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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 916/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Leoni, come da procura in atti Parte_1
appellante – appellata incidentale
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, CP_1 come da procura in atti appellato – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9708/2023 pubblicata il 2.11.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato in data 26.4.2023, chiedeva la condanna dell' al Parte_1 pagamento in suo favore della pensione di reversibilità dall'1.6.2022 (mese successivo al decesso del padre nella misura di legge. Persona_1
CP_
A sostegno della domanda deduceva di avere presentato all' in data 1.7.2022 domanda di pensione di reversibilità, ex art. 22 della L. n. 903/1965, a seguito del decesso del padre,
[...]
(nato a [...] il [...] e deceduto l'1.5.2022); che il predetto era titolare di pensione Per_1
CP_ CP_ di vecchiaia n. 11400520; che l' aveva respinto la domanda, in data 21.9.2022, per
1 mancanza del requisito della inabilità alla morte del padre;
che aveva infruttosamente esperito il procedimento amministrativo;
che aveva, invece, diritto alla prestazione richiesta, sussistendo i requisiti di legge;
che ella era già titolare di pensione di inabilità, ex art. 12 della L. n. 118/971, dall'1.7.2007, ed era totalmente a carico del de cuius in quanto inabile al lavoro, priva di reddito e disoccupata. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di ATP ai fini della dimostrazione del requisito di inabilità. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, per mancata prova dei requisiti richiesti dalla legge.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, pur riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario, essendo la beneficiaria della pensione di inabilità civile dal 2007, Per_1 rigettava il ricorso, ritenendo che la stessa non avesse offerto la prova della vivenza a carico del padre.
Ha proposto appello lamentando, sulla base di un unico motivo, “l'erronea o falsa Parte_1 interpretazione di norme di diritto nella parte in cui si contesta l'assenza di prova in ordine al requisito della vivenza a carico – omessa valutazione di un documento probatorio decisivo ai fini della controversia”.
Ha sostenuto, in particolare, l'appellante che, oltre a essere inabile al 100% e titolare di pensione di inabilità, ex art. 12 L. n.118/1971, con decorrenza dall'1.7.2007, era, altresì, convivente con il padre sino al suo decesso, e completamente a carico del genitore, in quanto disoccupata e Persona_1 priva di qualsivoglia fonte di reddito, come risultava dal modello 730/2021 depositato all'udienza del 31.10.2023, e dal modello 730/2023 allegato al ricorso in appello. CP_ Ha concluso chiedendo di condannare l' al pagamento in suo favore della pensione di reversibilità a far data dall'1.6.2022, per l'ammontare di legge, oltre interessi legali su ratei arretrati, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto. Ha, inoltre, proposto appello incidentale, condizionato all'eventuale riconoscimento della vivenza a carico del genitore, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, non coincidendo il requisito della “totale inabilità lavorativa”, richiesto per il riconoscimento della pensione di reversibilità, con quello della inabilità/invalidità adottato per la concessione delle provvidenze in favore degli invalidi civili.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- rigettare il gravame proposto dalla SI.ra , avverso la sentenza n. 9708/23 Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, in data 2 novembre 2023, in quanto
2 inammissibile/improcedibile e comunque infondato per non risultare dimostrato il requisito della vivenza a carico;
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto dall' e, per l'effetto, Controparte_2 annullare/riformare il capo della sentenza recante “Quanto al primo requisito lo stesso può ritenersi sussistente essendo stata la ricorrente giudizialmente riconosciuta titolare di pensione ex art. 12 l. 118/71” dichiarando invece il ricorso ex adverso proposto non fondato con riferimento alla inabilità lavorativa assoluta al momento del decesso.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali”.
Disposta una CTU medico-legale, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
L'art. 22 della L. n. 903/1965 prevede che i familiari del lavoratore pensionato, già titolare di pensione diretta, hanno diritto al trattamento economico della c.d. pensione di reversibilità, purché in possesso di due requisiti fondamentali, ossia l'inabilità al lavoro e la vivenza a carico dell'assicurato al momento del decesso di quest'ultimo.
Ciò posto, con particolare riferimento alla posizione dei figli, l'art. 22 cit. stabilisce che il diritto alla pensione ai superstiti spetta loro purché alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo (sul punto si veda,
Cass., ord. n. 26181/2016).
Con riferimento al requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 8678/2018), secondo cui l'art. 8 della L. n. 222 del
1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di reversibilità prevista dagli artt.
21 e 22 della L. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in senso conforme, Cass. n.
9946/2014).
3 Con riferimento, invece, al requisito della “vivenza a carico”, secondo il costante orientamento della
S.C. (ex multis, Cass. n. 23225/2024; n. 9237/2018), in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della
"vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
2. Alla luce dei principi sopra riportati, ritiene il Collegio che l'odierna appellante abbia dimostrato il requisito della “vivenza a carico”.
Nel giudizio di primo grado ha, infatti, depositato il modello 730/2021 del padre, Persona_1 dal quale risulta che la stessa era a carico del padre nella misura del 100%, sebbene relativamente all'anno 2020. Nel grado ha, poi, depositato il modello 730/2023, relativo ai redditi del 2022, anno del decesso del padre, dal quale risulta la sua vivenza a carico sempre nella misura del 100%.
Tale documentazione può essere utilizzata dal Collegio – avendo la depositato nel giudizio Per_1 di primo grado il modello 730/2021 del padre nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo ai redditi dalla stessa posseduti - sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393/2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti” (v. Cass. n. 20055/2016; n.
11994/2018; n. 28439/2019; n. 6201/2024);
Ed ancora che “nelle controversie di lavoro, per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali
4 carenze e potendo financo disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi” (Cass. n. 19208/2023).
3. Quanto al requisito sanitario, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, delle argomentazioni contenute nell'atto di appello, e della documentazione sanitaria depositata nel giudizio di primo grado, questa Corte ha ritenuto necessario disporre una CTU medico legale al fine di accertare il grado di invalidità da cui risultava affetta l'appellante alla data del decesso del padre, avvenuto l'1.5.2022.
Il CTU nominato, dott. ha effettuato le seguenti considerazioni medico legali: “Ci Persona_2 troviamo quindi di fronte ad una donna di 57 anni, pensionata per invalidità, affetta sostanzialmente da una sola patologia importante ai fine della presente indagine e rappresentata da un disturbo psichiatrico di tipo psicotico.
Coesiste una cardiopatia ischemica che tuttavia risultando - sia agli accertamenti clinico- strumentali in atti che all'eseguito esame obiettivo peritale - ben compensata non presenta importanza/rilievo in relazione ai quesiti postimi dal Collegio giudicante volti non ad accertare l'esistenza di una “semplice” invalidità ma di uno stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa quale richiesto dall'art. 22 della legge 903/1965.
Con riferimento alla patologia psichiatrica accertata la stessa è stata inquadrata da tempo in ambiente specialistico pubblico (cfr certificazione psichiatrica della ASL ROMA 1 del 21/10/2022 in atti) nell'ambito delle psicosi schizofreniche ed in particolare diagnosticata come schizofrenia paranoidea.
Utile ricordare al riguardo come con il termine psicosi si intenda in ambito medico un gruppo molto composito di patologie mentali in cui, a differenza delle nevrosi, il paziente non è conscio del proprio essere malato con tutto ciò che questo comporta in termini di adesione alla terapia e di consapevolezza, che è assente, del proprio rapporto anomalo con la realtà.
Con il termine poi di schizofrenia si intende, più specificatamente in Medicina, un quadro psicotico che nel DSM 5 (*) -testo di riferimento mondiale per la diagnosi delle patologie psichiatriche- è inquadrato nel capitolo “Spettro schizofrenico e altri disturbi psicotici” ove sono inseriti, indicandone i relativi sintomi diagnostici e differenziali, quadri patologici caratterizzati/definiti
“da anomalie in uno o più dei seguenti cinque ambiti: deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato
(discorso), comportamento motorio grossolanamente disorganizzato o anormale (inclusa catatonia)
e sintomi negativi”
5 In particolare, la schizofrenia viene definita come “un gruppo di disturbi emotivi, di tipo abitualmente psicotico, caratterizzati da erronea ed introiettiva percezione della realtà con allucinazioni, deliri, ambivalenze, effettività inopportuna ed inappropriata e comportamento alternante e particolarmente bizzarro o regressivo” (U. Fornari “Compendio di Psichiatria
Forense” Ed. EGES Torino 1994) ovvero come un quadro patologico “caratterizzato da psicosi
(perdita del contatto con la realtà), allucinazioni (false percezioni), deliri (falsi convincimenti), linguaggio e comportamento disorganizzati, appiattimento dell'affettività (manifestazioni emotive ridotte), deficit cognitivi (compromissione del ragionamento e della capacità di soluzione dei problemi) e malfunzionamento occupazionale e sociale.” (https://www.msdmanuals.com).
Con l'aggettivo “paronoideo” si intende invece un quadro psichico caratterizzato da “diffidenza ingiustificata e dal sospetto verso gli altri che riguarda l'interpretazione delle loro motivazioni quali dannose” (https://www.msdmanuals.com).
L'esistenza di tale patologia risulta chiaramente dalla storia clinica quale emerge dalla documentazione in atti (cfr comparsa di bulimia all'età di 14 anni, episodi acuti di psicosi con necessità di TSO ecc.).
Tale quadro clinico è stato confermato dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita medica peritale che, se certamente non specialistico, ha tuttavia permesso di rilevare/confermare l'esistenza ad oggi di molti dei sintomi tipici di tale malattia (diffidenza verso gli altri, rifiuto di assumere terapie adeguate, allucinazioni e deliri uditivi, indifferenza e chiusura verso il mondo esterno ecc.).
La visita specialistica psichiatrica presso struttura pubblica, richiesta al fine di doverosamente confermare, con un accertamento effettuato in ambiente specialistico, quanto emerso in sede di visita peritale, e l'esame della storia clinica ha confermato (cfr referto psichiatrico su carta intestata della datata 17/02/2025 a firma della dott.ssa in atti) il quadro Pt_2 Persona_3 clinico descritto e la relativa diagnosi nonché l'attuale gravità delle sue manifestazioni.
Se ora sulla base di quanto sino ad ora rilevato e discusso si passa ad esaminare dettagliatamente il quesito postomi dal Collegio giudicante … è difficile dare una risposta certa pur ritenendo, per i motivi di seguito indicati, di dover nel complesso rispondere positivamente al quesito postomi.
Da evidenziare al riguardo preliminarmente come la condizione di inidoneità lavorativa prevista dal quesito sulla base dalla richiamata normativa è di tale ampiezza e gravità (“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale”) che la dottrina medico-legale ha indicato il soddisfacimento dei requisiti richiesti solo per patologie gravissime (esiti di ictus con contestuale gravissima compromissione della deambulazione e della motilità degli arti, patologia neoplastica in fase metastatica, insufficienza
6 respiratoria a riposo malgrado ossigenoterapia, scompenso cardiaco in IV stadio, manifesta demenza ecc.) e tali da interferire con le stesse attività della vita quotidiana dovendosi ricomprendere nel suo perimetro (“qualsiasi attività lavorativa”) anche attività lavorative di tipo strettamente sedentario ovvero con l'esclusione di un impegno fisico anche solo modesto e senza per altro alcun riferimento ad attività lavorative confacenti alle attitudini del periziando/lavoratore come previsto invece per altre tipologie di invalidità.
Al fine di “adeguatamente motivare” tale giudizio è da rilevare come ci troviamo di fronte ad una persona che per la natura stessa della sua patologia non è cosciente della stessa conseguentemente, non è in grado di affrontarla e “combatterla” nelle sue manifestazioni cliniche.
In presenza di un tale quadro caratterizzato da un grave isolamento sociale, da diffidenza verso gli altri e più in generale verso il mondo esterno, risulta difficile ipotizzare la possibilità per la stessa di svolgere una qualsiasi attività lavorativa di cui non comprende la necessità/motivazione e che se
“obbligata” lo svolgerebbe senza alcun interesse e in modo discontinuo richiedendo per altro una costante supervisione da parte di terzi.
Difficile con un tale quadro, pertanto, ipotizzare la possibilità per la perizianda “di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.”; tutto ciò seppure gli “ostacoli”, ovviamente solo di natura mentale, allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa non appaiono presenti in una forma “piena” e tale da far considerare certa e incontestabile l'esistenza del quadro clinico richiesto.
Nel complesso tenuto conto di tutti gli elementi disponibili quali sopra descritti ritengo tuttavia esistenti gli elementi sanitari essenziali per il riconoscimento del beneficio richiesto in relazione soprattutto al concetto medico-legale di “lavoro proficuo” sotteso al concetto di capacità lavorativa ove il dato normativo “si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.” non può considerarsi tale da escludere il riconoscimento della provvidenza richiesta in presenza di “cascami” di residua capacità lavorativa quale quelli presenti nel perizianda e tali da impedire nel concreto lo svolgimento di una attività produttrice di reddito
(concetto medico-legale di “lavoro proficuo”) non potendosi inserire in tali ambito quelli ipoteticamente svolgibili in ambito e/a fini meramente occupazionali/rieducativi come quelli spesso organizzati dai Centri di Salute Mentale per favorire la socializzazione e migliorare le performance dei propri assistiti.
Con riferimento infine all'esistenza del quadro psicopatologico accertato ad una data ben precisa
(“alla data del 27.09.2022”), è da rilevare come tale valutazione non può derivare che dalla ricostruzione sulla base di quanto oggi accertato/accertabile del quadro allora esistente da effettuarsi necessariamente sulla base della documentazione sanitaria rilasciata/relativa a tale periodo temporale;
documentazione ai fini richiesti dal presente giudizio in grado di
7 descrivere/diagnosticare le patologie da cui era allora affetta la perizianda e soprattutto il grado invalidante, nei suoi riflessi lavorativi quali sopra delineati, che le stesse patologie determinavano nel tempo indicato nella perizianda.
In merito, la documentazione in atti relativa a tale periodo, quale riportata/indicata nel precedente paragrafo “Documentazione medica acquisita” della presente consulenza, permette di considerare provata alla data in esame (27 settembre 2022) l'esistenza del quadro psicotico oggi osservato.
Al riguardo è presente infatti in atti certificazione psichiatrica rilasciata dalla ASL ROMA 1 in data
21 ottobre 2022 e pertanto a meno di un mese dalla data in esame (27 settembre 2022) che attesta sia l'esistenza della patologia e la sua gravità sia il suo carattere già allora cronico (“…per la prima volta il 23/06/2004 a causa di episodio delirante a sfondo persecutorio (riferito dal padre), ha avuto ricoveri e TSO nel corso degli anni dal 2004 al 2005 ha fatto accessi al nostro servizio ma per nulla compliance all'uso di farmaci. La paziente è venuta in modo discontinuo e attualmente presenta una schizofrenia paranoidea ad andamento cronico (295.82 ICD IX) con attacchi di panico (300.01). A causa di questa situazione la paziente ha una vita molto limitata e ritirata, cosa che la ostacola nella sua vita di relazione, il rifiuto della terapia a parte bassi dosaggi di ansiolitici le peggiorano il suo stato di chiusura ed isolamento.”).
E ben vero che relativamente allo stesso periodo è presente in atti certificazione psichiatrica del
Policlinico “Gemelli” datata 27/06/2022 che non giunge a porre nessuna diagnosi ma tale certificazione -rilasciata come riportato espressamente nel relativo referto “con finalità medico- legali” e basata su un singolo colloquio- risulta, a sommesso pare dello scrivente, non significativa al riguardo e per così dire “minimalista” forse in relazione alla motivazione esclusivamente medico-legale del suo rilascio;
il tutto a confronto di quanto evidenziato in sede di visita peritale e nella restante documentazione in atti rilasciata a seguito di più visite e di una, seppure incostante, presa in carico clinica protrattasi negli anni”.
Il consulente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “La perizianda, sig.ra Pt_1
, alla data del 27 settembre 2022 come ancor oggi era affetta, quali patologie accertate a
[...] maggior valenza invalidante, da:
- Schizofrenia paranoidea cronica non tratta farmacologicamente con ritiro sociale
- Cardiopatia ischemia trattata con angioplastica e stent in buon compenso clinico.
Tali patologie allora, sulla base dei dati disponibili, così come oggi determinano per la ricorrente l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto mentale come esplicitato e motivato nel precedente paragrafo “Considerazioni medico-legali” della presente Consulenza”.
8 Le conclusioni del medico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal
Collegio perché precise e immuni da vizi logici e argomentativi, anche in assenza di osservazioni critiche delle parti.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto di a percepire la pensione di reversibilità a decorrere Parte_1 dall'1.6.2022 (primo giorno del mese successivo a quello del decesso del proprio dante causa), e, CP_ per l'effetto, deve essere condannato l' al pagamento dei relativi ratei con la medesima decorrenza, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo. CP_ Deve essere, conseguentemente, respinto l'appello incidentale proposto dall'
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. CP_ Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell'
Deve, infine, darsi atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il diritto di a percepire la pensione di reversibilità a decorrere Parte_1
CP_ dall'1.6.2022, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi ratei con la medesima decorrenza, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
CP_
- rigetta l'appello incidentale proposto dall' CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in €
2.500,00 quanto al primo grado e in € 3.500,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, Iva e
Cpa di legge;
CP_
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a carico dell'
- dà atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 15.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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