Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026REG.PROV.COLL.
N. 00066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Valderice (TP), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 2009/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. IU La CA;
Udito nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 l’avv. F. Stallone per la parte appellante;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Con l’originario ricorso di prime cure i ricorrenti, dichiaratisi proprietari di immobili attinti da ordinanze di demolizione, impugnavano, con richiesta di annullamento, la deliberazione della Giunta comunale di Valderice (TP), approvativa dell’« Atto di indirizzo relativo agli immobili acquisiti al patrimonio comunale ed occupati sine titulo dai rappresentanti dai responsabili dell’abuso o suoi aventi causa » volta a dar luogo a specifiche direttive circa gli adempimenti di competenza comunale relativi agli immobili abusivi anche ai fini di un eventuale impiego per fini pubblici e per il recupero dell’indennità di occupazione cui sarebbero tenuti i responsabili degli abusi e loro aventi causa.
1.2.- A sostegno della domanda caducatoria i ricorrenti deducevano, in via di estrema sintesi, che:
- il Comune di Valderice, in violazione delle disposizioni del d.lgs n. 380 del 2001, avrebbe omesso l’adozione della deliberazione consiliare circa l’interesse al mantenimento dei beni, da destinare a servizi pubblici;
- la delibera comunale che dichiara l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato non può fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato;
- nel caso di specie: a) l’occupazione degli immobili sine titulo non avrebbe potuto configurarsi come danno per la P.A. in quanto, mancando la motivata e puntuale dichiarazione di pubblico interesse, l’immobile non sarebbe stato suscettibile di godimento da parte del Comune, il quale avrebbe unicamente potuto unicamente demolirlo; b) il danno da occupazione abusiva di immobile non potrebbe, in tesi, ritenersi sussistente in re ipsa , né coincidente col mero fatto dell’occupazione; c) in alcun modo il Comune avrebbe potuto concedere in locazione o vendere gli immobili per cui è causa, dal momento che sarebbe mancata la dichiarazione di pubblico interesse indispensabile a sottrarre i beni edificati in violazione di legge; d) in ogni caso tutti gli immobili sarebbero strati sprovvisti di agibilità ed abitabilità, di scarico fognario e di fornitura idrica;
- l’atto di indirizzo non avrebbe contenuti amministrativi direttamente eseguibili, bensì costituirebbe il disegno di una cornice da svilupparsi con singoli provvedimenti gestionali (dei dirigenti e dei responsabili di servizio negli enti privi di dirigenza), né potrebbe disporre su beni la cui acquisizione non sia sorretta da atto consiliare sorretto da adeguata motivazione: nel caso di specie invece la Giunta avrebbe deliberato un atto di indirizzo sconfinando, di fatto, nelle attribuzioni riservate al Consiglio di cui all’art. 42 comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- nel sistema delineato dal Testo unico degli enti locali la giunta sarebbe l’organo politico esecutivo con competenza generale e residuale, abilitata a compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge (o dallo statuto) al consiglio comunale, la cui competenza è invece circoscritta ai soli atti fondamentali dell’ente, tassativamente ed espressamente indicati dall’articolo 42 comma 2, d. lg. 18 agosto 2000, n. 267: di qui l’(asserita) illegittimità dell’impugnato atto di indirizzo;
- in altre parole, la richiesta di indennizzo sarebbe illegittima, essendo riferita a beni non commerciabili e non godibili in nessuna maniera, che, in mancanza della declaratoria di pubblico interesse, potevano unicamente essere demoliti;
- sarebbe illegittima la determinazione del quantum dell’indennizzo non agganciata a parametri normativi di rango primario e con decorrenza diversa dalla dichiarazione di pubblico interesse del bene; ulteriore elemento di illegittimità sarebbe derivato anche dalla disparità di trattamento tra diverse tipologie di immobili.
1.3.- Con sentenza n. 2009 del 2023 il T.a.r. per la Sicilia, sez. II, dichiarava inammissibile il ricorso sul rilievo che « la delibera avversata, denominata “atto di indirizzo”, contiene delle disposizioni generali prive di carattere immediatamente precettivo e come tali inidonee ad incidere in via diretta nella sfera giuridica degli esponenti, risultando necessaria a tal fine la adozione di successive determinazioni attuative, per come prescritto nella medesima delibera ».
2.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello due degli originari quattro ricorrenti i quali ne hanno chiesto la riforma sulla base di doglianze volte a censurare l’(asserita) erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. In tal senso hanno evidenziato che l’impugnata deliberazione, in ragione del suo contenuto, non costituirebbe un atto di indirizzo così come qualificato dall’Amministrazione, ma un atto con il quale il Comune avrebbe dettato disposizioni prescrittive in tema di sgombero e di indennità di occupazione dei beni abusivi. Il Comune avrebbe sconfinato in un ambito che sarebbe ascritto al novero delle competenze consiliari, manifestando anche l’intendimento di esercitare i poteri di autotutela ex art. 823 c.c.
3.- Gli appellanti hanno, quindi, riproposto i motivi di primo grado non esaminati dal T.a.r. ribadendo l’omessa deliberazione consiliare circa il mantenimento dei beni da destinare a servizi pubblici, l’impossibile godimento dell’immobile, la violazione del riparto di competenze giunta/consiglio comunale tratteggiato dall’art. 42, comma 2, d. lgs. n. 267 del 2000, l’assenza di un danno indennizzabile, l’illegittimità dei criteri di quantificazione dell’indennizzo non correlati a disposizioni di legge, la decorrenza dell’indennizzo e la violazione dell’art. 3 Cost. con asserita disparità di trattamento.
4.- Il Comune di Valderice, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5.- All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, presente il procuratore di parte appellante, l’appello, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
7.- Deve essere premesso che l’azione innanzi al giudice amministrativo non rappresenta un’azione popolare ma richiede l’esistenza sia della legittimazione al ricorso (da intendersi come titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata), sia di un interesse al ricorso, da intendersi come utilità diretta (e in casi eccezionali previsti dalla legge anche « strumentale », cfr., da ultimo, Corte cost., 13 dicembre 2019, n. 271) che possa derivare dal suo accoglimento. L’interesse ad agire è dato dal « rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto » (Cons. Stato. Ad. plen. n. 4 del 2018).
8.- Nel caso di specie correttamente il T.a.r. ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso in mancanza di lesività – nei confronti della parte privata – del provvedimento impugnato e, dunque, in assenza di qualsivoglia utilità dall’invocato annullamento dell’impugnata deliberazione. Oggetto di impugnazione è, infatti, un atto con il quale la Giunta comunale ha espresso alcune direttive circa l’indennizzo da applicare ai detentori di immobili abusivi transitati al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 5 d. P.R. n. 380 del 2001.
9.- Ora, è del tutto evidente che trattasi di un atto, quello della Giunta, del tutto privo di effetti lesivi sul piano sostanziale perché, a tacer d’altro, recante un ‘indirizzo’ gestionale agli uffici che, al di là della sua compatibilità o meno col riparto di competenze interno all’ente locale, necessita di atti ‘attuativi’. A ciò va aggiunto che il giudice munito di giurisdizione sulle controversie involgenti la materiale richiesta di indennità (estranea al perimetro della causa), ossia il giudice ordinario (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 777 del 2021), ben potrà, in ipotesi, procedere alla disapplicazione di eventuali atti a monte laddove ritenuti rilevanti e illegittimi, fermo restando, peraltro, che, nel caso di specie, gli appellanti hanno pure mostrato di criticare – irritualmente – poteri che non risultano esercitati, riguardanti la (ipotetica e futura) ingiunzione indennitaria, sia nell’ an , sia nel potenziale quantum .
10.- Conclusivamente l’appello va rigettato, ciò che, ovviamente, determina l’inammissibilità dei motivi riproposti.
11.- Non è luogo a statuizione sulle spese del presente grado in mancanza di costituzione in giudizio del Comune di Valderice.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo dichiara inammissibile e dichiara inammissibili i motivi riproposti.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO IO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IU La CA, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU La CA | TO IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.