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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. IO AU Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 4966/2024 del Tribunale di
LA ( Giudice dr.Perillo ) promossa con ricorso
DA
on il patrocinio dell'avv. FUSARI Parte_1 C.F._1
CO , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
LA via Cosseria n. 2
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell' AVVOCATURA STATO MILANO . Controparte_2 ADS97021490152 , presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in LA via
Freguglia n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 9 maggio 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 12 settenbre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 4966/2024 il Tribunale di LA pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del e del merito ha Parte_1 Controparte_1
così deciso : “ respinge il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 4629,00, oltre accessori se dovuti …”.
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del procedimento di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata :
“ Con ricorso al Tribunale di LA, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
19/03/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_3
per l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare di un
[...]
mese di sospensione dal servizio irrogatale in data 12 gennaio 2023 e la condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme per l'effetto trattenute;
spese rifuse al procuratore antistatario.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio Controparte_1
e contestando in fatto e in Controparte_3 diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse. (…). Per quanto di interesse, la ricorrente è insegnante di scuola primaria di ruolo presso l'istituto comprensivo Mosè Loria di LA, nell'anno scolastico 2022- 2023 presso il convitto nazionale di LA. Persona_1
In data 21 ottobre 2022 la ricorrente riceveva una lettera di contestazione disciplinare dal seguente tenore: «...in data 20.09.2022, dalle ore 9,30 alle ore 10,30, la SV svolgeva una supplenza nella classe 5 primaria del plesso di Via Vigevano, durante la quale proiettava in classe un video intitolato "il miracolo della vita", ovverosia un documentario sulla riproduzione umana, dal concepimento fino alla nascita, della durata di oltre 44 minuti. Il video presentava contenuti, immagini e terminologie scientifiche non adatte ad alunni della scuola primaria, oltre a immagini di nudo maschile e femminile "compresa la ripresa in diretta della fase espulsiva con il primo piano sui genitali femminili”. In data 21.09.2022, alcune alunne della classe 5° raccontavano del video alla maestra , Persona_2 facente parte del team di classe, e confermavano al maestro che il video Per_3 visionato durante la supplenza della SV è quello riportato al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=sTN79px_ANc&t=7s ».
Nonostante le giustificazioni, , con provvedimento del 12 Parte_1 gennaio 2023, veniva sospesa dal servizio per un mese “.
Il Tribunale , ritenuta infondata l'eccezione di in ordine alla violazione di Parte_1 del principio di immutabilità dell'addebito , all'esito dell'istruttoria orale svolta ha ritenuto nel merito la fondatezza dei fatti oggetto dell'addebito atteso che il video in questione “ mostra effettivamente alla visione immagini esplicite di nudità , momenti di intimità tra un uomo ed una donna , della nascita di un bambino. “ .
Ha testualmente osservato : “ Alla luce dell'esito dell'istruttoria deve, quindi, escludersi che la ricorrente abbia proiettato i soli primi sei minuti del video privi di alcun contenuto idoneo a creare il turbamento della classe, essendo emerso l'esatto contrario, senza che vi sia motivo alcuno per dubitare della genuinità delle dichiarazioni dei genitori, peraltro univoche e concordanti anche alla luce di quanto riferito dalla maestra . Per_2
Senza dubbio vero che la teste ha dato atto che, ad avviso della figlia, Tes_1
l'intenzione della maestra fosse quella di saltare alcuni pezzi di video, ragionevolmente quelli di maggior impatto, ma di non esserci sempre riuscita. Nondimeno, avrebbe dovuto evitare, a monte, di Parte_1 proiettare un video di tale contenuto, con immagini così esplicite come quelle in commento.
Anzi, la consapevolezza che fosse necessario saltare alcune parti del video rende ancor più grave la condotta in quanto, ciò nonostante, la parte non ne ha interrotto la visione quantomeno nei momenti in cui non era in classe con gli alunni.
Né può condividersi quanto dedotto dalla difesa della ricorrente circa il fatto che la contestazione disciplinare integrerebbe un contenuto addirittura antiscientifico, e che si ignorerebbe il diverso livello di crescita, conoscenza e consapevolezza degli alunni di una scuola elementare.
Difatti, ciò che è oggetto di addebito è la superficialità e negligenza della maestra, peraltro nell'ambito di tre ore di supplenza, di fronte ad una classe di cui non aveva particolari conoscenze, senza nemmeno un confronto con i colleghi e una piena consapevolezza dell'opportunità della propria scelta, accettando la proiezione di un video con immagini tanto forti, che presuppongono non tanto la conoscenza basilare dell'anatomia, delle relazioni intime e del parto, ma la diretta visione di tali eventi.
Tantomeno, può trovare apprezzamento nella presente sede l'invocato diritto alla libertà di insegnamento, che non è certo priva di vincolo alcuno dovendosi necessariamente indirizzare al rispetto dei fruitori di tale insegnamento, della loro età e del loro livello di crescita e di conoscenza, elementi tutti di cui l'insegnante, nel caso di specie, non ha avuto rispetto alcuno .
Ad avviso del giudicante, nel caso di specie, può ritenersi integrata la violazione dei doveri inerenti alla funzione.
Ciò tanto più se si considera che, come dedotto dalla difesa del , la CP_1 ricorrente si è posta in contrasto con plurime previsioni normative e nel dettaglio:
i) il DPR 275/99 a mente del quale “l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”;
ii) l'art. 1 della legge n. 53/2003 secondo cui l'attività di insegnamento debba essere svolta “al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione.
La docente, per quanto visto, si è posta in insanabile contrasto con tutte le disposizioni sopra richiamate “ .
Il Tribunale ha infine ritenuto la proporzionalità della sanzione adottata rilevando : “
La ricorrente ha, in ogni caso, contestato la sproporzione della sanzione, come visto individuata dalla parte convenuta nel massimo edittale.
Tuttavia, per quanto vero sia che la docente non risulta avere precedenti disciplinari,
è innegabile l'oggettiva gravità del fatto, soprattutto se lo si considera alla luce delle effettive vittime della condotta addebitata, ovvero giovani alunni di quinta elementare, nel pieno di una età di sviluppo ove è indispensabile e doverosa la massima cautela avendo riguardo alle possibili ripercussioni delle scelte didattiche, quale quella posta in essere dalla ricorrente, tanto più quando sono frutto di improvvisazione, superficialità e negligenza .
Pertanto, anche alla luce di quanto riferito dei testimoni circa il fatto che taluni di questi alunni hanno tuttora subito le ripercussioni di quanto avvenuto, non si ritiene di doversi discostare dal massimo della sanzione “ .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
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L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono. Con un primo motivo di appello, censura la sentenza per non avere il Parte_1
Tribunale ravvisato nella fattispecie la violazione del principio dell'immutabilità della contestazione disciplinare e l'estensione nella sanzione irrogata a fatti non precedentemente contestati.
Osserva “ Diversi elementi che l'Amministrazione ha posto alla base della durissima sanzione che è stata irrogata alla ricorrente non sono mai stati previamente contestati. Durante il procedimento disciplinare la ricorrente non ha pertanto potuto prendere posizione e difendersi su tali aspetti, il che sarebbe peraltro già sufficiente all'accoglimento del ricorso. Inoltre, i fatti non previamente contestati hanno formato parte integrante della sanzione e, anzi, sono risultati decisivi sia nella scelta se irrogare o meno la sanzione, sia nella commisurazione della sanzione stessa. La contestazione disciplinare si è infatti limitata a contestare che il video avrebbe avuto «contenuti, immagini e terminologie scientifiche non adatte ad alunni della scuola primaria, oltre a immagini di nudo maschile e femminile
“compresa la ripresa in diretta della fase espulsiva con il primo piano sui genitali femminili”». Risulta invece che nella comunicazione con cui è stata irrogata la sanzione è stato tenuto altresì conto dell'asserito “effetto” che la proiezione di tale video avrebbe avuto sugli alunni della classe. Nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha peraltro dichiarato di non accettare il contraddittorio sui fatti appena citati, anche per loro evidente tardività: risulta pertanto evidente che la contestazione è stata mutata e “aumentata” in sede di irrogazione della sanzione disciplinare, e che ciò è risultato decisivo nell'irrogazione e nella quantificazione della sanzione disciplinare “
Secondo l'appellante gli effetti della proiezione del video sugli alunni , effetti richiamati in sentenza , non possono ritenersi , così come invece sostenuto dal
Tribunale , elementi di mero contorno.
Il motivo, ad avviso del collegio, non è fondato .
Con l'atto del 21 .10. 2022 ( doc. 2 fasc. primo grado ) l' di LA Parte_1 ha contestato a “ la grave violazione dei doveri di correttezza e Parte_1 responsabilità per aver fatto visionare un video sulla riproduzione umana contenente immagini di nudo esplicite , terminologia scientifica e contenuti non adatti ad alunni della scuola primaria;
il grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente , tra docente e studente e tra docente e famiglie “ . All'esito del procedimento disciplinare , l' ha irrogato a ( doc. n. 4 Parte_1 fasc. primo grado ) “ la sanzione disciplinare della sospensione dal Parte_1 servizio pari a mesi 1, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 494 del D.lgs. 297/1994, con la seguente motivazione:
“grave violazione dei doveri di correttezza e responsabilità per aver fatto visionare un video sulla riproduzione umana, contenente immagini di nudo esplicite, terminologia scientifica e contenuti non adatti ad alunni della scuola primaria;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente, tra docente e studenti e tra docente e famiglie”. ( così testualmente all'art. 1 del provvedimento di irrogazione della sanzione ) .
L'irrogazione della sanzione è quindi avvenuta in forza di una motivazione in sintonia, nel suo nucleo essenziale, con la contestazione .
Ritiene il Collegio che i passaggi della motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione e per i quali sostiene una immutazione dei fatti Parte_1 contestati sono esposti da un lato al fine di provare i fatti e il grave pregiudizio contestati ( compresi il pregiudizio fra docente e studenti e fra docente e famiglie
) e dall'altro per superare gli assunti difensivi esposti da nella memoria Parte_1 depositata nel corso del procedimento disciplinare .
Ciò risulta dalla mera lettura del provvedimento in cui si legge testualmente : “
Visto il verbale decisionale del 20.12.2022 , con cui l' , esaminata la difesa della Tes_2 docente , la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie alla base del procedimento , nonché l'ulteriore documentazione pervenuta , ad integrazione dell'istruttoria procedimentale , in data 5.12.2022 “ ritiene che i fatti contestati siano pienamente provati . Invero , come da documentazione acquisita , tramite integrazione istruttoria , la maestra e la rappresentante della Persona_2 classe 5^A , la signora , hanno confermato la ricostruzione dei Testimone_3 bambini , come testimonia anche la narrazione fatta dall'alunna . In particolare , la maestra veniva immediatamente e spontaneamente informata dai Per_2 bambini di quanto visionato dagli stessi nell'ora precedente : “ Il giorno stesso entrando in classe al cambio dell'ora con l'insegnante , due alunne Parte_1 subito , ed in seguito altri della classe , mi hanno riferito di aver visto un filmato mostrato dall'insegnante i cui contenuti e le successive reazioni sono così Parte_1
descritti : un uomo nudo seduto su uno sgabello in una stanza buia;
un uomo ed una donna abbracciati che si baciavano in un letto;
una donna in sala operatoria;
dalla sua cosa ( nel racconto veniva gestualmente indicato con le mani l'utero ) si vedeva la testa di un bambino mentre la donna gridava;
anche alcuni di noi si sono messi a gridare , poi usciva un bambino tutto sporco di sangue attaccato con una corda;
uno schifo . Alcuni di noi hanno iniziato a dire “ che schifo , blah e hanno abbassato la testa sul banco e hanno chiuso gli occhi.
Durante la visione la maestra girava tra i banchi , mentre i bambini le chiedevano come mai stesse guardando quel video .
La signora fferma che , nel tardo pomeriggio del 20.9.2022 , diversi genitori Tes_3 della classe l'hanno contattata in qualità di rappresentante di classe per riferire l'accaduto . Alla presenza della signora , della maestra , del Tes_1 Per_2 maestro e del rettore , l'alunna ha raccontato che , dopo aver visto un Per_4 breve video sulle cellule , la maestra ha proiettato sulla LIM un lungo Parte_1
filmato sulla nascita dei bambini : durante la fase di uscita del bambino hanno tutti urlato , qualcuno si è girato dall'altra parte , mentre altri gridavano “ che schifo “ . La bambina afferma anche di essere stata colpita dall'immagine dell'uomo e della donna che si baciavano stesi sul letto .
Al termine della riunione il maestro , collaboratore del rettore , ha visionato il Per_4 video in questione , appurando che la scena dell'uomo nudo sul cubo appare al minuto 13 , la scena delle effusioni amorose al minuto 15 , mentre la scena della fase espulsiva del feto si svolge al minuto 42 del filmato .
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi come la condotta della docente si è posta in aperto contrasto con i doveri di responsabilità e correttezza propri della funzione , oltre ad aver pregiudicato il rapporto di fiducia intercorrente tra pubblica amministrazione e dipendente , docente e studenti , docente e famiglia “ .
Risulta pertanto , ad avviso del collegio , che l ha solo esposto le risultanze Tes_2 istruttorie del procedimento in forza delle quali ha ritenuto provati i fatti contestati e cioè – è bene ripeterlo - : grave violazione dei doveri di correttezza e responsabilità per aver fatto visionare un video sulla riproduzione umana, contenente immagini di nudo esplicite, terminologia scientifica e contenuti non adatti ad alunni della scuola primaria;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente, tra docente e studenti e tra docente e famiglie”. Si deve aggiungere , in punto di diritto , che “ il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presuppone circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate , così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato “ ( coì in motivazione Cass. 28248/2024 ; in senso conforme Cass.
11540/2019 ; Cass.8293/2019 ).
Nella fattispecie – si ripete – il provvedimento che ha irrogato la sanzione della sospensione appare in sintonia , nel suo nucleo essenziale , con i fatti contestati e non può quindi ravvisarsi alcuna concreta menomazione del diritto di difesa della lavoratrice.
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Con un secondo motivo , , con diffuse argomentazioni , assume un Parte_1 malgoverno da parte del Tribunale delle risultanze testimoniali in ordine alla visione del video in contestazione .
L'appellante afferma che “ contrariamente a quanto sarebbe emerso dai racconti di alcuni bambini la tematica della maternità e della nascita non ha mai formato oggetto della lezione , né vi sono stati momenti dedicati al tema delle relazioni e di quelle sessuali : motivo per cui non può considerarsi intenzionale la visione di un brevissimo frammento di scena ( come quella citata di una coppia in intimità ) senza che vi si sia mai soffermati , per quanto poco di essa possa essersi scorto a causa di un fortuito errore di avanzamento . Va poi sottolineato che l'istruttoria ha confermato che il video non è stato visionato per intero….. durante e dopo la visione del video contestato , in classe non vi sono stati segni di sconvolgimento e/o di turbamento : gli asseriti episodi di turbamento ( ad esempio la dichiarazione resa dalla teste circa la presunta intenzione della figlia di non voler avere figli ) Tes_1 lasciano molte perplessità circa la loro veridicità giacchè non sono mai stati menzionati prima dell'escussione testimoniale …”.
Anche tale motivo , ad avviso del collegio , è infondato .
Il Tribunale ha riportato testualmente ed integralmente le dichiarazioni rese dai testi sentiti : , insegnate che ha svolto l'ora successiva a Persona_2 quella di;
rappresentante di classe;
Parte_1 Testimone_4 [...]
, mamma di uno dei bambini interessati. Tes_5 Ritiene il Collegio, in sintonia con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , che gli addebiti contestati abbiano trovato conferma nell'istruttoria espletata .
In particolare la teste ha dichiarato : “ mi ricordo dell'episodio di Per_2
settembre 2022 che ha coinvolto la ricorrente;
al cambio dell'ora sono entrata in classe dopo l'ora della collega;
3 alunne mi sono venute incontro dicendomi: “Tu non sai che video abbiamo visto” ma sul momento non ho approfondito avendo premura di iniziare la lezione;
al termine, alle 10.30 in occasione dell'intervallo, le stesse bambine insieme a delle altre mi hanno raccontato il contesto di questo video, in tutto erano in cinque;
le ragazze mi dissero di aver visto un video in cui c'era una coppia che a seguito della simulazione di un atto sessuale, si vedeva la donna rimasta incinta e si era visto il momento del parto;
alcune bambine erano rimaste molto provate dalla vista della fuoriuscita del bambino, raccontavano in modo dettagliato “la corda” intesa come il cordone ombelicale e molto sangue, mi chiesero se era vero che usciva prima la testa;
…..parlai col resto della classe lo stesso giorno, ricordo che i maschi parlarono di aver visto scene in cui i protagonisti erano tutti nudi;
quando parlai con la classe tutti concordavano che quanto raccontatomi dalle bambine corrispondeva al vero;
non parlai di questo episodio con nessuno, ma la stessa sera la mia rappresentante di classe, una genitrice, mi segnalò l'episodio a sua volta segnalatole da altri, ci Testimone_3 sentimmo al telefono la sera stessa e mi riferì che alcune bambine tornate a casa avevano raccontato del video ai genitori, i girò anche degli screenshot del Tes_3 video che i genitori dai racconti dei figli avevano rinvenuto da youtube;
il giorno dopo sono stata convocata dal vicepreside , che mi disse di Persona_5 aver ricevuto una mail da una mamma che segnalava la vicenda, e io gli raccontai quel che era successo il giorno prima;
, in seguito, e il rettore mi convocarono a una riunione presente Per_3 Persona_6 rappresentante di classe, e la mamma che aveva inviato la mail che in quel Tes_3 momento ho scoperto essere in quella riunione ognuno ha narrato Testimone_5
l'accaduto, non era presente;
io non ho mai parlato di questa vicenda Parte_1
con la ricorrente;
sostituiva una collega di matematica in un'ora di supplenza;
( …. ) Parte_1
i bambini mi dissero anche che dal video avevano visto la coppia andare a letto assieme e che si muovevano;
quanto al turbamento dei bambini di cui ho detto, una delle bambine iniziò a piangere, disse che vedeva scene di sangue e che voleva andare a casa “.
La teste ha, fra l'altro , dichiarato : “ mia figlia la sera stessa tornò a Testimone_5 casa dicendomi che non avrebbe mai fatto un figlio e a mia domanda mi disse che la maestra le aveva fatto vedere in classe un video sulla nascita dei bambini;
Tes_6
mi disse che i bambini in classe urlavano, qualcuno era andato in bagno e altri Per_7 si erano coperti gli occhi, mi disse che il video l'aveva spaventata;
( …. ) ; ho chiesto quindi in chat a un paio di altre mamme se risultasse anche a loro e ho avuto un riscontro positivo e il giorno dopo ho scritto una mail al vicepreside per sapere Per_3 come il video si inseriva nel progetto educativo dei bambini e ho messo anche il link del video… “
La teste ha dichiarato : “ sono stata coinvolta nella vicenda riguardante la Tes_3 ricorrente come rappresentante di classe, ricordo di aver ricevuto delle segnalazioni di alcuni genitori, per lo più mamme di bambine, sul fatto che quel giorno avevano visto un video che le aveva scosse, mi scrissero privatamente, almeno mi pare;
ne chiesi conto a mia figlia che mi disse che avevano visto un video, per quel che ricordo mi disse che riguardava la nascita dei bambini e a un certo punto alcuni bambini hanno urlato, lei in quel momento non stava prestando grande attenzione al video ma alle urla aveva alzato la testa e aveva visto un frammento di scena dell'espulsione di un bambino durante il parto;
……a quel punto non ricordo se la sera stessa o il giorno dopo ho riferito della vicenda alla maestra , so Persona_2 che ne parlai comunque con altri genitori fuori da scuola il giorno dopo;
…..di questo episodio parlai se non erro fuori da scuola con tre o quattro genitori, mi dissero che le figlie erano rimaste scosse, alcune dissero che non volevano avere figli, quel che contestavano, una in particolare, che non si poteva far vedere un video così senza dirlo alla famiglia e senza una preparazione adeguata;
quel giorno era Parte_1 supplente, non ricordo di cosa;
….mia figlia mi disse che c'erano state delle scene nel video in cui i due genitori facevano l'amore ma che la maestra le aveva fatte andare avanti veloce… “
Le dichiarazioni appena riportate sono chiare , concordanti e perentorie e provano, che gli alunni della 5 A primaria del Convitto Nazionale RO NE hanno avuto modo di vedere, con la proiezione del video oggetto di contestazione , immagini esplicite di nudità, momenti di intimità tra un uomo e una donna, della nascita di un bambino.
Il Collegio rileva che il video oggetto di contestazione , acquisito dalla Corte ritualmente agli atti del procedimento , mostra – come già rilevato dal Tribunale - effettivamente immagini esplicite di nudità, momenti di intimità tra un uomo e una donna, della nascita di un bambino. .
Le dichiarazioni testimoniali suddette provano inoltre, tenuto conto dei descritti effetti di quella visione su alcuni alunni e della conseguente reazione delle famiglie, il conseguente grave pregiudizio non solo del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente ma anche tra docente e studenti e tra docente e famiglie”. ( cfr. im particolare teste : “ fuori da scuola con tre o Tes_3
quattro genitori, mi dissero che le figlie erano rimaste scosse, alcune dissero che non volevano avere figli, quel che contestavano, una in particolare, che non si poteva far vedere un video così senza dirlo alla famiglia e senza una preparazione adeguata “).
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Con un terzo motivo , l'appellante censura la sentenza per non aver adeguatamente considerato la irrilevanza disciplinare delle condotte.
Osserva : “ Ipotizzando che gli alunni abbiano effettivamente visionato le immagini contestate, e anche se fossero state eventualmente mostrate agli alunni "immagini di nudo maschile e femminile compresa la ripresa in diretta della fase espulsiva con il primo piano sui genitali femminili", si tratta di una contestazione antiscientifica che sembra provenire direttamente dalla scuola degli anni '50. Vogliamo far credere che alunni di quinta elementare verrebbero turbati dalla visione del corpo umano e da come avviene la nascita? Vogliamo veramente tornare alla cicogna e ai bambini nati sotto il cavolo? Il tutto perché un (UNO!) genitore su tutta la classe ha chiesto chiarimenti?! Tanto varrebbe, a questo punto, eliminare dal programma della quinta primaria lo studio del corpo umano... E invece, sono proprio le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" ( D.M.
254/2012: DOC. 7 primo grado) a confermare quanto abbiamo appena scritto. Le indicazioni dello stesso per la scuola primaria Controparte_1 affermano infatti che, al termine della scuola primaria "L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico (...): Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute". Inoltre, nella classe quinta della scuola primaria, l'alunno deve essere in grado di "Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente;
costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità".
L'appellante , censurando ancora la sentenza , osserva che “ non è vero che “ ciò che è oggetto dell'addebito è la superficialità e negligenza della maestra “ perché
l'addebito ha riguardato proprio il contenuto del video “
Con un quarto motivo , assume la violazione dell'art. 29 del CCNL Scuola Parte_1
19 Aprile 2018.
Osserva : “ la suddetta disposizione afferma che «...il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte anti doverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento». Tutti i fatti contestati rientrerebbero comunque nelle legittime scelte autonome di insegnamento della ricorrente, coerenti con il curricolo nazionale e non sindacabili dal punto di vista disciplinare. La sentenza, sul punto, si presenta come tautologica e non argomentata: non è dato comprendere per quale ragione l'odierna esponente non avrebbe avuto rispetto “dei fruitori di tale insegnamento, della loro età e del loro livello di crescita e di conoscenza”, si tratta di una presa di posizione a prescindere che non spiega ma presuppone e basta. Anche le norme citate sono state invocate a sproposito. Il richiamo al DPR 275/99 non ha alcuna attinenza con la libertà di insegnamento del singolo docente, ma è la norma che sta alla base dell'autonomia scolastica: significa che le scuole possono progettare e realizzare autonomamente interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, purché adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. Anche l'art. 1 della legge n. 53/2003 non ha alcuna attinenza con la libertà di insegnamento del singolo docente: la norma semplicemente delega il Governo ad adottare “uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale” e ciò al fine di “favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione”.
Con un quinto motivo , censura la sentenza per non avere il Tribunale Parte_1 considerato la manifesta sproporzione della sanzione inflitta.
Osserva : “ La sospensione di un mese è infatti la sanzione massima prevista dall'art. 494 d. lgs. 297/1994 (essa, infatti, è compresa tra un giorno e un mese). Pur innanzi a qualche eventuale riscontro circa i fatti contestati, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, per giunta della durata di un mese (e cioè quella massima prevista dalla fattispecie), appare certamente eccessiva, tenuto conto della oggettiva non gravità delle condotte contestate ….. La sentenza impugnata non ha considerato, ai fini della graduazione della sanzione, la totale non intenzionalità dei fatti addebitati della ricorrente “
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva stretta connessione, non colgono , ad avviso del collegio, nel segno .
In relazione alle questioni sollevate con il terzo ed il quarto motivo di appello , il
Collegio condivide le argomentazioni del Tribunale laddove ha affermato : “ Né può condividersi quanto dedotto dalla difesa della ricorrente circa il fatto che la contestazione disciplinare integrerebbe un contenuto addirittura antiscientifico, e che si ignorerebbe il diverso livello di crescita, conoscenza e consapevolezza degli alunni di una scuola elementare.
Difatti, ciò che è oggetto di addebito è la superficialità e negligenza della maestra, peraltro nell'ambito di tre ore di supplenza, di fronte ad una classe di cui non aveva particolari conoscenze, senza nemmeno un confronto con i colleghi e una piena consapevolezza dell'opportunità della propria scelta, accettando la proiezione di un video con immagini tanto forti, che presuppongono non tanto la conoscenza basilare dell'anatomia, delle relazioni intime e del parto, ma la diretta visione di tali eventi.
Tantomeno, può trovare apprezzamento nella presente sede l'invocato diritto alla libertà di insegnamento, che non è certo priva di vincolo alcuno dovendosi necessariamente indirizzare al rispetto dei fruitori di tale insegnamento, della loro età e del loro livello di crescita e di conoscenza, elementi tutti di cui l'insegnante, nel caso di specie, non ha avuto rispetto alcuno “
Il Collegio ritiene che non possano essere trascurate le circostanze della fattispecie in esame nella quale una docente, chiamata a svolgere solo tre ore di supplenza, ha consentito ad alunni della quinta classe di una scuola primaria di cui nemmeno aveva quindi quotidiana conoscenza , di visionare, attraverso la proiezione oggetto della contestazione , immagini esplicite di nudità, momenti di intimità tra un uomo e una donna, della nascita di un bambino.
In tale contesto , il appellato in memoria giustamente , ad avviso del CP_1
collegio , osserva che “ l'approccio a determinate tematiche , in ambito scolastico , presuppone l'utilizzo di un metodo integrato ed il coordinamento di diverse figure specializzate e , eventualmente , di un supporto di carattere psicologico . Gli allievi vanno prima preparati e guidati in percorsi tanto delicati e nell'esplorazione di sé , per cui non si pome un problema di libertà di insegnamento ma di attenzione pedagogica nei confronti dei bambini , i cui equilibri vanno salvaguardati “ .
Ritiene il Collegio che non possa allora nella fattispecie semplicisticamente essere invocato il principio della libertà di insegnamento .
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che “ la libertà
d'insegnamento quale libertà individuale costituisce un valore costituzionale (art. 33, comma 1, Cost.), che, però, non è illimitata, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell'insegnamento, cioè dell'alunno (art. 31, art. 32, comma 2, e art. 34 Cost.).
I principi costituzionali trovano conferma negli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 297 del 1994.
L'art. 1 (Formazione della personalità degli alunni e libertà d'insegnamento) così prevede: «1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2.
L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca»; l'art. 2 (Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio) precisa: «1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio».
La libertà d'insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come “autonomia didattica” diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio “diritto allo studio”.
Non è, dunque, libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio, attraverso l'autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, “la piena formazione della personalità” dei discenti. “ ( così in motivazione , punto 2.7 , Cass. Sez. Lav. 17897/2023 scrutinando la legittimità di un provvedimento di dispenza ex art. 512 d.lgs
.297/2014 ).
Tenuto conto di tali principi, la condotta tenuta da non può certo Parte_1
ritenersi improntata alla piena tutela di alunni di una quinta classe della scuola primaria , così come concretamente confermato dalle circostanze già descritte ed emerse dall'istruttoria espletata e che hanno comportato - si ribadisce - non solo il contestato grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente ma anche quello tra docente e studenti e tra docente e famiglie.
Ritiene il Collegio che , nella valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive della vicenda , così come emerse anche all'esito della istruttoria orale espletata dal Tribunale , la sanzione comminata sia congrua rispetto alla oggettiva gravità dei fatti.
Sul punto il Tribunale ha giustamente , ad avviso del collegio, affermato “ è innegabile l'oggettiva gravità del fatto, soprattutto se lo si considera alla luce delle effettive vittime della condotta addebitata, ovvero giovani alunni di quinta elementare, nel pieno di una età di sviluppo ove è indispensabile e doverosa la massima cautela avendo riguardo alle possibili ripercussioni delle scelte didattiche, quale quella posta in essere dalla ricorrente, tanto più quando sono frutto di improvvisazione, superficialità e negligenza “ .
In senso contrario , l'appellante rileva che “ la sentenza impugnata non ha considerato , ai fini della graduazione della sanzione , la totale non intenzionalità dei fatti addebitati della ricorrente “
Afferma testualmente : “ In sintesi gli elementi emersi dalle testimonianze , utili ai fini di una ricostruzione corretta …sono i seguenti : la durata della visione secondo i testimoni è di circa 20 minuti ( comprensiva delle pause e delle spiegazioni ) e non è corrispondente alla durata dell'intero video ( più di 40 minuti ) : la coppia in intimità
è stata vista in modo fuggevole come del resto confermato dalla teste Tes_3
Rappresentante di classe ( “ ….la maestra le aveva fatte andare avanti veloce “ ) il che dimostra che la breve visione è stata accidentale sia che non è stata proposta appositamente;
anche la visione della scena del parto è stata accidentale , peraltro in un momento in cui l'insegnante era stata distratta da un'altra persona ( il maestro
)… “ Per_4
In proposito il Collegio ribadisce che l'istruttoria ha confermato che gli alunni della
5^ A hanno comunque ed in ogni caso avuto modo di vedere , durante le ore di supplenza di , con la proiezione del video oggetto di contestazione, Parte_1
immagini esplicite di nudità, momenti di intimità tra un uomo e una donna, della nascita di un bambino.
Ritiene inoltre il Collegio come che nella valutazione delle prove testimoniali ed in particolare delle dichiarazioni rese dalla teste ( “ mi ricordo che Testimone_5 Per_7 mi disse che l'intenzione della maestra era di saltare alcuni pezzi di video, ma durante la proiezione aveva avuto delle interruzioni e non era riuscita a saltare dei pezzi come voleva “ ) , il Tribunale abbia già correttamente rilevato : “ Senza dubbio vero che la teste ha dato atto che, ad avviso della figlia, l'intenzione Tes_1 della maestra fosse quella di saltare alcuni pezzi di video, ragionevolmente quelli di maggior impatto, ma di non esserci sempre riuscita. Nondimeno, Parte_1
avrebbe dovuto evitare, a monte, di proiettare un video di tale
[...] contenuto, con immagini così esplicite come quelle in commento. Anzi, la consapevolezza che fosse necessario saltare alcune parti del video rende ancor più grave la condotta ….. “ Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/2014 , così come modificato ex d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4966/2024 del Tribunale di LA;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
LA, 30 ottobre 2025
Il Presidente .
IO AU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. IO AU Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 4966/2024 del Tribunale di
LA ( Giudice dr.Perillo ) promossa con ricorso
DA
on il patrocinio dell'avv. FUSARI Parte_1 C.F._1
CO , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
LA via Cosseria n. 2
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell' AVVOCATURA STATO MILANO . Controparte_2 ADS97021490152 , presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in LA via
Freguglia n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 9 maggio 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 12 settenbre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 4966/2024 il Tribunale di LA pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del e del merito ha Parte_1 Controparte_1
così deciso : “ respinge il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 4629,00, oltre accessori se dovuti …”.
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del procedimento di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata :
“ Con ricorso al Tribunale di LA, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
19/03/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_3
per l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare di un
[...]
mese di sospensione dal servizio irrogatale in data 12 gennaio 2023 e la condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme per l'effetto trattenute;
spese rifuse al procuratore antistatario.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio Controparte_1
e contestando in fatto e in Controparte_3 diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse. (…). Per quanto di interesse, la ricorrente è insegnante di scuola primaria di ruolo presso l'istituto comprensivo Mosè Loria di LA, nell'anno scolastico 2022- 2023 presso il convitto nazionale di LA. Persona_1
In data 21 ottobre 2022 la ricorrente riceveva una lettera di contestazione disciplinare dal seguente tenore: «...in data 20.09.2022, dalle ore 9,30 alle ore 10,30, la SV svolgeva una supplenza nella classe 5 primaria del plesso di Via Vigevano, durante la quale proiettava in classe un video intitolato "il miracolo della vita", ovverosia un documentario sulla riproduzione umana, dal concepimento fino alla nascita, della durata di oltre 44 minuti. Il video presentava contenuti, immagini e terminologie scientifiche non adatte ad alunni della scuola primaria, oltre a immagini di nudo maschile e femminile "compresa la ripresa in diretta della fase espulsiva con il primo piano sui genitali femminili”. In data 21.09.2022, alcune alunne della classe 5° raccontavano del video alla maestra , Persona_2 facente parte del team di classe, e confermavano al maestro che il video Per_3 visionato durante la supplenza della SV è quello riportato al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=sTN79px_ANc&t=7s ».
Nonostante le giustificazioni, , con provvedimento del 12 Parte_1 gennaio 2023, veniva sospesa dal servizio per un mese “.
Il Tribunale , ritenuta infondata l'eccezione di in ordine alla violazione di Parte_1 del principio di immutabilità dell'addebito , all'esito dell'istruttoria orale svolta ha ritenuto nel merito la fondatezza dei fatti oggetto dell'addebito atteso che il video in questione “ mostra effettivamente alla visione immagini esplicite di nudità , momenti di intimità tra un uomo ed una donna , della nascita di un bambino. “ .
Ha testualmente osservato : “ Alla luce dell'esito dell'istruttoria deve, quindi, escludersi che la ricorrente abbia proiettato i soli primi sei minuti del video privi di alcun contenuto idoneo a creare il turbamento della classe, essendo emerso l'esatto contrario, senza che vi sia motivo alcuno per dubitare della genuinità delle dichiarazioni dei genitori, peraltro univoche e concordanti anche alla luce di quanto riferito dalla maestra . Per_2
Senza dubbio vero che la teste ha dato atto che, ad avviso della figlia, Tes_1
l'intenzione della maestra fosse quella di saltare alcuni pezzi di video, ragionevolmente quelli di maggior impatto, ma di non esserci sempre riuscita. Nondimeno, avrebbe dovuto evitare, a monte, di Parte_1 proiettare un video di tale contenuto, con immagini così esplicite come quelle in commento.
Anzi, la consapevolezza che fosse necessario saltare alcune parti del video rende ancor più grave la condotta in quanto, ciò nonostante, la parte non ne ha interrotto la visione quantomeno nei momenti in cui non era in classe con gli alunni.
Né può condividersi quanto dedotto dalla difesa della ricorrente circa il fatto che la contestazione disciplinare integrerebbe un contenuto addirittura antiscientifico, e che si ignorerebbe il diverso livello di crescita, conoscenza e consapevolezza degli alunni di una scuola elementare.
Difatti, ciò che è oggetto di addebito è la superficialità e negligenza della maestra, peraltro nell'ambito di tre ore di supplenza, di fronte ad una classe di cui non aveva particolari conoscenze, senza nemmeno un confronto con i colleghi e una piena consapevolezza dell'opportunità della propria scelta, accettando la proiezione di un video con immagini tanto forti, che presuppongono non tanto la conoscenza basilare dell'anatomia, delle relazioni intime e del parto, ma la diretta visione di tali eventi.
Tantomeno, può trovare apprezzamento nella presente sede l'invocato diritto alla libertà di insegnamento, che non è certo priva di vincolo alcuno dovendosi necessariamente indirizzare al rispetto dei fruitori di tale insegnamento, della loro età e del loro livello di crescita e di conoscenza, elementi tutti di cui l'insegnante, nel caso di specie, non ha avuto rispetto alcuno .
Ad avviso del giudicante, nel caso di specie, può ritenersi integrata la violazione dei doveri inerenti alla funzione.
Ciò tanto più se si considera che, come dedotto dalla difesa del , la CP_1 ricorrente si è posta in contrasto con plurime previsioni normative e nel dettaglio:
i) il DPR 275/99 a mente del quale “l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”;
ii) l'art. 1 della legge n. 53/2003 secondo cui l'attività di insegnamento debba essere svolta “al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione.
La docente, per quanto visto, si è posta in insanabile contrasto con tutte le disposizioni sopra richiamate “ .
Il Tribunale ha infine ritenuto la proporzionalità della sanzione adottata rilevando : “
La ricorrente ha, in ogni caso, contestato la sproporzione della sanzione, come visto individuata dalla parte convenuta nel massimo edittale.
Tuttavia, per quanto vero sia che la docente non risulta avere precedenti disciplinari,
è innegabile l'oggettiva gravità del fatto, soprattutto se lo si considera alla luce delle effettive vittime della condotta addebitata, ovvero giovani alunni di quinta elementare, nel pieno di una età di sviluppo ove è indispensabile e doverosa la massima cautela avendo riguardo alle possibili ripercussioni delle scelte didattiche, quale quella posta in essere dalla ricorrente, tanto più quando sono frutto di improvvisazione, superficialità e negligenza .
Pertanto, anche alla luce di quanto riferito dei testimoni circa il fatto che taluni di questi alunni hanno tuttora subito le ripercussioni di quanto avvenuto, non si ritiene di doversi discostare dal massimo della sanzione “ .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono. Con un primo motivo di appello, censura la sentenza per non avere il Parte_1
Tribunale ravvisato nella fattispecie la violazione del principio dell'immutabilità della contestazione disciplinare e l'estensione nella sanzione irrogata a fatti non precedentemente contestati.
Osserva “ Diversi elementi che l'Amministrazione ha posto alla base della durissima sanzione che è stata irrogata alla ricorrente non sono mai stati previamente contestati. Durante il procedimento disciplinare la ricorrente non ha pertanto potuto prendere posizione e difendersi su tali aspetti, il che sarebbe peraltro già sufficiente all'accoglimento del ricorso. Inoltre, i fatti non previamente contestati hanno formato parte integrante della sanzione e, anzi, sono risultati decisivi sia nella scelta se irrogare o meno la sanzione, sia nella commisurazione della sanzione stessa. La contestazione disciplinare si è infatti limitata a contestare che il video avrebbe avuto «contenuti, immagini e terminologie scientifiche non adatte ad alunni della scuola primaria, oltre a immagini di nudo maschile e femminile
“compresa la ripresa in diretta della fase espulsiva con il primo piano sui genitali femminili”». Risulta invece che nella comunicazione con cui è stata irrogata la sanzione è stato tenuto altresì conto dell'asserito “effetto” che la proiezione di tale video avrebbe avuto sugli alunni della classe. Nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha peraltro dichiarato di non accettare il contraddittorio sui fatti appena citati, anche per loro evidente tardività: risulta pertanto evidente che la contestazione è stata mutata e “aumentata” in sede di irrogazione della sanzione disciplinare, e che ciò è risultato decisivo nell'irrogazione e nella quantificazione della sanzione disciplinare “
Secondo l'appellante gli effetti della proiezione del video sugli alunni , effetti richiamati in sentenza , non possono ritenersi , così come invece sostenuto dal
Tribunale , elementi di mero contorno.
Il motivo, ad avviso del collegio, non è fondato .
Con l'atto del 21 .10. 2022 ( doc. 2 fasc. primo grado ) l' di LA Parte_1 ha contestato a “ la grave violazione dei doveri di correttezza e Parte_1 responsabilità per aver fatto visionare un video sulla riproduzione umana contenente immagini di nudo esplicite , terminologia scientifica e contenuti non adatti ad alunni della scuola primaria;
il grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente , tra docente e studente e tra docente e famiglie “ . All'esito del procedimento disciplinare , l' ha irrogato a ( doc. n. 4 Parte_1 fasc. primo grado ) “ la sanzione disciplinare della sospensione dal Parte_1 servizio pari a mesi 1, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 494 del D.lgs. 297/1994, con la seguente motivazione:
“grave violazione dei doveri di correttezza e responsabilità per aver fatto visionare un video sulla riproduzione umana, contenente immagini di nudo esplicite, terminologia scientifica e contenuti non adatti ad alunni della scuola primaria;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente, tra docente e studenti e tra docente e famiglie”. ( così testualmente all'art. 1 del provvedimento di irrogazione della sanzione ) .
L'irrogazione della sanzione è quindi avvenuta in forza di una motivazione in sintonia, nel suo nucleo essenziale, con la contestazione .
Ritiene il Collegio che i passaggi della motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione e per i quali sostiene una immutazione dei fatti Parte_1 contestati sono esposti da un lato al fine di provare i fatti e il grave pregiudizio contestati ( compresi il pregiudizio fra docente e studenti e fra docente e famiglie
) e dall'altro per superare gli assunti difensivi esposti da nella memoria Parte_1 depositata nel corso del procedimento disciplinare .
Ciò risulta dalla mera lettura del provvedimento in cui si legge testualmente : “
Visto il verbale decisionale del 20.12.2022 , con cui l' , esaminata la difesa della Tes_2 docente , la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie alla base del procedimento , nonché l'ulteriore documentazione pervenuta , ad integrazione dell'istruttoria procedimentale , in data 5.12.2022 “ ritiene che i fatti contestati siano pienamente provati . Invero , come da documentazione acquisita , tramite integrazione istruttoria , la maestra e la rappresentante della Persona_2 classe 5^A , la signora , hanno confermato la ricostruzione dei Testimone_3 bambini , come testimonia anche la narrazione fatta dall'alunna . In particolare , la maestra veniva immediatamente e spontaneamente informata dai Per_2 bambini di quanto visionato dagli stessi nell'ora precedente : “ Il giorno stesso entrando in classe al cambio dell'ora con l'insegnante , due alunne Parte_1 subito , ed in seguito altri della classe , mi hanno riferito di aver visto un filmato mostrato dall'insegnante i cui contenuti e le successive reazioni sono così Parte_1
descritti : un uomo nudo seduto su uno sgabello in una stanza buia;
un uomo ed una donna abbracciati che si baciavano in un letto;
una donna in sala operatoria;
dalla sua cosa ( nel racconto veniva gestualmente indicato con le mani l'utero ) si vedeva la testa di un bambino mentre la donna gridava;
anche alcuni di noi si sono messi a gridare , poi usciva un bambino tutto sporco di sangue attaccato con una corda;
uno schifo . Alcuni di noi hanno iniziato a dire “ che schifo , blah e hanno abbassato la testa sul banco e hanno chiuso gli occhi.
Durante la visione la maestra girava tra i banchi , mentre i bambini le chiedevano come mai stesse guardando quel video .
La signora fferma che , nel tardo pomeriggio del 20.9.2022 , diversi genitori Tes_3 della classe l'hanno contattata in qualità di rappresentante di classe per riferire l'accaduto . Alla presenza della signora , della maestra , del Tes_1 Per_2 maestro e del rettore , l'alunna ha raccontato che , dopo aver visto un Per_4 breve video sulle cellule , la maestra ha proiettato sulla LIM un lungo Parte_1
filmato sulla nascita dei bambini : durante la fase di uscita del bambino hanno tutti urlato , qualcuno si è girato dall'altra parte , mentre altri gridavano “ che schifo “ . La bambina afferma anche di essere stata colpita dall'immagine dell'uomo e della donna che si baciavano stesi sul letto .
Al termine della riunione il maestro , collaboratore del rettore , ha visionato il Per_4 video in questione , appurando che la scena dell'uomo nudo sul cubo appare al minuto 13 , la scena delle effusioni amorose al minuto 15 , mentre la scena della fase espulsiva del feto si svolge al minuto 42 del filmato .
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi come la condotta della docente si è posta in aperto contrasto con i doveri di responsabilità e correttezza propri della funzione , oltre ad aver pregiudicato il rapporto di fiducia intercorrente tra pubblica amministrazione e dipendente , docente e studenti , docente e famiglia “ .
Risulta pertanto , ad avviso del collegio , che l ha solo esposto le risultanze Tes_2 istruttorie del procedimento in forza delle quali ha ritenuto provati i fatti contestati e cioè – è bene ripeterlo - : grave violazione dei doveri di correttezza e responsabilità per aver fatto visionare un video sulla riproduzione umana, contenente immagini di nudo esplicite, terminologia scientifica e contenuti non adatti ad alunni della scuola primaria;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente, tra docente e studenti e tra docente e famiglie”. Si deve aggiungere , in punto di diritto , che “ il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presuppone circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate , così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato “ ( coì in motivazione Cass. 28248/2024 ; in senso conforme Cass.
11540/2019 ; Cass.8293/2019 ).
Nella fattispecie – si ripete – il provvedimento che ha irrogato la sanzione della sospensione appare in sintonia , nel suo nucleo essenziale , con i fatti contestati e non può quindi ravvisarsi alcuna concreta menomazione del diritto di difesa della lavoratrice.
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Con un secondo motivo , , con diffuse argomentazioni , assume un Parte_1 malgoverno da parte del Tribunale delle risultanze testimoniali in ordine alla visione del video in contestazione .
L'appellante afferma che “ contrariamente a quanto sarebbe emerso dai racconti di alcuni bambini la tematica della maternità e della nascita non ha mai formato oggetto della lezione , né vi sono stati momenti dedicati al tema delle relazioni e di quelle sessuali : motivo per cui non può considerarsi intenzionale la visione di un brevissimo frammento di scena ( come quella citata di una coppia in intimità ) senza che vi si sia mai soffermati , per quanto poco di essa possa essersi scorto a causa di un fortuito errore di avanzamento . Va poi sottolineato che l'istruttoria ha confermato che il video non è stato visionato per intero….. durante e dopo la visione del video contestato , in classe non vi sono stati segni di sconvolgimento e/o di turbamento : gli asseriti episodi di turbamento ( ad esempio la dichiarazione resa dalla teste circa la presunta intenzione della figlia di non voler avere figli ) Tes_1 lasciano molte perplessità circa la loro veridicità giacchè non sono mai stati menzionati prima dell'escussione testimoniale …”.
Anche tale motivo , ad avviso del collegio , è infondato .
Il Tribunale ha riportato testualmente ed integralmente le dichiarazioni rese dai testi sentiti : , insegnate che ha svolto l'ora successiva a Persona_2 quella di;
rappresentante di classe;
Parte_1 Testimone_4 [...]
, mamma di uno dei bambini interessati. Tes_5 Ritiene il Collegio, in sintonia con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , che gli addebiti contestati abbiano trovato conferma nell'istruttoria espletata .
In particolare la teste ha dichiarato : “ mi ricordo dell'episodio di Per_2
settembre 2022 che ha coinvolto la ricorrente;
al cambio dell'ora sono entrata in classe dopo l'ora della collega;
3 alunne mi sono venute incontro dicendomi: “Tu non sai che video abbiamo visto” ma sul momento non ho approfondito avendo premura di iniziare la lezione;
al termine, alle 10.30 in occasione dell'intervallo, le stesse bambine insieme a delle altre mi hanno raccontato il contesto di questo video, in tutto erano in cinque;
le ragazze mi dissero di aver visto un video in cui c'era una coppia che a seguito della simulazione di un atto sessuale, si vedeva la donna rimasta incinta e si era visto il momento del parto;
alcune bambine erano rimaste molto provate dalla vista della fuoriuscita del bambino, raccontavano in modo dettagliato “la corda” intesa come il cordone ombelicale e molto sangue, mi chiesero se era vero che usciva prima la testa;
…..parlai col resto della classe lo stesso giorno, ricordo che i maschi parlarono di aver visto scene in cui i protagonisti erano tutti nudi;
quando parlai con la classe tutti concordavano che quanto raccontatomi dalle bambine corrispondeva al vero;
non parlai di questo episodio con nessuno, ma la stessa sera la mia rappresentante di classe, una genitrice, mi segnalò l'episodio a sua volta segnalatole da altri, ci Testimone_3 sentimmo al telefono la sera stessa e mi riferì che alcune bambine tornate a casa avevano raccontato del video ai genitori, i girò anche degli screenshot del Tes_3 video che i genitori dai racconti dei figli avevano rinvenuto da youtube;
il giorno dopo sono stata convocata dal vicepreside , che mi disse di Persona_5 aver ricevuto una mail da una mamma che segnalava la vicenda, e io gli raccontai quel che era successo il giorno prima;
, in seguito, e il rettore mi convocarono a una riunione presente Per_3 Persona_6 rappresentante di classe, e la mamma che aveva inviato la mail che in quel Tes_3 momento ho scoperto essere in quella riunione ognuno ha narrato Testimone_5
l'accaduto, non era presente;
io non ho mai parlato di questa vicenda Parte_1
con la ricorrente;
sostituiva una collega di matematica in un'ora di supplenza;
( …. ) Parte_1
i bambini mi dissero anche che dal video avevano visto la coppia andare a letto assieme e che si muovevano;
quanto al turbamento dei bambini di cui ho detto, una delle bambine iniziò a piangere, disse che vedeva scene di sangue e che voleva andare a casa “.
La teste ha, fra l'altro , dichiarato : “ mia figlia la sera stessa tornò a Testimone_5 casa dicendomi che non avrebbe mai fatto un figlio e a mia domanda mi disse che la maestra le aveva fatto vedere in classe un video sulla nascita dei bambini;
Tes_6
mi disse che i bambini in classe urlavano, qualcuno era andato in bagno e altri Per_7 si erano coperti gli occhi, mi disse che il video l'aveva spaventata;
( …. ) ; ho chiesto quindi in chat a un paio di altre mamme se risultasse anche a loro e ho avuto un riscontro positivo e il giorno dopo ho scritto una mail al vicepreside per sapere Per_3 come il video si inseriva nel progetto educativo dei bambini e ho messo anche il link del video… “
La teste ha dichiarato : “ sono stata coinvolta nella vicenda riguardante la Tes_3 ricorrente come rappresentante di classe, ricordo di aver ricevuto delle segnalazioni di alcuni genitori, per lo più mamme di bambine, sul fatto che quel giorno avevano visto un video che le aveva scosse, mi scrissero privatamente, almeno mi pare;
ne chiesi conto a mia figlia che mi disse che avevano visto un video, per quel che ricordo mi disse che riguardava la nascita dei bambini e a un certo punto alcuni bambini hanno urlato, lei in quel momento non stava prestando grande attenzione al video ma alle urla aveva alzato la testa e aveva visto un frammento di scena dell'espulsione di un bambino durante il parto;
……a quel punto non ricordo se la sera stessa o il giorno dopo ho riferito della vicenda alla maestra , so Persona_2 che ne parlai comunque con altri genitori fuori da scuola il giorno dopo;
…..di questo episodio parlai se non erro fuori da scuola con tre o quattro genitori, mi dissero che le figlie erano rimaste scosse, alcune dissero che non volevano avere figli, quel che contestavano, una in particolare, che non si poteva far vedere un video così senza dirlo alla famiglia e senza una preparazione adeguata;
quel giorno era Parte_1 supplente, non ricordo di cosa;
….mia figlia mi disse che c'erano state delle scene nel video in cui i due genitori facevano l'amore ma che la maestra le aveva fatte andare avanti veloce… “
Le dichiarazioni appena riportate sono chiare , concordanti e perentorie e provano, che gli alunni della 5 A primaria del Convitto Nazionale RO NE hanno avuto modo di vedere, con la proiezione del video oggetto di contestazione , immagini esplicite di nudità, momenti di intimità tra un uomo e una donna, della nascita di un bambino.
Il Collegio rileva che il video oggetto di contestazione , acquisito dalla Corte ritualmente agli atti del procedimento , mostra – come già rilevato dal Tribunale - effettivamente immagini esplicite di nudità, momenti di intimità tra un uomo e una donna, della nascita di un bambino. .
Le dichiarazioni testimoniali suddette provano inoltre, tenuto conto dei descritti effetti di quella visione su alcuni alunni e della conseguente reazione delle famiglie, il conseguente grave pregiudizio non solo del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente ma anche tra docente e studenti e tra docente e famiglie”. ( cfr. im particolare teste : “ fuori da scuola con tre o Tes_3
quattro genitori, mi dissero che le figlie erano rimaste scosse, alcune dissero che non volevano avere figli, quel che contestavano, una in particolare, che non si poteva far vedere un video così senza dirlo alla famiglia e senza una preparazione adeguata “).
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Con un terzo motivo , l'appellante censura la sentenza per non aver adeguatamente considerato la irrilevanza disciplinare delle condotte.
Osserva : “ Ipotizzando che gli alunni abbiano effettivamente visionato le immagini contestate, e anche se fossero state eventualmente mostrate agli alunni "immagini di nudo maschile e femminile compresa la ripresa in diretta della fase espulsiva con il primo piano sui genitali femminili", si tratta di una contestazione antiscientifica che sembra provenire direttamente dalla scuola degli anni '50. Vogliamo far credere che alunni di quinta elementare verrebbero turbati dalla visione del corpo umano e da come avviene la nascita? Vogliamo veramente tornare alla cicogna e ai bambini nati sotto il cavolo? Il tutto perché un (UNO!) genitore su tutta la classe ha chiesto chiarimenti?! Tanto varrebbe, a questo punto, eliminare dal programma della quinta primaria lo studio del corpo umano... E invece, sono proprio le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" ( D.M.
254/2012: DOC. 7 primo grado) a confermare quanto abbiamo appena scritto. Le indicazioni dello stesso per la scuola primaria Controparte_1 affermano infatti che, al termine della scuola primaria "L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico (...): Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute". Inoltre, nella classe quinta della scuola primaria, l'alunno deve essere in grado di "Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente;
costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità".
L'appellante , censurando ancora la sentenza , osserva che “ non è vero che “ ciò che è oggetto dell'addebito è la superficialità e negligenza della maestra “ perché
l'addebito ha riguardato proprio il contenuto del video “
Con un quarto motivo , assume la violazione dell'art. 29 del CCNL Scuola Parte_1
19 Aprile 2018.
Osserva : “ la suddetta disposizione afferma che «...il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte anti doverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento». Tutti i fatti contestati rientrerebbero comunque nelle legittime scelte autonome di insegnamento della ricorrente, coerenti con il curricolo nazionale e non sindacabili dal punto di vista disciplinare. La sentenza, sul punto, si presenta come tautologica e non argomentata: non è dato comprendere per quale ragione l'odierna esponente non avrebbe avuto rispetto “dei fruitori di tale insegnamento, della loro età e del loro livello di crescita e di conoscenza”, si tratta di una presa di posizione a prescindere che non spiega ma presuppone e basta. Anche le norme citate sono state invocate a sproposito. Il richiamo al DPR 275/99 non ha alcuna attinenza con la libertà di insegnamento del singolo docente, ma è la norma che sta alla base dell'autonomia scolastica: significa che le scuole possono progettare e realizzare autonomamente interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, purché adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. Anche l'art. 1 della legge n. 53/2003 non ha alcuna attinenza con la libertà di insegnamento del singolo docente: la norma semplicemente delega il Governo ad adottare “uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale” e ciò al fine di “favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione”.
Con un quinto motivo , censura la sentenza per non avere il Tribunale Parte_1 considerato la manifesta sproporzione della sanzione inflitta.
Osserva : “ La sospensione di un mese è infatti la sanzione massima prevista dall'art. 494 d. lgs. 297/1994 (essa, infatti, è compresa tra un giorno e un mese). Pur innanzi a qualche eventuale riscontro circa i fatti contestati, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, per giunta della durata di un mese (e cioè quella massima prevista dalla fattispecie), appare certamente eccessiva, tenuto conto della oggettiva non gravità delle condotte contestate ….. La sentenza impugnata non ha considerato, ai fini della graduazione della sanzione, la totale non intenzionalità dei fatti addebitati della ricorrente “
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva stretta connessione, non colgono , ad avviso del collegio, nel segno .
In relazione alle questioni sollevate con il terzo ed il quarto motivo di appello , il
Collegio condivide le argomentazioni del Tribunale laddove ha affermato : “ Né può condividersi quanto dedotto dalla difesa della ricorrente circa il fatto che la contestazione disciplinare integrerebbe un contenuto addirittura antiscientifico, e che si ignorerebbe il diverso livello di crescita, conoscenza e consapevolezza degli alunni di una scuola elementare.
Difatti, ciò che è oggetto di addebito è la superficialità e negligenza della maestra, peraltro nell'ambito di tre ore di supplenza, di fronte ad una classe di cui non aveva particolari conoscenze, senza nemmeno un confronto con i colleghi e una piena consapevolezza dell'opportunità della propria scelta, accettando la proiezione di un video con immagini tanto forti, che presuppongono non tanto la conoscenza basilare dell'anatomia, delle relazioni intime e del parto, ma la diretta visione di tali eventi.
Tantomeno, può trovare apprezzamento nella presente sede l'invocato diritto alla libertà di insegnamento, che non è certo priva di vincolo alcuno dovendosi necessariamente indirizzare al rispetto dei fruitori di tale insegnamento, della loro età e del loro livello di crescita e di conoscenza, elementi tutti di cui l'insegnante, nel caso di specie, non ha avuto rispetto alcuno “
Il Collegio ritiene che non possano essere trascurate le circostanze della fattispecie in esame nella quale una docente, chiamata a svolgere solo tre ore di supplenza, ha consentito ad alunni della quinta classe di una scuola primaria di cui nemmeno aveva quindi quotidiana conoscenza , di visionare, attraverso la proiezione oggetto della contestazione , immagini esplicite di nudità, momenti di intimità tra un uomo e una donna, della nascita di un bambino.
In tale contesto , il appellato in memoria giustamente , ad avviso del CP_1
collegio , osserva che “ l'approccio a determinate tematiche , in ambito scolastico , presuppone l'utilizzo di un metodo integrato ed il coordinamento di diverse figure specializzate e , eventualmente , di un supporto di carattere psicologico . Gli allievi vanno prima preparati e guidati in percorsi tanto delicati e nell'esplorazione di sé , per cui non si pome un problema di libertà di insegnamento ma di attenzione pedagogica nei confronti dei bambini , i cui equilibri vanno salvaguardati “ .
Ritiene il Collegio che non possa allora nella fattispecie semplicisticamente essere invocato il principio della libertà di insegnamento .
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che “ la libertà
d'insegnamento quale libertà individuale costituisce un valore costituzionale (art. 33, comma 1, Cost.), che, però, non è illimitata, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell'insegnamento, cioè dell'alunno (art. 31, art. 32, comma 2, e art. 34 Cost.).
I principi costituzionali trovano conferma negli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 297 del 1994.
L'art. 1 (Formazione della personalità degli alunni e libertà d'insegnamento) così prevede: «1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2.
L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca»; l'art. 2 (Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio) precisa: «1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio».
La libertà d'insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come “autonomia didattica” diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio “diritto allo studio”.
Non è, dunque, libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio, attraverso l'autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, “la piena formazione della personalità” dei discenti. “ ( così in motivazione , punto 2.7 , Cass. Sez. Lav. 17897/2023 scrutinando la legittimità di un provvedimento di dispenza ex art. 512 d.lgs
.297/2014 ).
Tenuto conto di tali principi, la condotta tenuta da non può certo Parte_1
ritenersi improntata alla piena tutela di alunni di una quinta classe della scuola primaria , così come concretamente confermato dalle circostanze già descritte ed emerse dall'istruttoria espletata e che hanno comportato - si ribadisce - non solo il contestato grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente ma anche quello tra docente e studenti e tra docente e famiglie.
Ritiene il Collegio che , nella valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive della vicenda , così come emerse anche all'esito della istruttoria orale espletata dal Tribunale , la sanzione comminata sia congrua rispetto alla oggettiva gravità dei fatti.
Sul punto il Tribunale ha giustamente , ad avviso del collegio, affermato “ è innegabile l'oggettiva gravità del fatto, soprattutto se lo si considera alla luce delle effettive vittime della condotta addebitata, ovvero giovani alunni di quinta elementare, nel pieno di una età di sviluppo ove è indispensabile e doverosa la massima cautela avendo riguardo alle possibili ripercussioni delle scelte didattiche, quale quella posta in essere dalla ricorrente, tanto più quando sono frutto di improvvisazione, superficialità e negligenza “ .
In senso contrario , l'appellante rileva che “ la sentenza impugnata non ha considerato , ai fini della graduazione della sanzione , la totale non intenzionalità dei fatti addebitati della ricorrente “
Afferma testualmente : “ In sintesi gli elementi emersi dalle testimonianze , utili ai fini di una ricostruzione corretta …sono i seguenti : la durata della visione secondo i testimoni è di circa 20 minuti ( comprensiva delle pause e delle spiegazioni ) e non è corrispondente alla durata dell'intero video ( più di 40 minuti ) : la coppia in intimità
è stata vista in modo fuggevole come del resto confermato dalla teste Tes_3
Rappresentante di classe ( “ ….la maestra le aveva fatte andare avanti veloce “ ) il che dimostra che la breve visione è stata accidentale sia che non è stata proposta appositamente;
anche la visione della scena del parto è stata accidentale , peraltro in un momento in cui l'insegnante era stata distratta da un'altra persona ( il maestro
)… “ Per_4
In proposito il Collegio ribadisce che l'istruttoria ha confermato che gli alunni della
5^ A hanno comunque ed in ogni caso avuto modo di vedere , durante le ore di supplenza di , con la proiezione del video oggetto di contestazione, Parte_1
immagini esplicite di nudità, momenti di intimità tra un uomo e una donna, della nascita di un bambino.
Ritiene inoltre il Collegio come che nella valutazione delle prove testimoniali ed in particolare delle dichiarazioni rese dalla teste ( “ mi ricordo che Testimone_5 Per_7 mi disse che l'intenzione della maestra era di saltare alcuni pezzi di video, ma durante la proiezione aveva avuto delle interruzioni e non era riuscita a saltare dei pezzi come voleva “ ) , il Tribunale abbia già correttamente rilevato : “ Senza dubbio vero che la teste ha dato atto che, ad avviso della figlia, l'intenzione Tes_1 della maestra fosse quella di saltare alcuni pezzi di video, ragionevolmente quelli di maggior impatto, ma di non esserci sempre riuscita. Nondimeno, Parte_1
avrebbe dovuto evitare, a monte, di proiettare un video di tale
[...] contenuto, con immagini così esplicite come quelle in commento. Anzi, la consapevolezza che fosse necessario saltare alcune parti del video rende ancor più grave la condotta ….. “ Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/2014 , così come modificato ex d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4966/2024 del Tribunale di LA;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
LA, 30 ottobre 2025
Il Presidente .
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