Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261 .