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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dl deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 6159/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Piccione, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Sergio Alessi giusta procura in notaio dr.ssa di Palermo del 19.1.2023, repertorio Persona_1
n. 2536 e raccolta n. 1915. RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.11.2024 esponeva che in data Parte_1
24.12.2013 aveva subito un infortunio sul lavoro e che, in conseguenza del suddetto incidente, gli era stato diagnosticato un “trauma contusivo e da schiacciamento all'arto inferiore destro con cospicuo versamento ematico sottocutaneo e plurime escoriazioni, turbe di circolo, trauma distorsivo spalla dx con tendinopatia post traumatica del sovraspinato, lesioni teno- legamentose della caviglia dx, trauma dorsale, stato ansioso reattivo”.
Rilevava che, per tale infortunio, gli veniva, dapprima, riconosciuta una menomazione della integrità psico-fisica in misura pari al 6% che, successivamente, veniva aumentata dall' CP_1 in misura pari al 7%.
Deduceva che, essendosi verificato un aggravamento degli esiti dell'infortunio subito, in data
22.1.2024 aveva presentato un'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del suddetto aggravamento.
Lamentava che l' , con provvedimento del 7.4.2024, aveva confermato la precedente CP_1 valutazione con riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7%.
Rilevava che avverso la suddetta valutazione del danno aveva tempestivamente proposto formale opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124/1965 e che, con nota del 3.11.2024, l' CP_1 aveva confermato la menomazione della integrità psico-fisica nella misura in precedenza riconosciuta.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che le infermità conseguenti all'infortunio da egli patito in data 24.12.2013 avevano subito un aggravamento, determinando in capo ad egli ricorrente una menomazione della integrità psico-fisica di grado superiore al 7% e, per l'effetto, nel caso in cui fosse accertata un grado di menomazione pari o superiore al 16%, condannare l' al pagamento in suo favore delle somme dovute in relazione al danno biologico da egli CP_2 stesso subito, oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
in via subordinata, nel caso in cui fosse accertata un grado di menomazione in misura superiore al 7% ed inferiore al 16%, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla costituzione CP_1 in suo favore di un indennizzo in capitale commisurato all'entità del danno biologico accertato, nonché al pagamento dei ratei maturati a far tempo dalla domanda amministrativa con interessi e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 4.2.2025, CP_1 contestava la fondatezza delle domande ex adverso proposte, di cui ne chiedeva
2 conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Veniva disposta c.t.u. medico-legale.
Depositata la consulenza tecnica, l'udienza dell'8.7.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti di ragione.
Ed invero il c.t.u. nominato in corso di causa, dopo attenta indagine, ha motivatamente riconosciuto che il ricorrente, nell'infortunio sul lavoro per cui è causa, ha riportato: “Esiti di trauma contusivo spalla destra. Esiti di trauma da schiacciamento arti inferiori”.
Il c.t.u., in particolare, ha osservato che il ricorrente “aveva subito, nell'infortunio del
24/12/2013 anche un trauma contusivo alla spalla destra, i cui postumi erano all'epoca stati riconosciuti dallo stesso Istituto e disconosciuti nel corso di visita per revisione passiva” rilevando che “In questa sede, anche con il supporto di nuova indagine strumentale (RM spalla destra del 19/09/2023) si è avuta contezza clinico-strumentale di un lieve deficit articolare a carico della spalla, che, con riferimento alla voce tabellare n. 223 di cui al DM 12/07/2020, rapportando il valore tabellare al grado di limitazione articolare riscontrato, induce al riconoscimento di un maggior danno in percentuale del 5%.
Il consulente ha, pertanto, concluso affermando che il ricorrente “a causa dell'infortunio sul lavoro del 24/12/2013, presenta postumi comportanti un danno biologico valutabile nella misura del 11% (undici per cento), sin dall'istanza di revisione passiva”.
Va poi rilevato che il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni formulate dall' , ha così CP_1 chiarito: “non si conviene che nell'infortunio sul lavoro del 24/12/2013 il non abbia Pt_1 subito alcun trauma alla spalla destra: nel trauma contusivo al dorso si ritiene poter ipotizzare anche un trauma della spalla, ma, a riprova di ciò, è allegata agli atti di causa la visita medica per accertamento postumi relativa all'infortunio effettuata presso l' in data 10/06/2014, CP_1 in cui viene testualmente riportato “residuano: 1) Arto superiore destro: lieve limitazione funzionale della spalla destra: Danno: 1 % (uno per cento). 2) Arto inferiore destro: limitazione funzionale piede e caviglia: Danno: 5% (Cinque per cento). danno complessivo per l'evento attuale 6% (sei per cento)”. Ha in particolare precisato che “non si conviene che nell'infortunio sul lavoro del 24/12/2013 il non abbia subito alcun trauma alla spalla destra: nel Pt_1 trauma contusivo al dorso si ritiene poter ipotizzare anche un trauma della spalla, ma, a
3 riprova di ciò, è allegata agli atti di causa la visita medica per accertamento postumi relativa all'infortunio effettuata presso l' in data 10/06/2014, in cui viene testualmente riportato CP_1
“RESIDUANO: 1) Arto superiore destro: lieve limitazione funzionale della spalla destra:
Danno: 1 % (uno per cento). 2) Arto inferiore destro: limitazione funzionale piede e caviglia:
Danno: 5% (Cinque per cento). danno complessivo per l'evento attuale 6% (sei per cento)”. Il
c.t.u. ha quindi motivatamente concluso affermando che il ricorrente a causa dell'infortunio sul lavoro del 24.12.2013, presenta postumi comportanti un danno biologico valutabile nella misura del 11% (undici per cento), sin dall'istanza di revisione passiva.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto di all'indennizzo in capitale nella misura dell'11% Parte_1 quale danno biologico conseguente all'infortunio sul lavoro del 24.12.2013, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore delle somme a tal titolo dovute a CP_1 decorrere dall'istanza di revisione passiva.
6.- Competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 legge 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
7.- Il limitato accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese giudiziali;
la restante quota si pone a carico dell' e si liquida in CP_1 favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati nel corso del giudizio come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 19.11.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
4 - in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 conseguimento dell'indennizzo in capitale per postumi conseguenti all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 24.12.2013 che ne hanno determinato invalidità permanente parziale come danno biologico nella misura dell'11% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore delle somme dovute per il predetto titolo CP_1 con la suindicata decorrenza, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria e interessi legali (salva l'applicazione dell'art. 16 L. 412/91);
- condanna altresì l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del CP_1 ricorrente, che liquida – già ridotte –in € 1.347,75 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Sergio PICCIONE, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., CP_2 liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 9 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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