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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di giorni trenta ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29656/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Roma, Viale Giulio Cesare n. 95 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 30.07.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe - premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 33214/2024 per ottenere il riconoscimento dello status di disabilità grave ex art. 3, co. 3 legge 104/1992,
della condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età pari al 100% di invalidità
ai fini dell'assistenza socio-sanitaria ex art. 2 e 12 L. 118/71 nonché dello status di invalido ex art. 80 della legge 388/2000 ai fini dello scivolo pensionistico e/o in misura pari al 67% ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario e che il consulente tecnico nominato all'uopo riscontrava la sussistenza dei requisiti sanitari unicamente con riferimento all'art. 3, co. 1
della legge 104/1992 - ha convenuto in giudizio l' , contestando le CP_2
conclusioni della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto alle rivendicate provvidenze e status.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che l'esame dei dati Persona_2
anamnestici e degli elementi emersi dallo studio della documentazione nonché
dalla visita medica effettuata, mette in luce un complesso patologico le cui
2 manifestazioni cliniche e funzionali vedono sussistere i requisiti limitatamente alle condizioni sanitarie richieste per il diritto all'esenzione parziale dal ticket sanitario a far data dalla domanda amministrativa del 23.10.2023.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento dello status di invalidità
civile nella misura del 67%.
Deve inoltre essere riconosciuto lo status di lieve disabilità ex art. 3 comma 1
della legge 104/1992 dalla data della domanda amministrativa del 7.03.2023,
conformemente alle risultanze peritali della fase di accertamento tecnico preventivo, che, sia pure se non contestate, non sono state oggetto di omologa parziale.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per 2/3 delle spese di lite relative ad entrambi i procedimenti, mentre l' deve essere condannato al pagamento CP_2
del residuo 1/3, che si liquida in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M.
147/2022. Con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 29656/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'esenzione Parte_1
3 dal ticket sanitario ex D.M. 20.12.88, DM 239/99, DM 296/01 e DM 279/01 a far data dalla domanda amministrativa del 23.10.2023 nonché dello status di disabilità lieve ex art. 3 comma 1, della legge 104/1992 e smi a far data dalla domanda del 7.03.2023;
-respinge per il resto;
-compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della parte ricorrente, del residuo 1/3 che liquida in € 1071,33, oltre
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.09.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di giorni trenta ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29656/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Roma, Viale Giulio Cesare n. 95 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 30.07.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe - premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 33214/2024 per ottenere il riconoscimento dello status di disabilità grave ex art. 3, co. 3 legge 104/1992,
della condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età pari al 100% di invalidità
ai fini dell'assistenza socio-sanitaria ex art. 2 e 12 L. 118/71 nonché dello status di invalido ex art. 80 della legge 388/2000 ai fini dello scivolo pensionistico e/o in misura pari al 67% ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario e che il consulente tecnico nominato all'uopo riscontrava la sussistenza dei requisiti sanitari unicamente con riferimento all'art. 3, co. 1
della legge 104/1992 - ha convenuto in giudizio l' , contestando le CP_2
conclusioni della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto alle rivendicate provvidenze e status.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 9
settembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che l'esame dei dati Persona_2
anamnestici e degli elementi emersi dallo studio della documentazione nonché
dalla visita medica effettuata, mette in luce un complesso patologico le cui
2 manifestazioni cliniche e funzionali vedono sussistere i requisiti limitatamente alle condizioni sanitarie richieste per il diritto all'esenzione parziale dal ticket sanitario a far data dalla domanda amministrativa del 23.10.2023.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento dello status di invalidità
civile nella misura del 67%.
Deve inoltre essere riconosciuto lo status di lieve disabilità ex art. 3 comma 1
della legge 104/1992 dalla data della domanda amministrativa del 7.03.2023,
conformemente alle risultanze peritali della fase di accertamento tecnico preventivo, che, sia pure se non contestate, non sono state oggetto di omologa parziale.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per 2/3 delle spese di lite relative ad entrambi i procedimenti, mentre l' deve essere condannato al pagamento CP_2
del residuo 1/3, che si liquida in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M.
147/2022. Con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 29656/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'esenzione Parte_1
3 dal ticket sanitario ex D.M. 20.12.88, DM 239/99, DM 296/01 e DM 279/01 a far data dalla domanda amministrativa del 23.10.2023 nonché dello status di disabilità lieve ex art. 3 comma 1, della legge 104/1992 e smi a far data dalla domanda del 7.03.2023;
-respinge per il resto;
-compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della parte ricorrente, del residuo 1/3 che liquida in € 1071,33, oltre
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Roma lì 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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