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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/04/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4068/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(P.I. ), con il patrocinio degli avv. Edoardo Parte_1 P.IVA_1
Cappellini e Simone Masetti, ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Roberta Quagliuolo, in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, giusta procura in atti
ATTRICE E
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea De Controparte_1 P.IVA_2
Rinaldis, presso cui è stato eletto domicilio in Como, via Domenico Fontana n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in data Parte_1
11.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni esposte nelle premesse, condannare a risarcire in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 61.830,66, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, per mero scrupolo si insiste per l'escussione del teste Tes_1 sui capitoli di prova già ammessi dal Giudice.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Controparte_1
04.02.2025): Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza:
- Nel merito: RIGETTARE la domanda dell'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari rifuse IVA e CPA come per legge con distrazione al procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. In via istruttoria: (omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato di aver Parte_1 acquistato da in data 14.03.2022 l'autovettura Porsche 911 992 Controparte_1
Carrera, telaio n. WPOZZZ99ZNS201058, per un corrispettivo totale di euro 138.000,00, già comprensivo di IVA;
secondo gli accordi delle parti, il prezzo del veicolo sarebbe stato pagato in denaro quanto all'importo di euro 66.000,00 e, per il resto, mediante cessione in permuta dell'autovettura Porsche 911 Carrera targata
FC799WP, a cui le parti avevano attribuito il valore di euro 72.000,00, già comprensivo di IVA. A dire dell'attrice, si era resa inadempiente al contratto, in quanto, Controparte_1 pur avendo ricevuto l'intera parte del corrispettivo da pagarsi in denaro e la disponibilità al trasferimento del veicolo offerto in permuta, aveva venduto l'auto a terzi.
Le parti, successivamente, avevano concordato in via transattiva la risoluzione del contratto con la restituzione della parte del prezzo pagato in denaro, ma da detto accordo era stato escluso il risarcimento dei danni. ha dunque citato in giudizio la controparte, domandandone la Parte_1 condanna al risarcimento dei danni. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, contestando sia Controparte_1 la sussistenza del diritto di controparte al risarcimento del danno sulla scorta della transazione intercorsa tra le due società, sia la sussistenza dei danni, sia, infine, il loro ammontare.
La causa è stata istruita mediante esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio nonché mediante assunzione di prova testimoniale.
2. Prima di passare all'esame del merito, occorre rilevare che in comparsa di risposta, a pagina 4, la società convenuta ha dichiarato quanto segue: “si contesta espressamente la conformità delle copie dei documenti n. 7 e 24 prodotti (di cui neppure i difensori dell'attrice attestano la conformità agli originali), se ne chiede la produzione in originale, con riserva altresì di proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c.”. Tale disconoscimento è affetto da genericità, sicché non può tenersene conto ai fini della decisione.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.:
Cass., Sez. 5, sentenza n. 16557 del 20.06.2019; in senso conforme, si vedano anche: Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 14279 del 25.05.2021; Cass., Sez. 3, sentenza n. 40750 del 20.12.2021), “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”.
Ebbene, dal tenore della contestazione formulata in comparsa di risposta dalla convenuta è del tutto agevole riscontrare l'inosservanza delle indicazioni di cui innanzi. I documenti in questione, dunque, risultano utilizzabili a pieno titolo ai fini della decisione.
3. La convenuta ha contestato che fosse ravvisabile un suo inadempimento, sostenendo che “già nel mese di settembre 2022 a fronte della comunicata intenzione di di restituire gli importi versati da per CP_1 Pt_1 l'autovettura Porsche Carrera 911 de quo e quindi interrompere la compravendita, aveva a sua volta acconsentito alla risoluzione Pt_1 consensuale mediante restituzione del prezzo, indicando le coordinate bancarie per eseguirne il bonifico restitutorio” (cfr.: memoria depositata il 04.02.2025, a pagina 2).
Tale tesi è da ritenersi infondata.
Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che la cessione a terzi dell'autovettura oggetto di causa da parte della convenuta risale al 29 agosto 2022 (cfr.: doc. 14 dell'attrice), sicché l'inadempimento relativo all'obbligazione di consegna del mezzo all'attrice si è verificato prima del settembre 2022.
In secondo luogo, dalla comunicazione avvenuta mediante WhatsApp in data 7 settembre 2022 (cfr.: doc. 10.2 dell'attrice) non si evince affatto che la restituzione ivi accettata riguardasse il corrispettivo versato per l'autovettura oggetto di causa, anziché altro. L'attrice, infatti, ha dedotto e documentato di aver versato delle caparre anche per l'acquisto di due ulteriori autoveicoli nel mese di giugno 2022 (cfr.: doc. 8 e 9 dell'attrice).
Che la restituzione delle caparre avesse ad oggetto solo gli acconti versati per tali due ultimi mezzi risulta chiaramente dalla comunicazione via p.e.c. in data 8 settembre 2022 dallo studio che assisteva l'attrice nella fase stragiudiziale CP_2 della controversia (cfr.: doc. 13 dell'attrice), né la convenuta ha provato in altro modo che l'accordo dell'epoca avesse un contenuto diverso o più ampio.
4. La convenuta ha ulteriormente contestato che sussista il diritto della controparte al risarcimento del danno, alla luce dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto di compravendita per cui è causa e della remissione della querela in sede penale.
Quanto a quest'ultima circostanza, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1752 del 06.06.1972), deve ritenersi che “la remissione del debito può essere anche tacita, ma deve in tal caso risultare da un comportamento che manifesta in modo univoco la volontà di rinunziare al credito. La rimessione della querela in sede penale non può mai, da sola, integrare
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio tale univoca manifestazione di volontà, perché non esprime niente di più della volontà di revocare quella domanda di punizione in essa contenuta”. Per quanto concerne, poi, la risoluzione del contratto in maniera consensuale, anche tale circostanza deve essere considerata inidonea a comportare una tacita rinuncia al risarcimento del danno provocato dall'inadempimento della convenuta, la quale, pur avendo ricevuto le prestazioni a carico della controparte, non ha dato seguito all'obbligazione di consegnare l'autovettura oggetto della compravendita. Al riguardo, è proprio il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti che conduce ad escludere la sussistenza di una siffatta rinuncia.
Invero, come emerge dalla comunicazione in data 17 marzo 2023 dello studio che ha assistito l'odierna attrice nella fase stragiudiziale (cfr.: doc. 21 dell'attrice),
si dichiara concorde ed accetterà quanto proposto, ma senza Parte_1 rinunciare a richiedere nelle opportune sedi il risarcimento del maggiore danno relativo alla perdita economica per risoluzione del contratto di noleggio avente ad oggetto il veicolo Porsche”. Pertanto, risulta documentato per iscritto che la transazione intercorsa tra le parti in ordine alla risoluzione consensuale del contratto non ha comportato alcuna rinuncia al risarcimento, essendo stata quest'ultima, anzi, espressamente esclusa.
5. Le voci di danno esposte dall'attrice, tutte contestate dalla convenuta sia con riferimento all'an debeatur che con riguardo alla relativa quantificazione, sono tre: a) lucro cessante derivante dalla risoluzione di un contratto di noleggio avente ad oggetto il veicolo non consegnato;
b) spese sostenute nella fase stragiudiziale;
c) pregiudizio economico derivante dall'indisponibilità della somma corrisposta alla convenuta a titolo di parziale corrispettivo, per il periodo dal pagamento fino alla restituzione.
Ebbene, con riferimento alle voci sub lettere b) e c) che precedono, deve rilevarsi che l'esclusione della rinuncia, contenuta nella comunicazione del 17 marzo 2023,
è stata espressa e limitata al lucro cessante per il mancato noleggio dell'auto.
La mancata menzione delle spese stragiudiziali e degli interessi sulla somma restituita tra le voci per cui è stata esclusa la rinuncia al risarcimento del danno comporta che, nella restante parte, le condizioni economiche della transazione devono ritenersi omnicomprensive.
D'altronde, la compensazione delle spese, per prassi, costituisce normale conseguenza della transazione, salvo diverso accordo, e considerazioni non dissimili devono essere formulate con riferimento agli interessi ed alla rivalutazione sulla somma oggetto di restituzione.
Deve infatti ritenersi ragionevolmente che, qualora anche tale ultima voce avesse dovuto essere riconosciuta in favore dell'attrice danneggiata, quest'ultima non avrebbe mancato di farlo presente alla controparte, richiedendo una somma maggiore rispetto a quella effettivamente restituita. In aggiunta, deve anche considerarsi che, essendo qualificabile il credito restitutorio relativo al corrispettivo versato come credito di valuta, la rivalutazione monetaria su di esso non sarebbe in ogni caso dovuta.
Da quanto precede deriva, come conseguenza, che, con riferimento alle voci in esame, la domanda risarcitoria dell'attrice non può essere accolta.
6. Resta dunque da esaminare la voce relativa al lucro cessante per mancato noleggio dell'autovettura.
La sussistenza del contratto di noleggio e le relative condizioni sono circostanze documentate dall'attrice mediante la produzione del contratto stesso e dell'accordo di risoluzione del medesimo, disconosciuti dalla convenuta solo in maniera generica, e dunque inefficace, come innanzi si è visto. Un'ulteriore conferma delle circostanze di cui sopra è intervenuta mediante le prove testimoniali assunte in corso di causa.
Dette prove, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, devono essere ritenute ammissibili ex art. 2721 c.c., stante l'avvenuta produzione anche del contratto scritto, nonché ex art. 2722 c.c., visto che la mancata richiesta alla
[...] dell'anticipo pattuito nel contratto scritto costituisce non già un patto Pt_2 aggiunto o contrario al contenuto di un documento, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, bensì una circostanza successiva alla conclusione del contratto stesso, che riguarda la sua esecuzione.
Va peraltro rilevato che le eccezioni di inammissibilità della prova non sono state formulate nella prima occasione utile, successiva alle istanze istruttorie dell'attrice, non avendo la convenuta depositato la memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 3, c.p.c., e neppure all'udienza di ammissione delle prove, ma solo alla successiva udienza di escussione dei testi.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi presuppongono chiaramente la preesistenza del contratto di noleggio rispetto all'inadempimento della convenuta, né la mancanza di data certa ex art. 2704 c.c. impedisce di provare la datazione del documento mediante ulteriori mezzi di prova, tra cui la prova testimoniale, come avvenuto in concreto.
Anche in una conversazione avvenuta a mezzo WhatsApp in data 4 agosto 2022 (cfr.: doc. 12.2 dell'attrice a pagina 11) l'attrice risulta aver comunicato alla controparte che un cliente le stava facendo pressione in relazione ad una Porsche
911, per cui aveva bisogno di notizie;
tale conversazione conferma ulteriormente la preesistenza del contratto di noleggio rispetto all'inadempimento della convenuta, considerato che non risulta l'avvenuta conclusione tra le parti oggi in causa di ulteriori vendite di autovetture Porsche 911.
Da quanto precede deriva che il danno da lucro cessante deve considerarsi sussistente in capo all'attrice, senza che possano valere in senso contrario le considerazioni esposte dalla difesa della convenuta sulla scorta di elementi, a suo dire, dubbi emergenti dalla documentazione in atti (tra cui l'identificazione di chi avrebbe condotto il mezzo, la data di costituzione della e la sua Parte_2 situazione economica). I testi hanno anche confermato che l'anticipo sul corrispettivo del noleggio, ancorché la sua corresponsione fosse stata pattuita come da effettuarsi alla firma del contratto di noleggio medesimo, non era stata richiesta subito, in attesa della consegna del mezzo.
Tale circostanza, peraltro, riguardando la mera esecuzione del contratto, non vale ad inficiare la prova della sussistenza del rapporto stesso e dunque del danno da lucro cessante. Infine, quanto al preventivo di leasing relativo ad un'autovettura Porsche 911 documentato a pagina 2 del doc. 1 dell'attrice, preventivo indirizzato ad una società, la LY & C. s.r.l., diversa dalla non vi è prova che esso si Parte_2 riferisca allo stesso mezzo oggetto di causa ed anzi l'attrice ha documentato di aver concluso con la predetta LY & C. s.r.l. un contratto avente ad oggetto una diversa autovettura dello stesso modello (cfr.: doc. 31, 32 e 33 dell'attrice).
Con riferimento alla quantificazione della voce di danno in esame, le risultanze della C.T.U. svolta in corso di causa contraddicono la tesi della convenuta secondo cui i dati utilizzati dalla controparte per la determinazione del danno stesso sarebbero incongrui, in quanto notevolmente superiori ai valori di mercato. Addirittura, il C.T.U. ha stimato il danno in questione in misura superiore, anche se non di molto, rispetto alla somma indicata in atti dall'attrice medesima.
La produzione del bilancio del 2021 della (cfr.: doc. 4 della convenuta) Parte_2 non risulta significativa al fine di provare una sua eventuale incapienza dal punto di vista patrimoniale, con i relativi effetti sul giudizio prognostico circa la regolare esecuzione del contratto di noleggio.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che, come emerge dalla visura camerale della società in questione, prodotta sempre dalla convenuta sub doc. 3, la Parte_2 risulta costituita in data 23 luglio 2021, sicché detto bilancio si riferisce alla sola fase di avvio dell'attività sociale. Una volta esclusa la sussistenza di elementi che possano far presagire un inadempimento da parte della locataria, il danno esposto dall'attrice a tale titolo, pari ad euro 52.942,68, va riconosciuto per intero.
Trattandosi di danno a maturarsi progressivamente negli anni successivi all'inadempimento della convenuta, sulla somma sopra indicata non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sulla stessa sono invece dovuti gli interessi nella misura legale di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo.
7. Le spese del giudizio, attesa la solo parziale fondatezza della domanda dell'attrice, vanno compensate in misura di un sesto, mentre, quanto ai restanti cinque sesti, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo mediante utilizzo degli importi tabellari medi.
Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo della convenuta, sempre sulla scorta del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Pt_1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. condanna a pagare a a titolo di risarcimento dei Controparte_1 Parte_1 danni, la complessiva somma di euro 52.942,68, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. condanna a rifondere a cinque sesti delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida, in tale parte, in complessivi euro 655,00 per anticipazioni ed euro 11.752,50 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e compensa tra le parti il restante sesto delle stesse;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del
04.10.2024, in euro 1.832,13 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo della società convenuta.
Così deciso in Monza, in data 19 aprile 2025.
Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
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6 Tribunale di Monza
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7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4068/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(P.I. ), con il patrocinio degli avv. Edoardo Parte_1 P.IVA_1
Cappellini e Simone Masetti, ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Roberta Quagliuolo, in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, giusta procura in atti
ATTRICE E
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea De Controparte_1 P.IVA_2
Rinaldis, presso cui è stato eletto domicilio in Como, via Domenico Fontana n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in data Parte_1
11.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni esposte nelle premesse, condannare a risarcire in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 61.830,66, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, per mero scrupolo si insiste per l'escussione del teste Tes_1 sui capitoli di prova già ammessi dal Giudice.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Controparte_1
04.02.2025): Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza:
- Nel merito: RIGETTARE la domanda dell'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari rifuse IVA e CPA come per legge con distrazione al procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. In via istruttoria: (omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato di aver Parte_1 acquistato da in data 14.03.2022 l'autovettura Porsche 911 992 Controparte_1
Carrera, telaio n. WPOZZZ99ZNS201058, per un corrispettivo totale di euro 138.000,00, già comprensivo di IVA;
secondo gli accordi delle parti, il prezzo del veicolo sarebbe stato pagato in denaro quanto all'importo di euro 66.000,00 e, per il resto, mediante cessione in permuta dell'autovettura Porsche 911 Carrera targata
FC799WP, a cui le parti avevano attribuito il valore di euro 72.000,00, già comprensivo di IVA. A dire dell'attrice, si era resa inadempiente al contratto, in quanto, Controparte_1 pur avendo ricevuto l'intera parte del corrispettivo da pagarsi in denaro e la disponibilità al trasferimento del veicolo offerto in permuta, aveva venduto l'auto a terzi.
Le parti, successivamente, avevano concordato in via transattiva la risoluzione del contratto con la restituzione della parte del prezzo pagato in denaro, ma da detto accordo era stato escluso il risarcimento dei danni. ha dunque citato in giudizio la controparte, domandandone la Parte_1 condanna al risarcimento dei danni. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, contestando sia Controparte_1 la sussistenza del diritto di controparte al risarcimento del danno sulla scorta della transazione intercorsa tra le due società, sia la sussistenza dei danni, sia, infine, il loro ammontare.
La causa è stata istruita mediante esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio nonché mediante assunzione di prova testimoniale.
2. Prima di passare all'esame del merito, occorre rilevare che in comparsa di risposta, a pagina 4, la società convenuta ha dichiarato quanto segue: “si contesta espressamente la conformità delle copie dei documenti n. 7 e 24 prodotti (di cui neppure i difensori dell'attrice attestano la conformità agli originali), se ne chiede la produzione in originale, con riserva altresì di proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c.”. Tale disconoscimento è affetto da genericità, sicché non può tenersene conto ai fini della decisione.
Al riguardo, deve rilevarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.:
Cass., Sez. 5, sentenza n. 16557 del 20.06.2019; in senso conforme, si vedano anche: Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 14279 del 25.05.2021; Cass., Sez. 3, sentenza n. 40750 del 20.12.2021), “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”.
Ebbene, dal tenore della contestazione formulata in comparsa di risposta dalla convenuta è del tutto agevole riscontrare l'inosservanza delle indicazioni di cui innanzi. I documenti in questione, dunque, risultano utilizzabili a pieno titolo ai fini della decisione.
3. La convenuta ha contestato che fosse ravvisabile un suo inadempimento, sostenendo che “già nel mese di settembre 2022 a fronte della comunicata intenzione di di restituire gli importi versati da per CP_1 Pt_1 l'autovettura Porsche Carrera 911 de quo e quindi interrompere la compravendita, aveva a sua volta acconsentito alla risoluzione Pt_1 consensuale mediante restituzione del prezzo, indicando le coordinate bancarie per eseguirne il bonifico restitutorio” (cfr.: memoria depositata il 04.02.2025, a pagina 2).
Tale tesi è da ritenersi infondata.
Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che la cessione a terzi dell'autovettura oggetto di causa da parte della convenuta risale al 29 agosto 2022 (cfr.: doc. 14 dell'attrice), sicché l'inadempimento relativo all'obbligazione di consegna del mezzo all'attrice si è verificato prima del settembre 2022.
In secondo luogo, dalla comunicazione avvenuta mediante WhatsApp in data 7 settembre 2022 (cfr.: doc. 10.2 dell'attrice) non si evince affatto che la restituzione ivi accettata riguardasse il corrispettivo versato per l'autovettura oggetto di causa, anziché altro. L'attrice, infatti, ha dedotto e documentato di aver versato delle caparre anche per l'acquisto di due ulteriori autoveicoli nel mese di giugno 2022 (cfr.: doc. 8 e 9 dell'attrice).
Che la restituzione delle caparre avesse ad oggetto solo gli acconti versati per tali due ultimi mezzi risulta chiaramente dalla comunicazione via p.e.c. in data 8 settembre 2022 dallo studio che assisteva l'attrice nella fase stragiudiziale CP_2 della controversia (cfr.: doc. 13 dell'attrice), né la convenuta ha provato in altro modo che l'accordo dell'epoca avesse un contenuto diverso o più ampio.
4. La convenuta ha ulteriormente contestato che sussista il diritto della controparte al risarcimento del danno, alla luce dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto di compravendita per cui è causa e della remissione della querela in sede penale.
Quanto a quest'ultima circostanza, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1752 del 06.06.1972), deve ritenersi che “la remissione del debito può essere anche tacita, ma deve in tal caso risultare da un comportamento che manifesta in modo univoco la volontà di rinunziare al credito. La rimessione della querela in sede penale non può mai, da sola, integrare
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio tale univoca manifestazione di volontà, perché non esprime niente di più della volontà di revocare quella domanda di punizione in essa contenuta”. Per quanto concerne, poi, la risoluzione del contratto in maniera consensuale, anche tale circostanza deve essere considerata inidonea a comportare una tacita rinuncia al risarcimento del danno provocato dall'inadempimento della convenuta, la quale, pur avendo ricevuto le prestazioni a carico della controparte, non ha dato seguito all'obbligazione di consegnare l'autovettura oggetto della compravendita. Al riguardo, è proprio il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti che conduce ad escludere la sussistenza di una siffatta rinuncia.
Invero, come emerge dalla comunicazione in data 17 marzo 2023 dello studio che ha assistito l'odierna attrice nella fase stragiudiziale (cfr.: doc. 21 dell'attrice),
si dichiara concorde ed accetterà quanto proposto, ma senza Parte_1 rinunciare a richiedere nelle opportune sedi il risarcimento del maggiore danno relativo alla perdita economica per risoluzione del contratto di noleggio avente ad oggetto il veicolo Porsche”. Pertanto, risulta documentato per iscritto che la transazione intercorsa tra le parti in ordine alla risoluzione consensuale del contratto non ha comportato alcuna rinuncia al risarcimento, essendo stata quest'ultima, anzi, espressamente esclusa.
5. Le voci di danno esposte dall'attrice, tutte contestate dalla convenuta sia con riferimento all'an debeatur che con riguardo alla relativa quantificazione, sono tre: a) lucro cessante derivante dalla risoluzione di un contratto di noleggio avente ad oggetto il veicolo non consegnato;
b) spese sostenute nella fase stragiudiziale;
c) pregiudizio economico derivante dall'indisponibilità della somma corrisposta alla convenuta a titolo di parziale corrispettivo, per il periodo dal pagamento fino alla restituzione.
Ebbene, con riferimento alle voci sub lettere b) e c) che precedono, deve rilevarsi che l'esclusione della rinuncia, contenuta nella comunicazione del 17 marzo 2023,
è stata espressa e limitata al lucro cessante per il mancato noleggio dell'auto.
La mancata menzione delle spese stragiudiziali e degli interessi sulla somma restituita tra le voci per cui è stata esclusa la rinuncia al risarcimento del danno comporta che, nella restante parte, le condizioni economiche della transazione devono ritenersi omnicomprensive.
D'altronde, la compensazione delle spese, per prassi, costituisce normale conseguenza della transazione, salvo diverso accordo, e considerazioni non dissimili devono essere formulate con riferimento agli interessi ed alla rivalutazione sulla somma oggetto di restituzione.
Deve infatti ritenersi ragionevolmente che, qualora anche tale ultima voce avesse dovuto essere riconosciuta in favore dell'attrice danneggiata, quest'ultima non avrebbe mancato di farlo presente alla controparte, richiedendo una somma maggiore rispetto a quella effettivamente restituita. In aggiunta, deve anche considerarsi che, essendo qualificabile il credito restitutorio relativo al corrispettivo versato come credito di valuta, la rivalutazione monetaria su di esso non sarebbe in ogni caso dovuta.
Da quanto precede deriva, come conseguenza, che, con riferimento alle voci in esame, la domanda risarcitoria dell'attrice non può essere accolta.
6. Resta dunque da esaminare la voce relativa al lucro cessante per mancato noleggio dell'autovettura.
La sussistenza del contratto di noleggio e le relative condizioni sono circostanze documentate dall'attrice mediante la produzione del contratto stesso e dell'accordo di risoluzione del medesimo, disconosciuti dalla convenuta solo in maniera generica, e dunque inefficace, come innanzi si è visto. Un'ulteriore conferma delle circostanze di cui sopra è intervenuta mediante le prove testimoniali assunte in corso di causa.
Dette prove, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, devono essere ritenute ammissibili ex art. 2721 c.c., stante l'avvenuta produzione anche del contratto scritto, nonché ex art. 2722 c.c., visto che la mancata richiesta alla
[...] dell'anticipo pattuito nel contratto scritto costituisce non già un patto Pt_2 aggiunto o contrario al contenuto di un documento, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, bensì una circostanza successiva alla conclusione del contratto stesso, che riguarda la sua esecuzione.
Va peraltro rilevato che le eccezioni di inammissibilità della prova non sono state formulate nella prima occasione utile, successiva alle istanze istruttorie dell'attrice, non avendo la convenuta depositato la memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 3, c.p.c., e neppure all'udienza di ammissione delle prove, ma solo alla successiva udienza di escussione dei testi.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi presuppongono chiaramente la preesistenza del contratto di noleggio rispetto all'inadempimento della convenuta, né la mancanza di data certa ex art. 2704 c.c. impedisce di provare la datazione del documento mediante ulteriori mezzi di prova, tra cui la prova testimoniale, come avvenuto in concreto.
Anche in una conversazione avvenuta a mezzo WhatsApp in data 4 agosto 2022 (cfr.: doc. 12.2 dell'attrice a pagina 11) l'attrice risulta aver comunicato alla controparte che un cliente le stava facendo pressione in relazione ad una Porsche
911, per cui aveva bisogno di notizie;
tale conversazione conferma ulteriormente la preesistenza del contratto di noleggio rispetto all'inadempimento della convenuta, considerato che non risulta l'avvenuta conclusione tra le parti oggi in causa di ulteriori vendite di autovetture Porsche 911.
Da quanto precede deriva che il danno da lucro cessante deve considerarsi sussistente in capo all'attrice, senza che possano valere in senso contrario le considerazioni esposte dalla difesa della convenuta sulla scorta di elementi, a suo dire, dubbi emergenti dalla documentazione in atti (tra cui l'identificazione di chi avrebbe condotto il mezzo, la data di costituzione della e la sua Parte_2 situazione economica). I testi hanno anche confermato che l'anticipo sul corrispettivo del noleggio, ancorché la sua corresponsione fosse stata pattuita come da effettuarsi alla firma del contratto di noleggio medesimo, non era stata richiesta subito, in attesa della consegna del mezzo.
Tale circostanza, peraltro, riguardando la mera esecuzione del contratto, non vale ad inficiare la prova della sussistenza del rapporto stesso e dunque del danno da lucro cessante. Infine, quanto al preventivo di leasing relativo ad un'autovettura Porsche 911 documentato a pagina 2 del doc. 1 dell'attrice, preventivo indirizzato ad una società, la LY & C. s.r.l., diversa dalla non vi è prova che esso si Parte_2 riferisca allo stesso mezzo oggetto di causa ed anzi l'attrice ha documentato di aver concluso con la predetta LY & C. s.r.l. un contratto avente ad oggetto una diversa autovettura dello stesso modello (cfr.: doc. 31, 32 e 33 dell'attrice).
Con riferimento alla quantificazione della voce di danno in esame, le risultanze della C.T.U. svolta in corso di causa contraddicono la tesi della convenuta secondo cui i dati utilizzati dalla controparte per la determinazione del danno stesso sarebbero incongrui, in quanto notevolmente superiori ai valori di mercato. Addirittura, il C.T.U. ha stimato il danno in questione in misura superiore, anche se non di molto, rispetto alla somma indicata in atti dall'attrice medesima.
La produzione del bilancio del 2021 della (cfr.: doc. 4 della convenuta) Parte_2 non risulta significativa al fine di provare una sua eventuale incapienza dal punto di vista patrimoniale, con i relativi effetti sul giudizio prognostico circa la regolare esecuzione del contratto di noleggio.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che, come emerge dalla visura camerale della società in questione, prodotta sempre dalla convenuta sub doc. 3, la Parte_2 risulta costituita in data 23 luglio 2021, sicché detto bilancio si riferisce alla sola fase di avvio dell'attività sociale. Una volta esclusa la sussistenza di elementi che possano far presagire un inadempimento da parte della locataria, il danno esposto dall'attrice a tale titolo, pari ad euro 52.942,68, va riconosciuto per intero.
Trattandosi di danno a maturarsi progressivamente negli anni successivi all'inadempimento della convenuta, sulla somma sopra indicata non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sulla stessa sono invece dovuti gli interessi nella misura legale di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo.
7. Le spese del giudizio, attesa la solo parziale fondatezza della domanda dell'attrice, vanno compensate in misura di un sesto, mentre, quanto ai restanti cinque sesti, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo mediante utilizzo degli importi tabellari medi.
Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo della convenuta, sempre sulla scorta del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Pt_1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. condanna a pagare a a titolo di risarcimento dei Controparte_1 Parte_1 danni, la complessiva somma di euro 52.942,68, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. condanna a rifondere a cinque sesti delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida, in tale parte, in complessivi euro 655,00 per anticipazioni ed euro 11.752,50 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e compensa tra le parti il restante sesto delle stesse;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del
04.10.2024, in euro 1.832,13 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo della società convenuta.
Così deciso in Monza, in data 19 aprile 2025.
Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
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