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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 411/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 411/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATINO ANGELO MARCO e
[...] C.F._4 dell'avv. CESANA DANIELA RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio delle Controparte_1 P.IVA_1 dr.sse MONACO CATERINA e CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/4/2023, le ricorrenti, dipendenti del , assistenti Controparte_1
amministrative – ATA presso l'Istituto Comprensivo “Como Rebbio”, e quindi, tenute a svolgere l'attività amministrativa in relazione alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale, deducevano che con ordine di servizio del 29/7/2022, era stato loro ordinato di utilizzare CP_ l'applicativo informatico dell' denominato “passweb”, per la gestione delle pratiche pensionistiche e della liquidazione del TFR/TFS, con richiesta altresì di adempiere ai relativi oneri formativi.
Lamentavano però, che l'utilizzo di detto applicativo richiedeva il possesso di competenze e CP_ conoscenze proprie dei dipendenti per cui dovevano adempiere a mansioni estranee alle proprie funzioni in quanto veniva loro richiesto di:
pagina 1 di 4 a) sistemare la posizione assicurativa per la pensione dei dipendenti dell'Istituzione Scolastica, cioè di saper leggere e interpretare lo stato delle varie posizioni assicurative al fine di lavorarle o anche di modificarle, così da renderle idonee al trattamento pensionistico;
b) sistemare la posizione assicurativa per la buonuscita e il TFS/TFR dei dipendenti dell'Istituzione
Scolastica, cioè di saper leggere e interpretare lo stato delle varie posizioni assicurative al fine di lavorarle o anche modificarle, così da renderle idonee ai trattamenti di buonuscita TFS/TFR;
c) eseguire una verifica dell'estratto contributivo;
d) vagliare e lavorare decreti di riscatto, ricongiunzione, riconoscimento maternità, computo del servizio militare;
e) risolvere problematiche varie.
Si opponevano pertanto, allo svolgimento di mansioni con l'applicativo informatico passweb e ai relativi oneri formativi imposti, in quanto l'utilizzo di passweb:
a) comportava che dovessero interpretare, elaborare, sistemare e modificare la posizione assicurativa, contributiva e previdenziale dei dipendenti dell'istituzione scolastica, con incidenza di tale attività sul trattamento pensionistico del TFS e del TFR e quindi, eseguire mansioni di competenza del personale CP_
estranee alle proprie funzioni, competenze e conoscenze;
b) le esponeva a una responsabilità disciplinare, contabile e amministrativa non propria e non dovuta.
Ritenevano corretto invece, l'utilizzo del SIDI, l'applicativo informatico in uso al , per CP_1
CP_ trasmettere all' lo stato giuridico e retributivo dei servizi effettuati dai dipendenti dell'istituto scolastico, per consentire poi ai dipendenti dell'Istituto, di elaborare e determinare il trattamento pensionistico e previdenziale, certificando il diritto alla pensione.
Chiedevano pertanto, di dichiarare il loro diritto ad astenersi dall'utilizzo dell'applicativo informatico passweb e dai relativi oneri formativi, con la condanna dell'Istituto alla revoca dell'ordine di servizio del 29/7/2022.
Si costituiva il che ribadiva l'obbligo del datore di lavoro, pubblico e privato, Controparte_1
CP_ di comunicare all' i dati contributivi e retributivi dei propri dipendenti e di certificare i periodi di servizio e le retribuzioni, come peraltro riconosciuto anche dalle ricorrenti, in quanto l'art 44 co 9 dl
269/2003 conv. in l. 326/2003 aveva introdotto l'obbligo per i sostituti di imposta, di trasmettere CP_ CP_ mensilmente all' ovvero, nel caso di dipendenti pubblici, all' , poi confluito nell' in via CP_4
telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni CP_ assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, demandando inoltre all' il compito di individuare le modalità tecniche e procedurali per la trasmissione dei flussi informativi e di adottare le relative istruzioni cui evidentemente, gli enti datori di lavoro erano tenuti a conformarsi. CP_ In seguito, la l. 243/2004 aveva poi previsto l'istituzione presso l' del Casellario centrale delle pagina 2 di 4 posizioni previdenziali attive, per la realizzazione di un'Anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa tra tutte le amministrazioni pubbliche liberamente consultabile dagli iscritti, e con la circolare n. 22 del 3/11/2006 veniva annunciata l'attivazione dell'applicativo passweb, quale strumento a CP_4
disposizione degli uffici di tutte le Amministrazioni pubbliche con personale iscritto all' per CP_4
consentire la realizzazione di una banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti, da questi liberamente consultabile e aggiornata in tempo reale attraverso i flussi informativi delle denunce contributive mensili – Uniemens. Pertanto, era necessario il coinvolgimento dei datori di lavoro per CP_ l'inserimento di dati non a conoscenza dell' che non rappresentava altro che l'equivalente telematico della certificazione dei servizi e delle retribuzioni, che le istituzioni scolastiche erano già tenute a predisporre e trasmettere in cartaceo all' , al quale spettava poi il compito Controparte_5 di accertare l'an e il quantum del diritto al trattamento previdenziale. Era quindi evidente la legittimità dell'ordine di servizio impugnato in quanto l'utilizzo dell'applicativo passweb non esulava dalle mansioni che il contratto collettivo di settore assegnava al personale amministrativo.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorso non pare fondato e dev'essere conseguentemente respinto.
Come sottolineato dal Ministero, in base all'art 44 co 9 dl 269/2003 conv. in l. 326/2003, già dal mese di gennaio 2005 è stato introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta, di trasmettere mensilmente in via telematica, agli Istituti di previdenza, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
La stessa norma ha poi delegato gli enti previdenziali a emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi, al fine di uniformare le procedure.
Appare quindi evidente che i datori di lavoro, anche pubblici, sono tenuti a osservare le procedure stabilite dall'Istituto, tra cui la piattaforma passweb, per l'acquisizione delle informazioni di natura CP_ previdenziale, inerenti i propri dipendenti, iscritti alle gestioni
Ciò premesso, l'assistente amministrativo ha la gestione del fascicolo personale di ciascun dipendente in servizio nella scuola, dove sono raccolte tutte le informazioni utili sul suo stato di servizio, e funge da intermediario tra la scuola e gli enti pubblici, gestendo comunicazioni, richieste e adempimenti burocratici. CP_ Di conseguenza, la verifica della corrispondenza dei dati inseriti nella piattaforma passwbeb dell'
a cui si conforma l'estratto contributivo, con i periodi di lavoro e le eventuali domande (congedi, aspettative, . . . ) del dipendente, richiesta agli assistenti amministrativi della scuola, non pare esorbitare dalle loro mansioni, tra cui rientra, come si è detto, anche la comunicazione all'Istituto dei dati relativi allo stato giuridico ed economico del personale scolastico. pagina 3 di 4 Agli assistenti amministrativi, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, non viene chiesta alcuna competenza di natura contributiva, posto che devono solo controllare la corrispondenza dei dati inseriti nella piattaforma passwbeb, con lo stato matricolare e la retribuzione dell'interessato e procedere alle eventuali correzioni, perché il flusso informativo deve avvenire necessariamente, con la piattaforma passweb,
Il fatto che tale controllo possa aver dei riflessi sulla posizione previdenziale del dipendente è una conseguenza inevitabile, a cui non può certo sottrarsi un assistente amministrativo, il cui profilo prevede lo svolgimento di “attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale)”, per cui è tenuto, proprio per la specifica competenza che possiede, alla gestione/controllo della documentazione presente nel fascicolo personale di ogni dipendente della CP_ scuola e quindi, a rilevare eventuali incongruenze con i dati in possesso dell risultanti da passweb.
Pertanto, proprio per il ruolo che gli compete, l'assistente amministrativo è il solo in grado di svolgere CP_ il controllo di corrispondenza tra i dati in possesso dell' e quelli dello stato matricolare del dipendente, che solo di riflesso possono incidere sulla posizione contributiva di quest'ultimo, che esula tuttavia, dalle informazioni richieste all'assistente amministrativo e le cui valutazioni sono rimesse, in via esclusiva, al personale dell'Istituto.
In considerazione della novità della questione esaminata, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 17/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 411/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATINO ANGELO MARCO e
[...] C.F._4 dell'avv. CESANA DANIELA RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio delle Controparte_1 P.IVA_1 dr.sse MONACO CATERINA e CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/4/2023, le ricorrenti, dipendenti del , assistenti Controparte_1
amministrative – ATA presso l'Istituto Comprensivo “Como Rebbio”, e quindi, tenute a svolgere l'attività amministrativa in relazione alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale, deducevano che con ordine di servizio del 29/7/2022, era stato loro ordinato di utilizzare CP_ l'applicativo informatico dell' denominato “passweb”, per la gestione delle pratiche pensionistiche e della liquidazione del TFR/TFS, con richiesta altresì di adempiere ai relativi oneri formativi.
Lamentavano però, che l'utilizzo di detto applicativo richiedeva il possesso di competenze e CP_ conoscenze proprie dei dipendenti per cui dovevano adempiere a mansioni estranee alle proprie funzioni in quanto veniva loro richiesto di:
pagina 1 di 4 a) sistemare la posizione assicurativa per la pensione dei dipendenti dell'Istituzione Scolastica, cioè di saper leggere e interpretare lo stato delle varie posizioni assicurative al fine di lavorarle o anche di modificarle, così da renderle idonee al trattamento pensionistico;
b) sistemare la posizione assicurativa per la buonuscita e il TFS/TFR dei dipendenti dell'Istituzione
Scolastica, cioè di saper leggere e interpretare lo stato delle varie posizioni assicurative al fine di lavorarle o anche modificarle, così da renderle idonee ai trattamenti di buonuscita TFS/TFR;
c) eseguire una verifica dell'estratto contributivo;
d) vagliare e lavorare decreti di riscatto, ricongiunzione, riconoscimento maternità, computo del servizio militare;
e) risolvere problematiche varie.
Si opponevano pertanto, allo svolgimento di mansioni con l'applicativo informatico passweb e ai relativi oneri formativi imposti, in quanto l'utilizzo di passweb:
a) comportava che dovessero interpretare, elaborare, sistemare e modificare la posizione assicurativa, contributiva e previdenziale dei dipendenti dell'istituzione scolastica, con incidenza di tale attività sul trattamento pensionistico del TFS e del TFR e quindi, eseguire mansioni di competenza del personale CP_
estranee alle proprie funzioni, competenze e conoscenze;
b) le esponeva a una responsabilità disciplinare, contabile e amministrativa non propria e non dovuta.
Ritenevano corretto invece, l'utilizzo del SIDI, l'applicativo informatico in uso al , per CP_1
CP_ trasmettere all' lo stato giuridico e retributivo dei servizi effettuati dai dipendenti dell'istituto scolastico, per consentire poi ai dipendenti dell'Istituto, di elaborare e determinare il trattamento pensionistico e previdenziale, certificando il diritto alla pensione.
Chiedevano pertanto, di dichiarare il loro diritto ad astenersi dall'utilizzo dell'applicativo informatico passweb e dai relativi oneri formativi, con la condanna dell'Istituto alla revoca dell'ordine di servizio del 29/7/2022.
Si costituiva il che ribadiva l'obbligo del datore di lavoro, pubblico e privato, Controparte_1
CP_ di comunicare all' i dati contributivi e retributivi dei propri dipendenti e di certificare i periodi di servizio e le retribuzioni, come peraltro riconosciuto anche dalle ricorrenti, in quanto l'art 44 co 9 dl
269/2003 conv. in l. 326/2003 aveva introdotto l'obbligo per i sostituti di imposta, di trasmettere CP_ CP_ mensilmente all' ovvero, nel caso di dipendenti pubblici, all' , poi confluito nell' in via CP_4
telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni CP_ assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, demandando inoltre all' il compito di individuare le modalità tecniche e procedurali per la trasmissione dei flussi informativi e di adottare le relative istruzioni cui evidentemente, gli enti datori di lavoro erano tenuti a conformarsi. CP_ In seguito, la l. 243/2004 aveva poi previsto l'istituzione presso l' del Casellario centrale delle pagina 2 di 4 posizioni previdenziali attive, per la realizzazione di un'Anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa tra tutte le amministrazioni pubbliche liberamente consultabile dagli iscritti, e con la circolare n. 22 del 3/11/2006 veniva annunciata l'attivazione dell'applicativo passweb, quale strumento a CP_4
disposizione degli uffici di tutte le Amministrazioni pubbliche con personale iscritto all' per CP_4
consentire la realizzazione di una banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti, da questi liberamente consultabile e aggiornata in tempo reale attraverso i flussi informativi delle denunce contributive mensili – Uniemens. Pertanto, era necessario il coinvolgimento dei datori di lavoro per CP_ l'inserimento di dati non a conoscenza dell' che non rappresentava altro che l'equivalente telematico della certificazione dei servizi e delle retribuzioni, che le istituzioni scolastiche erano già tenute a predisporre e trasmettere in cartaceo all' , al quale spettava poi il compito Controparte_5 di accertare l'an e il quantum del diritto al trattamento previdenziale. Era quindi evidente la legittimità dell'ordine di servizio impugnato in quanto l'utilizzo dell'applicativo passweb non esulava dalle mansioni che il contratto collettivo di settore assegnava al personale amministrativo.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorso non pare fondato e dev'essere conseguentemente respinto.
Come sottolineato dal Ministero, in base all'art 44 co 9 dl 269/2003 conv. in l. 326/2003, già dal mese di gennaio 2005 è stato introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta, di trasmettere mensilmente in via telematica, agli Istituti di previdenza, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
La stessa norma ha poi delegato gli enti previdenziali a emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi, al fine di uniformare le procedure.
Appare quindi evidente che i datori di lavoro, anche pubblici, sono tenuti a osservare le procedure stabilite dall'Istituto, tra cui la piattaforma passweb, per l'acquisizione delle informazioni di natura CP_ previdenziale, inerenti i propri dipendenti, iscritti alle gestioni
Ciò premesso, l'assistente amministrativo ha la gestione del fascicolo personale di ciascun dipendente in servizio nella scuola, dove sono raccolte tutte le informazioni utili sul suo stato di servizio, e funge da intermediario tra la scuola e gli enti pubblici, gestendo comunicazioni, richieste e adempimenti burocratici. CP_ Di conseguenza, la verifica della corrispondenza dei dati inseriti nella piattaforma passwbeb dell'
a cui si conforma l'estratto contributivo, con i periodi di lavoro e le eventuali domande (congedi, aspettative, . . . ) del dipendente, richiesta agli assistenti amministrativi della scuola, non pare esorbitare dalle loro mansioni, tra cui rientra, come si è detto, anche la comunicazione all'Istituto dei dati relativi allo stato giuridico ed economico del personale scolastico. pagina 3 di 4 Agli assistenti amministrativi, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, non viene chiesta alcuna competenza di natura contributiva, posto che devono solo controllare la corrispondenza dei dati inseriti nella piattaforma passwbeb, con lo stato matricolare e la retribuzione dell'interessato e procedere alle eventuali correzioni, perché il flusso informativo deve avvenire necessariamente, con la piattaforma passweb,
Il fatto che tale controllo possa aver dei riflessi sulla posizione previdenziale del dipendente è una conseguenza inevitabile, a cui non può certo sottrarsi un assistente amministrativo, il cui profilo prevede lo svolgimento di “attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale)”, per cui è tenuto, proprio per la specifica competenza che possiede, alla gestione/controllo della documentazione presente nel fascicolo personale di ogni dipendente della CP_ scuola e quindi, a rilevare eventuali incongruenze con i dati in possesso dell risultanti da passweb.
Pertanto, proprio per il ruolo che gli compete, l'assistente amministrativo è il solo in grado di svolgere CP_ il controllo di corrispondenza tra i dati in possesso dell' e quelli dello stato matricolare del dipendente, che solo di riflesso possono incidere sulla posizione contributiva di quest'ultimo, che esula tuttavia, dalle informazioni richieste all'assistente amministrativo e le cui valutazioni sono rimesse, in via esclusiva, al personale dell'Istituto.
In considerazione della novità della questione esaminata, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 17/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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