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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/10/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 37/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 37/2024, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
Ortona alla C.da Foro s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Zaccardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Suo procuratore ad negotia Controparte_1 P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio Guastadisegni, presso il cui studio è CP_2 elettivamente domiciliata;
;
CONVENUTA
E
(C.F. ; CP_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
********
OGGETTO: azione per risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025.
1 N.R.G. 37/2024
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con atto di citazione datato 11.01.2024, il SI. , rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro avvenuto in località Francavilla al Mare (CH) in data 23.03.2022 in capo al SI. in CP_3 qualità di proprietario e conducente del motociclo KTM Husaberg targato DC18128 e, per
l'effetto, condannare in solido il SI. e la CP_3 Controparte_1 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al risarcimento in favore del SI. di tutti i danni non patrimoniali dal medesimo subìti in Parte_1 conseguenza del suddetto sinistro complessivamente quantificati in € 468.065,00 , ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro e sino al soddisfo;
-sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro avvenuto in località Francavilla al
Mare (CH) in data 23.03.2022 in capo al SI. in qualità di proprietario e Parte_2 conducente del motociclo KTM Husaberg targato DC18128 e, per l'effetto, condannare in solido il SI. e la quale impresa designata Parte_2 Controparte_1 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al risarcimento in favore del SI.
di tutti i danni patrimoniali dal medesimo subìti in conseguenza del Parte_1 suddetto sinistro complessivamente quantificati in € 280.575,40, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuta equa dal
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro e sino al soddisfo;
-sempre nel merito condannare il SI. e la quale Parte_2 Controparte_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al rimborso delle spese legali sostenute dal SI. per la somma di € 2.910,00 Parte_1 nonché al risarcimento delle spese mediche future che il SI. dovrà affrontare Parte_1 per la sostituzione dell'impianto protesico quantificate in € 86.420,00 ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuta equa dal Tribunale;
-con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
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L'attore esponeva che: - in data 23.03.2022, alle ore 18,45 circa, viaggiava in qualità di terzo trasportato sul motociclo marca Ktm Husaberg targato DC18128 di proprietà e condotto da che percorreva la Via Nazionale Adriatica Nord con direzione di marcia CP_3 da nord a sud, quando giunto in prossimità dell'Officina “Casciato”, all'altezza del Civico n.
29, sfruttando lo spazio creatosi al centro della carreggiava tra le colonne degli autoveicoli, li superava andando ad urtare con l'avambraccio e poi con il gomito e la spalla, contro lo specchietto dell'autocarro IV Daily tg. DK825DK, condotto nell'occasione dal SI.
, che pure percorreva la medesima via con direzione opposta di Parte_3 marcia, ossia sud-nord. L'attore nell'occasione era seduto nella parte posteriore del motociclo, con le gambe maggiormente sporgenti rispetto a quelle del conducente, pertanto, impattava con la gamba sinistra, in particolare dal ginocchio in giù, contro il montante sinistro del cassone dell'autocarro. Tale dinamica era stata descritta e accertata dalla Polizia
Municipale di Francavilla al Mare tramite i due agenti intervenuti che avevano ricostruito dettagliatamente la dinamica del sinistro. A causa dell'urto, il SI. rovinava a Parte_1 terra e riceveva un primo soccorso da alcuni passanti che tamponavano la forte emorragia di sangue dalla gamba sinistra, ma nonostante il tempestivo intervento dell'autoambulanza e le cure prestate presso il pronto soccorso dell'Ospedale SS Annunziata di Chieti, subiva l'amputazione della gamba sinistra a partire dal ginocchio cui residuavano esiti di carattere permanente, come da relazione medico legale del Dott. allegata. A seguito Persona_1 dei rilievi effettuati da parte della Polizia Municipale, venivano elevate contravvenzioni nei confronti del SI. ai sensi dell'art. 193 comma 2°, art. 128 comma 2°, art CP_3
80 comma 14°, art 169 comma 7°, art 148 comma 2°, art 213 comma 8° e 187 comma 1°
CdS, pertanto, si accertava sia la dinamica che la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al , quale proprietario e conducente il motociclo Ktm tg DC18128, inoltre si CP_3 accertava che esso al momento del sinistro era sprovvisto della copertura CP_3 assicurativa obbligatoria, scaduta già da diversi anni. Su tali risultanze, con lettera del
25.03.2022, a mezzo pec, e lettera racc.a/r del 30.03.2022, veniva richiesto il risarcimento danni alla impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, alla Consap ed al SI. in conformità a CP_3 quanto prescritto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal successivo Regolamento di
Attuazione, tuttavia, rimaste prive di riscontro. Veniva avviata la procedura di negoziazione assistita nei confronti della compagnia FGVS, poiché condizione Controparte_4 di procedibilità della domanda, che pure restava inevasa, di conseguenza il SI. Parte_1
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si rivolgeva alla competente Autorità giudiziaria al fine di tutelare i propri diritti. In diritto chiedeva a) I danni di natura non patrimoniale subìti dal SI. : il danno biologico Parte_1
e sua personalizzazione. L'attore avendo subìto una importante lesione alla propria integrità psicofisica, tra l'altro, l'amputazione della gamba sinistra al di sopra del ginocchio come evidenziato nell'elaborato peritale redatto dal medico legale Dott. con Persona_1 riferimento ai danni fisici indicando i seguenti parametri: Danno biologico permanente 50%;
ITT 100 gg;
ITP al 75% 100 gg;
ITP al 50% 100 gg. cui va aggiunto l'ulteriore pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva del danneggiato (c.d. danno morale) essendo evidente la non sovrapponibilità dei pregiudizi alla persona derivanti dalla lesione all'integrità psicofisica (c.d. danno biologico) rispetto a quelli consistenti nel turbamento dello stato d'animo della vittima ossia le sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore stante il turbamento causato dall'evento violento e traumatico, nonché lo sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero, la perdita di un arto e l'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia, il vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile e vedere che manca una parte del proprio corpo. Precisa l'attore che la sofferenza
è connessa alla menomazione psicofisica, ma ne rimane, comunque, distinta. Il trauma riportato dall'attore ha determinato una limitazione irreversibile nei movimenti e nella capacità deambulatoria dello stesso e ciò con riferimento alla perdita della quasi totalità dell'arto inferiore sinistro, come risulta dalla documentazione medica allegata, infatti il danno psichico subìto dall'odierno attore risulta dalla valutazione operata presso il Centro di salute mentale dell'Ospedale di Ortona in data 10.01.2023 e dalla successiva “RELAZIONE
SPICODIAGNOSTICA” del 12.11.2023 effettuata presso il CEP Centro di Educazione
Consulenza Orientamento Recupero Trattamento dalla Dott.ssa Psicologa- Persona_2
Psicoterapeuta dalla quale è emerso un danno biologico di tipo di tipo psichico ed un danno esistenziale in soggetto di appena 41 anni che rimarrà per sempre invalido, con tutte le limitazioni del caso e per tutta la durata della propria vita. Il sig. , infatti, subito Parte_1 dopo del verificarsi del sinistro è stato costretto e lo sarà nell'intero corso della propria esistenza, a modificare radicalmente le proprie abitudini ed il proprio stile di vita, così come ad abbandonare la pratica sportiva: l'attore, infatti, per passione ed hobby, praticava il calcio con assiduità (almeno tre volte a settimana) e, con la stessa frequenza, era solito andare in bicicletta. Dalle risultanze descritte e documentate relative al pregiudizio alla salute subìto dall'attore, anche in virtù del recente orientamento giurisprudenziale che ha mutato anche i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale subìto dalla vittima, di guisa che nel
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2021 l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha apportato alcune variazioni alla tabella del danno non patrimoniale, separando il "punto danno biologico"" dal
"danno morale", tale ultima fattispecie di danno viene calcolato sulla base di un incremento percentuale della quantificazione a punti stabilità per il danno biologico, pertanto, nel caso di specie, i parametri di danno sono così determinati: Danno biologico permanente 50%;
ITT 100 gg;
ITP al 75% 100 gg;
ITP al 50% 100 gg. Ne consegue che in base alle tabelle del
Tribunale di Milano 2021, il danno non patrimoniale risarcibile (danno biologico + danno morale -incremento per sofferenza) ammonta ad € 382.106,00, rispetto al quale, deve operarsi la personalizzazione massima del danno biologico pari al 25% il danno non patrimoniale complessivo ammonta ad € 468.065,00. I danni di natura patrimoniale derivanti dalla compromissione della capacità lavorativa subìta in esito al sinistro occorsogli, seppure al momento del sinistro il SI. non svolgesse attività lavorativa, resta, tuttavia, Parte_1 irrimediabilmente preclusa allo stesso la possibilità di svolgere la medesima professione del padre ossia quella di autotrasportatore e, comunque, gravemente scemata la sua capacità lavorativa generica come risulta dalla relazione a firma del Dott. , dunque, il danno Per_1 va risarcito nella misura in cui impedisce al soggetto leso di poter svolgere non soltanto l'eventuale attività posta in essere all'epoca dell'infortunio/sinistro, ma qualunque tipo di attività lavorativa adeguata alle proprie attitudini e, come chiarito dalla giurisprudenza, tale danno va risarcito autonomamente, sia quale danno patrimoniale da lucro cessante, che per tutti i futuri guadagni che il sinistro abbia impedito di conseguire e ciò che rileva in maniera pregnante con riferimento alla perdita della capacità lavorativa, non è soltanto la menomazione all'integrità psico-fisica, quanto la futura diminuzione della capacità di produrre reddito. Poiché l'incapacità lavorativa generica incide sulla capacità di lavoro potenziale e futura, essa va risarcita anche a chi, come nel caso di specie, durante l'evento nefasto, sia disoccupato operando una valutazione prognostica e, nel caso di specie, dove il danneggiato non svolga alcuna attività lavorativa al momento del sinistro la Giurisprudenza ritiene di dover tenere in considerazione ai fini risarcitori il triplo della pensione sociale, o piuttosto effettuare una valutazione presuntiva sul lavoro che la vittima avrebbe svolto in relazione ai propri studi, alle proprie capacità e al mercato del lavoro, valutazione rimessa al giudice di merito che farà ricorso ad un criterio equitativo misto che si articola su due parametri: - il triplo della pensione sociale, quale parametro minimo di riferimento;
- i coefficienti di capitalizzazione, utilizzati per trasformare in capitale l'importo del danno futuro. In base ai criteri e le relative tabelle elaborati dall'Osservatorio di Giustizia del
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Tribunale Ordinario di Milano, il coefficiente di capitalizzazione è pari a 28,59, tenendo conto dell'età al momento del sinistro 41 anni e dell'arco temporale nel quale si concretizzerà la perdita, vale a dire il numero di anni tra l'età della vittima e l'età pensionabile (67 anni), che, nel caso di specie, è pari a 26 anni, quindi il calcolo andrà effettuato nei seguenti termini: - il triplo dell'assegno sociale attualmente pari ad € 503,27 mensili per tredici mensilità 503,27 X 13= 6.542,51 X 3 = € 19.627,53. Considerando una invalidità lavorativa del 50% la somma annua ammonta ad € 9.813,76 (19.627,53 X 50%).
La somma di € 9.813,76 moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione, di cui alle tabelle milanesi sopra indicato, costituisce l'attualizzazione della rendita per 26 anni fornendo il parametro di riferimento per la determinazione della perdita patrimoniale che il SI.
ha subito a seguito della compromissione della propria capacità lavorativa, Parte_1 quantificata in € 280.575,40 (€ 9.813,76 X c.c.28,59 = € 280.575,40). c) Il rimborso delle spese mediche presenti e future. Evidenziava l'attore che le spese per le prestazioni mediche che ha dovuto affrontare andranno indennizzate come da doc. n. 12 allegato cui dovranno aggiungersi quelle che dovrà sostenere in futuro con specifico riguardo all'apparato protesico in considerazione delle che il medesimo sta riscontrando con l'utilizzo dell'attuale Parte protesi fornita dalla infatti aveva contattato la Controparte_5 con sede operativa in Pescara, al fine di ottenere un preventivo di spesa per la realizzazione di una protesi modulare ad aderenza totale in fibra di carbonio che gli consenta una migliore mobilità, spesa quest'ultima risarcibile anche per principio giurisprudenziale la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa.
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2. non si costituiva in giudizio né compariva alle udienze celebratesi, CP_3 pertanto se ne dichiara la sua contumacia.
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3. La si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 09.04.2024, per chiedere: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) rigettare, ovvero, quanto meno, ridimensionare la domanda risarcitoria proposta, siccome quantificata in misura eccessiva, oltre che erronea ed infondata, anche mediante decurtazione della quota di corresponsabilità, imputabile all'odierno attore;
2) spese di lite ai sensi di legge”.
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In fatto, contestava l'avversa domanda risarcitoria per erroneità ed infondatezza della stessa, chiedendone il rigetto o quantomeno un ridimensionamento, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite. Esponeva, in ordine al merito della vicenda, che, dagli accertamenti svolti dall'autorità, risultava che il sinistro fosse stato causato dalla condotta di guida imprudente del SI. in stato di alterazione psicofisica per l'uso di CP_6 stupefacenti e che l'attore viaggiava su detto motociclo quale trasportato irregolare e, per tali motivi, sollevava un duplice profilo di responsabilità o quanto meno di corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, ossia: 1) il veicolo su cui era trasportato il
SI. non era abilitato al trasporto passeggeri, essendo omologato per il trasporto Parte_1 del solo conducente e non era munito di pedane poggiapiedi per il passeggero, esponendo la gamba sinistra in misura maggiore, così costituendo la causa esclusiva o prevalente dell'evento dannoso;
2) la consapevolezza dell'attore di esporsi consapevolmente ad alto rischio per lo stato di alterazione psicofisica del , che aveva fatto uso di CP_3 stupefacenti. Inoltre, contestava la quantificazione dei danni operata dall'attore e la perizia medico-legale da esso allegata e, segnatamente, contestava la durata e ripartizione della IT, la percentuale di IP e il cumulo di interessi e rivalutazione, così come richiesto nella domanda. In ordine alla personalizzazione del danno, esponeva che le pronunce citate dall'attore non fossero pertinenti al caso di specie, anche in virtù del fatto che l'attore al momento del sinistro non svolgeva alcuna attività lavorativa, e che le spese mediche richieste debbano considerarsi voce risarcibile solo se adeguatamente documentate e quelle di assistenza sono soggette al vaglio dell'utilità delle stesse.
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4. La causa, istruita a produzione documentale delle parti, escussione testimoniale e CTU medico-legale, è stata rinviata all'udienza del 10.07.2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dal SI. , terzo trasportato nel sinistro Parte_1 verificatosi il 23.03.2022, è solo parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
5. Innanzitutto, va esaminata l'istruttoria svolta ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, onde passare alla successiva fase della quantificazione del danno.
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La circostanza relativa alla verificazione del sinistro in cui l'attore era trasportato sul motociclo modello Ktm Husaberg, targato DC18128, di proprietà del convenuto CP_3
- conducente al momento dell'urto con l'autocarro IV Daily tg. DK825DK -,
[...] rimasto contumace nel presente procedimento, risulta assolutamente pacifica e, peraltro, non contestata dalla stessa convenuta Controparte_1
Inoltre, dalla ricostruzione operata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
Francavilla al Mare nel “Rapporto di incidente stradale” (cfr. doc. 1 di parte attrice), peraltro confermato in giudizio dal Vigile Urbano, SI.ra escussa alla Persona_3 udienza del 27.02.2025, emerge la medesima dinamica del sinistro per come narrata dall'attore nel proprio atto introduttivo, infatti, sulla circostanza sub 1) “Vero che in data
22.03.2023 a seguito di chiamata veniva effettuato da parte del Comando di Polizia Locale di Francavilla al Mare un sopralluogo sul luogo di un sinistro che ha visto coinvolto il motociclo di proprietà e condotto dal SI. all'esito del quale veniva effettuata la CP_3 ricostruzione della dinamica del sinistro come da rapporto di incidente che mi si mostra
(doc. n. 14a e 14b ) e che confermo in ordine ai fatti ed agli accertamenti compiuti”, la teste rispondeva “Si è vero, confermo tutto quanto riportato nel rapporto di incidente di cui all'allegato n. 1 dell'atto di citazione introduttiva e riportato altresì nei docc.ti 14a e 14b che mi vengono mostrati anche perché io personalmente ho effettuato anche i rilievi del caso nell'immediatezza del sinistro”. La teste confermava anche le ulteriori circostanze ammesse: sulla circostanza n. 2) “Vero che, in data 23.04.22 al rapporto di incidente stradale redatto dal Comando di Polizia Locale di Francavilla al Mare sono state allegate le fotografie realizzate a mezzo supporto digitale nell'immediatezza del sinistro al momento del sopralluogo degli agenti che mi si mostrano insieme al relativo verbale (doc. n. 14a e
14b)”, rispondeva “Si è vero confermo che le foto che mi vengono mostrate sono quelle allegate al verbale;
preciso che non sono stata io a scattare le predette foto tuttavia le ho viste in Ufficio dopo che si era verificato il sinistro” e, sulla circostanza n. 3) “Vero che, a seguito degli accertamenti svolti e riportati nelle relazioni e verbali relativi all'attività investigativa depositata in atti che mi si mostrano, a seguito delle quali veniva effettuato il sequestro del motociclo, veniva accertato che il motociclo non poteva circolare ed al SI. veniva contestata l'alterazione della targa, oltre alle violazioni riportate nella CP_3 relazione sul sinistro (docc. n. 1 e 15)”, rispondeva “Si è vera la circostanza, preciso che al veniva contestato che il motociclo non poteva circolare perché da quanto è CP_3 risultato a noi Agenti, il mezzo era sottoposto a sequestro amministrativo;
in merito ai
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docc.ti che mi si mostrano ho già risposto”. Inoltre, sulla circostanza n. 13) “Vero che, dopo circa una mezz'ora dall'incidente il SI. ed il SI. rispettivamente Parte_1 CP_3 passeggero e conducente del motociclo, venivano trasportati con un'Autoambulanza presso
l'Ospedale SS. Annunziata di Chieti”, rispondeva “Si è vero, tanto so perché ho direttamente acquisito tale informazione dall'autista dell'Ambulanza intervenuta sul posto;
preciso che quando noi siamo intervenuti sul posto, l'ambulanza era già stata chiamata da terzi ed io ero presente all'arrivo della stessa”.
Alla udienza del 27.03.2025, la teste di parte attrice, SI.ra sub Testimone_1
7) “Vero che, avvicinatosi sul luogo dell'incidente ha constatato le condizioni in versava il
SI. che si trovava dolorante a terra e perdeva molto sangue dalla gamba Parte_1 sinistra”, rispondeva “Nego la circostanza non avendo assistito all'urto; preciso che nella circostanza io con la mia autovettura Fiat 500 Tg FM285VJ, la nazionale adriatica direzione Pescara-Ortona direzione Sud, allorquando venivo sorpassata da un motoveicolo con due persone a bordo dello stesso che non so bene identificare perché era buio, era quasi sera all'incirca le 19,00; preciso che il motoveicolo in questione procedeva a velocità superiore a quella da me tenuta e serpeggiava ossia non aveva un andamento regolare, poi una delle due persone ha perso il casco tanto che io l'ho visto rotolare e poi io non ho più visto il motociclo che si è allontanato davanti a me e non ho più visto nulla”; sub 8) “Vero che, in data 23.04.2022 alle ore 18:45 circa si trovava a bordo dell'autovettura Fiat 500 condotta da sua zia la SI.ra , mentre percorrevate Via Nazionale Testimone_1
Adriatica in località Francavilla al Mare, in direzione Nord- Sud, quando all'altezza della carrozzeria mentre procedevate a velocità moderata stante la presenza altre autovetture davanti a Voi ad una distanza di circa 20 metri, ha sentito un rumore forte “un colpo secco” provenire dalle spalle ed immediatamente ha visto la moto condotta dal SI.
e con a bordo il SI. come successivamente identificati, superarla zig- CP_3 Parte_1 zagando come se avesse perso il controllo ed ho visto un casco rotolare in diagonale rispetto alla strada davanti la nostra auto, come dichiarato nel verbale di sommarie informazioni del 26.03.2022” rispondeva “Ho già risposto, preciso di aver sentito un rumore prima del sorpasso, ma non so di cosa si trattasse;
in merito ai documenti che mi si mostrano preciso che le dichiarazioni presenti in tali verbali che vedo solo ora non sono state rese da me;
preciso altresì che io viaggiavo in macchina con mio nipote Parte_5
”; sulla circostanza sub 9) Vero che, dopo il forte colpo sentito la Fiat 500 della
[...]
SI.ra si è fermata all'altezza della farmacia Supermed e la SI.ra Testimone_1
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ha telefonato ai Carabinieri ed al marito che subito dopo l'ha raggiunta, come Tes_1 dichiarato nel verbale di sommarie informazioni del 26.03.2022 (doc. n. 14a e 14b)” rispondeva “Preciso che avevo già chiamato i Carabinieri per segnalare la moto che viaggiava in modo irregolare e ciò prima di arrivare all'altezza della Farmacia Supermed e lì mi sono fermata per attendere i militi”; sub 12) “Vero che, ha visto il conducente della moto (poi identificato con il SI. all'improvviso prendere la moto ed CP_3 incamminarsi a piedi come per andarsene. Quando ha visto ciò il SI. ha Tes_1 avvertito la vigilessa che stava effettuando i rilievi ed entrambi lo hanno bloccato ad una distanza circa 20 metri”, rispondeva “Non posso rispondere poiché io sono rimasta in macchina e lì ho atteso i Carabinieri che sono arrivati”.
Infine, alla udienza del 17.04.2025, i testi , indifferente, sui Parte_5 capitoli ammessi, contenuti nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 di parte attrice, così rispondeva: 6) Vero che dopo l'urto il furgone ha arrestato la sua marcia e mi sono recato a piedi ad una distanza di qualche centinaio di metri all'altezza del distributore e durante il tragitto notavo sulla strada una scarpa ed i pezzi dello specchietto retrovisore ed anche una lunga scia di sangue che dal centro della carreggiata proseguiva attraversando la corsia di marcia sud-nord sino al margine destro di tale corsia dove vi erano il motociclo, il SI. in piedi che lamentava dolore alla spalla ed il SI. terra che perdeva CP_3 Parte_1 molto sangue; rispondeva “Io non ho visto l'urto, ma posso dire che io nell'occasione ero trasportato sulla macchina di mia zia all'incirca tre anni fa, ricordo Testimone_1 che una moto ci ha superati e aveva un'andatura irregolare nel senso che sbandava e mia zia si è pure preoccupata e per tale motivo mia zia arrestava l'auto all'incirca all'altezza della Farmacia Supermed e quando io sono sceso ho visto che vicino al benzinaio c'era una persona di sesso maschile a terra e del sangue a terra e c'era anche un'ambulanza a fianco allo stesso, mentre mia zia si era fermata a parlare con i Carabinieri intervenuti sul posto, non ricordo della scarpa”; sulla n. 7) “Vero che, avvicinatosi sul luogo dell'incidente ha constatato le condizioni in versava il SI. che si trovava dolorante a terra e Parte_1 perdeva molto sangue dalla gamba sinistra”, rispondeva “Ho visto l'uomo a terra di cui ho già detto che era molto dolorante e perdeva sangue ma non ricordo da quale parte del corpo”; sulla 8) “Vero che, in data 23.04.2022 alle ore 18:45 circa si trovava a bordo dell'autovettura Fiat 500 condotta da sua zia la SI.ra , mentre Testimone_1 percorrevate Via Nazionale Adriatica in località Francavilla al Mare, in direzione Nord-
Sud, quando all'altezza della carrozzeria mentre procedevate a velocità moderata stante la
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presenza altre autovetture davanti a Voi ad una distanza di circa 20 metri, ha sentito un rumore forte “un colpo secco” provenire dalle spalle ed immediatamente ha visto la moto condotta dal SI. e con a bordo il SI. come successivamente CP_3 Parte_1 identificati, superarla zig-zagando come se avesse perso il controllo ed ho visto un casco rotolare in diagonale rispetto alla strada davanti la nostra auto, come dichiarato nel verbale di sommarie informazioni del 26.03.2022 (doc. n. 14a e 14b)”, rispondeva
“Confermo che viaggiavo sulla 500 L di mia zia e che la moto ci ha superati procedendo ad andatura irregolare, ho sentito un rumore che proveniva da dietro e poi ho visto la moto che ci superava, non ricordo del casco;
in merito al documento 14a e 14b non ricordo con precisione ciò che ho dichiarato in tali documenti che mi vengono esibiti, ma ricordo che ho reso tali dichiarazioni davanti ai Vigili di Francavilla al Mare rese dopo pochi giorni dal sinistro”; sulla n. 9) “Vero che, dopo il forte colpo sentito la Fiat 500 della SI.ra
[...]
si è fermata all'altezza della farmacia Supermed e la SI.ra ha Tes_1 Tes_1 telefonato ai Carabinieri ed al marito che subito dopo l'ha raggiunta, come dichiarato nel verbale di sommarie informazioni del 26.03.2022 (doc. n. 14a e 14b)”, rispondeva
“Confermo la circostanza come ho già detto sopra”; sulla 12) “Vero che, ha visto il conducente della moto (poi identificato con il SI. all'improvviso prendere la CP_3 moto ed incamminarsi a piedi come per andarsene. Quando ha visto ciò il SI. Tes_1 ha avvertito la vigilessa che stava effettuando i rilievi ed entrambi lo hanno bloccato ad una distanza circa 20 metri”, rispondeva “Non so dire il nome del conducente della moto, ricordo che il conducente della moto aveva la moto in mano e se ne stava andando, ma non ricordo altro”; sulla 13) “Vero che, dopo circa una mezz'ora dall'incidente il SI. ed il SI. rispettivamente passeggero e conducente del motociclo, Parte_1 CP_3 venivano trasportati con un'Autoambulanza presso l'Ospedale SS. Annunziata di Chieti”, rispondeva “ricordo la presenza dell'ambulanza ma altro non so dire”.
I testi e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 rispettivamente mamma, padre e sorella di , sulla premessa di non avere Parte_1 con l'attore rapporti economici in comune, precisavano che attualmente vive insieme ai genitori, poiché dal sinistro non è in grado di gestirsi in autonomia e gode di una piccola pensione sociale ammontante ad € 340,00 circa mensili, confermavano le circostanze n. 14)
“Vero che al SI. , viene prestata assistenza quotidiana nel disbrigo di Parte_1 questioni personali di quest'ultimo che legate alle terapie che sta svolgendo da parte dei familiari (madre, padre, sorella)”; n. 15) “Vero a che a seguito del sinistro il SI.
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ha cambiato integralmente le proprie abitudini di vita ed ha ridotto i momenti Parte_1 di socialità all'interno della propria giornata”; n. 16) “Vero che, il SI. Parte_1 lamenta quotidianamente disagi e difficoltà determinati dalla protesi attualmente a lui impiantata”; e n. 18) “Vero che, prima del sinistro occorsogli in data 22.03.2022 il SI. accompagnava il padre che svolge l'attività di autotrasportatore esprimendo la Parte_1 volontà, una volta conseguita l'abilitazione per la guida dei mezzi pesanti, nella fattispecie la patente C, di intraprendere tale professione insieme allo stesso”.
In particolare, la sorella dell'attore, SI.ra , pur non vivendo unitamente Testimone_4 ai genitori e al fratello, ha comunque dichiarato che se ne occupa, anzi - a dire della madre – se ne occupa anche in misura maggiore rispetto ai genitori, soprattutto per quanto riguarda la necessità di effettuare spostamenti.
Chiarivano i predetti testi, genitori dell'attore, che il figlio prima dell'incidente, Pt_1 abitava in una casa da esso condotta in locazione e, solo poco prima dell'incidente, era tornato a vivere con i genitori.
Tuttavia, dopo l'incidente, l'attore ha cambiato le sue abitudini di vita, dovendo stare prevalentemente sul letto a causa del forte dolore all'inguine originato dalle piaghe formatesi per la protesi impiantata sulla sua gamba sinistra, infatti, quando il padre lo porta al bar, ivi si trattiene per circa mezzora circa, per poi chiedere di riportarlo a casa al solo fine di togliersi la protesi e stare sul letto.
In merito alla “Patente C” di cui alla circostanza n. 18, i testi dichiaravano che l'attore, essendo già in possesso della Patente B, intendeva conseguirla per poter intraprendere la stessa attività di autotrasportatore svolta dal di lui padre e ciò pur non avendo autoveicoli di sua proprietà.
Inoltre, i testi hanno concordemente dichiarato che, a seguito del sinistro, il SI. Parte_1 ha cambiato integralmente le proprie abitudini di vita, infatti non esce più quasi per niente di casa, ma quando esce viene accompagnato dai suoi familiari, mentre, prima dell'incidente, conduceva una vita normale, aveva una propria attività edile saltuaria e usciva regolarmente di casa, frequentava gli amici e aveva avuto anche una relazione sentimentale, ancora in essere al momento del sinistro, ma poi tale frequentazione si è conclusa poiché la compagna, messa di fronte alla nuova situazione dai familiari dell'attore, in un primo momento si era mostrata disponibile, ma poi si era allontanata.
Pure i testi , indifferente alle parti, interrogato sui capitoli ammessi di Testimone_5 cui alla memoria integrativa n. 2 di parte attrice, rispondeva: ADR sub 4: sì, è vero,
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effettivamente il motociclo procedeva in senso opposto alla direzione da noi tenuta zigzagando e superando una da noi di veicoli;
preciso che c'era traffico intenso in entrambe le direzioni. Il conducente del motociclo ha sbattuto contro lo specchietto retrovisore del nostro veicolo e ci siamo accorti solo di quell'impatto. Successivamente, quando siamo scesi dal veicolo, ci hanno detto che c'era anche un altro ragazzo a terra con la gamba molto ferita . ADR sub 6: sì è vera la circostanza nella sua interezza;
ho già risposto. ADR sub 9: nulla so riferire;
ADR sub 12: conferma integralmente la circostanza;
ADR sub 13: sì è vero confermo che sono stati portati dall'ambulanza; e amico Persona_4 del , indifferente, interrogato sulle circostanze capitolate da parte attrice Parte_1 rispondeva: ADR sub 15:” lo conosco da molti anni e posso descriverlo come un ragazzo molto attivo. Successivamente al sinistro invece ha avuto un declino totale anche sotto il profilo psicologico anche perché si vergogna per la protesi che gli dà molti problemi e dolori in quanto la protesi stessa non è adeguata ed adatta al Per tali ragioni Parte_1 rifiuta gli inviti degli amici e sta spesso a casa. Si sente un peso per la famiglia. ADR sub
16: si è vero ho già risposto;
ADR sub 18: sì è vero, tanto mi riferiva il Parte_1
Successivamente, però, la patente C non l'ha conseguita”.
Dalla lettura delle dichiarazioni dei testi escussi, si può affermare che anche le risultanze dell'istruttoria orale svolta hanno confermato pienamente le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria.
In merito alla dinamica del sinistro che ci occupa, confermata dai testi escussi nel corso dell'istruttoria, si osserva che, anche dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice, è rimasto acclarato che il SI. era trasportato sul motociclo Ktm Parte_1
Husaberg targato DC18128 di proprietà e condotto da CP_3
In particolare, dal rapporto d'incidente della Polizia Municipale del Comune di Francavilla del 23.04.2022 (all. 1 al ricorso introduttivo) emerge, in primis, come il motociclo Ktm
Husaberg targato DC18128 viaggiasse senza copertura assicurativa, poiché scaduta alle ore
24,00 del 29.06.2017 (scadenza di mora 14.07.20217), senza revisione per due volte consecutive (revisione scaduta il 30.04.2018), trasportava altro passeggero odierno attore, sebbene il motociclo fosse omologato per il trasporto del solo conducente, nonostante fosse sottoposto a fermo amministrativo violando gli obblighi di custodia ed era condotto dal che era privo della patente di guida (per omessa revisione), che aveva CP_3 alterato la targa trasformandola in “DO18128” e che guidava dopo avere assunto sostanze stupefacenti, infatti era stato sanzionato ai sensi dell'art. degli artt. 193 comma 2°, 128
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comma 2°, 80 comma 14°, 169 comma 7°, 148 comma 2°, 213 comma 8° e 187 comma 1°
C.d.S.
In ordine alla dinamica del sinistro, l'attore ha allegato, nella propria seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (all. 14b pagg. 21-24, parte attrice), il verbale con l'annotazione relativa all'attività di Polizia Giudiziaria eseguita a seguito del verificarsi del sinistro ove viene evidenziato che:
- in data 23.03.2022, alle ore 19,00 circa, si recavano in Via Nazionale Adriatica Nord, all'altezza del civico n. 34, per eseguire i rilevi di un sinistro stradale verificatosi poco prima ossia alle 18,45 circa e, giunti sul posto, trovavano un uomo steso a terra identificato come il
SI. Innanzi al civico 34 con la gamba sinistra gravemente ferita e Parte_1 sanguinante circondato da soccorritori che dichiaravano tutti di essere intervenuti solo successivamente all'accaduto per assistere il ferito avvisando che erano già stati allertati i soccorsi tramite il 118, i presenti inoltre indicavano un ragazzo che indossava un casco e che si stava allontanando dal posto teatro del sinistro a bordo di una moto;
- il conducente, identificato come in merito alla dinamica del sinistro, CP_3 dichiarava agli agenti che era alla guida della sua moto e trasportava il signor e Parte_1 precisava che, mentre percorrevano la strada Nazionale Adriatica Nord con direzione sud, giunti nei pressi del civico 29, effettuava una manovra di sorpasso tanto da portarsi a ridosso dell'opposta corsia di marcia dove stava transitando, con direzione nord, l'autocarro IV targato DK 825DK e che mentre effettuava tale manovra urtava lo specchietto laterale sinistro dell'autocarro con la sua spalla sinistra mentre il trasportato urtava violentemente la gamba sinistra contro lo spigolo anteriore del cassone dell'autocarro tanto da ferirsi gravemente;
- dopo l'urto con l'autocarro, il proseguiva la sua marcia effettuando ulteriori CP_3 manovre di sorpasso così terminando la sua corsa davanti al civico 34 di Via Nazionale
Adriatica Nord distante circa 200 m dal punto d'urto con l'autocarro e, alla richiesta della patente di guida e di tutti i documenti inerenti la circolazione, il dichiarava di non CP_3 avere la patente al seguito, nè il certificato assicurativo;
- dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, gli agenti venivano informati dalla Centrale che la patente del , con provvedimento del 20.05.20219, era stata sottoposta a CP_3 revisione dal e dalla e che la revisione del mezzo Controparte_7 Controparte_8 era scaduta il 30.04.2018, inoltre anche la polizza assicurativa era scaduta il 29.06.2017 ed a
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seguito di tali accertamenti veniva disposto il sequestro del mezzo di cui risultava alterata anche la targa ivi leggendosi DO18128 il luogo di quella reale ossia DC18128;
- a causa del comportamento del , venivano disposti accertamenti sanitari per la CP_3 verifica del tasso alcolemico e/o presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, che davano risultati positivi e, dagli esami tossicologici, il risultava positivo alla cocaina;
CP_3
- il , immediatamente soccorso da un medico di passaggio che ha cercato di Parte_1 limitare l'abbondante emorragia, poi veniva trasportato presso l'Ospedale di Chieti;
- al trasportato SI. , per le gravi ferite riportate nel sinistro, veniva amputata la Parte_1 gamba sinistra;
- infine, il SI. era risultato recidivo ai sensi dell'art. 186 e 187 accertato nel sinistro, CP_3 pure occorsogli in Miglianico in data 22.05.2017.
I fatti, così come evidenziati dagli agenti accertatori, hanno delineato la dinamica del sinistro e della innegabile esclusiva responsabilità del nella causazione dello stesso, CP_3 contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Compagnia di assicurazione, che insiste nell'affermazione di corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento dannoso.
Tale asserita corresponsabilità viene attribuita in base alla dedotta circostanza che: - il motorino in parola non era munito del poggiapiedi per il passeggero e che tale dato fattuale era risultato evidente dal fatto che lo stesso trasportato era stato costretto ad usare le pedane del conducente;
- l'attore avrebbe volutamente accettato di esporsi al rischio anomalo poiché il conducente aveva evidentemente assunto le sostanze vietate successivamente accertate;
- vi era stata la cooperazione colposa del SI. che a dire della Compagnia doveva essere a Parte_1 conoscenza delle condizioni di alterazione psichica del conducente avendo questi assunto sostanze psicotrope;
ragioni per le quali non si può attribuire l'intera colpa del sinistro al
. CP_3
Tali deduzioni non sono fondate.
In ordine all'eccezione relativa all'assenza di poggiapiedi sul motorino del , che CP_3 avrebbe dovuto far comprendere al trasportato la circostanza della omologazione del mezzo al solo conducente, si osserva che, in caso di incidente stradale, non si può riconoscere il concorso di colpa del passeggero soltanto perché è salito su un ciclomotore che può trasportare solo il conducente.
La ratio di tale principio risiede nel fatto che non si può pretendere che il trasportato sia conscio delle caratteristiche di omologazione del mezzo.
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Sul punto, la Suprema Corte si era già espressa, affermando che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso”.
Ne consegue che il mero fatto di essere salito a bordo di un motociclo non omologato per il trasporto di passeggeri non è di per sé anche causa della caduta e, pur costituendo condotta colpevole, tuttavia non è diretta causa del danno.
E, non solo, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 2970 del 6 febbraio 2025, ha affermato che “anche ammesso che il trasportato sapesse del limite di utilizzo del motoveicolo, ossia del fatto che non poteva salirci sopra, ciò lo costituisce in colpa, ma non dice alcunché sul fatto che egli abbia causalmente contribuito al proprio danno” ed infine prosegue chiarendo che “il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale.”
Pertanto, la violazione della norma sulla circolazione stradale non è sufficiente da sola ad integrare una corresponsabilità del trasportato nel sinistro, ma è necessario che la relativa condotta abbia esplicato un'incidenza causale sull'evento dannoso.
Dunque, non può essere attribuita alcuna responsabilità all'attore per essere salito a bordo di un mezzo non omologato per due persone, non costituendo la stessa una condotta colpevole, che va invece addebitata al solo conducente, nel caso di specie al convenuto rimasto contumace SI.
e peraltro, nel corso dell'istruttoria, non è stato dimostrato neppure il CP_3 contrario.
Anche la sovraesposizione delle gambe per il solo fatto di avere il poggiato i piedi Parte_1 sui pedalini del conducente, oltre a non essere dimostrato è anche incongruente poiché, ad avviso della scrivente, le gambe, anche quella che poi ha subito le gravi lesioni, erano al contrario più distese, avendo il passeggero maggiore spazio a disposizione in lunghezza per poggiare i piedi sui pedalini del conducente.
Nella fattispecie, dall'istruttoria espletata, è emerso che il passeggero, SI. , Parte_1 era salito sullo scooter guidato da un amico privo di copertura assicurativa e non omologato al
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trasporto di due persone e, nel superare gli autoveicoli, aveva urtato contro lo spigolo del cassone dell'autocarro che proveniva dall'opposta corsia di marcia.
Non si può attribuire nessuna responsabilità alla condotta del trasportato nella causazione del sinistro, neppure in termini minimi percentuali.
Nel caso in questione, era necessario dimostrare in giudizio che, sia l'omologazione per il solo conducente, sia l'assunzione di sostanze psicotrope da parte del conducente, fossero un fatto noto al danneggiato.
E tale prova non è stata fornita, pertanto le eccezioni relative alla dedotta corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro vanno interamente rigettate.
Dall'istruttoria svolta, è emersa, dunque, la fondatezza della domanda, per avere l'attore pienamente assolto l'onere della prova in ordine all'an, infatti, dalla documentazione prodotta nel fascicolo telematico (Cfr. doc. 1) ricorso introduttivo, doc. 14a) e 14b) memoria 2 ex art. 171 ter c.p.c., ove peraltro sono riportate anche le riproduzioni fotografiche relative agli accertamenti effettuati nell'immediatezza del sinistro, è stata fornita la prova del fatto e, in ogni caso, del nesso di causalità tra il fatto, ossia la caduta dal motociclo dal quale era trasportato, e il danno conseguito nei termini tratteggiati nel libello introduttivo e nei successivi scritti difensivi di quest'ultimo.
Inoltre, la prova orale, nonché la CTU espletata nel presente giudizio, hanno fornito utili elementi per la decisione in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, che si andrà delineando.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia Controparte_9
, le dichiarazioni sopra riportate dei testi addotti dall'attore hanno confermato tutte
[...] le circostanze articolate nell'atto introduttivo del giudizio, relative alle condizioni di salute in cui versava il danneggiato dopo le dimissioni dall'Ospedale Santa Annunziata di Chieti dell'11.04.2022, relativamente alla difficoltà di deambulare a causa dell'amputazione della gamba sinistra, confermando il disagio nella gestione del SI. , soprattutto per gli Parte_1 spostamenti e per la necessaria assistenza prestata dai familiari, nonché il suo dolore per sentirsi come un peso per loro, l'impossibilità di svolgere tutte le attività da esso praticate prima del verificarsi del sinistro e il suo stato di prostrazione psicologica e tale ultima circostanza è pure confortata da prova documentale (Cfr. Relazione psicodiagnostica dott.ssa del Persona_2
12.11.2023 doc. n. 8 alle gato all'atto di citazione).
6. In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene utile e necessario passare alla quantificazione del danno complessivo subito dall'attore per esiti da “trauma a dinamica maggiore e frattura esposta gamba sin”. (Cfr. Pag. 3 doc. n. 2 a) diagnosi PS allegato all'atto di citazione)
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In odine alla liquidazione dei danni risarcibili, si riportano di seguito le conclusioni sul danno biologico fornite dal nominato CTU, dott. cui venivano sottoposti i seguenti Persona_5 quesiti alla udienza del 13.06.2024: ” 1) descriva le lesioni riportate dalla parte lesa nel sinistro de quo, ne indichi le cause e/o concause, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione e lo stato attuale delle medesime;
2) descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento dell'evento dannoso e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate;
3) determini la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, indicandone le rispettive misure;
4) precisi se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica, indicando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità e, nel caso si ritenga necessario un nuovo esame, precisi la data nella quale si dovrà procedere ad esso;
5) nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva generica del periziando e li valuti percentualmente: a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo alla età del periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali;
6) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali.”
All'esito delle indagini, il CTU così conclude la sua relazione: ..." In conclusione, al termine della raccolta e dell'esame dei dati clinici relativi al caso, volendo rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice: Quesito 1) ….le lesioni riportate dal sig. nell'infortunio Parte_1 stradale subito in data 23 marzo 2022, oggetto dell'attuale valutazione, sono rappresentate da – trauma arto inferiore sinistro con fratture esposte di scomposta plurilineare frammentaria metadiafisaria del femore con dislocazione capi fratturativi, scomposta plurilineare frammentaria diafisi medio prossimale della tibia, bifocale perone con dislocazione dei capi fratturativi, sfacelo dei tessuti molli, articolari, vascolari e nervosi locoregionali con conseguente necessità di amputazione a livello della coscia- . Esse sono causalmente riconducibili in maniera diretta ed esclusiva con il sinistro oggetto di causa . Il trattamento praticato, di cui in dettaglio si è riportato nell'elaborato peritale, è consistito nella amputazione in emergenza dell'arto inferiore sinistro. Allo stato attuale la condizione clinica del ricorrente appare stabilizzata e non ulteriormente emendabile. Quesito 2)… Al momento dell'evento dannoso il sig. era in trattamento presso il SERD in quanto aveva un passato Parte_1 di tossicodipendenza. Null'altro di rilevante in anamnesi patologica remota. Si è precisato che
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alla presa in carico presso l'Ospedale Civile di Chieti veniva somministrata morfina per cui gli esami tossicologici hanno perso di rilevanza. Quesito 3) …In merito al danno biologico temporaneo , esso rappresenta la fase evolutiva della lesione fino alla sua stabilizzazione;
nel suo decorso è mutevole e variabile relativamente alle ripercussioni di diverso tipo alla persona e di conseguenza và necessariamente individualizzato . E' quindi necessario stabilire se la malattia è tale da determinare l'incapacità allo svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza , o una sua contrazione . Pertanto, il periodo di temporanea assoluta , non necessariamente si ravvisa nelle malattie che compromettono in maniera estrema l'esecuzione degli atti ordinari ( ad esempio in caso di coma ) , oppure quando siamo di fronte a casi di incapacità al globale svolgimento degli stessi . Il criterio da adottare è quello che prevede la verificazione di una effettiva e grave compromissione degli atti ordinari, senza tener conto di possibili cascami di efficienza . Orientativamente il periodo di ITA dovrà essere riconosciuto per tutta la durata dei ricoveri ospedalieri , in caso di immobilizzazione di importanti distretti corporei che limitano sensibilmente le capacità di far fronte alle esigenze personali del vivere quotidiano , nei casi di malattie che interessano l'intero organismo con terapie che alterano marcatamente la cenestesi del soggetto , ma anche in quei casi in cui una lesione apparentemente modesta può togliere
l'efficienza ed incidere profondamente proprio sulle attività abituali . Fatte queste premesse è da considerare che nel caso specifico sussiste un effettivo periodo in cui si sono messi in atto e conclusi i processi di guarigione a carico dell'arto amputato, fase in cui si possono essere manifestati sintomi locali anche dolorosi in corrispondenza della ferita chirurgica. Nella sequenza delle visite ambulatoriali Ortopediche di controllo si legge, ad esempio, che in quello del 9 maggio 2022 era presente dolore per sindrome dell'arto fantasma. Nel successivo del 9 giugno 2022 si controllava il moncone con riscontro di sofferenza puntiforme con minima fuoriuscita di liquido. E' inoltre da tenere presente che nella prima fase il soggetto, per quanto possibile, si è dovuto adattare alla nuova condizione di amputato e soprattutto in assenza di una protesi che era in fase di progettazione-costruzione. Pertanto si ritiene che possa essere assegnato congruamente un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 90 ( novanta ) .
A seguire i meccanismi di compenso hanno consentito al sig. di supplire in Parte_1 parte le carenze nell'esecuzione degli atti quotidiani della vita ed in tal senso appare giusto concedere un periodo di ITP al 75% di ulteriori giorni 120. Quesito 4) …sussistono esiti di carattere permanente . Per la valutazione dell'incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica verrà utilizzato il testo “ Linee Giuda per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico , SIMLA ( Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni ) ,
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2016 “. Alla voce tabellare n° 6.8 la – perdita anatomica di un arto inferiore a CP_10 qualsiasi livello di coscia, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace- è valutata in fascia 45-60% - . Si precisa ancora nel testo che l'attribuzione del range superiore deve essere attribuito nel caso in cui la conformazione del moncone o l'altezza dell'amputazione non consentano l'applicazione di una protesi efficace. Non è questo il caso di specie in cui la funzione deambulatoria è stata in parte compensata. C'è da precisare però che il pz in oggetto ha lamentato una soggettività clinica plausibile e non contestabile attribuibile alla c.d. sindrome dell'arto fantasma con dolore lieve moderato. Tale aspetto è trattato alla voce tabellare n° 5.1.b
e consente una maggiorazione del danno rispetto al limite superiore da 1/5 ad ¼ . Pertanto complessivamente, relativamente a questo aspetto dell'arto amputato, si ritiene giusto valutare un grado di danno biologico nella misura del 60%. Non per ultimo è da considerare la reattività psichica del soggetto a questa condizione gravemente invalidante che è stata inquadrata nella relazione del Centro di Salute Mentale ASL 02 in data 10 gennaio 2023 e definita come disturbo post traumatico da stress- 309-81, F43.10. Tale aspetto clinico è considerato alla voce tabellare n° 1.8 del testo citato in precedenza e può essere collocato tra le forme moderate e quindi valutabile nella misura del 16%. Per quanto riguarda le eventuali preesistenze, in relazione ai trascorsi di tossicodipendenza che lasciano quindi intendere la presenza di un habitus psichico già pregiudicato, è da considerare che l'attuale richiesta risarcitoria si muove nell'ambito della responsabilità civile in cui le eventuali preesistenze non vanno scorporate ed anzi possono giustificare un danno maggiore in quanto chi le presenta risulta più vulnerabile ad insulti patogeni esterni. Pertanto complessivamente il grado di menomazione dell'integrità pisico-fisica, dopo adeguata riduzione proporzionalistica, può congruamente essere stimato nella misura del 70%. Tale condizione appare oramai stabilizzata. Quesito 5) …sussistendo quindi esiti di carattere permanente di grado elevato, si ritiene che essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva generica del periziando. In base al sesso, al grado di istruzione, di esperienza lavorativa ed all'età del soggetto, deducibili dall'anamnesi riferita, è da considerare che il sig. è stato riconosciuto dalla Parte_1
CP_1 CML in data 25 settembre 2023 quale – invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%- . Giusto ricordare quello che è il parametro normativo ( capacità lavorativa generica) utilizzato per il precedente riconoscimento:
Parametro di riferimento normativo per la concessione di eventuale beneficio di invalidità civile
è rappresentato dalla riduzione permanente della “ capacità lavorativa generica “ che nel caso specifico , in relazione alla richiesta , deve essere ridotta in maniera pari o superiore al 74% .
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Occorre però precisare che vi sono delle condizioni per le quali il giudizio deve essere espresso per infermità che incidono sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica e che qualora venga direttamente interessata si consente una oscillazione fino a 5 punti percentuali per il computo definitivo . Tali condizioni sono rappresentate dal sesso , dall'età del soggetto , dal grado di istruzione , dalla qualifica tecnica e dalla conseguente esperienza conseguita . In particolare occorre riporre attenzione sulla tipologia di lavoro che si è svolto durante la vita , in maniera non occasionale ma continuativa , in occupazioni affini per impegno fisico ed intellettuale al soggetto . In definitiva , secondo la piramide di , più in là si và con gli Per_6 anni e maggiormente la capacità lavorativa tende a coincidere con quella specifica stante ad una sorta di esaurimento delle concrete possibilità di dedicarsi ad altre attività ancorché affini .
Nella valutazione è stato anche introdotto il concetto di valutazione delle potenzialità lavorative
e del rapporto tra l'intervento di tipo assistenziale e la valorizzazione delle capacità del soggetto ai fini del superamento dell'handicap. Le nuove tabelle di valutazione sono operanti dal 12 marzo 1992 (data di entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1992, con il quale sono state pubblicate). Nella valutazione finale è possibile far riferimento ad una sola minorazione o a più minorazioni contemporaneamente presenti nel soggetto. In questo caso, la valutazione non è data dalla somma delle differenti percentuali ma da un calcolo più elaborato in cui si prende in considerazione il danno alla persona, cioè la situazione in cui essa versa per effetto del complesso delle minorazioni. Nell' accertamento dell' invalidità dovrebbe acquisire rilevanza la minorazione emergente da un' infermità cronicizzata, in sostanza l' invalidità dovrebbe risultare
, quindi, da una o più infermità in atto ovvero da postumi di essa o di esse. Per la misura della riduzione della capacità lavorativa deve compiersi una " valutazione complessiva " delle infermità stesse con reciproco riferimento alla loro incidenza sull'attività a cui il soggetto può adattarsi per intelligenza, capacità ed esperienza senza esporsi ad ulteriore danno alla propria salute. Ciò comporta un largo margine discrezionale e di soggettivismo nella valutazione complessiva medesima, soprattutto quando si tratta di infermità di natura internistica o psichica.
L' incapacità accertata deve essere in sostanza considerata "permanente ". Il concetto di " permanenza " non si identifica però in quello di " immodificabilità " : persino nelle malattie più gravi sono normali delle oscillazioni in meglio o in peggio proprie di ogni processo evolutivo, ma quando si ritiene che anche i possibili o probabili miglioramenti non riusciranno a far superare stabilmente la soglia di quella capacità lavorativa fissata dalla legge, il giudizio di permanenza può essere, con sicura coscienza, formulato. Quindi altro requisito dello stato di invalido è quello che la capacità lavorativa sia ridotta in " modo permanente ". E' ormai
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pacifico in dottrina e giurisprudenza che permanente può essere, se provvisto del requisito cronologico di lunga durata, anche ciò che è discontinuo (vedi Cass. 02/04/65 n°576). La possibilità di eliminazione della causa invalidante mediante cure non è sufficiente ad escludere il carattere di permanenza dell'invalidità ( D.L. 4/10/1935 n° 1827 ). Infine è da tener presente che ai sensi della legge 11/08/1973 n° 533 : "..... nelle controversie in materia di invalidità deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si sono verificate nel corso del procedimento amministrativo ". Ne consegue che sussiste una quasi assoluta sovrapposizione tra la valutazione richiestami dall'Ill.mo Giudice e quella fornita dalla CML per cui si ritiene che nel sig. gli esiti di carattere permanente incidano sulla capacità produttiva Parte_1 generica del periziando nella misura del 70%. Quesito 6) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali. Risposta al quesito 6) congrue le spese sostenute e documentate nel fascicolo. Non sono prevedibili spese future. Il CTU”.
Inoltre, in merito alle osservazioni di parte convenuta in ordine agli esami tossicologici eseguiti sul danneggiato, il CTU rispondeva “Si conferma che agli atti non sono presenti esami tossicologici e si conferma anche che la somministrazione di morfina, giustificata dall'intensa sintomatologia dolorosa alla presa in carico, ne pregiudica comunque i risultati.”
Quanto agli ulteriori chiarimenti rispondeva “Il riconoscimento di un danno maggiore rispetto a quanto richiesto è stato effettuato per un corretto inquadramento dello stesso che, come è possibile facilmente dedurre dalla lettura della relazione peritale, è stato correlato e giustificato con le specifiche voci tabellari e, non per ultimo, in rapporto ai dati obiettivi e subiettivi rilevati
a cui si rimanda. Non si comprende il motivo per cui venga contestata la presenza di PDTS in un soggetto nelle condizioni di salute come quelle del ricorrente ( amputato ) e soprattutto perché confortato dal un riscontro clinico di struttura pubblica ( CSM ASL 02 del 10 gennaio 2023 ) dove evidentemente sono giunti a tali conclusioni dopo attenta ed adeguata ponderazione specialistica. Né tantomeno il fatto che il soggetto abbia negato di assumere farmaci in tal senso, per sua iniziativa personale, può negarne la presenza ed anzi tale atteggiamento negazionista appare francamente patologico. Si concorda con il CTP che non vi sono certificazioni attestanti pregressi psichici ma contemporaneamente ci si chiede su quali presupposti si possa negarli visto che il soggetto ha un passato di tossicodipendenza, condizione che sicuramente non può essere assimilata ad una normalità psichica. Relativamente al periodo
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di IT contestato la sua durata è stata motivata nella risposta al quesito 3 e non dedotta per mera ipotesi e pertanto la si conferma”.
Considerando, dunque, la natura e l'entità del trauma nonché la lesione all'arto inferiore sinistro che ne ha comportato l'amputazione e le terapie finora resesi necessarie per il trattamento,
l'ausiliario ha congruamente stimato, quanto alla inabilità temporanea assoluta, in giorni 90 e alla inabilità temporanea parziale, in giorni 120 calcolati al 75% sulle quali la scrivente può certamente concordare.
Tuttavia, per quanto encomiabile sia l'elaborato peritale, questo giudice, in ordine al calcolo della percentuale del danno da invalidità permanente, che il CTU ha indicato complessivamente nella misura del 70%, osserva che tale valutazione, cui è giunto valorizzando ulteriori elementi dell'attuale quadro clinico del danneggiato e dell'aggravamento subito, non può essere condivisa poiché, come pure correttamente osservato da parte convenuta non si è tenuto conto, nel CP_4 calcolo della valutazione del danno, della circostanza, invece assai determinante, della protesi applicata evidentemente inadeguata e troppo pesante (come pure emerso dalla prova testimoniale fornita in giudizio dallo stesso attore) e, pertanto, causa preminente dell'attuale situazione di difficoltà di deambulazione e della conseguente dedotta riduzione di relazioni amicali e sentimentali.
Su tale ultimo punto, si deve evidenziare che, proprio la relazione sentimentale in essere al momento del sinistro tra il SI. e la sua compagna, da come emerso dall'istruttoria Parte_1 orale della causa, si è conclusa, ma solo a causa della difficile gestione del nella CP_3 difficile situazione seguita all'evento per cui è causa, infatti la stessa sorella dell'attore, sig.ra
, sul capitolo n. 15 ha dichiarato “…aveva una propria attività edile Testimone_4 saltuaria e usciva regolarmente di casa, frequentava gli amici e aveva avuto anche una relazione sentimentale al momento del sinistro, ma poi tale frequentazione si è conclusa poiché noi familiari l'abbiamo messa di fronte alla nuova situazione di mio fratello e dapprima si era mostrata disponibile ma poi si è allontanata”.
Da quanto emerso dalla prova fornita nel presente giudizio, le modifiche alla vita di relazione subite dall'attore non possono di per sé sole essere considerate direttamente conseguenti del suo attuale stato di salute senza voler tuttavia sminuirne la gravità.
Sul punto, si evidenzia che la gravità delle lesioni non è in sé sufficiente a creare una presunzione di danno ulteriormente personalizzabile, essendo al contrario necessario che il paziente “dimostri che la sua situazione personale assume caratteristiche specifiche, ulteriori
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rispetto a quelle normalmente patite da chi ha subito la perdita della mobilità degli arti inferiori, delle funzioni sfinteriche e della vita sessuale” (Trib. Lecce n. 498/2021).
Nella fattispecie, tale prova non è stata fornita, con il conseguente rigetto della domanda di una liquidazione del danno maggiore rispetto a quella tabellare.
Sul punto, si rileva peraltro che, dalla C.T.U., è emersa un'I.P. del 70% (inizialmente calcolata nel 60%), valore ben distante da quello richiesto inizialmente nella domanda giudiziale che quantificava l'I.P. nel 50% in ragione della gravità delle lesioni cui, come emerso dall'istruttoria, ha fortemente contribuito l'applicazione della protesi inefficace e deleteria in una situazione già complicata e fortemente compromessa.
Per le considerazioni esposte, non ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione di un incremento personalizzante, dovendo ritenersi equa, in ordine agli elementi emersi dall'istruttoria espletata, la prima valutazione del CTU che aveva accertato un'IP del 60% certamente congrua nel caso in esame e, comunque, anche maggiore di quella richiesta nella domanda.
7. Anche in merito alla dedotta perdita della capacità lavorativa del , deve osservarsi Parte_1 come non possa essere accolta la richiesta di riconoscimento di tale voce di danno.
Infatti, pur considerando che la riduzione della capacità lavorativa generica è un danno patrimoniale che viene riconosciuto quando, come correttamente osservato dalla difesa attorea, una lesione compromette la capacità di una persona di svolgere un nuovo lavoro confacente alle proprie attitudini anche se effettivamente non si percepiva un reddito al momento del sinistro, tuttavia, va compreso che tale voce di danno non può costituirne una voce autonoma, ma rientra nel danno biologico.
Se la riduzione della capacità lavorativa si trasforma in una perdita di reddito futuro, il danno può essere risarcito come lucro cessante, ma tale valutazione va effettuata in modo equitativo dal giudice.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza distingue tra la capacità lavorativa generica, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini e la capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione.
La perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nella difficoltà di esercitare un'occupazione lavorativa astrattamente intesa (ad es., nel caso di specie, i testi addotti dall'attore dichiaravano che lo stesso aveva intenzione di svolgere l'attività di autotrasportatore, ma la circostanza è stata riferita de relato
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quindi inutilizzabile a fini decisori), mentre la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro.
Nella fattispecie in esame, viene in rilievo la riduzione di capacità lavorativa generica che ha certamente subito il danneggiato che, al momento del sinistro era inoccupato e in coerenza con la nozione dinamica del danno biologico, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Le conseguenze della menomazione patita dal SI. sono generali ed inevitabili per Parte_1 tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione.
Né dall'istruttoria sono emersi elementi atti a dimostrare concretamente la volontà del danneggiato di seguire le orme del di lui padre che, nel corso della sua escussione, ha peraltro smentito tale circostanza.
Comunque, il SI. era pure privo di idoneo titolo di guida necessario a svolgere Parte_1
l'attività di autotrasportatore ed anche sfornito di un mezzo proprio.
A tal proposito appare sempre utile precisare che, pur in presenza di postumi macropermanenti, non è possibile desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito da parte della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico- fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico. (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2021, 5865).
Conseguentemente e tenuto conto della circostanza, non valutata concretamente dall'attore, che lo stesso percepisce, quale invalido al 75%, una pensione sociale di € 340,00 mensili, non può essere accordata alcuna voce risarcitoria sotto tale profilo onde cadere in inutili duplicazioni di danni risarcibili.
8. In ordine alle spese, ritenuto che riguardano un aspetto prettamente tecnico, si aderisce a quanto
è risultato dalla valutazione del Ctu che ha ritenuto equa la somma richiesta dall'attore quantificata in € 2.910,00 senza cennare in alcun modo alla necessità del costo della protesi così come richiesto nella domanda che, pertanto, si intende rigettata.
*****
9. Ritenuta, dunque la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro dedotta in giudizio, per la liquidazione dei danni non patrimoniali alla salute che si reputano
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risarcibili dai convenuti e la quale impresa CP_3 Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, questo giudice farà ricorso alle Tabelle di Milano vigenti, del 2021, aggiornate al 19.05.2024, pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (41 anni), della rilevata invalidità totale e temporanea, nonché in ragione della considerazione del politraumatismo subito dal SI.
(con conseguenti dolori e disagi di natura fisica e psicologica come emersi Parte_1 dall'istruttoria) e della evoluzione di detta invalidità in un danno biologico permanente di entità macropermanente, di elevata entità, può essere così determinata:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 41 anni
Punto per danno non patrimoniale : € 12.578,70;
Giorni di invalidità temporanea totale al 100%: 90 giorni € 10.350;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 120 giorni € 10.350;
TOTALE Danno biologico temporaneo;
€ 20.700;
Danno permanente comprensivo di danno biologico e morale: 60% € 603.778,00
Danno biologico risarcibile: € 624.478,00;
Quanto al danno patrimoniale, la domanda risarcitoria deve essere accolta in ordine alle spese mediche, che sono documentate e che il CTU ha ritenuto congrue per cui è dovuto il rimborso nella misura pari a € € 2.910,00.
Pertanto, la somma totale dovuta: € 627.388,00.
Dal momento che le somme sopra individuate quale risarcimento del danno sono state espresse in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla
Suprema Corte, che con una decisione a Sezioni Unite (cfr Cass. 1712/1995, più di recente
Cass. 10291/2001), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
Si è statuito, infatti, che in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito
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valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, l'ente convenuto deve corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10. SPESE PROCESSUALI.
Le spese legali del presente giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, nonché quelle della procedura di negoziazione assistita, seguono la soccombenza e sono pertanto poste per i due terzi a carico dei convenuti SI. e la CP_3 Controparte_1 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, stante l'accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, che si liquidano come da dispositivo;
11. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
12. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona - Civile, in composizione monocratica, definitivamente nel giudizio iscritto al R.G. n. 37/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale della domanda, così decide:
ACCERTA E DICHIARA
che l'attore SI. era terzo trasportato, sul motociclo motociclo KTM Parte_1
Husaberg targato DC18128, nel sinistro avvenuto il 23.03.2022;
ACCOGLIE
la domanda risarcitoria di parte ricorrente, parzialmente come da parte motiva;
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ON
il SI. e la quale impresa designata dal CP_3 Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore , quantificati in € 624.478,00, oltre Parte_1 interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto (23.03.2022) e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
ON
il SI. e la quale impresa designata dal CP_3 Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, quantificati in € 2.910,00, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto (23.03.2022) e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
RIGETTA
la richiesta di risarcimento dei danni da compromissione della capacità lavorativa generica per le ragioni già spiegate nella parte motiva;
RIGETTA
la richiesta di risarcimento dei danni relativo alle spese di protesi come quantificate nella domanda, come da parte motiva;
ON
il SI. e la quale impresa designata dal CP_3 Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di negoziazione assistita quantificate in complessivi € 914,00 e delle spese del presente giudizio, che si quantificano in complessivi € 19.462,00= (di cui € 4.607= fase studio, € 3.039= fase introduttiva, € 13.534= fase istruttoria, ed € 8.013= per fase decisionale, dimidiate di un terzo) oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed Iva se dovute, €
1.713,00= per esborsi, nonché spese di notifica;
PONE
28 N.R.G. 37/2024
definitivamente a carico dei convenuti SI. e la CP_3 Controparte_1 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido
[...] tra loro, le spese della CTU, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio, oltre accessori di legge, come da separato provvedimento in atti;
RIGETTA
tutte le altre domande avanzate dalle parti poiché infondate o non dimostrate e in parte assorbite dalla presente decisione;
DISPONE
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
Chieti, lì 15.10.2025
Il Giudice OP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
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Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 37/2024, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
Ortona alla C.da Foro s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Zaccardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Suo procuratore ad negotia Controparte_1 P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio Guastadisegni, presso il cui studio è CP_2 elettivamente domiciliata;
;
CONVENUTA
E
(C.F. ; CP_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
********
OGGETTO: azione per risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025.
1 N.R.G. 37/2024
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con atto di citazione datato 11.01.2024, il SI. , rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro avvenuto in località Francavilla al Mare (CH) in data 23.03.2022 in capo al SI. in CP_3 qualità di proprietario e conducente del motociclo KTM Husaberg targato DC18128 e, per
l'effetto, condannare in solido il SI. e la CP_3 Controparte_1 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al risarcimento in favore del SI. di tutti i danni non patrimoniali dal medesimo subìti in Parte_1 conseguenza del suddetto sinistro complessivamente quantificati in € 468.065,00 , ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro e sino al soddisfo;
-sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro avvenuto in località Francavilla al
Mare (CH) in data 23.03.2022 in capo al SI. in qualità di proprietario e Parte_2 conducente del motociclo KTM Husaberg targato DC18128 e, per l'effetto, condannare in solido il SI. e la quale impresa designata Parte_2 Controparte_1 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al risarcimento in favore del SI.
di tutti i danni patrimoniali dal medesimo subìti in conseguenza del Parte_1 suddetto sinistro complessivamente quantificati in € 280.575,40, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuta equa dal
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro e sino al soddisfo;
-sempre nel merito condannare il SI. e la quale Parte_2 Controparte_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al rimborso delle spese legali sostenute dal SI. per la somma di € 2.910,00 Parte_1 nonché al risarcimento delle spese mediche future che il SI. dovrà affrontare Parte_1 per la sostituzione dell'impianto protesico quantificate in € 86.420,00 ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuta equa dal Tribunale;
-con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
2 N.R.G. 37/2024
L'attore esponeva che: - in data 23.03.2022, alle ore 18,45 circa, viaggiava in qualità di terzo trasportato sul motociclo marca Ktm Husaberg targato DC18128 di proprietà e condotto da che percorreva la Via Nazionale Adriatica Nord con direzione di marcia CP_3 da nord a sud, quando giunto in prossimità dell'Officina “Casciato”, all'altezza del Civico n.
29, sfruttando lo spazio creatosi al centro della carreggiava tra le colonne degli autoveicoli, li superava andando ad urtare con l'avambraccio e poi con il gomito e la spalla, contro lo specchietto dell'autocarro IV Daily tg. DK825DK, condotto nell'occasione dal SI.
, che pure percorreva la medesima via con direzione opposta di Parte_3 marcia, ossia sud-nord. L'attore nell'occasione era seduto nella parte posteriore del motociclo, con le gambe maggiormente sporgenti rispetto a quelle del conducente, pertanto, impattava con la gamba sinistra, in particolare dal ginocchio in giù, contro il montante sinistro del cassone dell'autocarro. Tale dinamica era stata descritta e accertata dalla Polizia
Municipale di Francavilla al Mare tramite i due agenti intervenuti che avevano ricostruito dettagliatamente la dinamica del sinistro. A causa dell'urto, il SI. rovinava a Parte_1 terra e riceveva un primo soccorso da alcuni passanti che tamponavano la forte emorragia di sangue dalla gamba sinistra, ma nonostante il tempestivo intervento dell'autoambulanza e le cure prestate presso il pronto soccorso dell'Ospedale SS Annunziata di Chieti, subiva l'amputazione della gamba sinistra a partire dal ginocchio cui residuavano esiti di carattere permanente, come da relazione medico legale del Dott. allegata. A seguito Persona_1 dei rilievi effettuati da parte della Polizia Municipale, venivano elevate contravvenzioni nei confronti del SI. ai sensi dell'art. 193 comma 2°, art. 128 comma 2°, art CP_3
80 comma 14°, art 169 comma 7°, art 148 comma 2°, art 213 comma 8° e 187 comma 1°
CdS, pertanto, si accertava sia la dinamica che la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al , quale proprietario e conducente il motociclo Ktm tg DC18128, inoltre si CP_3 accertava che esso al momento del sinistro era sprovvisto della copertura CP_3 assicurativa obbligatoria, scaduta già da diversi anni. Su tali risultanze, con lettera del
25.03.2022, a mezzo pec, e lettera racc.a/r del 30.03.2022, veniva richiesto il risarcimento danni alla impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, alla Consap ed al SI. in conformità a CP_3 quanto prescritto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal successivo Regolamento di
Attuazione, tuttavia, rimaste prive di riscontro. Veniva avviata la procedura di negoziazione assistita nei confronti della compagnia FGVS, poiché condizione Controparte_4 di procedibilità della domanda, che pure restava inevasa, di conseguenza il SI. Parte_1
3 N.R.G. 37/2024
si rivolgeva alla competente Autorità giudiziaria al fine di tutelare i propri diritti. In diritto chiedeva a) I danni di natura non patrimoniale subìti dal SI. : il danno biologico Parte_1
e sua personalizzazione. L'attore avendo subìto una importante lesione alla propria integrità psicofisica, tra l'altro, l'amputazione della gamba sinistra al di sopra del ginocchio come evidenziato nell'elaborato peritale redatto dal medico legale Dott. con Persona_1 riferimento ai danni fisici indicando i seguenti parametri: Danno biologico permanente 50%;
ITT 100 gg;
ITP al 75% 100 gg;
ITP al 50% 100 gg. cui va aggiunto l'ulteriore pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva del danneggiato (c.d. danno morale) essendo evidente la non sovrapponibilità dei pregiudizi alla persona derivanti dalla lesione all'integrità psicofisica (c.d. danno biologico) rispetto a quelli consistenti nel turbamento dello stato d'animo della vittima ossia le sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore stante il turbamento causato dall'evento violento e traumatico, nonché lo sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero, la perdita di un arto e l'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia, il vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile e vedere che manca una parte del proprio corpo. Precisa l'attore che la sofferenza
è connessa alla menomazione psicofisica, ma ne rimane, comunque, distinta. Il trauma riportato dall'attore ha determinato una limitazione irreversibile nei movimenti e nella capacità deambulatoria dello stesso e ciò con riferimento alla perdita della quasi totalità dell'arto inferiore sinistro, come risulta dalla documentazione medica allegata, infatti il danno psichico subìto dall'odierno attore risulta dalla valutazione operata presso il Centro di salute mentale dell'Ospedale di Ortona in data 10.01.2023 e dalla successiva “RELAZIONE
SPICODIAGNOSTICA” del 12.11.2023 effettuata presso il CEP Centro di Educazione
Consulenza Orientamento Recupero Trattamento dalla Dott.ssa Psicologa- Persona_2
Psicoterapeuta dalla quale è emerso un danno biologico di tipo di tipo psichico ed un danno esistenziale in soggetto di appena 41 anni che rimarrà per sempre invalido, con tutte le limitazioni del caso e per tutta la durata della propria vita. Il sig. , infatti, subito Parte_1 dopo del verificarsi del sinistro è stato costretto e lo sarà nell'intero corso della propria esistenza, a modificare radicalmente le proprie abitudini ed il proprio stile di vita, così come ad abbandonare la pratica sportiva: l'attore, infatti, per passione ed hobby, praticava il calcio con assiduità (almeno tre volte a settimana) e, con la stessa frequenza, era solito andare in bicicletta. Dalle risultanze descritte e documentate relative al pregiudizio alla salute subìto dall'attore, anche in virtù del recente orientamento giurisprudenziale che ha mutato anche i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale subìto dalla vittima, di guisa che nel
4 N.R.G. 37/2024
2021 l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha apportato alcune variazioni alla tabella del danno non patrimoniale, separando il "punto danno biologico"" dal
"danno morale", tale ultima fattispecie di danno viene calcolato sulla base di un incremento percentuale della quantificazione a punti stabilità per il danno biologico, pertanto, nel caso di specie, i parametri di danno sono così determinati: Danno biologico permanente 50%;
ITT 100 gg;
ITP al 75% 100 gg;
ITP al 50% 100 gg. Ne consegue che in base alle tabelle del
Tribunale di Milano 2021, il danno non patrimoniale risarcibile (danno biologico + danno morale -incremento per sofferenza) ammonta ad € 382.106,00, rispetto al quale, deve operarsi la personalizzazione massima del danno biologico pari al 25% il danno non patrimoniale complessivo ammonta ad € 468.065,00. I danni di natura patrimoniale derivanti dalla compromissione della capacità lavorativa subìta in esito al sinistro occorsogli, seppure al momento del sinistro il SI. non svolgesse attività lavorativa, resta, tuttavia, Parte_1 irrimediabilmente preclusa allo stesso la possibilità di svolgere la medesima professione del padre ossia quella di autotrasportatore e, comunque, gravemente scemata la sua capacità lavorativa generica come risulta dalla relazione a firma del Dott. , dunque, il danno Per_1 va risarcito nella misura in cui impedisce al soggetto leso di poter svolgere non soltanto l'eventuale attività posta in essere all'epoca dell'infortunio/sinistro, ma qualunque tipo di attività lavorativa adeguata alle proprie attitudini e, come chiarito dalla giurisprudenza, tale danno va risarcito autonomamente, sia quale danno patrimoniale da lucro cessante, che per tutti i futuri guadagni che il sinistro abbia impedito di conseguire e ciò che rileva in maniera pregnante con riferimento alla perdita della capacità lavorativa, non è soltanto la menomazione all'integrità psico-fisica, quanto la futura diminuzione della capacità di produrre reddito. Poiché l'incapacità lavorativa generica incide sulla capacità di lavoro potenziale e futura, essa va risarcita anche a chi, come nel caso di specie, durante l'evento nefasto, sia disoccupato operando una valutazione prognostica e, nel caso di specie, dove il danneggiato non svolga alcuna attività lavorativa al momento del sinistro la Giurisprudenza ritiene di dover tenere in considerazione ai fini risarcitori il triplo della pensione sociale, o piuttosto effettuare una valutazione presuntiva sul lavoro che la vittima avrebbe svolto in relazione ai propri studi, alle proprie capacità e al mercato del lavoro, valutazione rimessa al giudice di merito che farà ricorso ad un criterio equitativo misto che si articola su due parametri: - il triplo della pensione sociale, quale parametro minimo di riferimento;
- i coefficienti di capitalizzazione, utilizzati per trasformare in capitale l'importo del danno futuro. In base ai criteri e le relative tabelle elaborati dall'Osservatorio di Giustizia del
5 N.R.G. 37/2024
Tribunale Ordinario di Milano, il coefficiente di capitalizzazione è pari a 28,59, tenendo conto dell'età al momento del sinistro 41 anni e dell'arco temporale nel quale si concretizzerà la perdita, vale a dire il numero di anni tra l'età della vittima e l'età pensionabile (67 anni), che, nel caso di specie, è pari a 26 anni, quindi il calcolo andrà effettuato nei seguenti termini: - il triplo dell'assegno sociale attualmente pari ad € 503,27 mensili per tredici mensilità 503,27 X 13= 6.542,51 X 3 = € 19.627,53. Considerando una invalidità lavorativa del 50% la somma annua ammonta ad € 9.813,76 (19.627,53 X 50%).
La somma di € 9.813,76 moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione, di cui alle tabelle milanesi sopra indicato, costituisce l'attualizzazione della rendita per 26 anni fornendo il parametro di riferimento per la determinazione della perdita patrimoniale che il SI.
ha subito a seguito della compromissione della propria capacità lavorativa, Parte_1 quantificata in € 280.575,40 (€ 9.813,76 X c.c.28,59 = € 280.575,40). c) Il rimborso delle spese mediche presenti e future. Evidenziava l'attore che le spese per le prestazioni mediche che ha dovuto affrontare andranno indennizzate come da doc. n. 12 allegato cui dovranno aggiungersi quelle che dovrà sostenere in futuro con specifico riguardo all'apparato protesico in considerazione delle che il medesimo sta riscontrando con l'utilizzo dell'attuale Parte protesi fornita dalla infatti aveva contattato la Controparte_5 con sede operativa in Pescara, al fine di ottenere un preventivo di spesa per la realizzazione di una protesi modulare ad aderenza totale in fibra di carbonio che gli consenta una migliore mobilità, spesa quest'ultima risarcibile anche per principio giurisprudenziale la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa.
**********
2. non si costituiva in giudizio né compariva alle udienze celebratesi, CP_3 pertanto se ne dichiara la sua contumacia.
********
3. La si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 09.04.2024, per chiedere: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) rigettare, ovvero, quanto meno, ridimensionare la domanda risarcitoria proposta, siccome quantificata in misura eccessiva, oltre che erronea ed infondata, anche mediante decurtazione della quota di corresponsabilità, imputabile all'odierno attore;
2) spese di lite ai sensi di legge”.
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In fatto, contestava l'avversa domanda risarcitoria per erroneità ed infondatezza della stessa, chiedendone il rigetto o quantomeno un ridimensionamento, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite. Esponeva, in ordine al merito della vicenda, che, dagli accertamenti svolti dall'autorità, risultava che il sinistro fosse stato causato dalla condotta di guida imprudente del SI. in stato di alterazione psicofisica per l'uso di CP_6 stupefacenti e che l'attore viaggiava su detto motociclo quale trasportato irregolare e, per tali motivi, sollevava un duplice profilo di responsabilità o quanto meno di corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, ossia: 1) il veicolo su cui era trasportato il
SI. non era abilitato al trasporto passeggeri, essendo omologato per il trasporto Parte_1 del solo conducente e non era munito di pedane poggiapiedi per il passeggero, esponendo la gamba sinistra in misura maggiore, così costituendo la causa esclusiva o prevalente dell'evento dannoso;
2) la consapevolezza dell'attore di esporsi consapevolmente ad alto rischio per lo stato di alterazione psicofisica del , che aveva fatto uso di CP_3 stupefacenti. Inoltre, contestava la quantificazione dei danni operata dall'attore e la perizia medico-legale da esso allegata e, segnatamente, contestava la durata e ripartizione della IT, la percentuale di IP e il cumulo di interessi e rivalutazione, così come richiesto nella domanda. In ordine alla personalizzazione del danno, esponeva che le pronunce citate dall'attore non fossero pertinenti al caso di specie, anche in virtù del fatto che l'attore al momento del sinistro non svolgeva alcuna attività lavorativa, e che le spese mediche richieste debbano considerarsi voce risarcibile solo se adeguatamente documentate e quelle di assistenza sono soggette al vaglio dell'utilità delle stesse.
*********
4. La causa, istruita a produzione documentale delle parti, escussione testimoniale e CTU medico-legale, è stata rinviata all'udienza del 10.07.2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dal SI. , terzo trasportato nel sinistro Parte_1 verificatosi il 23.03.2022, è solo parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
5. Innanzitutto, va esaminata l'istruttoria svolta ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, onde passare alla successiva fase della quantificazione del danno.
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La circostanza relativa alla verificazione del sinistro in cui l'attore era trasportato sul motociclo modello Ktm Husaberg, targato DC18128, di proprietà del convenuto CP_3
- conducente al momento dell'urto con l'autocarro IV Daily tg. DK825DK -,
[...] rimasto contumace nel presente procedimento, risulta assolutamente pacifica e, peraltro, non contestata dalla stessa convenuta Controparte_1
Inoltre, dalla ricostruzione operata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
Francavilla al Mare nel “Rapporto di incidente stradale” (cfr. doc. 1 di parte attrice), peraltro confermato in giudizio dal Vigile Urbano, SI.ra escussa alla Persona_3 udienza del 27.02.2025, emerge la medesima dinamica del sinistro per come narrata dall'attore nel proprio atto introduttivo, infatti, sulla circostanza sub 1) “Vero che in data
22.03.2023 a seguito di chiamata veniva effettuato da parte del Comando di Polizia Locale di Francavilla al Mare un sopralluogo sul luogo di un sinistro che ha visto coinvolto il motociclo di proprietà e condotto dal SI. all'esito del quale veniva effettuata la CP_3 ricostruzione della dinamica del sinistro come da rapporto di incidente che mi si mostra
(doc. n. 14a e 14b ) e che confermo in ordine ai fatti ed agli accertamenti compiuti”, la teste rispondeva “Si è vero, confermo tutto quanto riportato nel rapporto di incidente di cui all'allegato n. 1 dell'atto di citazione introduttiva e riportato altresì nei docc.ti 14a e 14b che mi vengono mostrati anche perché io personalmente ho effettuato anche i rilievi del caso nell'immediatezza del sinistro”. La teste confermava anche le ulteriori circostanze ammesse: sulla circostanza n. 2) “Vero che, in data 23.04.22 al rapporto di incidente stradale redatto dal Comando di Polizia Locale di Francavilla al Mare sono state allegate le fotografie realizzate a mezzo supporto digitale nell'immediatezza del sinistro al momento del sopralluogo degli agenti che mi si mostrano insieme al relativo verbale (doc. n. 14a e
14b)”, rispondeva “Si è vero confermo che le foto che mi vengono mostrate sono quelle allegate al verbale;
preciso che non sono stata io a scattare le predette foto tuttavia le ho viste in Ufficio dopo che si era verificato il sinistro” e, sulla circostanza n. 3) “Vero che, a seguito degli accertamenti svolti e riportati nelle relazioni e verbali relativi all'attività investigativa depositata in atti che mi si mostrano, a seguito delle quali veniva effettuato il sequestro del motociclo, veniva accertato che il motociclo non poteva circolare ed al SI. veniva contestata l'alterazione della targa, oltre alle violazioni riportate nella CP_3 relazione sul sinistro (docc. n. 1 e 15)”, rispondeva “Si è vera la circostanza, preciso che al veniva contestato che il motociclo non poteva circolare perché da quanto è CP_3 risultato a noi Agenti, il mezzo era sottoposto a sequestro amministrativo;
in merito ai
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docc.ti che mi si mostrano ho già risposto”. Inoltre, sulla circostanza n. 13) “Vero che, dopo circa una mezz'ora dall'incidente il SI. ed il SI. rispettivamente Parte_1 CP_3 passeggero e conducente del motociclo, venivano trasportati con un'Autoambulanza presso
l'Ospedale SS. Annunziata di Chieti”, rispondeva “Si è vero, tanto so perché ho direttamente acquisito tale informazione dall'autista dell'Ambulanza intervenuta sul posto;
preciso che quando noi siamo intervenuti sul posto, l'ambulanza era già stata chiamata da terzi ed io ero presente all'arrivo della stessa”.
Alla udienza del 27.03.2025, la teste di parte attrice, SI.ra sub Testimone_1
7) “Vero che, avvicinatosi sul luogo dell'incidente ha constatato le condizioni in versava il
SI. che si trovava dolorante a terra e perdeva molto sangue dalla gamba Parte_1 sinistra”, rispondeva “Nego la circostanza non avendo assistito all'urto; preciso che nella circostanza io con la mia autovettura Fiat 500 Tg FM285VJ, la nazionale adriatica direzione Pescara-Ortona direzione Sud, allorquando venivo sorpassata da un motoveicolo con due persone a bordo dello stesso che non so bene identificare perché era buio, era quasi sera all'incirca le 19,00; preciso che il motoveicolo in questione procedeva a velocità superiore a quella da me tenuta e serpeggiava ossia non aveva un andamento regolare, poi una delle due persone ha perso il casco tanto che io l'ho visto rotolare e poi io non ho più visto il motociclo che si è allontanato davanti a me e non ho più visto nulla”; sub 8) “Vero che, in data 23.04.2022 alle ore 18:45 circa si trovava a bordo dell'autovettura Fiat 500 condotta da sua zia la SI.ra , mentre percorrevate Via Nazionale Testimone_1
Adriatica in località Francavilla al Mare, in direzione Nord- Sud, quando all'altezza della carrozzeria mentre procedevate a velocità moderata stante la presenza altre autovetture davanti a Voi ad una distanza di circa 20 metri, ha sentito un rumore forte “un colpo secco” provenire dalle spalle ed immediatamente ha visto la moto condotta dal SI.
e con a bordo il SI. come successivamente identificati, superarla zig- CP_3 Parte_1 zagando come se avesse perso il controllo ed ho visto un casco rotolare in diagonale rispetto alla strada davanti la nostra auto, come dichiarato nel verbale di sommarie informazioni del 26.03.2022” rispondeva “Ho già risposto, preciso di aver sentito un rumore prima del sorpasso, ma non so di cosa si trattasse;
in merito ai documenti che mi si mostrano preciso che le dichiarazioni presenti in tali verbali che vedo solo ora non sono state rese da me;
preciso altresì che io viaggiavo in macchina con mio nipote Parte_5
”; sulla circostanza sub 9) Vero che, dopo il forte colpo sentito la Fiat 500 della
[...]
SI.ra si è fermata all'altezza della farmacia Supermed e la SI.ra Testimone_1
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ha telefonato ai Carabinieri ed al marito che subito dopo l'ha raggiunta, come Tes_1 dichiarato nel verbale di sommarie informazioni del 26.03.2022 (doc. n. 14a e 14b)” rispondeva “Preciso che avevo già chiamato i Carabinieri per segnalare la moto che viaggiava in modo irregolare e ciò prima di arrivare all'altezza della Farmacia Supermed e lì mi sono fermata per attendere i militi”; sub 12) “Vero che, ha visto il conducente della moto (poi identificato con il SI. all'improvviso prendere la moto ed CP_3 incamminarsi a piedi come per andarsene. Quando ha visto ciò il SI. ha Tes_1 avvertito la vigilessa che stava effettuando i rilievi ed entrambi lo hanno bloccato ad una distanza circa 20 metri”, rispondeva “Non posso rispondere poiché io sono rimasta in macchina e lì ho atteso i Carabinieri che sono arrivati”.
Infine, alla udienza del 17.04.2025, i testi , indifferente, sui Parte_5 capitoli ammessi, contenuti nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 di parte attrice, così rispondeva: 6) Vero che dopo l'urto il furgone ha arrestato la sua marcia e mi sono recato a piedi ad una distanza di qualche centinaio di metri all'altezza del distributore e durante il tragitto notavo sulla strada una scarpa ed i pezzi dello specchietto retrovisore ed anche una lunga scia di sangue che dal centro della carreggiata proseguiva attraversando la corsia di marcia sud-nord sino al margine destro di tale corsia dove vi erano il motociclo, il SI. in piedi che lamentava dolore alla spalla ed il SI. terra che perdeva CP_3 Parte_1 molto sangue; rispondeva “Io non ho visto l'urto, ma posso dire che io nell'occasione ero trasportato sulla macchina di mia zia all'incirca tre anni fa, ricordo Testimone_1 che una moto ci ha superati e aveva un'andatura irregolare nel senso che sbandava e mia zia si è pure preoccupata e per tale motivo mia zia arrestava l'auto all'incirca all'altezza della Farmacia Supermed e quando io sono sceso ho visto che vicino al benzinaio c'era una persona di sesso maschile a terra e del sangue a terra e c'era anche un'ambulanza a fianco allo stesso, mentre mia zia si era fermata a parlare con i Carabinieri intervenuti sul posto, non ricordo della scarpa”; sulla n. 7) “Vero che, avvicinatosi sul luogo dell'incidente ha constatato le condizioni in versava il SI. che si trovava dolorante a terra e Parte_1 perdeva molto sangue dalla gamba sinistra”, rispondeva “Ho visto l'uomo a terra di cui ho già detto che era molto dolorante e perdeva sangue ma non ricordo da quale parte del corpo”; sulla 8) “Vero che, in data 23.04.2022 alle ore 18:45 circa si trovava a bordo dell'autovettura Fiat 500 condotta da sua zia la SI.ra , mentre Testimone_1 percorrevate Via Nazionale Adriatica in località Francavilla al Mare, in direzione Nord-
Sud, quando all'altezza della carrozzeria mentre procedevate a velocità moderata stante la
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presenza altre autovetture davanti a Voi ad una distanza di circa 20 metri, ha sentito un rumore forte “un colpo secco” provenire dalle spalle ed immediatamente ha visto la moto condotta dal SI. e con a bordo il SI. come successivamente CP_3 Parte_1 identificati, superarla zig-zagando come se avesse perso il controllo ed ho visto un casco rotolare in diagonale rispetto alla strada davanti la nostra auto, come dichiarato nel verbale di sommarie informazioni del 26.03.2022 (doc. n. 14a e 14b)”, rispondeva
“Confermo che viaggiavo sulla 500 L di mia zia e che la moto ci ha superati procedendo ad andatura irregolare, ho sentito un rumore che proveniva da dietro e poi ho visto la moto che ci superava, non ricordo del casco;
in merito al documento 14a e 14b non ricordo con precisione ciò che ho dichiarato in tali documenti che mi vengono esibiti, ma ricordo che ho reso tali dichiarazioni davanti ai Vigili di Francavilla al Mare rese dopo pochi giorni dal sinistro”; sulla n. 9) “Vero che, dopo il forte colpo sentito la Fiat 500 della SI.ra
[...]
si è fermata all'altezza della farmacia Supermed e la SI.ra ha Tes_1 Tes_1 telefonato ai Carabinieri ed al marito che subito dopo l'ha raggiunta, come dichiarato nel verbale di sommarie informazioni del 26.03.2022 (doc. n. 14a e 14b)”, rispondeva
“Confermo la circostanza come ho già detto sopra”; sulla 12) “Vero che, ha visto il conducente della moto (poi identificato con il SI. all'improvviso prendere la CP_3 moto ed incamminarsi a piedi come per andarsene. Quando ha visto ciò il SI. Tes_1 ha avvertito la vigilessa che stava effettuando i rilievi ed entrambi lo hanno bloccato ad una distanza circa 20 metri”, rispondeva “Non so dire il nome del conducente della moto, ricordo che il conducente della moto aveva la moto in mano e se ne stava andando, ma non ricordo altro”; sulla 13) “Vero che, dopo circa una mezz'ora dall'incidente il SI. ed il SI. rispettivamente passeggero e conducente del motociclo, Parte_1 CP_3 venivano trasportati con un'Autoambulanza presso l'Ospedale SS. Annunziata di Chieti”, rispondeva “ricordo la presenza dell'ambulanza ma altro non so dire”.
I testi e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 rispettivamente mamma, padre e sorella di , sulla premessa di non avere Parte_1 con l'attore rapporti economici in comune, precisavano che attualmente vive insieme ai genitori, poiché dal sinistro non è in grado di gestirsi in autonomia e gode di una piccola pensione sociale ammontante ad € 340,00 circa mensili, confermavano le circostanze n. 14)
“Vero che al SI. , viene prestata assistenza quotidiana nel disbrigo di Parte_1 questioni personali di quest'ultimo che legate alle terapie che sta svolgendo da parte dei familiari (madre, padre, sorella)”; n. 15) “Vero a che a seguito del sinistro il SI.
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ha cambiato integralmente le proprie abitudini di vita ed ha ridotto i momenti Parte_1 di socialità all'interno della propria giornata”; n. 16) “Vero che, il SI. Parte_1 lamenta quotidianamente disagi e difficoltà determinati dalla protesi attualmente a lui impiantata”; e n. 18) “Vero che, prima del sinistro occorsogli in data 22.03.2022 il SI. accompagnava il padre che svolge l'attività di autotrasportatore esprimendo la Parte_1 volontà, una volta conseguita l'abilitazione per la guida dei mezzi pesanti, nella fattispecie la patente C, di intraprendere tale professione insieme allo stesso”.
In particolare, la sorella dell'attore, SI.ra , pur non vivendo unitamente Testimone_4 ai genitori e al fratello, ha comunque dichiarato che se ne occupa, anzi - a dire della madre – se ne occupa anche in misura maggiore rispetto ai genitori, soprattutto per quanto riguarda la necessità di effettuare spostamenti.
Chiarivano i predetti testi, genitori dell'attore, che il figlio prima dell'incidente, Pt_1 abitava in una casa da esso condotta in locazione e, solo poco prima dell'incidente, era tornato a vivere con i genitori.
Tuttavia, dopo l'incidente, l'attore ha cambiato le sue abitudini di vita, dovendo stare prevalentemente sul letto a causa del forte dolore all'inguine originato dalle piaghe formatesi per la protesi impiantata sulla sua gamba sinistra, infatti, quando il padre lo porta al bar, ivi si trattiene per circa mezzora circa, per poi chiedere di riportarlo a casa al solo fine di togliersi la protesi e stare sul letto.
In merito alla “Patente C” di cui alla circostanza n. 18, i testi dichiaravano che l'attore, essendo già in possesso della Patente B, intendeva conseguirla per poter intraprendere la stessa attività di autotrasportatore svolta dal di lui padre e ciò pur non avendo autoveicoli di sua proprietà.
Inoltre, i testi hanno concordemente dichiarato che, a seguito del sinistro, il SI. Parte_1 ha cambiato integralmente le proprie abitudini di vita, infatti non esce più quasi per niente di casa, ma quando esce viene accompagnato dai suoi familiari, mentre, prima dell'incidente, conduceva una vita normale, aveva una propria attività edile saltuaria e usciva regolarmente di casa, frequentava gli amici e aveva avuto anche una relazione sentimentale, ancora in essere al momento del sinistro, ma poi tale frequentazione si è conclusa poiché la compagna, messa di fronte alla nuova situazione dai familiari dell'attore, in un primo momento si era mostrata disponibile, ma poi si era allontanata.
Pure i testi , indifferente alle parti, interrogato sui capitoli ammessi di Testimone_5 cui alla memoria integrativa n. 2 di parte attrice, rispondeva: ADR sub 4: sì, è vero,
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effettivamente il motociclo procedeva in senso opposto alla direzione da noi tenuta zigzagando e superando una da noi di veicoli;
preciso che c'era traffico intenso in entrambe le direzioni. Il conducente del motociclo ha sbattuto contro lo specchietto retrovisore del nostro veicolo e ci siamo accorti solo di quell'impatto. Successivamente, quando siamo scesi dal veicolo, ci hanno detto che c'era anche un altro ragazzo a terra con la gamba molto ferita . ADR sub 6: sì è vera la circostanza nella sua interezza;
ho già risposto. ADR sub 9: nulla so riferire;
ADR sub 12: conferma integralmente la circostanza;
ADR sub 13: sì è vero confermo che sono stati portati dall'ambulanza; e amico Persona_4 del , indifferente, interrogato sulle circostanze capitolate da parte attrice Parte_1 rispondeva: ADR sub 15:” lo conosco da molti anni e posso descriverlo come un ragazzo molto attivo. Successivamente al sinistro invece ha avuto un declino totale anche sotto il profilo psicologico anche perché si vergogna per la protesi che gli dà molti problemi e dolori in quanto la protesi stessa non è adeguata ed adatta al Per tali ragioni Parte_1 rifiuta gli inviti degli amici e sta spesso a casa. Si sente un peso per la famiglia. ADR sub
16: si è vero ho già risposto;
ADR sub 18: sì è vero, tanto mi riferiva il Parte_1
Successivamente, però, la patente C non l'ha conseguita”.
Dalla lettura delle dichiarazioni dei testi escussi, si può affermare che anche le risultanze dell'istruttoria orale svolta hanno confermato pienamente le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria.
In merito alla dinamica del sinistro che ci occupa, confermata dai testi escussi nel corso dell'istruttoria, si osserva che, anche dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice, è rimasto acclarato che il SI. era trasportato sul motociclo Ktm Parte_1
Husaberg targato DC18128 di proprietà e condotto da CP_3
In particolare, dal rapporto d'incidente della Polizia Municipale del Comune di Francavilla del 23.04.2022 (all. 1 al ricorso introduttivo) emerge, in primis, come il motociclo Ktm
Husaberg targato DC18128 viaggiasse senza copertura assicurativa, poiché scaduta alle ore
24,00 del 29.06.2017 (scadenza di mora 14.07.20217), senza revisione per due volte consecutive (revisione scaduta il 30.04.2018), trasportava altro passeggero odierno attore, sebbene il motociclo fosse omologato per il trasporto del solo conducente, nonostante fosse sottoposto a fermo amministrativo violando gli obblighi di custodia ed era condotto dal che era privo della patente di guida (per omessa revisione), che aveva CP_3 alterato la targa trasformandola in “DO18128” e che guidava dopo avere assunto sostanze stupefacenti, infatti era stato sanzionato ai sensi dell'art. degli artt. 193 comma 2°, 128
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comma 2°, 80 comma 14°, 169 comma 7°, 148 comma 2°, 213 comma 8° e 187 comma 1°
C.d.S.
In ordine alla dinamica del sinistro, l'attore ha allegato, nella propria seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (all. 14b pagg. 21-24, parte attrice), il verbale con l'annotazione relativa all'attività di Polizia Giudiziaria eseguita a seguito del verificarsi del sinistro ove viene evidenziato che:
- in data 23.03.2022, alle ore 19,00 circa, si recavano in Via Nazionale Adriatica Nord, all'altezza del civico n. 34, per eseguire i rilevi di un sinistro stradale verificatosi poco prima ossia alle 18,45 circa e, giunti sul posto, trovavano un uomo steso a terra identificato come il
SI. Innanzi al civico 34 con la gamba sinistra gravemente ferita e Parte_1 sanguinante circondato da soccorritori che dichiaravano tutti di essere intervenuti solo successivamente all'accaduto per assistere il ferito avvisando che erano già stati allertati i soccorsi tramite il 118, i presenti inoltre indicavano un ragazzo che indossava un casco e che si stava allontanando dal posto teatro del sinistro a bordo di una moto;
- il conducente, identificato come in merito alla dinamica del sinistro, CP_3 dichiarava agli agenti che era alla guida della sua moto e trasportava il signor e Parte_1 precisava che, mentre percorrevano la strada Nazionale Adriatica Nord con direzione sud, giunti nei pressi del civico 29, effettuava una manovra di sorpasso tanto da portarsi a ridosso dell'opposta corsia di marcia dove stava transitando, con direzione nord, l'autocarro IV targato DK 825DK e che mentre effettuava tale manovra urtava lo specchietto laterale sinistro dell'autocarro con la sua spalla sinistra mentre il trasportato urtava violentemente la gamba sinistra contro lo spigolo anteriore del cassone dell'autocarro tanto da ferirsi gravemente;
- dopo l'urto con l'autocarro, il proseguiva la sua marcia effettuando ulteriori CP_3 manovre di sorpasso così terminando la sua corsa davanti al civico 34 di Via Nazionale
Adriatica Nord distante circa 200 m dal punto d'urto con l'autocarro e, alla richiesta della patente di guida e di tutti i documenti inerenti la circolazione, il dichiarava di non CP_3 avere la patente al seguito, nè il certificato assicurativo;
- dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, gli agenti venivano informati dalla Centrale che la patente del , con provvedimento del 20.05.20219, era stata sottoposta a CP_3 revisione dal e dalla e che la revisione del mezzo Controparte_7 Controparte_8 era scaduta il 30.04.2018, inoltre anche la polizza assicurativa era scaduta il 29.06.2017 ed a
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seguito di tali accertamenti veniva disposto il sequestro del mezzo di cui risultava alterata anche la targa ivi leggendosi DO18128 il luogo di quella reale ossia DC18128;
- a causa del comportamento del , venivano disposti accertamenti sanitari per la CP_3 verifica del tasso alcolemico e/o presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, che davano risultati positivi e, dagli esami tossicologici, il risultava positivo alla cocaina;
CP_3
- il , immediatamente soccorso da un medico di passaggio che ha cercato di Parte_1 limitare l'abbondante emorragia, poi veniva trasportato presso l'Ospedale di Chieti;
- al trasportato SI. , per le gravi ferite riportate nel sinistro, veniva amputata la Parte_1 gamba sinistra;
- infine, il SI. era risultato recidivo ai sensi dell'art. 186 e 187 accertato nel sinistro, CP_3 pure occorsogli in Miglianico in data 22.05.2017.
I fatti, così come evidenziati dagli agenti accertatori, hanno delineato la dinamica del sinistro e della innegabile esclusiva responsabilità del nella causazione dello stesso, CP_3 contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Compagnia di assicurazione, che insiste nell'affermazione di corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento dannoso.
Tale asserita corresponsabilità viene attribuita in base alla dedotta circostanza che: - il motorino in parola non era munito del poggiapiedi per il passeggero e che tale dato fattuale era risultato evidente dal fatto che lo stesso trasportato era stato costretto ad usare le pedane del conducente;
- l'attore avrebbe volutamente accettato di esporsi al rischio anomalo poiché il conducente aveva evidentemente assunto le sostanze vietate successivamente accertate;
- vi era stata la cooperazione colposa del SI. che a dire della Compagnia doveva essere a Parte_1 conoscenza delle condizioni di alterazione psichica del conducente avendo questi assunto sostanze psicotrope;
ragioni per le quali non si può attribuire l'intera colpa del sinistro al
. CP_3
Tali deduzioni non sono fondate.
In ordine all'eccezione relativa all'assenza di poggiapiedi sul motorino del , che CP_3 avrebbe dovuto far comprendere al trasportato la circostanza della omologazione del mezzo al solo conducente, si osserva che, in caso di incidente stradale, non si può riconoscere il concorso di colpa del passeggero soltanto perché è salito su un ciclomotore che può trasportare solo il conducente.
La ratio di tale principio risiede nel fatto che non si può pretendere che il trasportato sia conscio delle caratteristiche di omologazione del mezzo.
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Sul punto, la Suprema Corte si era già espressa, affermando che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso”.
Ne consegue che il mero fatto di essere salito a bordo di un motociclo non omologato per il trasporto di passeggeri non è di per sé anche causa della caduta e, pur costituendo condotta colpevole, tuttavia non è diretta causa del danno.
E, non solo, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 2970 del 6 febbraio 2025, ha affermato che “anche ammesso che il trasportato sapesse del limite di utilizzo del motoveicolo, ossia del fatto che non poteva salirci sopra, ciò lo costituisce in colpa, ma non dice alcunché sul fatto che egli abbia causalmente contribuito al proprio danno” ed infine prosegue chiarendo che “il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale.”
Pertanto, la violazione della norma sulla circolazione stradale non è sufficiente da sola ad integrare una corresponsabilità del trasportato nel sinistro, ma è necessario che la relativa condotta abbia esplicato un'incidenza causale sull'evento dannoso.
Dunque, non può essere attribuita alcuna responsabilità all'attore per essere salito a bordo di un mezzo non omologato per due persone, non costituendo la stessa una condotta colpevole, che va invece addebitata al solo conducente, nel caso di specie al convenuto rimasto contumace SI.
e peraltro, nel corso dell'istruttoria, non è stato dimostrato neppure il CP_3 contrario.
Anche la sovraesposizione delle gambe per il solo fatto di avere il poggiato i piedi Parte_1 sui pedalini del conducente, oltre a non essere dimostrato è anche incongruente poiché, ad avviso della scrivente, le gambe, anche quella che poi ha subito le gravi lesioni, erano al contrario più distese, avendo il passeggero maggiore spazio a disposizione in lunghezza per poggiare i piedi sui pedalini del conducente.
Nella fattispecie, dall'istruttoria espletata, è emerso che il passeggero, SI. , Parte_1 era salito sullo scooter guidato da un amico privo di copertura assicurativa e non omologato al
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trasporto di due persone e, nel superare gli autoveicoli, aveva urtato contro lo spigolo del cassone dell'autocarro che proveniva dall'opposta corsia di marcia.
Non si può attribuire nessuna responsabilità alla condotta del trasportato nella causazione del sinistro, neppure in termini minimi percentuali.
Nel caso in questione, era necessario dimostrare in giudizio che, sia l'omologazione per il solo conducente, sia l'assunzione di sostanze psicotrope da parte del conducente, fossero un fatto noto al danneggiato.
E tale prova non è stata fornita, pertanto le eccezioni relative alla dedotta corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro vanno interamente rigettate.
Dall'istruttoria svolta, è emersa, dunque, la fondatezza della domanda, per avere l'attore pienamente assolto l'onere della prova in ordine all'an, infatti, dalla documentazione prodotta nel fascicolo telematico (Cfr. doc. 1) ricorso introduttivo, doc. 14a) e 14b) memoria 2 ex art. 171 ter c.p.c., ove peraltro sono riportate anche le riproduzioni fotografiche relative agli accertamenti effettuati nell'immediatezza del sinistro, è stata fornita la prova del fatto e, in ogni caso, del nesso di causalità tra il fatto, ossia la caduta dal motociclo dal quale era trasportato, e il danno conseguito nei termini tratteggiati nel libello introduttivo e nei successivi scritti difensivi di quest'ultimo.
Inoltre, la prova orale, nonché la CTU espletata nel presente giudizio, hanno fornito utili elementi per la decisione in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, che si andrà delineando.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia Controparte_9
, le dichiarazioni sopra riportate dei testi addotti dall'attore hanno confermato tutte
[...] le circostanze articolate nell'atto introduttivo del giudizio, relative alle condizioni di salute in cui versava il danneggiato dopo le dimissioni dall'Ospedale Santa Annunziata di Chieti dell'11.04.2022, relativamente alla difficoltà di deambulare a causa dell'amputazione della gamba sinistra, confermando il disagio nella gestione del SI. , soprattutto per gli Parte_1 spostamenti e per la necessaria assistenza prestata dai familiari, nonché il suo dolore per sentirsi come un peso per loro, l'impossibilità di svolgere tutte le attività da esso praticate prima del verificarsi del sinistro e il suo stato di prostrazione psicologica e tale ultima circostanza è pure confortata da prova documentale (Cfr. Relazione psicodiagnostica dott.ssa del Persona_2
12.11.2023 doc. n. 8 alle gato all'atto di citazione).
6. In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene utile e necessario passare alla quantificazione del danno complessivo subito dall'attore per esiti da “trauma a dinamica maggiore e frattura esposta gamba sin”. (Cfr. Pag. 3 doc. n. 2 a) diagnosi PS allegato all'atto di citazione)
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In odine alla liquidazione dei danni risarcibili, si riportano di seguito le conclusioni sul danno biologico fornite dal nominato CTU, dott. cui venivano sottoposti i seguenti Persona_5 quesiti alla udienza del 13.06.2024: ” 1) descriva le lesioni riportate dalla parte lesa nel sinistro de quo, ne indichi le cause e/o concause, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione e lo stato attuale delle medesime;
2) descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento dell'evento dannoso e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate;
3) determini la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, indicandone le rispettive misure;
4) precisi se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica, indicando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità e, nel caso si ritenga necessario un nuovo esame, precisi la data nella quale si dovrà procedere ad esso;
5) nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva generica del periziando e li valuti percentualmente: a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo alla età del periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali;
6) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali.”
All'esito delle indagini, il CTU così conclude la sua relazione: ..." In conclusione, al termine della raccolta e dell'esame dei dati clinici relativi al caso, volendo rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice: Quesito 1) ….le lesioni riportate dal sig. nell'infortunio Parte_1 stradale subito in data 23 marzo 2022, oggetto dell'attuale valutazione, sono rappresentate da – trauma arto inferiore sinistro con fratture esposte di scomposta plurilineare frammentaria metadiafisaria del femore con dislocazione capi fratturativi, scomposta plurilineare frammentaria diafisi medio prossimale della tibia, bifocale perone con dislocazione dei capi fratturativi, sfacelo dei tessuti molli, articolari, vascolari e nervosi locoregionali con conseguente necessità di amputazione a livello della coscia- . Esse sono causalmente riconducibili in maniera diretta ed esclusiva con il sinistro oggetto di causa . Il trattamento praticato, di cui in dettaglio si è riportato nell'elaborato peritale, è consistito nella amputazione in emergenza dell'arto inferiore sinistro. Allo stato attuale la condizione clinica del ricorrente appare stabilizzata e non ulteriormente emendabile. Quesito 2)… Al momento dell'evento dannoso il sig. era in trattamento presso il SERD in quanto aveva un passato Parte_1 di tossicodipendenza. Null'altro di rilevante in anamnesi patologica remota. Si è precisato che
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alla presa in carico presso l'Ospedale Civile di Chieti veniva somministrata morfina per cui gli esami tossicologici hanno perso di rilevanza. Quesito 3) …In merito al danno biologico temporaneo , esso rappresenta la fase evolutiva della lesione fino alla sua stabilizzazione;
nel suo decorso è mutevole e variabile relativamente alle ripercussioni di diverso tipo alla persona e di conseguenza và necessariamente individualizzato . E' quindi necessario stabilire se la malattia è tale da determinare l'incapacità allo svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza , o una sua contrazione . Pertanto, il periodo di temporanea assoluta , non necessariamente si ravvisa nelle malattie che compromettono in maniera estrema l'esecuzione degli atti ordinari ( ad esempio in caso di coma ) , oppure quando siamo di fronte a casi di incapacità al globale svolgimento degli stessi . Il criterio da adottare è quello che prevede la verificazione di una effettiva e grave compromissione degli atti ordinari, senza tener conto di possibili cascami di efficienza . Orientativamente il periodo di ITA dovrà essere riconosciuto per tutta la durata dei ricoveri ospedalieri , in caso di immobilizzazione di importanti distretti corporei che limitano sensibilmente le capacità di far fronte alle esigenze personali del vivere quotidiano , nei casi di malattie che interessano l'intero organismo con terapie che alterano marcatamente la cenestesi del soggetto , ma anche in quei casi in cui una lesione apparentemente modesta può togliere
l'efficienza ed incidere profondamente proprio sulle attività abituali . Fatte queste premesse è da considerare che nel caso specifico sussiste un effettivo periodo in cui si sono messi in atto e conclusi i processi di guarigione a carico dell'arto amputato, fase in cui si possono essere manifestati sintomi locali anche dolorosi in corrispondenza della ferita chirurgica. Nella sequenza delle visite ambulatoriali Ortopediche di controllo si legge, ad esempio, che in quello del 9 maggio 2022 era presente dolore per sindrome dell'arto fantasma. Nel successivo del 9 giugno 2022 si controllava il moncone con riscontro di sofferenza puntiforme con minima fuoriuscita di liquido. E' inoltre da tenere presente che nella prima fase il soggetto, per quanto possibile, si è dovuto adattare alla nuova condizione di amputato e soprattutto in assenza di una protesi che era in fase di progettazione-costruzione. Pertanto si ritiene che possa essere assegnato congruamente un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 90 ( novanta ) .
A seguire i meccanismi di compenso hanno consentito al sig. di supplire in Parte_1 parte le carenze nell'esecuzione degli atti quotidiani della vita ed in tal senso appare giusto concedere un periodo di ITP al 75% di ulteriori giorni 120. Quesito 4) …sussistono esiti di carattere permanente . Per la valutazione dell'incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica verrà utilizzato il testo “ Linee Giuda per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico , SIMLA ( Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni ) ,
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2016 “. Alla voce tabellare n° 6.8 la – perdita anatomica di un arto inferiore a CP_10 qualsiasi livello di coscia, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace- è valutata in fascia 45-60% - . Si precisa ancora nel testo che l'attribuzione del range superiore deve essere attribuito nel caso in cui la conformazione del moncone o l'altezza dell'amputazione non consentano l'applicazione di una protesi efficace. Non è questo il caso di specie in cui la funzione deambulatoria è stata in parte compensata. C'è da precisare però che il pz in oggetto ha lamentato una soggettività clinica plausibile e non contestabile attribuibile alla c.d. sindrome dell'arto fantasma con dolore lieve moderato. Tale aspetto è trattato alla voce tabellare n° 5.1.b
e consente una maggiorazione del danno rispetto al limite superiore da 1/5 ad ¼ . Pertanto complessivamente, relativamente a questo aspetto dell'arto amputato, si ritiene giusto valutare un grado di danno biologico nella misura del 60%. Non per ultimo è da considerare la reattività psichica del soggetto a questa condizione gravemente invalidante che è stata inquadrata nella relazione del Centro di Salute Mentale ASL 02 in data 10 gennaio 2023 e definita come disturbo post traumatico da stress- 309-81, F43.10. Tale aspetto clinico è considerato alla voce tabellare n° 1.8 del testo citato in precedenza e può essere collocato tra le forme moderate e quindi valutabile nella misura del 16%. Per quanto riguarda le eventuali preesistenze, in relazione ai trascorsi di tossicodipendenza che lasciano quindi intendere la presenza di un habitus psichico già pregiudicato, è da considerare che l'attuale richiesta risarcitoria si muove nell'ambito della responsabilità civile in cui le eventuali preesistenze non vanno scorporate ed anzi possono giustificare un danno maggiore in quanto chi le presenta risulta più vulnerabile ad insulti patogeni esterni. Pertanto complessivamente il grado di menomazione dell'integrità pisico-fisica, dopo adeguata riduzione proporzionalistica, può congruamente essere stimato nella misura del 70%. Tale condizione appare oramai stabilizzata. Quesito 5) …sussistendo quindi esiti di carattere permanente di grado elevato, si ritiene che essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva generica del periziando. In base al sesso, al grado di istruzione, di esperienza lavorativa ed all'età del soggetto, deducibili dall'anamnesi riferita, è da considerare che il sig. è stato riconosciuto dalla Parte_1
CP_1 CML in data 25 settembre 2023 quale – invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%- . Giusto ricordare quello che è il parametro normativo ( capacità lavorativa generica) utilizzato per il precedente riconoscimento:
Parametro di riferimento normativo per la concessione di eventuale beneficio di invalidità civile
è rappresentato dalla riduzione permanente della “ capacità lavorativa generica “ che nel caso specifico , in relazione alla richiesta , deve essere ridotta in maniera pari o superiore al 74% .
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Occorre però precisare che vi sono delle condizioni per le quali il giudizio deve essere espresso per infermità che incidono sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica e che qualora venga direttamente interessata si consente una oscillazione fino a 5 punti percentuali per il computo definitivo . Tali condizioni sono rappresentate dal sesso , dall'età del soggetto , dal grado di istruzione , dalla qualifica tecnica e dalla conseguente esperienza conseguita . In particolare occorre riporre attenzione sulla tipologia di lavoro che si è svolto durante la vita , in maniera non occasionale ma continuativa , in occupazioni affini per impegno fisico ed intellettuale al soggetto . In definitiva , secondo la piramide di , più in là si và con gli Per_6 anni e maggiormente la capacità lavorativa tende a coincidere con quella specifica stante ad una sorta di esaurimento delle concrete possibilità di dedicarsi ad altre attività ancorché affini .
Nella valutazione è stato anche introdotto il concetto di valutazione delle potenzialità lavorative
e del rapporto tra l'intervento di tipo assistenziale e la valorizzazione delle capacità del soggetto ai fini del superamento dell'handicap. Le nuove tabelle di valutazione sono operanti dal 12 marzo 1992 (data di entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1992, con il quale sono state pubblicate). Nella valutazione finale è possibile far riferimento ad una sola minorazione o a più minorazioni contemporaneamente presenti nel soggetto. In questo caso, la valutazione non è data dalla somma delle differenti percentuali ma da un calcolo più elaborato in cui si prende in considerazione il danno alla persona, cioè la situazione in cui essa versa per effetto del complesso delle minorazioni. Nell' accertamento dell' invalidità dovrebbe acquisire rilevanza la minorazione emergente da un' infermità cronicizzata, in sostanza l' invalidità dovrebbe risultare
, quindi, da una o più infermità in atto ovvero da postumi di essa o di esse. Per la misura della riduzione della capacità lavorativa deve compiersi una " valutazione complessiva " delle infermità stesse con reciproco riferimento alla loro incidenza sull'attività a cui il soggetto può adattarsi per intelligenza, capacità ed esperienza senza esporsi ad ulteriore danno alla propria salute. Ciò comporta un largo margine discrezionale e di soggettivismo nella valutazione complessiva medesima, soprattutto quando si tratta di infermità di natura internistica o psichica.
L' incapacità accertata deve essere in sostanza considerata "permanente ". Il concetto di " permanenza " non si identifica però in quello di " immodificabilità " : persino nelle malattie più gravi sono normali delle oscillazioni in meglio o in peggio proprie di ogni processo evolutivo, ma quando si ritiene che anche i possibili o probabili miglioramenti non riusciranno a far superare stabilmente la soglia di quella capacità lavorativa fissata dalla legge, il giudizio di permanenza può essere, con sicura coscienza, formulato. Quindi altro requisito dello stato di invalido è quello che la capacità lavorativa sia ridotta in " modo permanente ". E' ormai
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pacifico in dottrina e giurisprudenza che permanente può essere, se provvisto del requisito cronologico di lunga durata, anche ciò che è discontinuo (vedi Cass. 02/04/65 n°576). La possibilità di eliminazione della causa invalidante mediante cure non è sufficiente ad escludere il carattere di permanenza dell'invalidità ( D.L. 4/10/1935 n° 1827 ). Infine è da tener presente che ai sensi della legge 11/08/1973 n° 533 : "..... nelle controversie in materia di invalidità deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si sono verificate nel corso del procedimento amministrativo ". Ne consegue che sussiste una quasi assoluta sovrapposizione tra la valutazione richiestami dall'Ill.mo Giudice e quella fornita dalla CML per cui si ritiene che nel sig. gli esiti di carattere permanente incidano sulla capacità produttiva Parte_1 generica del periziando nella misura del 70%. Quesito 6) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali. Risposta al quesito 6) congrue le spese sostenute e documentate nel fascicolo. Non sono prevedibili spese future. Il CTU”.
Inoltre, in merito alle osservazioni di parte convenuta in ordine agli esami tossicologici eseguiti sul danneggiato, il CTU rispondeva “Si conferma che agli atti non sono presenti esami tossicologici e si conferma anche che la somministrazione di morfina, giustificata dall'intensa sintomatologia dolorosa alla presa in carico, ne pregiudica comunque i risultati.”
Quanto agli ulteriori chiarimenti rispondeva “Il riconoscimento di un danno maggiore rispetto a quanto richiesto è stato effettuato per un corretto inquadramento dello stesso che, come è possibile facilmente dedurre dalla lettura della relazione peritale, è stato correlato e giustificato con le specifiche voci tabellari e, non per ultimo, in rapporto ai dati obiettivi e subiettivi rilevati
a cui si rimanda. Non si comprende il motivo per cui venga contestata la presenza di PDTS in un soggetto nelle condizioni di salute come quelle del ricorrente ( amputato ) e soprattutto perché confortato dal un riscontro clinico di struttura pubblica ( CSM ASL 02 del 10 gennaio 2023 ) dove evidentemente sono giunti a tali conclusioni dopo attenta ed adeguata ponderazione specialistica. Né tantomeno il fatto che il soggetto abbia negato di assumere farmaci in tal senso, per sua iniziativa personale, può negarne la presenza ed anzi tale atteggiamento negazionista appare francamente patologico. Si concorda con il CTP che non vi sono certificazioni attestanti pregressi psichici ma contemporaneamente ci si chiede su quali presupposti si possa negarli visto che il soggetto ha un passato di tossicodipendenza, condizione che sicuramente non può essere assimilata ad una normalità psichica. Relativamente al periodo
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di IT contestato la sua durata è stata motivata nella risposta al quesito 3 e non dedotta per mera ipotesi e pertanto la si conferma”.
Considerando, dunque, la natura e l'entità del trauma nonché la lesione all'arto inferiore sinistro che ne ha comportato l'amputazione e le terapie finora resesi necessarie per il trattamento,
l'ausiliario ha congruamente stimato, quanto alla inabilità temporanea assoluta, in giorni 90 e alla inabilità temporanea parziale, in giorni 120 calcolati al 75% sulle quali la scrivente può certamente concordare.
Tuttavia, per quanto encomiabile sia l'elaborato peritale, questo giudice, in ordine al calcolo della percentuale del danno da invalidità permanente, che il CTU ha indicato complessivamente nella misura del 70%, osserva che tale valutazione, cui è giunto valorizzando ulteriori elementi dell'attuale quadro clinico del danneggiato e dell'aggravamento subito, non può essere condivisa poiché, come pure correttamente osservato da parte convenuta non si è tenuto conto, nel CP_4 calcolo della valutazione del danno, della circostanza, invece assai determinante, della protesi applicata evidentemente inadeguata e troppo pesante (come pure emerso dalla prova testimoniale fornita in giudizio dallo stesso attore) e, pertanto, causa preminente dell'attuale situazione di difficoltà di deambulazione e della conseguente dedotta riduzione di relazioni amicali e sentimentali.
Su tale ultimo punto, si deve evidenziare che, proprio la relazione sentimentale in essere al momento del sinistro tra il SI. e la sua compagna, da come emerso dall'istruttoria Parte_1 orale della causa, si è conclusa, ma solo a causa della difficile gestione del nella CP_3 difficile situazione seguita all'evento per cui è causa, infatti la stessa sorella dell'attore, sig.ra
, sul capitolo n. 15 ha dichiarato “…aveva una propria attività edile Testimone_4 saltuaria e usciva regolarmente di casa, frequentava gli amici e aveva avuto anche una relazione sentimentale al momento del sinistro, ma poi tale frequentazione si è conclusa poiché noi familiari l'abbiamo messa di fronte alla nuova situazione di mio fratello e dapprima si era mostrata disponibile ma poi si è allontanata”.
Da quanto emerso dalla prova fornita nel presente giudizio, le modifiche alla vita di relazione subite dall'attore non possono di per sé sole essere considerate direttamente conseguenti del suo attuale stato di salute senza voler tuttavia sminuirne la gravità.
Sul punto, si evidenzia che la gravità delle lesioni non è in sé sufficiente a creare una presunzione di danno ulteriormente personalizzabile, essendo al contrario necessario che il paziente “dimostri che la sua situazione personale assume caratteristiche specifiche, ulteriori
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rispetto a quelle normalmente patite da chi ha subito la perdita della mobilità degli arti inferiori, delle funzioni sfinteriche e della vita sessuale” (Trib. Lecce n. 498/2021).
Nella fattispecie, tale prova non è stata fornita, con il conseguente rigetto della domanda di una liquidazione del danno maggiore rispetto a quella tabellare.
Sul punto, si rileva peraltro che, dalla C.T.U., è emersa un'I.P. del 70% (inizialmente calcolata nel 60%), valore ben distante da quello richiesto inizialmente nella domanda giudiziale che quantificava l'I.P. nel 50% in ragione della gravità delle lesioni cui, come emerso dall'istruttoria, ha fortemente contribuito l'applicazione della protesi inefficace e deleteria in una situazione già complicata e fortemente compromessa.
Per le considerazioni esposte, non ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione di un incremento personalizzante, dovendo ritenersi equa, in ordine agli elementi emersi dall'istruttoria espletata, la prima valutazione del CTU che aveva accertato un'IP del 60% certamente congrua nel caso in esame e, comunque, anche maggiore di quella richiesta nella domanda.
7. Anche in merito alla dedotta perdita della capacità lavorativa del , deve osservarsi Parte_1 come non possa essere accolta la richiesta di riconoscimento di tale voce di danno.
Infatti, pur considerando che la riduzione della capacità lavorativa generica è un danno patrimoniale che viene riconosciuto quando, come correttamente osservato dalla difesa attorea, una lesione compromette la capacità di una persona di svolgere un nuovo lavoro confacente alle proprie attitudini anche se effettivamente non si percepiva un reddito al momento del sinistro, tuttavia, va compreso che tale voce di danno non può costituirne una voce autonoma, ma rientra nel danno biologico.
Se la riduzione della capacità lavorativa si trasforma in una perdita di reddito futuro, il danno può essere risarcito come lucro cessante, ma tale valutazione va effettuata in modo equitativo dal giudice.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza distingue tra la capacità lavorativa generica, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini e la capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione.
La perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nella difficoltà di esercitare un'occupazione lavorativa astrattamente intesa (ad es., nel caso di specie, i testi addotti dall'attore dichiaravano che lo stesso aveva intenzione di svolgere l'attività di autotrasportatore, ma la circostanza è stata riferita de relato
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quindi inutilizzabile a fini decisori), mentre la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro.
Nella fattispecie in esame, viene in rilievo la riduzione di capacità lavorativa generica che ha certamente subito il danneggiato che, al momento del sinistro era inoccupato e in coerenza con la nozione dinamica del danno biologico, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Le conseguenze della menomazione patita dal SI. sono generali ed inevitabili per Parte_1 tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione.
Né dall'istruttoria sono emersi elementi atti a dimostrare concretamente la volontà del danneggiato di seguire le orme del di lui padre che, nel corso della sua escussione, ha peraltro smentito tale circostanza.
Comunque, il SI. era pure privo di idoneo titolo di guida necessario a svolgere Parte_1
l'attività di autotrasportatore ed anche sfornito di un mezzo proprio.
A tal proposito appare sempre utile precisare che, pur in presenza di postumi macropermanenti, non è possibile desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito da parte della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico- fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico. (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2021, 5865).
Conseguentemente e tenuto conto della circostanza, non valutata concretamente dall'attore, che lo stesso percepisce, quale invalido al 75%, una pensione sociale di € 340,00 mensili, non può essere accordata alcuna voce risarcitoria sotto tale profilo onde cadere in inutili duplicazioni di danni risarcibili.
8. In ordine alle spese, ritenuto che riguardano un aspetto prettamente tecnico, si aderisce a quanto
è risultato dalla valutazione del Ctu che ha ritenuto equa la somma richiesta dall'attore quantificata in € 2.910,00 senza cennare in alcun modo alla necessità del costo della protesi così come richiesto nella domanda che, pertanto, si intende rigettata.
*****
9. Ritenuta, dunque la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro dedotta in giudizio, per la liquidazione dei danni non patrimoniali alla salute che si reputano
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risarcibili dai convenuti e la quale impresa CP_3 Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, questo giudice farà ricorso alle Tabelle di Milano vigenti, del 2021, aggiornate al 19.05.2024, pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (41 anni), della rilevata invalidità totale e temporanea, nonché in ragione della considerazione del politraumatismo subito dal SI.
(con conseguenti dolori e disagi di natura fisica e psicologica come emersi Parte_1 dall'istruttoria) e della evoluzione di detta invalidità in un danno biologico permanente di entità macropermanente, di elevata entità, può essere così determinata:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 41 anni
Punto per danno non patrimoniale : € 12.578,70;
Giorni di invalidità temporanea totale al 100%: 90 giorni € 10.350;
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 120 giorni € 10.350;
TOTALE Danno biologico temporaneo;
€ 20.700;
Danno permanente comprensivo di danno biologico e morale: 60% € 603.778,00
Danno biologico risarcibile: € 624.478,00;
Quanto al danno patrimoniale, la domanda risarcitoria deve essere accolta in ordine alle spese mediche, che sono documentate e che il CTU ha ritenuto congrue per cui è dovuto il rimborso nella misura pari a € € 2.910,00.
Pertanto, la somma totale dovuta: € 627.388,00.
Dal momento che le somme sopra individuate quale risarcimento del danno sono state espresse in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla
Suprema Corte, che con una decisione a Sezioni Unite (cfr Cass. 1712/1995, più di recente
Cass. 10291/2001), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
Si è statuito, infatti, che in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito
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valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, l'ente convenuto deve corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10. SPESE PROCESSUALI.
Le spese legali del presente giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, nonché quelle della procedura di negoziazione assistita, seguono la soccombenza e sono pertanto poste per i due terzi a carico dei convenuti SI. e la CP_3 Controparte_1 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, stante l'accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, che si liquidano come da dispositivo;
11. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
12. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona - Civile, in composizione monocratica, definitivamente nel giudizio iscritto al R.G. n. 37/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale della domanda, così decide:
ACCERTA E DICHIARA
che l'attore SI. era terzo trasportato, sul motociclo motociclo KTM Parte_1
Husaberg targato DC18128, nel sinistro avvenuto il 23.03.2022;
ACCOGLIE
la domanda risarcitoria di parte ricorrente, parzialmente come da parte motiva;
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ON
il SI. e la quale impresa designata dal CP_3 Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore , quantificati in € 624.478,00, oltre Parte_1 interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto (23.03.2022) e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
ON
il SI. e la quale impresa designata dal CP_3 Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, quantificati in € 2.910,00, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto (23.03.2022) e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
RIGETTA
la richiesta di risarcimento dei danni da compromissione della capacità lavorativa generica per le ragioni già spiegate nella parte motiva;
RIGETTA
la richiesta di risarcimento dei danni relativo alle spese di protesi come quantificate nella domanda, come da parte motiva;
ON
il SI. e la quale impresa designata dal CP_3 Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di negoziazione assistita quantificate in complessivi € 914,00 e delle spese del presente giudizio, che si quantificano in complessivi € 19.462,00= (di cui € 4.607= fase studio, € 3.039= fase introduttiva, € 13.534= fase istruttoria, ed € 8.013= per fase decisionale, dimidiate di un terzo) oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed Iva se dovute, €
1.713,00= per esborsi, nonché spese di notifica;
PONE
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definitivamente a carico dei convenuti SI. e la CP_3 Controparte_1 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido
[...] tra loro, le spese della CTU, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio, oltre accessori di legge, come da separato provvedimento in atti;
RIGETTA
tutte le altre domande avanzate dalle parti poiché infondate o non dimostrate e in parte assorbite dalla presente decisione;
DISPONE
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
Chieti, lì 15.10.2025
Il Giudice OP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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