TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/10/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
NN LI Presidente relatore
RA Benedetta giudice
RAUZI IV giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 3117/2024 tra:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. CIACCI LORNA, giusta delega in atti
e con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto
pagina 1 di 8 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terlano il
02/09/2006 da
, nata a [...] il [...] Controparte_1
e nato a [...] (D) il 31/01/1973 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terlano, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 6, parte II,
Serie A, dell'anno 2006, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
pagina 2 di 8 Per_
1. i figli minori , e vengono affidati ad Per_1 Per_2 Per_4
entrambi i genitori con modalità condivisa e con collocamento presso la madre e con il mantenimento della residenza presso quest'ultima nella casa già familiare sita in Bolzano, via Defregger
2/D interno 1, ove manterranno la loro residenza anagrafica.
2. La madre continuerà ad occuparsi di tutte le questioni burocratiche inerenti scuola, attività sportive ed extrascolastiche, pediatra e/o medico di base, ecc. riguardanti tutti e quattro i figli e terrà sempre aggiornato il padre;
3. I coniugi si accordano a che ciascun figlio minore (quindi anche non tutti e quattro contemporaneamente) trascorra con il padre un pomeriggio infrasettimanale e un week end (da sabato mattina a domenica sera e anche in questo caso eventualmente anche non tutti e quattro contemporaneamente) alternato con la madre, facendo però rientro presso la casa materna per il pernotto tra la notte del sabato e della domenica e precisato che il genitore che trascorrerà con i figli il week end dovrà occuparsi anche dei pasti e della frequentazione dei corsi sportivi degli stessi. I coniugi si
Per_ accordano sin da ora a che i figli e , stante la loro Per_2 Per_1
rispettiva età (16 anni le prime due e 15 anni il maschio) potranno decidere motivandone la scelta se passare i weekend alternati con il padre in quanto sufficientemente grandi per gestire il loro tempo libero in autonomia, mentre la figlia minore almeno fino al compimento dei 12 anni, e comunque finché Per_4
pagina 3 di 8 non avrà raggiunto adeguata autonomia, dovrà trascorrere i week end alternati di competenza del padre con quest'ultimo.
4. le vacanze scolastiche, salvo impegni lavorativi dei coniugi:
• settimana “Ogni Santi” e “Carnevale” verranno suddivise a metà con ciascun genitore o in alternativa ciascun genitore potrà trascorrere l'intera settimana con i figli ad anni alterni,
• settimana “Pasqua” un anno l'intero periodo con la mamma e l'anno successivo con il papà,
• due settimane di “Natale” verranno suddivise a metà con ciascun genitore e si concorda che la vigilia di natale (24 dicembre) i figli staranno con la mamma mentre il natale (25 dicembre) staranno con il papà, mentre nel caso in cui il papà dovesse trasferirsi in Sardegna in tal caso si concorda sin da ora tra i coniugi che ad anni alterni i figli trascorreranno entrambe le suddette giornate di festa con il padre purché quest'ultimo si organizzi per la trasferta in Sardegna dei figli durante tale festività dandone congruo preavviso alla madre;
5. durante le vacanze estive, fatte salve le iscrizioni dei figli ai corsi estivi e/o ai lavori estivi, ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive con i figli, concordando con l'altro genitore i relativi periodi entro il 31 gennaio di ciascun anno. Anche per le suddette vacanze estive i genitori concordano
Per_ sin da ora a che i figli e , stante la loro rispettiva Per_2 Per_1
età (16 anni le prime due e 15 anni il maschio) potranno decidere pagina 4 di 8 motivandone la scelta se passare le suddette due settimane di vacanze estive con il padre in quanto sufficientemente grandi per gestire il loro tempo libero in autonomia, mentre la figlia minore almeno fino al compimento dei 12 anni, e comunque finché Per_4
non avrà raggiunto adeguata autonomia, trascorrerà due settimane durante le vacanze estive con il padre;
6. il signor contribuirà al mantenimento dei figli , CP_2 Per_1 Per_2
Per_
e corrispondendo mensilmente alla signora Per_4 Parte_1
l'assegno mensile di Euro 200,00.- per ciascun figlio (per così ivi complessivi Euro 800,00.- al mese) finché non avrà rilasciato l'alloggio coniugale, mentre successivamente sarà tenuto a corrispondere un assegno mensile di Euro 225,00.- per ciascun figlio (per così ivi complessivi Euro 900,00.- al mese), entro il giorno 5 di ogni mese e suddetto importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, prima rivalutazione giugno 2025; tuttavia visto che la Sig.ra accetta sin da subito un assegno di mantenimento CP_1
complessivo per i quattro figli in importo contenuto e si accolla tutte le spese straordinarie per gli stessi si concorda sin da ora che dal momento che due figli raggiungeranno la loro autonomia economica, il mantenimento mensile che verrà corrisposto dal signor per gli altri figli rimarrà comunque invariato CP_2
nell'importo complessivo di Euro 900,00.-, come aggiornato ogni anno secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, e pagina 5 di 8 suddiviso pro quota per i figli non ancora economicamente autosufficienti, fino a quando l'obbligo permarrà in favore di un solo figlio non ancora economicamente autosufficiente, pertanto si stabilisce sin da ora che per quest'ultimo l'importo complessivo verrà ridotto ad euro 450,00.-, come aggiornato ogni anno secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano. visto che la
Sig.ra accetta di ricevere meno del minimo legalmente CP_1
previsto e si accolla tutte le spese straordinarie per i quattro figli.
Per_
7. le spese straordinarie per i figli minori , e Per_1 Per_2 Per_4
saranno a carico al 100% della madre, più precisamente le spese mediche non mutuabili necessarie, le spese scolastiche e/o universitarie (es.: tassa iscrizione annuale, costi testi libri esami, spese alloggio, spese trasporto da e per la sede universitaria, ecc.), e le spese sportive (palestra) per almeno uno sport / attività ricreativa o ludica a testa, comunque, in linea con quanto disposto per le suddette spese dal Protocollo d'intesa del
Tribunale di Bolzano e dell'Osservatorio di diritto di famiglia in uso per il Tribunale di Bolzano di data 6.09.2018, e sue successive modifiche. Le parti dichiarano che allo stato la sig.ra viene aiutata dalla propria madre nel pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie e che la stessa si è dichiarata disponibile a sostenerla anche in futuro, motivo questo per cui hanno proposto di porre le dette spese al 100% a carico della ricorrente inoltre, dichiarano che allo stato non sono prevedibili CP_1
pagina 6 di 8 spese straordinarie per i figli di natura ed entità eccezionali. Le parti si riservano sin d'ora di voler rivedere tale accordo in caso di venir meno della disponibilità della sig.ra a Parte_2
sostenere il nucleo familiare e/o in caso di sopravvenienze eccezionali in relazione alle dette spese e chiedono di voler inserire detta clausola nelle condizioni di divorzio.
8. L'assegno unico universale e/o tutte le contribuzioni pubbliche integralmente alla madre, mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno al 100% alla madre, così come le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute per ciascun figlio spetteranno alla madre in base alla contribuzione alla spesa straordinaria stessa.
9. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, la signora cede gratuitamente al signor Parte_1 CP_2
il 50% di sua proprietà dell'auto VW targata EN678MB intestata ad entrambi impegnandosi a sottoscrivere ogni atto necessario in caso di vendita del veicolo, mentre per quanto concerne la moto
RL ON targata EB77875 ed intestata solo al signor e acquistata con denaro di entrambe i coniugi, il signor CP_2
si impegna a metterla in vendita e il ricavato della CP_2
suddetta vendita dovrà essere impegnato per estinguere il prestito in essere e l'eventuale residuo andrà ripartito al 50% tra i coniugi.
pagina 7 di 8 10. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione;
11. Le spese legali della presente procedura saranno sostenute al
50% da entrambe le parti.
12. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Bolzano, lì 16/10/2025
La Presidente est.
LI DO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
NN LI Presidente relatore
RA Benedetta giudice
RAUZI IV giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 3117/2024 tra:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. CIACCI LORNA, giusta delega in atti
e con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto
pagina 1 di 8 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terlano il
02/09/2006 da
, nata a [...] il [...] Controparte_1
e nato a [...] (D) il 31/01/1973 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terlano, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 6, parte II,
Serie A, dell'anno 2006, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
pagina 2 di 8 Per_
1. i figli minori , e vengono affidati ad Per_1 Per_2 Per_4
entrambi i genitori con modalità condivisa e con collocamento presso la madre e con il mantenimento della residenza presso quest'ultima nella casa già familiare sita in Bolzano, via Defregger
2/D interno 1, ove manterranno la loro residenza anagrafica.
2. La madre continuerà ad occuparsi di tutte le questioni burocratiche inerenti scuola, attività sportive ed extrascolastiche, pediatra e/o medico di base, ecc. riguardanti tutti e quattro i figli e terrà sempre aggiornato il padre;
3. I coniugi si accordano a che ciascun figlio minore (quindi anche non tutti e quattro contemporaneamente) trascorra con il padre un pomeriggio infrasettimanale e un week end (da sabato mattina a domenica sera e anche in questo caso eventualmente anche non tutti e quattro contemporaneamente) alternato con la madre, facendo però rientro presso la casa materna per il pernotto tra la notte del sabato e della domenica e precisato che il genitore che trascorrerà con i figli il week end dovrà occuparsi anche dei pasti e della frequentazione dei corsi sportivi degli stessi. I coniugi si
Per_ accordano sin da ora a che i figli e , stante la loro Per_2 Per_1
rispettiva età (16 anni le prime due e 15 anni il maschio) potranno decidere motivandone la scelta se passare i weekend alternati con il padre in quanto sufficientemente grandi per gestire il loro tempo libero in autonomia, mentre la figlia minore almeno fino al compimento dei 12 anni, e comunque finché Per_4
pagina 3 di 8 non avrà raggiunto adeguata autonomia, dovrà trascorrere i week end alternati di competenza del padre con quest'ultimo.
4. le vacanze scolastiche, salvo impegni lavorativi dei coniugi:
• settimana “Ogni Santi” e “Carnevale” verranno suddivise a metà con ciascun genitore o in alternativa ciascun genitore potrà trascorrere l'intera settimana con i figli ad anni alterni,
• settimana “Pasqua” un anno l'intero periodo con la mamma e l'anno successivo con il papà,
• due settimane di “Natale” verranno suddivise a metà con ciascun genitore e si concorda che la vigilia di natale (24 dicembre) i figli staranno con la mamma mentre il natale (25 dicembre) staranno con il papà, mentre nel caso in cui il papà dovesse trasferirsi in Sardegna in tal caso si concorda sin da ora tra i coniugi che ad anni alterni i figli trascorreranno entrambe le suddette giornate di festa con il padre purché quest'ultimo si organizzi per la trasferta in Sardegna dei figli durante tale festività dandone congruo preavviso alla madre;
5. durante le vacanze estive, fatte salve le iscrizioni dei figli ai corsi estivi e/o ai lavori estivi, ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive con i figli, concordando con l'altro genitore i relativi periodi entro il 31 gennaio di ciascun anno. Anche per le suddette vacanze estive i genitori concordano
Per_ sin da ora a che i figli e , stante la loro rispettiva Per_2 Per_1
età (16 anni le prime due e 15 anni il maschio) potranno decidere pagina 4 di 8 motivandone la scelta se passare le suddette due settimane di vacanze estive con il padre in quanto sufficientemente grandi per gestire il loro tempo libero in autonomia, mentre la figlia minore almeno fino al compimento dei 12 anni, e comunque finché Per_4
non avrà raggiunto adeguata autonomia, trascorrerà due settimane durante le vacanze estive con il padre;
6. il signor contribuirà al mantenimento dei figli , CP_2 Per_1 Per_2
Per_
e corrispondendo mensilmente alla signora Per_4 Parte_1
l'assegno mensile di Euro 200,00.- per ciascun figlio (per così ivi complessivi Euro 800,00.- al mese) finché non avrà rilasciato l'alloggio coniugale, mentre successivamente sarà tenuto a corrispondere un assegno mensile di Euro 225,00.- per ciascun figlio (per così ivi complessivi Euro 900,00.- al mese), entro il giorno 5 di ogni mese e suddetto importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, prima rivalutazione giugno 2025; tuttavia visto che la Sig.ra accetta sin da subito un assegno di mantenimento CP_1
complessivo per i quattro figli in importo contenuto e si accolla tutte le spese straordinarie per gli stessi si concorda sin da ora che dal momento che due figli raggiungeranno la loro autonomia economica, il mantenimento mensile che verrà corrisposto dal signor per gli altri figli rimarrà comunque invariato CP_2
nell'importo complessivo di Euro 900,00.-, come aggiornato ogni anno secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, e pagina 5 di 8 suddiviso pro quota per i figli non ancora economicamente autosufficienti, fino a quando l'obbligo permarrà in favore di un solo figlio non ancora economicamente autosufficiente, pertanto si stabilisce sin da ora che per quest'ultimo l'importo complessivo verrà ridotto ad euro 450,00.-, come aggiornato ogni anno secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano. visto che la
Sig.ra accetta di ricevere meno del minimo legalmente CP_1
previsto e si accolla tutte le spese straordinarie per i quattro figli.
Per_
7. le spese straordinarie per i figli minori , e Per_1 Per_2 Per_4
saranno a carico al 100% della madre, più precisamente le spese mediche non mutuabili necessarie, le spese scolastiche e/o universitarie (es.: tassa iscrizione annuale, costi testi libri esami, spese alloggio, spese trasporto da e per la sede universitaria, ecc.), e le spese sportive (palestra) per almeno uno sport / attività ricreativa o ludica a testa, comunque, in linea con quanto disposto per le suddette spese dal Protocollo d'intesa del
Tribunale di Bolzano e dell'Osservatorio di diritto di famiglia in uso per il Tribunale di Bolzano di data 6.09.2018, e sue successive modifiche. Le parti dichiarano che allo stato la sig.ra viene aiutata dalla propria madre nel pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie e che la stessa si è dichiarata disponibile a sostenerla anche in futuro, motivo questo per cui hanno proposto di porre le dette spese al 100% a carico della ricorrente inoltre, dichiarano che allo stato non sono prevedibili CP_1
pagina 6 di 8 spese straordinarie per i figli di natura ed entità eccezionali. Le parti si riservano sin d'ora di voler rivedere tale accordo in caso di venir meno della disponibilità della sig.ra a Parte_2
sostenere il nucleo familiare e/o in caso di sopravvenienze eccezionali in relazione alle dette spese e chiedono di voler inserire detta clausola nelle condizioni di divorzio.
8. L'assegno unico universale e/o tutte le contribuzioni pubbliche integralmente alla madre, mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno al 100% alla madre, così come le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute per ciascun figlio spetteranno alla madre in base alla contribuzione alla spesa straordinaria stessa.
9. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, la signora cede gratuitamente al signor Parte_1 CP_2
il 50% di sua proprietà dell'auto VW targata EN678MB intestata ad entrambi impegnandosi a sottoscrivere ogni atto necessario in caso di vendita del veicolo, mentre per quanto concerne la moto
RL ON targata EB77875 ed intestata solo al signor e acquistata con denaro di entrambe i coniugi, il signor CP_2
si impegna a metterla in vendita e il ricavato della CP_2
suddetta vendita dovrà essere impegnato per estinguere il prestito in essere e l'eventuale residuo andrà ripartito al 50% tra i coniugi.
pagina 7 di 8 10. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione;
11. Le spese legali della presente procedura saranno sostenute al
50% da entrambe le parti.
12. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Bolzano, lì 16/10/2025
La Presidente est.
LI DO
pagina 8 di 8