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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 28275/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28275/2024 promossa da:
, Parte_1
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RICORRENTE entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERTINO SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 13/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 130 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/04/2012 e il 12/04/2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10.07.2020. Con ricorso depositato il 02/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
i figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile Per_1 Per_2 collocazione e residenza prevalente presso la madre in Torino (TO), Via delle Betulle n. 1;
DISPONE che i genitori esercitino in maniera disgiunta la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino (TO), Via delle Betulle n. 1, ad oggi condotta in forza di contratto di locazione viene pertanto assegnata, con i beni mobili che la compongono, in uso ed in via esclusiva alla Sig.ra Parte_1
DISPONE che, in caso di disaccordo tra i genitori in merito alla gestione dei figli e Per_1 Per_2 si applicheranno le seguenti condizioni: il Sig. dovrà tenerli con sé con le seguenti Controparte_1 modalità: - a fine settimana alternati dall'uscita da scuola quando gli impegni lavorativi del padre lo consentiranno ovvero dalle ore 19.00 del venerdì, salvo eventuali impegni lavorativi del padre nel qual caso li potrà prelevare il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 o in orario antecedente se per lui possibile, sino alla domenica sera alle ore 20.00 quando li dovrà riaccompagnare presso la residenza materna;
- in settimana il martedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 quando li dovrà riaccompagnare presso la residenza materna;
in tali due giorni settimanali sarà possibile il pernotto dei figli presso il padre, accompagnandoli quindi a scuola il giorno seguente, nel caso in cui il Sig. sarà nella condizione lavorativa di potervi adempiere;
durante le vacanze di Natale Controparte_1 2024/2025 e trascorreranno la settimana di Natale, inclusa la Vigilia, e Santo Stefano Per_1 Per_2 con la madre e la settimana di capodanno, incluso il primo dell'anno, e della AN con il padre. L'anno dopo si invertiranno le settimane e così a seguire;
durante le vacanze Pasquali per l'anno 2021 e trascorreranno la domenica di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con Per_1 Per_2 il padre;
l'anno successivo i giorni saranno invertiti e così via negli anni a seguire. In caso di disaccordo tra i genitori sulla gestione dei figli nelle altre Festività annuali la regola dell'alternanza regolerà anche dette Festività durante il corso di ogni anno;
durante il periodo estivo, a partire dalla fine degli impegni scolastici dei figli, i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, giorni da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
DISPONE che il Sig. versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i Controparte_1 figli e la complessiva cifra di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a far data dal Per_1 Per_2 deposito del presente ricorso e di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente procedimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e successivamente documentate, il tutto secondo il Protocollo Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in vigore;
DISPONE che l'assegno unico previsto per i figli sarà, per comune accordo dei genitori, incassato integralmente dalla madre, obbligandosi il padre a fornire alla madre la documentazione e le dichiarazioni eventualmente necessarie per l'incasso integrale;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa di natura economica a titolo di mantenimento;
PRENDE ATTO i Signori e dichiarano, infine, di avere già definito Parte_1 Controparte_1 integralmente ogni altra eventuale ed ulteriore questione economica e patrimoniale tra loro esistente in precedenza;
PRENDE ATTO che i coniugi prestano, per quanto occorra, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto/documento d'identità valido per l'espatrio per entrambi i figli.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28275/2024 promossa da:
, Parte_1
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RICORRENTE entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERTINO SIMONE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 13/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 130 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/04/2012 e il 12/04/2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10.07.2020. Con ricorso depositato il 02/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
i figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile Per_1 Per_2 collocazione e residenza prevalente presso la madre in Torino (TO), Via delle Betulle n. 1;
DISPONE che i genitori esercitino in maniera disgiunta la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino (TO), Via delle Betulle n. 1, ad oggi condotta in forza di contratto di locazione viene pertanto assegnata, con i beni mobili che la compongono, in uso ed in via esclusiva alla Sig.ra Parte_1
DISPONE che, in caso di disaccordo tra i genitori in merito alla gestione dei figli e Per_1 Per_2 si applicheranno le seguenti condizioni: il Sig. dovrà tenerli con sé con le seguenti Controparte_1 modalità: - a fine settimana alternati dall'uscita da scuola quando gli impegni lavorativi del padre lo consentiranno ovvero dalle ore 19.00 del venerdì, salvo eventuali impegni lavorativi del padre nel qual caso li potrà prelevare il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 o in orario antecedente se per lui possibile, sino alla domenica sera alle ore 20.00 quando li dovrà riaccompagnare presso la residenza materna;
- in settimana il martedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 quando li dovrà riaccompagnare presso la residenza materna;
in tali due giorni settimanali sarà possibile il pernotto dei figli presso il padre, accompagnandoli quindi a scuola il giorno seguente, nel caso in cui il Sig. sarà nella condizione lavorativa di potervi adempiere;
durante le vacanze di Natale Controparte_1 2024/2025 e trascorreranno la settimana di Natale, inclusa la Vigilia, e Santo Stefano Per_1 Per_2 con la madre e la settimana di capodanno, incluso il primo dell'anno, e della AN con il padre. L'anno dopo si invertiranno le settimane e così a seguire;
durante le vacanze Pasquali per l'anno 2021 e trascorreranno la domenica di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con Per_1 Per_2 il padre;
l'anno successivo i giorni saranno invertiti e così via negli anni a seguire. In caso di disaccordo tra i genitori sulla gestione dei figli nelle altre Festività annuali la regola dell'alternanza regolerà anche dette Festività durante il corso di ogni anno;
durante il periodo estivo, a partire dalla fine degli impegni scolastici dei figli, i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, giorni da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
DISPONE che il Sig. versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i Controparte_1 figli e la complessiva cifra di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a far data dal Per_1 Per_2 deposito del presente ricorso e di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente procedimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e successivamente documentate, il tutto secondo il Protocollo Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in vigore;
DISPONE che l'assegno unico previsto per i figli sarà, per comune accordo dei genitori, incassato integralmente dalla madre, obbligandosi il padre a fornire alla madre la documentazione e le dichiarazioni eventualmente necessarie per l'incasso integrale;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa di natura economica a titolo di mantenimento;
PRENDE ATTO i Signori e dichiarano, infine, di avere già definito Parte_1 Controparte_1 integralmente ogni altra eventuale ed ulteriore questione economica e patrimoniale tra loro esistente in precedenza;
PRENDE ATTO che i coniugi prestano, per quanto occorra, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto/documento d'identità valido per l'espatrio per entrambi i figli.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.