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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 616/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 9/10/2024, promossa da:
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Franco, presso il cui studio in Lecce, viale Giovanni Paolo II n. 11, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: e Controparte_2 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), Controparte_3 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Vitale e Silvia Vitale, presso il cui studio in Ceglie Messapica, via F. Petrarca n. 21 bis, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale la (già Controparte_1 [...]
), al fine di sentire ivi pronunciare: “A) dichiarare, Controparte_4 con ogni conseguenza di legge, l'invalidità e la nullità parziale del contratto di mutuo per cui è causa, in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli oneri e degli interessi (ivi compresa quella relativa al tasso di mora) oltre il tasso soglia nonché gli interessi ultralegali;
B)dichiarare comunque, in relazione ai motivi di cui in narrativa, che, per l'effetto dell'art. 1815 c.c., nulla è dovuto dagli attori alla a titolo di interessi, oneri e spese, essendo essi CP_1 tenuti a rimborsare la sola sorte capitale ricevuta e che, quindi, essi hanno diritto di ottenere la restituzione di tutti gli interessi e gli oneri pagati ammontanti, alla data del 27/10/2014 ad € 15.701,27; C) conseguentemente, condannare la convenuta a restituire ai CP_1 sigg.ri e in solido, la somma Parte_1 Parte_2 che essi hanno pagato e pagheranno fino all'emanazione della sentenza a titolo di interessi, spese ed oneri di qualsiasi genere e specie, maggiorati di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e maggior danno da svalutazione monetaria;
D) condannare la convenuta CP_1 al pagamento del danno morale nella misura, per ciascuno degli attori, di € 1000,00 o di quella diversa somma che sarà ritenuta
2 dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria;
E) dichiarare la nullità della cosiddetta clausola “Floor”, con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione degli interessi;
quantomeno dichiarare che il tasso di interessi concordato è pari a 1,65 punti in più dell'Euribor e che tutte le somme versate in eccedenza devono essere restituiti ai mutuatari;
escludere inoltre la “commissione occulta” pagata per avere la banca utilizzato il coefficiente 360 e non quello 365. F) condannare, infine, la convenuta al pagamento CP_1 delle spese e competenze di lite, con loro totale distrazione a favore del deducente legale, anticipatario.
Si costituiva la convenuta, impugnando e contestando CP_1 integralmente gli assunti attorei, chiedendone il rigetto, attesa la ritenuta improcedibilità, inammissibilità e infondatezza della stessa.
Veniva disposta CTU con nomina del Dott. , che prestava Persona_1 giuramento di rito nell'udienza del 16.11.2016.
All'udienza del 15.11.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.”
Con sentenza n. 790/2021, pubblicata il 21.05.2021, il Tribunale di
Brindisi, accoglieva la domanda attorea dichiarando, per l'effetto,
l'invalidità e la nullità parziale del contratto di mutuo, in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli oneri e degli interessi
(ivi compresa la clausola relativa al tasso di mora) oltre il tasso soglia nonché gli interessi ultralegali;
dichiarava, per l'effetto, che gli interessi già pagati e da restituire al 27.10.2024 saranno pari a euro
17.975, 81, mentre le rimanenti rate successive dovranno essere costituite solo da capitale e saranno pari al debito residuo (€ 42.740,89) diviso per il numero delle rate restanti a scadenza (135), risultando quindi pari a 316,60 cadauna;
dichiarava, pertanto, che per le rate a scadere sia dagli attori dovuta alla convenuta la sola sorte CP_1 capitale;
condannava la convenuta al pagamento in favore di CP_1
e delle spese e competenze del Parte_1 Controparte_3 giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
3 Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio ed , Parte_1 Parte_2 concludendo per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “NULLITA' E/O
INESISTENZA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 132 C.P.C. E DELL'ART. 161 C.P.C.- ASSOLUTA
INCERTEZZA SUL REDATTORE DELLA SENTENZA-
DIFETTO DI SOTTOSCRZIONE”, in via preliminare,l'appellante deduce la nullità radicale ovvero l'inesistenza giuridica della sentenza, per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., lamentando l'assoluta incertezza sull'identità del giudice decidente.
Il motivo è fondato e, per la sua natura dirimente, assorbe ogni altra questione.
La doglianza si fonda su un dato documentale incontestato da entrambe le parti: all'esito dell'udienza del 21.5.2021, risulta depositato un verbale sottoscritto dal GOT Avv. Rosanna Cafaro, con allegato dispositivo di sentenza pure da lei sottoscritto;
tuttavia, la motivazione e il dispositivo della sentenza n. 616/2022 risultano firmati dal Dott. magistrato diverso, non Persona_2 menzionato nel verbale, né presente in alcun atto conclusivo.
Come noto, l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. impone che la sentenza rechi l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata e la sua sottoscrizione.
La sottoscrizione, oltre ad avere funzione di paternità e responsabilità del provvedimento, costituisce elemento essenziale della sentenza: in
4 sua assenza, o in presenza di gravi incertezze sull'identità del Giudice, il provvedimento è inesistente o irrimediabilmente nullo.
Nel caso in esame trattasi di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. che è atto non distinto dal verbale di causa che lo contiene e nel quale il Giudice inserisce la redazione del dispositivo e i motivi della decisione (Cass. 9 gennaio 2004, n. 118; Cass. 11 gennaio 2006, n.
216; Cass. 8 novembre 2010, n. 22659); pertanto, essendo nell'intestazione del verbale di udienza indicato un Giudice (GOT
Cafaro), mentre la motivazione ed il dispositivo facente parte del medesimo verbale recano la sottoscrizione di un Giudice diverso (Dott.
, è evidente che dalla formulazione dell'atto complessivamente Per_2 considerato non risulta individuato con certezza il Giudice dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni e che ha contestualmente pronunciato la sentenza appellata (Cass. Sez. Unite, 21.11.2014, n.
24842; Cass. 09.03.2021, n. 6494; Cass. 18.01.2019, n. 1271; Cass.
13.12.1999, n. 13831).
Siamo quindi in presenza di una sentenza priva di identificabilità univoca del Giudice decidente, tanto sotto il profilo soggettivo
(assenza di coincidenza tra chi ha letto e chi ha motivato) quanto formale (assenza di continuità tra verbale, dispositivo e motivazione).
In simili ipotesi, la sentenza risulta affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., se non addirittura da inesistenza giuridica, per difetto di un presupposto costitutivo della funzione giurisdizionale: l'attribuibilità della decisione ad un giudice determinato, investito e identificabile.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., la rimessione della causa al primo Giudice.
Le spese processuali del presente giudizio vanno integralmente compensate, non essendosi gli appellati opposti alla dichiarazione di nullità della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) Dispone la rimessione della causa al Tribunale di Brindisi;
5 3) Spese compensate.
Lecce, 4.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 616/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 9/10/2024, promossa da:
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Franco, presso il cui studio in Lecce, viale Giovanni Paolo II n. 11, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: e Controparte_2 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), Controparte_3 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Vitale e Silvia Vitale, presso il cui studio in Ceglie Messapica, via F. Petrarca n. 21 bis, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale la (già Controparte_1 [...]
), al fine di sentire ivi pronunciare: “A) dichiarare, Controparte_4 con ogni conseguenza di legge, l'invalidità e la nullità parziale del contratto di mutuo per cui è causa, in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli oneri e degli interessi (ivi compresa quella relativa al tasso di mora) oltre il tasso soglia nonché gli interessi ultralegali;
B)dichiarare comunque, in relazione ai motivi di cui in narrativa, che, per l'effetto dell'art. 1815 c.c., nulla è dovuto dagli attori alla a titolo di interessi, oneri e spese, essendo essi CP_1 tenuti a rimborsare la sola sorte capitale ricevuta e che, quindi, essi hanno diritto di ottenere la restituzione di tutti gli interessi e gli oneri pagati ammontanti, alla data del 27/10/2014 ad € 15.701,27; C) conseguentemente, condannare la convenuta a restituire ai CP_1 sigg.ri e in solido, la somma Parte_1 Parte_2 che essi hanno pagato e pagheranno fino all'emanazione della sentenza a titolo di interessi, spese ed oneri di qualsiasi genere e specie, maggiorati di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e maggior danno da svalutazione monetaria;
D) condannare la convenuta CP_1 al pagamento del danno morale nella misura, per ciascuno degli attori, di € 1000,00 o di quella diversa somma che sarà ritenuta
2 dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria;
E) dichiarare la nullità della cosiddetta clausola “Floor”, con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione degli interessi;
quantomeno dichiarare che il tasso di interessi concordato è pari a 1,65 punti in più dell'Euribor e che tutte le somme versate in eccedenza devono essere restituiti ai mutuatari;
escludere inoltre la “commissione occulta” pagata per avere la banca utilizzato il coefficiente 360 e non quello 365. F) condannare, infine, la convenuta al pagamento CP_1 delle spese e competenze di lite, con loro totale distrazione a favore del deducente legale, anticipatario.
Si costituiva la convenuta, impugnando e contestando CP_1 integralmente gli assunti attorei, chiedendone il rigetto, attesa la ritenuta improcedibilità, inammissibilità e infondatezza della stessa.
Veniva disposta CTU con nomina del Dott. , che prestava Persona_1 giuramento di rito nell'udienza del 16.11.2016.
All'udienza del 15.11.2019 la causa veniva trattenuta in decisione.”
Con sentenza n. 790/2021, pubblicata il 21.05.2021, il Tribunale di
Brindisi, accoglieva la domanda attorea dichiarando, per l'effetto,
l'invalidità e la nullità parziale del contratto di mutuo, in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli oneri e degli interessi
(ivi compresa la clausola relativa al tasso di mora) oltre il tasso soglia nonché gli interessi ultralegali;
dichiarava, per l'effetto, che gli interessi già pagati e da restituire al 27.10.2024 saranno pari a euro
17.975, 81, mentre le rimanenti rate successive dovranno essere costituite solo da capitale e saranno pari al debito residuo (€ 42.740,89) diviso per il numero delle rate restanti a scadenza (135), risultando quindi pari a 316,60 cadauna;
dichiarava, pertanto, che per le rate a scadere sia dagli attori dovuta alla convenuta la sola sorte CP_1 capitale;
condannava la convenuta al pagamento in favore di CP_1
e delle spese e competenze del Parte_1 Controparte_3 giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello CP_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
3 Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio ed , Parte_1 Parte_2 concludendo per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “NULLITA' E/O
INESISTENZA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 132 C.P.C. E DELL'ART. 161 C.P.C.- ASSOLUTA
INCERTEZZA SUL REDATTORE DELLA SENTENZA-
DIFETTO DI SOTTOSCRZIONE”, in via preliminare,l'appellante deduce la nullità radicale ovvero l'inesistenza giuridica della sentenza, per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., lamentando l'assoluta incertezza sull'identità del giudice decidente.
Il motivo è fondato e, per la sua natura dirimente, assorbe ogni altra questione.
La doglianza si fonda su un dato documentale incontestato da entrambe le parti: all'esito dell'udienza del 21.5.2021, risulta depositato un verbale sottoscritto dal GOT Avv. Rosanna Cafaro, con allegato dispositivo di sentenza pure da lei sottoscritto;
tuttavia, la motivazione e il dispositivo della sentenza n. 616/2022 risultano firmati dal Dott. magistrato diverso, non Persona_2 menzionato nel verbale, né presente in alcun atto conclusivo.
Come noto, l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. impone che la sentenza rechi l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata e la sua sottoscrizione.
La sottoscrizione, oltre ad avere funzione di paternità e responsabilità del provvedimento, costituisce elemento essenziale della sentenza: in
4 sua assenza, o in presenza di gravi incertezze sull'identità del Giudice, il provvedimento è inesistente o irrimediabilmente nullo.
Nel caso in esame trattasi di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. che è atto non distinto dal verbale di causa che lo contiene e nel quale il Giudice inserisce la redazione del dispositivo e i motivi della decisione (Cass. 9 gennaio 2004, n. 118; Cass. 11 gennaio 2006, n.
216; Cass. 8 novembre 2010, n. 22659); pertanto, essendo nell'intestazione del verbale di udienza indicato un Giudice (GOT
Cafaro), mentre la motivazione ed il dispositivo facente parte del medesimo verbale recano la sottoscrizione di un Giudice diverso (Dott.
, è evidente che dalla formulazione dell'atto complessivamente Per_2 considerato non risulta individuato con certezza il Giudice dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni e che ha contestualmente pronunciato la sentenza appellata (Cass. Sez. Unite, 21.11.2014, n.
24842; Cass. 09.03.2021, n. 6494; Cass. 18.01.2019, n. 1271; Cass.
13.12.1999, n. 13831).
Siamo quindi in presenza di una sentenza priva di identificabilità univoca del Giudice decidente, tanto sotto il profilo soggettivo
(assenza di coincidenza tra chi ha letto e chi ha motivato) quanto formale (assenza di continuità tra verbale, dispositivo e motivazione).
In simili ipotesi, la sentenza risulta affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., se non addirittura da inesistenza giuridica, per difetto di un presupposto costitutivo della funzione giurisdizionale: l'attribuibilità della decisione ad un giudice determinato, investito e identificabile.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., la rimessione della causa al primo Giudice.
Le spese processuali del presente giudizio vanno integralmente compensate, non essendosi gli appellati opposti alla dichiarazione di nullità della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) Dispone la rimessione della causa al Tribunale di Brindisi;
5 3) Spese compensate.
Lecce, 4.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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