fronte della Parte espressa richiesta della di conferma circa l'assenza di “costi per il ritiro del
Range Rover” da parte della , il medesimo dipendente risponde “Per quanto CP_1
riguarda il range rover, faremo un subentro o riscatto del leasing ma non ci saranno
Parte costi a suo carico”: v. docc.
3-5 produzione e, dall'altro, la stessa corrispondenza interna alla del giugno 2018 (cfr. doc .4 produzione opposta) CP_1
5 che comprova l'obiettiva difficoltà interpretativa degli accordi sottostanti l'operazione anche da parte degli stessi dipendenti della GINO.
Sotto tale ultimo aspetto va sottolineato che non può assumere certamente rilevanza, nei confronti della odierna opponente, la circostanza che il diritto a ricevere la differenza fosse “chiaro...internamente alla società ”, posto che in difetto di CP_1
prova della conoscenza di tale intento (e della relativa, anche tacita, accettazione) da parte dell'acquirente, la stessa si traduce in un'irrilevante riserva mentale.
Non risulta, quindi, alcuna evidenza della fonte contrattuale asseritamente posta a fondamento della pretesa creditoria.
Neppure assume rilievo nella presente sede, non essendo la pretesa creditoria fondata su una domanda di risoluzione o di arricchimento sine causa, l'obiettivo minor realizzo della rispetto a quello atteso dalla compravendita stipulata in data CP_1
30.3.2018.
D'altronde, ben avrebbe potuto la opposta, leader nel settore della vendita di auto, a fronte di una evidente non convenienza economica dell'operazione, non accettare il subentro nel contratto di leasing ovvero avere cura di meglio specificarne i termini.
In definitiva, l'opposizione proposta fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta e con aumento ex art. 4, comma 1 bis del D.M. cit. essendo gli atti di parte opponente redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione (tramite link ipertestuali di rimando ai documenti allegati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 233/2022
(R.G. n°. 532/2022) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale;
6 2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Controparte_1
favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € Parte_1
145,50 per esborsi ed € 3.302,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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