Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2725/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2725/2023 tra le parti:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
E Teresa Federico, vvocati.prato. ; Email_1
ATTORE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Marianelli, PEC CP_1 P.IVA_1
Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI
Ricorrente: Precisa le conclusioni come nel ricorso [«(…) dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto in data 19.02.2021 tra il sig. e la (…), per inadempimento e, Pt_1 CP_1 per l'effetto, condannare la ditta resistente srl alla restituzione delle somme già versate per
l'importo di complessivi euro 8.800,00; - condannare inoltre la al risarcimento del CP_1
danno subito dal dott. che non potrà più accedere alle agevolazioni fiscale scadute alla Pt_1
data del 30.09.2023, mediante il pagamento delle somme necessarie per il completamento delle opere così come indicate nella CTU depositata in data 26 luglio 2023, che si quantificano in euro 84.400,00 oltre IVA ed oltre le spese tecniche, da quantificarsi in via equitativa, che si pagina 1 di 14
- condannare altresì la all'ulteriore pagamento della “penale CP_1 per i ritardi” secondo quanto previsto all'art. 6 del contratto di appalto del 19 febbraio 2021
(cfr. doc.1) o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare la
D&T a rifondere tutte le spese documentate (doc. 12 spese) e sostenute per l'attivazione del procedimento 696bis, per CU e marca;
per spese legali, per CTP;
per liquidazione CTU, per un totale complessivo pari ad euro 9.765,05. - ordinare alla ditta esecutrice il rilascio e la CP_1
liberazione immediata del cantiere situato in 59100, Prato Via Galcianese 44/e, nella piena e libera disponibilità del ricorrente e comunque disporre ogni altro provvedimento che appaia più idoneo secondo le circostanze, autorizzando, fin da ora in caso di inottemperanza, l'esecuzione del provvedimento tramite forza pubblica con spese a carico della resistente;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento»); insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse, in particolare l'ordine di esibizione. Chiede inoltre che, in ragione del comportamento della convenuta, quest'ultima sia condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Convenuta: non ha concluso;
nella comparsa di costituzione e risposta «(…) in via preliminare e pregiudiziale venga disposta – quale condizione di procedibilità della domanda – la mediazione obbligatoria al fine di verificare la possibilità di definizione della presente causa ovvero, - in subordine, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, affinché il Giudice voglia delegare la mediazione volta a ricercare la soluzione della problematica che ci occupa. - nel merito, accertare e rideterminare, alla luce delle valutazioni espresse dalla Geom. CP_2
l'entità dei lavori ancora da svolgere e, sempre nel merito, accertare e dichiarare che il Dott.
ha agito in violazione del combinato disposto ex art. 1175 e 1276 e per l'effetto Pt_1
dichiarare non dovuta la richiesta di penale per il ritardo, rigettando le domande per come formulate, anche in via risarcitoria».
FATTO E DIRITTO
Contr Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., nei confronti di (di seguito: ) CP_1
ha proposto le domande sopra trascritte, a fondamento delle quali ha esposto Parte_1
quanto segue: il 19/02/2021 egli concluse con la società convenuta un contratto d'appalto avente ad oggetto opere di efficientamento energetico sull'immobile di sua proprietà sito in Prato, via
Galcianese n. 44/E, consistenti nell'esecuzione di isolamento termico delle superfici disperdenti del fabbricato e della copertura, nella sostituzione complessiva degli infissi esistenti con altri in pagina 2 di 14 PVC, nella sostituzione del generatore di calore, nella installazione di un impianto fotovoltaico con relative batterie di accumulo, nella ristrutturazione di un volume pertinenziale posto sul retro del fabbricato;
che i lavori iniziarono il 1°/04/2021 e avrebbero dovuto essere terminati entro 120 giorni "naturali e consecutivi" (art. 5 del contratto d'appalto); ciò nonostante, da oltre due anni il
Contr cantiere è stato abbandonato senza che le opere siano state portate a compimento;
non ha infatti mai risposto ai solleciti verbale e scritti del committente, né alla diffida del legale di quest'ultimo in data 14/09/2022; il sig. ha quindi depositato ricorso ai sensi degli artt. Pt_1
696/696-bis c.p.c. iscritto al n. 2859/2022 r.g.; avendo avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal CTU per l'indisponibilità della resistente, in data 26/07/2023 è stata depositata la relazione, in cui si evidenzia che le opere non sono state concluse, che i costi delle lavorazioni ancora da eseguire, in base al prezziario della Regione Toscana 2023/1 e al prezziario DEI II semestre 2022, ammontano a € 84.400,00, oltre IVA e oneri tecnici;
nonostante gli ulteriori tentativi di addivenire a una composizione bonaria della controversia, anche con
PEC del 28/08/2023, D&T è tutt'oggi inadempiente, non avendo ancora provveduto a concludere le lavorazioni né a liberare il cantiere per consentire al ricorrente di poter incaricare un'altra impresa, cantiere che risulta in stato di abbandono, con presenza di materiale vario sparso nell'area esterna, esposto agli agenti atmosferici che non fanno che aggravare la situazione.
Tanto premesso in fatto, in diritto il ricorrente ha allegato il grave inadempimento dell'appaltatrice all'obbligazione di risultato assunta con la stipula del contratto, nel quale si era qualificata come «General Contractor», che avrebbe curato ogni aspetto, anche organizzativo e gestionale, legato agli interventi, con consegna «chiavi in mano» dell'opera conclusa, assicurando cioè il risultato finale dell'intervento; ha rilevato come, nel caso di specie, trattandosi di opera incompiuta, trovi applicazione la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale, avuto riguardo sia all'azione di risoluzione del contratto che al risarcimento del danno, e ha evidenziato di avere già pagato il corrispettivo dovuto in base al contratto d'appalto.
Quanto ai danni subiti, il sig. ha lamentato, in primo luogo, di essere costretto a vivere in Pt_1
Contr un ambiente inadeguato e pericoloso, e soprattutto di essere «ostaggio» di non potendo incaricare un'altra impresa;
in secondo luogo, di avere perduto la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali ormai scadute per la tipologia di immobile, non essendo stato rispettato il termine inderogabile di conclusione dei lavori del 30/09/2023, che avrebbe potuto essere rispettato anche a seguito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, visto che il
CTUY ha stimato in 43 giorni il tempo per concludere i lavori.
Si è costituita in giudizio D&T rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
pagina 3 di 14 La convenuta, pur non contestando la prospettazione fattuale avversaria, ha affermato che i lavori furono interrotti a causa delle modifiche legislative sopravvenuta e della conseguente Contr impossibilità, per di avvalersi della cessione dei crediti (fiscali, n.d.r.); ha inoltre negato di non essere stata disponibile a soluzioni conciliative, allegando che qualunque proposta dalla stessa formulata è stata ostacolata e respinta dal committente per motivi secondari e superabili;
a titolo esemplificativo, con missive del 30/08/2023 e del 18/10/2023, era stata offerta, senza successo, la possibilità per il sig. di incaricare altra impresa, utilizzando il ponteggio, Pt_1
l'attrezzatura e i materiali esistenti in cantiere senza corrispettivo e di godere dei lavori già eseguiti fino al II SAL senza versare alcunché, con assunzione delle spese tecniche da parte dell'appaltatrice, ad eccezione dei compensi del geom. CP_3
La convenuta ha quindi lamentato la violazione, da parte del ricorrente, degli obblighi di cooperazione all'adempimento della debitrice secondo correttezza discendenti dagli artt. 1206 e
1175 c.c., dovendo il creditore attivarsi per rimuovere e prevenire gli impedimenti e le difficoltà della prestazione laddove ciò non gli arrechi un apprezzabile sacrificio, in attuazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.: nel caso di specie, il sig. avrebbe potuto provvedere Pt_1
egli stesso alla cessione dei crediti fiscali.
Contr ha poi contestato la quantificazione del danno operata dal ricorrente, rilevando come i costi da sostenere per l'ultimazione dei lavori ammontano alla minore somma di € 56.487,56.
Sotto il profilo processuale, ha poi sostenuto, la convenuta, che la domanda sia soggetta alla condizione di procedibilità del previo esperimento della mediazione, considerata l'analogia tra il contratto d'appalto e il contratto d'opera, avendo essi in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue;
in ogni caso, vi sarebbero i presupposti della mediazione delegata dal giudice.
D&T ha infine formulato la seguente proposta conciliativa: essendo essa in possesso del sistema fotovoltaico da 3KW e del materiale per la ultimazione del cappotto, della pompa di calore ibrida e di un ponteggio già presente, installato, sul cantiere, la convenuta si obbliga a eseguire l'isolamento del sottotetto e a completare il cappotto termico esterno e di montare sia il sistema ibrido sia il sistema fotovoltaico che consentirebbe al sig. di accedere al bonus fiscale del Pt_1
50%, assumendo tutti gli oneri tecnici, ad eccezione di quelli del geom. che restano a CP_3
carico del committente, il quale dovrebbe altresì acquistare gli infissi, il sistema di accumulo di energia da accoppiare al sistema fotovoltaico e i materiali per l'isolamento del sottotetto.
pagina 4 di 14 All'udienza di comparizione delle parti del 24/03/2024 è stata disattesa l'eccezione d'improcedibilità della domanda della convenuta e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c..
Con successiva ordinanza, sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo n. 2859/2022 r.g. ed è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. che prevedeva «Esecuzione delle opere che rientravano nel c.d. superbonus 110% da parte della convenuta, a titolo gratuito, entro un determinato termine da stabilire con inizio lavori entro il 1°/07/2024; esecuzione a carico del ricorrente delle restanti opere;
pagamento da parte della convenuta al ricorrente di un importo di € 25.000,00 a titolo di ristoro del danno da ritardo e di rifusione delle spese sostenute per il procedimento per a.t.p., delle spese dell'odierno giudizio e delle spese tecniche e amministrative future».
Mentre il ricorrente ha accettato la proposta nel termine assegnato, la convenuta non ha preso posizione;
è stata allora dichiarata inammissibile l'istanza proposta dal sig. di emissione Pt_1
di ordinanza immediatamente esecutiva ex artt. 186-ter/186-quater c.p.c. ed è stata formulata ulteriore proposta conciliativa che prevedeva «Risoluzione consensuale del contratto d'appalto e rilascio del cantiere da parte della società convenuta in favore del ricorrente entro il
10/07/2024, impregiudicate le ulteriori domande ed eccezioni di ciascuna parte, con conseguente rinuncia del ricorrente alla sola domanda di risoluzione del contratto», anche questa accettata da parte ricorrente.
D&T ha invece risposto con una proposta di conciliazione alternativa, di contenuto analogo alla prima proposta ex art. 185-bis c.p.c., con differimento al 31/07/2024 del termine per il rilascio del cantiere libero da ponteggi e materiali, con compensazione della somma di € 2.500,00 corrisposti al sig. per l'acquisto di materiali poi non ordinati. Pt_1
All'udienza del 17/02/2025, nell'assenza della convenuta, il ricorrente ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
1. L'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione è infondata in quanto la presente controversia verte in materia di appalto e non rientra, pertanto, tra quelle previste dall'art. 5, comma 1, d.l.vo n. 28/2010, per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Non può essere accolta, sul punto, l'interpretazione analogica propugnata dalla convenuta rispetto alla materia del contratto d'opera, sia perché l'analogia non sussiste, sia perché le norme pagina 5 di 14 che pongono limiti al diritto di azione costituzionalmente garantito devono essere interpretate in modo restrittivo.
2. Passando la merito, l'attore, in qualità di committente, ha proposto una domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, in qualità di appaltatrice, consistente nella mancata ultimazione dell'opera oggetto del contratto d'appalto inter partes nel termine pattuito, e (tra le altre) una domanda di condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale.
Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., così come la disciplina di cui all'art. 1669 c.c., trova applicazione nell'ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, in caso di opera non ultimata viene in rilievo la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni ex artt.
1453 e ss. c.c. (Cass. 14/02/2019, n. 4511).
Si applica, pertanto, la regola di riparto dell'onere della prova delineata dalla granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez.
Unite, 30/10/2001, n. 13533).
ha provato la fonte negoziale del proprio diritto, mediante la produzione di Parte_1 copia del contratto d'appalto stipulato con D&T, in cui è previsto (art. 5) come termine di ultimazione dei lavori quello di 120 giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, pacificamente avvenuto il 1°/04/2021, e ha allegato che l'appaltatrice non ha consegnato l'opera entro quella scadenza e ha abbandonato il cantiere;
pertanto, sarebbe stato onere della convenuta provare di avere esattamente adempiuto all'obbligazione o di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile, ovvero eccepire l'inadempimento del committente.
D&T si è invece limitata ad allegare genericamente l'impossibilità di cedere i crediti fiscali – ciò in quanto l'art.
4.4 del contratto richiama espressamente gli artt. 119-121, decreto-legge n.
34/2020 e prevede che i pagamenti del committente sarebbero avvenuti, quanto alle opere rientranti nel c.d. Superbonus 110%, mediante cessione del credito d'imposta pari alle detrazioni spettanti per legge al committente steso e, quanto alle opere soggette alle detrazioni al 50%, in parte mediante cessione del credito fiscale e in parte mediante bonifico c.d. parlante – per pagina 6 di 14 sopravvenienze normative, ma si tratta di evento non qualificabile come causa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. perché nell'accordo la richiamata modalità di pagamento non è stata condizionata, neppure implicitamente, all'ulteriore cedibilità dei crediti d'imposta da parte dell'appaltatrice a soggetti terzi.
Le allegazioni circa la violazione, da parte del ricorrente, degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sono inconferenti perché, secondo la stessa Contr prospettazione della convenuta, la dichiarata disponibilità conciliativa di è stata
(asseritamente) manifestata nel corso delle operazioni peritali nel procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto dal sig. in data 1/12/2022, quando il termine di Pt_1 adempimento fissato nel contratto d'appalto era già spirato da un anno e quattro mesi.
È quindi accertato il grave inadempimento dell'appaltatrice, per avere interrotto le lavorazioni appena iniziate e abbandonato il cantiere, senza neppure liberarlo, lasciando spirare il termine di consegna dell'opera, nonostante i plurimi solleciti del committente.
Per converso, non è contestato che il ricorrente abbia esattamente adempiuto all'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini pattuiti.
Può essere allora dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto per colpa dell'appaltatrice ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c..
3. Di conseguenza, può essere accolta anche la domanda di condanna della convenuta a rilasciare il cantiere, previa liberazione di esso da eventuali ponteggi e materiali.
4. È fondata anche la domanda di restituzione del prezzo versato all'appaltatrice, di € 8.800,00, non contestato e comunque provato documentalmente (doc. 11 allegato al ricorso).
Al riguardo mette conto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum".
È vero che, in base al medesimo principio, anche nel caso, come quello di specie, di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (Cass, 30/10/2018, n. 27640), nel senso che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum". (Cass., 21/06/2013, n. 15705); tuttavia, la stessa S.C. ha chiarito che la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458
pagina 7 di 14 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass., 04/10/2022, n. 28722). Ciò posto, nel
Contr caso di specie, il CTU ha accertato che ha eseguito alcune lavorazioni (montaggio del ponteggio metallico a elementi prefabbricati completo di reti per tutte le facciate del fabbricato per civile abitazione;
esecuzione di circa il 25% del sistema cappotto mediante incollaggio e fissaggio con tasselli dei pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite;
esecuzione di lavorazioni propedeutiche all'incollaggio del cappotto consistenti nella rimozione di mq 63 dell'intonaco, di mq 40 dello strato di finitura, delle soglie e davanzali, di persiane e di arpioni e successivo rinzaffo), ma la convenuta non ha chiesto la restituzione di tali prestazioni o del loro equivalente pecuniario, se del caso attraverso la liquidazione del corrispettivo delle opere già eseguite, talché in assenza di domanda questo giudice non può pronunciarsi d'ufficio. È quindi superfluo disporre un supplemento di CTU per quantificare il Contr valore delle lavorazioni che ha effettuato.
La convenuta dev'essere quindi condannata a restituire al ricorrente la somma di € 8.800,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda giudiziale (dal
19/12/2023, data di deposito del ricorso), ai sensi dell'art. 2033, comma 1, c.c. aderendo questo giudice all'indirizzo interpretativo secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. si applica solo alle domande fondate su obbligazioni di fonte contrattuale (Cass., 09/05/2022, n. 14512), mentre la ripetizione dell'indebito trova la sua fonte nella legge.
5. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, dev'essere richiamata anzitutto la relazione di c.t.u. depositata nel procedimento n. 2859/2022 r.g.
Il CTU ha verificato (cfr. pagine 4 e 5 della relazione) che le lavorazioni oggetto del contratto ancora da eseguire hanno un costo di € 84.401,59, oltre IVA, quantificato nel computo metrico allegato alla relazione peritale in base al prezziario della Regione Toscana 2023/1 e al prezziario
DEI II semestre 2022, criteri di calcolo sui quali non sono state mosse specifiche osservazioni.
Il CTU, correttamente, in ciò respingendo le osservazioni del CTP geom. Persona_1
Contr incaricata da richiamate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, non ha scomputato da tali costi il valore dei materiali presenti in cantiere forniti dall'appaltatrice perché, mancanza della posa in opera di essi a regola d'arte, non possono considerarsi accettati;
analogo ragionamento vale per la caldaia che, al momento delle operazioni peritali, si trovava in cantiere pagina 8 di 14 ancora nella scatola di cartone. Tale esclusione non è fonte di ingiustificato arricchimento per il
Contr committente perché, con il rilascio del cantiere, asporterà anche questi materiali.
Il contratto d'appalto, come già evidenziato, prevedeva che il pagamento del corrispettivo avvenisse, per le quote rientranti nei bonus fiscali, mediante la cessione del corrispondente credito d'imposta nella titolarità del committente, di importo pari alle detrazioni fiscali, come consentito, all'epoca, dall'art. 121, comma 1, lett. b), decreto-legge 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 7, per determinate tipologie di interventi edilizi.
Con il decreto-legge 16/02/2023 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11/04/2023, n.
38 e poi con il decreto-legge 29/03/2024 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge
23/05/2024, n. 67, sono stati posti limiti al c.d. sconto in fattura e alla cessione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 121 sopra citato ed è notorio che banche e istituti di credito abbiano, nella sostanza, bloccato le cessioni.
Pertanto, se anche oggi il sig. potesse astrattamente beneficiare della possibilità di cedere Pt_1
i crediti fiscali maturati con l'ultimazione dei lavori oggetto di causa - ma di tale possibilità si dubita in base alle previsioni di cui all'art. 119, comma 8-bis, decreto-legge n. 34/2020 e in ogni caso nulla è stato specificamente allegato sul punto dalla convenuta – con elevata probabilità, prossima alla certezza, non riuscirebbe a reperire un'impresa disposta ad accettare il pagamento del corrispettivo mediante quell'opzione perché, a sua volta, essa non potrebbe cedere i crediti d'imposta, circostanza che è stata evidenziata anche dal CTU nella sua relazione.
Considerato che una parte delle lavorazioni ancora da eseguire (cfr. pagina 8 della relazione peritale) rientravano nel bonus fiscale al 50% e in relazione ad esse il committente avrebbe dovuto pagare con bonifico la restante quota del 50%, il danno subito dal sig. può essere Pt_1 quantificato nell'ammontare di quei costi che invece sarebbero stati coperti dai bonus (al 50% o Contr al 110%), per i quali il committente avrebbe ceduto i suoi crediti d'imposta a senza pagare direttamente il corrispettivo. In altri termini, è provato che, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione, il sig. avrebbe potuto ricevere in consegna le opere pattuite corrispondendo - Pt_1
materialmente ed effettivamente - solo il 50% del corrispettivo delle opere rientranti nel bonus al
50%, mentre non avrebbe pagato alcunché per quelle soggette al c.d. Superbonus al 110%.
La perdita di questa possibilità, ad avviso del Tribunale, non consiste nella perdita della chance di conseguire un risultato favorevole, intesa come lesione di un'aspettativa legittima a un diritto soggettivo, non ancora sorto nella sfera giuridica del committente (cfr. Cass., n. 24050 del
07/08/2023 secondo cui la chance è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una pagina 9 di 14 situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato), ma costituisce vera e propria lesione di un diritto soggettivo maturato, perché si può ritenere certo il conseguimento del bonus fiscale nell'ipotesi in cui il contratto d'appalto avesse avuto regolare esecuzione da parte di ambo i contraenti.
Infatti, secondo la consolidata definizione giurisprudenziale, il danno da perdita di chance, consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole, trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale (in questo senso Cass., n. 21045 del 27/07/2024 che in una fattispecie relativa alla responsabilità professionale di un avvocato per essersi tardivamente costituito in una controversia locatizia, ha escluso che si vertesse nell'ambito del danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricadeva nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal creditore;
v. anche Cass., n.
25466 del 23/09/2024).
Nel caso di specie, le parti, nelle premesse del contratto, avevano riconosciuto espressamente, in termini di certezza, la possibilità per di accedere ai diversi bonus, sul Parte_1
presupposto implicito di avere preventivamente verificato, nel proprio rispettivo interesse, la sussistenza dei requisiti giuridici e di fatto per accedere ai benefici;
inoltre, la cessione dei crediti fiscali non è stata contestata dalla convenuta.
Sarebbe stato quindi onere di D&T allegare e provare che il ricorrente, per ragioni oggettive o per cause allo stesso imputabili, ove anche i lavori fossero stati conclusi nel rispetto del termine pattuito, non avrebbe usufruito del bonus facciate o avrebbe perso il diritto alla detrazione fiscale a seguito di iniziative dell'Agenzia delle Entrate.
L'astratta possibilità per il sig. di usufruire ancora oggi di alcune detrazioni fiscali, Pt_1 peraltro in misura inferiore a quella prevista dalla legge all'epoca della stipula del contratto, non rileva ai fini dell'esistenza e della quantificazione del danno perché la convenuta non ha allegato e provato che egli, in concreto, possa avvalersene, anche in relazione alla sua capienza fiscale.
pagina 10 di 14 Tantomeno rileva la situazione esistente quando venne abbandonato il cantiere perché all'epoca, essendo il contratto d'appalto ancora valido ed efficace, permaneva la detenzione qualificata di
D&T e il committente non avrebbe potuto incaricare un'altra impresa.
Il sig. ha quindi diritto al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto alla Pt_1 consegna dell'opera alle condizioni sopra indicate, in forza del condivisibile principio di diritto secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse"), ma esteso all'interesse positivo
("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità
(contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse (Cass., n. 28022 del
14/10/2021).
In base al ragionamento sopra riportato, dal costo delle lavorazioni da eseguire (€ 84.401,59), si deve detrarre la metà del costo delle lavorazioni per le quali all'epoca sarebbe stato possibile usufruire del bonus al 50% (cfr. pag. 8 della relazione di c.t.u.), pagando la restante metà, ossia €
4.376,13 (€ 8.752,26 / 2); l'importo di € 80.025,46, oltre IVA (presuntivamente al tasso agevolato del 10%), per un totale di € 88.028,00, costituisce il risarcimento dovuto al ricorrente, per il quale dev'essere pronunciata condanna nei confronti della convenuta.
Sul punto, pertanto, devono essere disattese le considerazioni del CTP di D&T secondo cui il danno risarcibile dovrebbe essere limitato ai maggiori costi eventualmente sostenuti per completare i lavori e ai disagi derivanti dal ritardo: infatti, nell'applicare il principio di diritto secondo cui, nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso (Cass., 17/06/2021, n.
17453), si deve tenere conto che nel caso di specie il sig. , se il contratto avesse avuto Pt_1
regolare esecuzione, avrebbe goduto dell'opera oggetto dell'appalto versando solo la minor parte di corrispettivo non «coperta» dalle agevolazioni fiscali, come sopra illustrato.
pagina 11 di 14 Trattandosi di esborsi non ancora sostenuti, sebbene si tratti di debito di valore, non sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
6. Dev'essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi del terzo comma.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. il quale, ai commi
1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata, e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive (Cass., 30/12/2023,
n. 36591).
Nel caso di specie la convenuta si è difesa essenzialmente addebitando al ricorrente una inesistente scorrettezza e auspicando una composizione bonaria della controversia grazie alla propria, solo asserita, disponibilità conciliativa, per poi omettere di prendere posizione sulla proposta ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal giudice, salvo poi, al cospetto di una ulteriore proposta conciliativa, ritornare sulla prima, in realtà modificata, quando il sig. aveva già Pt_1 accettato entrambe le ipotesi conciliative giudiziali, senza neppure comparire all'udienza successiva. Tale condotta processuale denota mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni, e appare abusiva perché mirata a rimandare la definizione del giudizio in mancanza di un effettivo spirito conciliativo. Contr dev'essere allora condannata a pagare al ricorrente un importo equitativamente determinato nel 50% delle spese dovute per il presente giudizio per compensi professionali dell'avvocato.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., dev'essere inoltre pronunciata condanna della convenuta a pagare una somma di € 500,00 alla cassa delle ammende. Contr
7. Le spese di lite, in base alla soccombenza, sono poste a carico di
Poiché nel procedimento n. 2859/2022 r.g. il ricorso è stato accolto anche ai sensi dell'art. 696
c.p.c., i relativi oneri vengono liquidati in questa sede come spese processuali (Cass.,
26/05/2020, n. 9735), non già a titolo risarcitorio come sarebbe per le spese della consulenza tecnica di cui all'art. 696-bis c.p.c. (Cass., 27/12/2024, n. 34540), considerando tra le spese vive pagina 12 di 14 da rimborsare i pagamenti effettuati in favore del CTU (€ 5.713,65) e del CTP (€ 1.451,80) (doc.
12 allegato al ricorso).
I compensi sono liquidati, sia per il procedimento di a.t.p. ante causam che per il presente giudizio, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni attualmente vigenti, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria del primo e per le fasi di studio e introduttiva del secondo, invece con riduzione del 50% dei compensi della fase decisionale, in quanto svolta con discussione orale.
Le spese della c.t.u. espletata nel procedimento n. 2859/2022 r.g., in quella sede liquidate, sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto d'appalto concluso tra e CP_1 Parte_1 in data 19/02/2021 per grave inadempimento dell'appaltatrice convenuta;
2) condanna a rilasciare a il cantiere posto in Prato, via CP_1 Parte_1
Galcianese n. 44/E libero da persone e cose;
3) condanna a restituire a € 8.800,00, oltre agli interessi al tasso CP_1 Parte_1 di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 19/12/2023 al saldo;
4) condanna al risarcimento del danno in favore di , che liquida CP_1 Parte_1 in € 88.028,00, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) condanna al pagamento in favore di di una somma CP_1 Parte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in €3.153,50;
6) visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna a versare alla cassa delle ammende CP_1 un importo di € 500,00;
7) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida per il procedimento n. 2859/2022 r.g. in € 7,451,45 per esborsi ed € 3.827,00 per compensi professionali e per il presente giudizio in € 786,00 per esborsi ed € 6.307,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
8) pone le spese della c.t.u. espletata nel procedimento n. 2859/2022 r.g., in quella sede liquidate, definitivamente a carico della convenuta.
pagina 13 di 14 Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 24/02/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 14 di 14