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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25215/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25215/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALIMENTO ADRIANO e con elezione di domicilio in VIA MAMELI, 31 20129
MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BOTTARI CESARE e con elezione di domicilio in PIAZZA LIMA, 1 20124 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.06.2022 la sig.ra ha Parte_1 convenuto il giudizio l'Avv. Roberta SERPELLINI chiedendo di:
“- accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa dell'Avv. per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa e, per l'effetto,
- condannare l'Avv. a restituire alla Sig.ra la somma di euro Controparte_1 Parte_1
7.373,14 oltre interessi legali.”
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha introdotto le seguente nuove domande:
- accertare e dichiarare la nullità della clausola 1 del contratto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
- condannare l'Avv. a restituire alla Sig.ra la somma di euro Controparte_1 Parte_1
35.799,16 da intendersi comprensiva di Euro 7.373,14 oltre interessi legali per tutti i motivi indicati in narrativa.”
Si è costituita in giudizio l'Avvocato hiedendo di: CP_1
“Accertare e dichiarare che la domanda di arricchimento senza causa non è proponibile ex art. art.
2042 c.c.
Nel merito: rigettare le domande della sig.ra poiché infondate in fatto e diritto per Parte_1
i motivi di cui in narrativa.
Condannare parte attrice al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa.”
Assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte tutte le richieste istruttorie di parte attrice, all'udienza del 05.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 6 In sintesi, l'odierna attrice ha allegato di avere subito un grave infortunio nel 2018 e di essersi affidata all'Avv. per farsi assistere sia nella causa civile che in quella penale Controparte_1 inerente al sinistro stradale.
La controversia nasce da una differenza tra la somma indicata a titolo di compensi professionali nell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'attrice e dal difensore e quanto effettivamente corrisposto a titolo di compenso per l'attività di assistenza in sede civile.
Infatti, mentre la quietanza firmata dalla Sig.ra e dall'avv. indicava le spese Pt_1 CP_1 legali per l'assistenza in sede civile nell'importo di €46.310,80, la fattura emessa successivamente dall'avvocato e pagata dall'attrice era pari alla somma € 53.683,94, con una differenza rispetto all'importo quietanzato di €7.373,14 (doc. 7 e 9 attrice) con conseguente asserito diritto dell'attrice a ripetere la somma indicata in quanto non dovuta.
L'Avvocato ha eccepito l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa CP_1 in quanto azione sussidiaria rispetto a quella contrattuale da cui scaturisce la pretesa dell'attrice.
Nel merito ha affermato che il compenso percepito era in linea con l'accordo tariffario stipulato con l'attrice ( cfr doc. 1 di parte convenuta ) ed ha evidenziato come la somma di euro 46.310,80 per spese di assistenza in sede civile indicata nell'atto di transazione e quietanza fosse frutto di un refuso del liquidatore il quale ha riportato solo l'importo netto dei compensi dovuti in sede civile e in sede penale, senza aggiungere IVA e contributo previdenziale così come da comunicazione del 22.01.2021 (doc. 4 convenuta).
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. parte attrice ha proposto una nuova domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Avv. a restituire € 35.799,16 (comprensivi dei CP_1
€7.373,14 inizialmente contestati), fondata sull'assunto che il difensore avrebbe applicato uno scaglione più alto del dovuto, ossia lo scaglione previsto dalla lettera “x” del contratto, anziché lo scaglione “v” , dovendosi escludere dal conteggio del risarcimento le somme versate dall'INAIL, le spese legali e il risarcimento per il danno parentale. Ha eccepito inoltre l'invalidità della clausola del contratto che parametrava il compenso al valore del risarcimento ottenuto per violazione del codice del consumo, trattandosi di clausola vessatoria che richiedeva la prova di essere stata oggetto di specifica trattativa.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall' attrice con l'atto di citazione.
pagina 3 di 6 In tesi di parte convenuta difetterebbe il requisito della residualità della domanda di arricchimento senza causa a fronte di pretesa restitutoria fondata su titolo contrattuale.
Osserva il Tribunale che, posto il principio di diritto per il quale spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. ex multis Cass. 18/07/2011, n. 15724), tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte
(cfr. ex multis Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass. 17/02/2020, n.
3893), nel caso di specie è evidente che, per quanto l'attrice abbia erroneamente qualificato la domanda quale arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., è evidente si tratta di domanda diretta ad ottenere la restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c. , di somma corrisposta al difensore ed asseritamente non dovuta in ragione della discrepanza tra l'atto di transazione e quietanza sottoscritto in data 21.01.2021 e la fattura 5/2021 emessa dal difensore (doc. 7 e 9 attrice).
Nel merito la domanda è infondata
L'atto transazione e quietanza del 21.01.2021 sottoscritto dall'attrice e dal difensore non è chiaro in quanto in esso si legge che l'importo riconosciuto all'attrice – pari ad euro 385.128,38 ( al netto dell'acconto di euro 90.000 già percepito ) - “ è comprensivo delle spese legali di euro
46.310,80 “ e successivamente che “ Nell'importo di cui sopra sono compresi anche euro 5.836,46 quali onorari legali in sede penale oltre quelli in sede civile € 46.310,80 come da paragrafo precedente “.
Osserva il Tribunale che la documentazione versata in atti dimostra che l'importo di euro
46.310,80 era comprensivo anche delle spese relative al patrocinio penale (pari ad euro 5.836,46
) e che la somma indicata era al netto di IVA e Cpa .
Infatti il difensore ha emesso due fatture: la fattura n. 5/2021 relativa ai compensi per l'assistenza civile ( cfr doc. 9 ) e la fattura n. 7/2021 per il patrocinio in sede penale ( cfr doc. 11 )
Nella prima fattura gli onorari sono stati quantificati in €42.310,80, cui si aggiungono
€1.692,43 di CPA (4%) e €9.680,71 di IVA (22%) per un totale lordo di € 53.683,94. Nella seconda fattura gli onorari sono stati quantificati in €4.000,00, cui si aggiungono €600,00 per spese generali, €184,00 di CPA (4%) e €1.052,48 di IVA (22%) per un totale di €5.836,48.
pagina 4 di 6 La semplice somma degli onorari riportati nelle due fatture (€ 42.310,80 + € 4.000,00) risulta pari alla somma indicata nell'atto di transazione e quietanza di € 46.310,80 che dunque non comprende IVA e CPA.
Tale ricostruzione è stata confermata dallo stesso liquidatore che, interpellato via mail dalla convenuta, ha chiarito che l'importo di €46.310,80 era stato indicato nella quietanza al netto degli accessori di legge, confermando che il totale dovuto per l'assistenza in sede civile comprensivo di IVA e CPa era di di € 53.683,94 ed autorizzando la modifica manuale dell'atto stesso da parte dell'Avv. ( cfr mail del 22.1.2021 sub. doc. 7 convenuta ) CP_1
Essendo l'IVA ed il CPA degli accessori dovuti per legge e che esulano dal compenso, è evidente che, in assenza di specifica previsione di segno contrario che indichi espressamente che l'importo delle spese legali fosse comprensiva degli anzidetti accessori, la quantificazione delle spese legali indicato nell'atto di transazione e quietanza va inteso al netto di tali accessori che quindi si aggiungono all'importo indicato.
In conclusioni non vi è alcuna incongruenza tra quanto fatturato dall'Avv. e pagato CP_1 dall'attrice e quanto indicato nell'atto di quietanza, avendo il liquidatore semplicemente omesso di specificare che gli importi dovuti per l'assistenza in sede civile erano al netto degli oneri di legge.
Va dunque respinta la domanda dell'attrice diretta alla restituzione della somma di €7.373,14.
Sono inammissibili le ulteriori domande introdotte dall'attrice con la memoria ex art 183 VI comma n.1, essendo preclusa l'introduzione di domande nuove con l'anzidetta memoria, deputata alla sola precisazione o modificazione delle domanda già introdotte. Le domande in esame costituiscono domande nuove con riferimento sia al petitum che alla causa petendi.
Infatti, mentre con l'atto di citazione l'attrice ha chiesto la restituzione della somma di euro
7.373,14 in ragione dell'asserita discrepanza tra l'importo indicato nell'atto di transazione e quietanza e quello fatturato dal difensore, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha chiesto la restituzione della somma di euro a restituire €35.799,16 sul diverso assunto dell'applicazione da parte del difensore di uno scaglione tariffario non corrispondente al valore reale del risarcimento del danno ottenuto e ciò sulla base del contratto intercorso tra le parti ( cfr doc. 1 di parte convenuta ) e di quello della nullità della clausola n. 1 dell'accordo tariffario per violazione dell'art. 33 lett. n del codice del consumo. Si tratta di domande che, non costituendo conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dalla parte convenuta (
pagina 5 di 6 art. 183 comma 5° c.p.c. ), la parte non avrebbe potuto introdurre neppure alla prima udienza, non avendo la convenuta introdotto alcuna domanda riconvenzionale né eccezioni tali da giustificare la nuova domanda, a maggiore ragione non lo poteva fare con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. , trattandosi di pretese fondate sull'accordo tariffario, laddove la somma di cui l'attrice ha chiesto la restituzione trova titolo nell'atto di transazione e quietanza con la compagnia sottoscritto dalla parte e dal difensore.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio che vengono liquidate a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (5.201,00/26.000,00).
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.: la soccombenza in giudizio non è condizione sufficiente alla pronuncia della condanna per lite temeraria e l'obbiettiva poca chiarezza dell'atto di transazione e quietanza, riconosciuta dallo stesso liquidatore, dimostra l'infondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- respinge tutte le domande proposte dall'attrice sig.ra Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere a le spese del giudizio che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA se dovuta.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25215/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALIMENTO ADRIANO e con elezione di domicilio in VIA MAMELI, 31 20129
MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BOTTARI CESARE e con elezione di domicilio in PIAZZA LIMA, 1 20124 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.06.2022 la sig.ra ha Parte_1 convenuto il giudizio l'Avv. Roberta SERPELLINI chiedendo di:
“- accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa dell'Avv. per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa e, per l'effetto,
- condannare l'Avv. a restituire alla Sig.ra la somma di euro Controparte_1 Parte_1
7.373,14 oltre interessi legali.”
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha introdotto le seguente nuove domande:
- accertare e dichiarare la nullità della clausola 1 del contratto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
- condannare l'Avv. a restituire alla Sig.ra la somma di euro Controparte_1 Parte_1
35.799,16 da intendersi comprensiva di Euro 7.373,14 oltre interessi legali per tutti i motivi indicati in narrativa.”
Si è costituita in giudizio l'Avvocato hiedendo di: CP_1
“Accertare e dichiarare che la domanda di arricchimento senza causa non è proponibile ex art. art.
2042 c.c.
Nel merito: rigettare le domande della sig.ra poiché infondate in fatto e diritto per Parte_1
i motivi di cui in narrativa.
Condannare parte attrice al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa.”
Assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte tutte le richieste istruttorie di parte attrice, all'udienza del 05.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 6 In sintesi, l'odierna attrice ha allegato di avere subito un grave infortunio nel 2018 e di essersi affidata all'Avv. per farsi assistere sia nella causa civile che in quella penale Controparte_1 inerente al sinistro stradale.
La controversia nasce da una differenza tra la somma indicata a titolo di compensi professionali nell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'attrice e dal difensore e quanto effettivamente corrisposto a titolo di compenso per l'attività di assistenza in sede civile.
Infatti, mentre la quietanza firmata dalla Sig.ra e dall'avv. indicava le spese Pt_1 CP_1 legali per l'assistenza in sede civile nell'importo di €46.310,80, la fattura emessa successivamente dall'avvocato e pagata dall'attrice era pari alla somma € 53.683,94, con una differenza rispetto all'importo quietanzato di €7.373,14 (doc. 7 e 9 attrice) con conseguente asserito diritto dell'attrice a ripetere la somma indicata in quanto non dovuta.
L'Avvocato ha eccepito l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa CP_1 in quanto azione sussidiaria rispetto a quella contrattuale da cui scaturisce la pretesa dell'attrice.
Nel merito ha affermato che il compenso percepito era in linea con l'accordo tariffario stipulato con l'attrice ( cfr doc. 1 di parte convenuta ) ed ha evidenziato come la somma di euro 46.310,80 per spese di assistenza in sede civile indicata nell'atto di transazione e quietanza fosse frutto di un refuso del liquidatore il quale ha riportato solo l'importo netto dei compensi dovuti in sede civile e in sede penale, senza aggiungere IVA e contributo previdenziale così come da comunicazione del 22.01.2021 (doc. 4 convenuta).
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. parte attrice ha proposto una nuova domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Avv. a restituire € 35.799,16 (comprensivi dei CP_1
€7.373,14 inizialmente contestati), fondata sull'assunto che il difensore avrebbe applicato uno scaglione più alto del dovuto, ossia lo scaglione previsto dalla lettera “x” del contratto, anziché lo scaglione “v” , dovendosi escludere dal conteggio del risarcimento le somme versate dall'INAIL, le spese legali e il risarcimento per il danno parentale. Ha eccepito inoltre l'invalidità della clausola del contratto che parametrava il compenso al valore del risarcimento ottenuto per violazione del codice del consumo, trattandosi di clausola vessatoria che richiedeva la prova di essere stata oggetto di specifica trattativa.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall' attrice con l'atto di citazione.
pagina 3 di 6 In tesi di parte convenuta difetterebbe il requisito della residualità della domanda di arricchimento senza causa a fronte di pretesa restitutoria fondata su titolo contrattuale.
Osserva il Tribunale che, posto il principio di diritto per il quale spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. ex multis Cass. 18/07/2011, n. 15724), tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte
(cfr. ex multis Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass. 17/02/2020, n.
3893), nel caso di specie è evidente che, per quanto l'attrice abbia erroneamente qualificato la domanda quale arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., è evidente si tratta di domanda diretta ad ottenere la restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c. , di somma corrisposta al difensore ed asseritamente non dovuta in ragione della discrepanza tra l'atto di transazione e quietanza sottoscritto in data 21.01.2021 e la fattura 5/2021 emessa dal difensore (doc. 7 e 9 attrice).
Nel merito la domanda è infondata
L'atto transazione e quietanza del 21.01.2021 sottoscritto dall'attrice e dal difensore non è chiaro in quanto in esso si legge che l'importo riconosciuto all'attrice – pari ad euro 385.128,38 ( al netto dell'acconto di euro 90.000 già percepito ) - “ è comprensivo delle spese legali di euro
46.310,80 “ e successivamente che “ Nell'importo di cui sopra sono compresi anche euro 5.836,46 quali onorari legali in sede penale oltre quelli in sede civile € 46.310,80 come da paragrafo precedente “.
Osserva il Tribunale che la documentazione versata in atti dimostra che l'importo di euro
46.310,80 era comprensivo anche delle spese relative al patrocinio penale (pari ad euro 5.836,46
) e che la somma indicata era al netto di IVA e Cpa .
Infatti il difensore ha emesso due fatture: la fattura n. 5/2021 relativa ai compensi per l'assistenza civile ( cfr doc. 9 ) e la fattura n. 7/2021 per il patrocinio in sede penale ( cfr doc. 11 )
Nella prima fattura gli onorari sono stati quantificati in €42.310,80, cui si aggiungono
€1.692,43 di CPA (4%) e €9.680,71 di IVA (22%) per un totale lordo di € 53.683,94. Nella seconda fattura gli onorari sono stati quantificati in €4.000,00, cui si aggiungono €600,00 per spese generali, €184,00 di CPA (4%) e €1.052,48 di IVA (22%) per un totale di €5.836,48.
pagina 4 di 6 La semplice somma degli onorari riportati nelle due fatture (€ 42.310,80 + € 4.000,00) risulta pari alla somma indicata nell'atto di transazione e quietanza di € 46.310,80 che dunque non comprende IVA e CPA.
Tale ricostruzione è stata confermata dallo stesso liquidatore che, interpellato via mail dalla convenuta, ha chiarito che l'importo di €46.310,80 era stato indicato nella quietanza al netto degli accessori di legge, confermando che il totale dovuto per l'assistenza in sede civile comprensivo di IVA e CPa era di di € 53.683,94 ed autorizzando la modifica manuale dell'atto stesso da parte dell'Avv. ( cfr mail del 22.1.2021 sub. doc. 7 convenuta ) CP_1
Essendo l'IVA ed il CPA degli accessori dovuti per legge e che esulano dal compenso, è evidente che, in assenza di specifica previsione di segno contrario che indichi espressamente che l'importo delle spese legali fosse comprensiva degli anzidetti accessori, la quantificazione delle spese legali indicato nell'atto di transazione e quietanza va inteso al netto di tali accessori che quindi si aggiungono all'importo indicato.
In conclusioni non vi è alcuna incongruenza tra quanto fatturato dall'Avv. e pagato CP_1 dall'attrice e quanto indicato nell'atto di quietanza, avendo il liquidatore semplicemente omesso di specificare che gli importi dovuti per l'assistenza in sede civile erano al netto degli oneri di legge.
Va dunque respinta la domanda dell'attrice diretta alla restituzione della somma di €7.373,14.
Sono inammissibili le ulteriori domande introdotte dall'attrice con la memoria ex art 183 VI comma n.1, essendo preclusa l'introduzione di domande nuove con l'anzidetta memoria, deputata alla sola precisazione o modificazione delle domanda già introdotte. Le domande in esame costituiscono domande nuove con riferimento sia al petitum che alla causa petendi.
Infatti, mentre con l'atto di citazione l'attrice ha chiesto la restituzione della somma di euro
7.373,14 in ragione dell'asserita discrepanza tra l'importo indicato nell'atto di transazione e quietanza e quello fatturato dal difensore, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha chiesto la restituzione della somma di euro a restituire €35.799,16 sul diverso assunto dell'applicazione da parte del difensore di uno scaglione tariffario non corrispondente al valore reale del risarcimento del danno ottenuto e ciò sulla base del contratto intercorso tra le parti ( cfr doc. 1 di parte convenuta ) e di quello della nullità della clausola n. 1 dell'accordo tariffario per violazione dell'art. 33 lett. n del codice del consumo. Si tratta di domande che, non costituendo conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dalla parte convenuta (
pagina 5 di 6 art. 183 comma 5° c.p.c. ), la parte non avrebbe potuto introdurre neppure alla prima udienza, non avendo la convenuta introdotto alcuna domanda riconvenzionale né eccezioni tali da giustificare la nuova domanda, a maggiore ragione non lo poteva fare con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. , trattandosi di pretese fondate sull'accordo tariffario, laddove la somma di cui l'attrice ha chiesto la restituzione trova titolo nell'atto di transazione e quietanza con la compagnia sottoscritto dalla parte e dal difensore.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio che vengono liquidate a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (5.201,00/26.000,00).
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.: la soccombenza in giudizio non è condizione sufficiente alla pronuncia della condanna per lite temeraria e l'obbiettiva poca chiarezza dell'atto di transazione e quietanza, riconosciuta dallo stesso liquidatore, dimostra l'infondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- respinge tutte le domande proposte dall'attrice sig.ra Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere a le spese del giudizio che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA se dovuta.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6