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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConIGlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“Scioglimento del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1340/2024 V.G., promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a Settimo T.se,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. dell'avv. Elisa Sampietro, con studio in Torino, alla Via Giacinto Collegno 44, che la rappresenta e difende per delega in atti
E
nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
a Licata via Montenero, n. 88,
elettivamente domiciliato presso l'avv. Alfonso Marco Cardella, con studio in Licata,
alla Via Doberdò 2/A, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 13.08.2007; matrimonio
iscritto nei Registri dello stato civiledel Comune di Licata al numero Atto N. 83 parte 2 serie A -
anno 2007 - Comune di LICATA (AG);
2. Ordinare al Comune di Licata di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
3. Le figlie minori sono poste in affido condiviso;
la loro residenza entro l'anno corrente, così come
disposto dal provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle
d'Aosta del 9.1.2024 verrà trasferita presso l'abitazione del padre, in Licata, Via Montenero, n. 88,
piano secondo, presso la quale saranno collocate, con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale per i periodi che le minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle
questioni di ordinaria amministrazione;
4. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie verrà presa di
comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, della inclinazione naturale e delle
aspirazioni; per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di
cui verrà a conoscenza;
5. I genitori si impegnano a collaborare con tutti gli strumenti di sostegno alle minori e alla
genitorialità disposti dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e ad
intraprendere un percorso di mediazione familiare per la gestione della loro conflittualità e al fine
di acquisire modalità pacifiche di comunicazione nell'interesse delle figlie;
6. I genitori si impegnano a tenere con sé le figlie minori secondo gli accordi tra i coniugi e
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle ragazze e nel rispetto degli
impegni lavorativi dei genitori, in particolare tenuto conto della distanza tra le abitazioni;
7. La madre, in ogni caso, potrà vedere e tenere con sé le figlie almeno un fine settimana al mese,
previo accordo con l'altro genitore e secondo il desidero e la volontà delle ragazze, o
alternativamente a seguito di espressa richiesta del Servizio Sociale incarico, sempre
compatibilmente con gli impegni delle figlie. In difetto di accordo o di diverse disposizioni del
Servizio Sociale, l'ultimo week end del mese. Il padre si impegna ad agevolare il riavvicinamento
delle figlie alla madre collaborando con la stessa e con il servizio sociale competente;
8. Nel rispetto del punto precedente (7), qualora le ragazze lo vorranno e anche previo consenso
delle stesse, potranno decidere di trascorrere le vacanze natalizie, dal 24 dicembre al 6 gennaio con
la madre, presso l'abitazione della medesima;
sempre tenuto conto della volontà delle figlie, le stesse
potranno decidere di stare con la madre per tre settimane consecutive durante le vacanze estive,
nel periodo da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo, dal 1
al 21 agosto di ogni anno;
9. Entrambi i ricorrenti, e, sempre con il consenso e la volontà delle figlie minori, si impegnano
reciprocamente a mantenere ed a coltivare i contatti tra le stesse figlie minori ed i rispettivi nonni
materni e paterni, e gli zii;
10. Le spese per i viaggi-studio, i viaggi-vacanze e i viaggi di visita alla madre delle figlie, quali
spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura della metà ciascuno;
11. Nei periodi di permanenza con ciascun genitore, l'altro potrà parlare al telefono con le figlie
per qualche minuto ogni giorno, preferibilmente nella fascia oraria dalle 20,30 alle 21,30;
12. La madre verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma
mensile di €. 500,00 (€.250,00/a figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
le
spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e per
l'individuazione di dette spese, la modalità di documentazione, concertazione e rimborso le parti
richiamano il Protocollo d'Intesa in essere presso il Tribunale di Ivrea che dichiarano di accettare;
13. La IG.ra vanta, nei confronti del IG. , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Parte_2
ordinario delle figlie non versato dal padre in virtù della sentenza di separazione, la somma di
€.60.000,00, (diconsi euro sessantamila/00) alla quale la IGnora dichiara di non Pt_1
rinunciare; i genitori concordano che la IG.ra , finché le figlie rimarranno collocate Pt_1
dal padre, lo stesso contribuirà al loro mantenimento ordinario e straordinario nella misura
concordata mediante liquidazione anticipata della predetta somma, che verrà via via posta in
compensazione tra le parti. Qualora la somma sopra indicata €.60.000,00, (diconsi euro
sessantamila/00) venisse integralmente compensata tra le parti prima del raggiungimento della
indipendenza economica delle figlie, la IG.ra contribuirà al mantenimento delle stesse Pt_1
versando la somma di €.250,00 a figlia, alle coordinate indicate dal IG. , oltre Parte_2
il 50% delle spese straordinarie. La somma mensile dovuta a titolo di mantenimento delle figlie dovrà essere rivalutata al saggio di interesse previsto dalla legge al momento in cui sorgerà
l'obbligazione tra le parti;
14. L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
le minori saranno
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e le detrazioni fiscali per le figlie a
carico competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
15. In considerazione del fatto che entrambi i coniugi percepiscono una retribuzione, sono
economicamente autosufficienti, confermano di rinunciare reciprocamente a richiedere il
mantenimento per sè. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto tra loro ogni questione
patrimoniale e comunque di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa, eccezione fatta per
gli arretrati del contributo al mantenimento che verrà regolato come sopra e in ogni caso fatto salvo
ogni diritto della moglie nel caso in cui venisse interrotta la concordata compensazione. Le parti,
infine, si impegnano ad abbandonare eventuali cause giudiziarie pendenti tra le stesse alla data
odierna ed a collaborare civilmente per la risoluzione di qualsiasi controversia nell'esclusivo
interesse della prole.
16. Le spese legali sono compensate tra le parti”.
Il P.M. (in data 16.7.2024) ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 6.6.2024,
[...]
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Licata, il 13.8.2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Licata, al n. 83, Parte II, Serie A, anno 2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. (Doc. 1);
- dall'unione matrimoniale sono nate le figlie , a Chieri, il 15.11.2007 Persona_1
e , a Chieri, il 4.8.2009. (doc.3); Persona_2
- i coniugi si sono separati in forza di sentenza n. 353/2018 del Tribunale di Ivrea
pubblicata in data 11.4.2018;
-tra loro non è mai ripresa la convivenza né si è ricostituita la comunione materiale e spirituale. All'udienza del giorno 23 gennaio 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio, richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione sono comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea il 21.11.2014 ed in detta circostanza sono stati autorizzati a vivere separati e con sentenza n. 353/2018 pubblicata in data 11.4.2018 (e passata in giudicato il 12.11.2028 come da certificazione di cancelleria del 26.11.2028) è
stata pronunciata la separazione dei coniugi (doc.4); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento delle figlie e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo,
in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd.
di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio. Del resto, le parti nelle loro conclusioni hanno tenuto conto e si sono allineate con quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento del 9.1.2024 (allegato agli atti).
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Licata (Agrigento)
in data 13.08.2007 tra e matrimonio iscritto Parte_1 Parte_2
nei Registri dello stato civile del Comune di Licata al numero Atto N. 83 parte 2 serie A -
anno 2007;
2. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
3. dispone l'affido condiviso delle figlie minori;
la loro residenza entro l'anno corrente,
così come disposto dal provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d'Aosta del 9.1.2024 verrà trasferita presso l'abitazione del padre,
in Licata, Via Montenero, n. 88, piano secondo, presso la quale saranno collocate, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che le minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
4. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie verrà
presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni;
per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza;
5. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano a collaborare con tutti gli strumenti di sostegno alle minori e alla genitorialità disposti dal Tribunale per i
Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e ad intraprendere un percorso di mediazione familiare per la gestione della loro conflittualità e al fine di acquisire modalità
pacifiche di comunicazione nell'interesse delle figlie;
6. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano a tenere con sé
le figlie minori secondo gli accordi tra i coniugi e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle ragazze e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori, in particolare tenuto conto della distanza tra le abitazioni;
7. la madre, in ogni caso, potrà vedere e tenere con sé le figlie almeno un fine settimana al mese, previo accordo con l'altro genitore e secondo il desidero e la volontà delle ragazze, o alternativamente a seguito di espressa richiesta del Servizio Sociale incarico,
sempre compatibilmente con gli impegni delle figlie. In difetto di accordo o di diverse disposizioni del Servizio Sociale, l'ultimo week end del mese. Il padre si impegna ad agevolare il riavvicinamento delle figlie alla madre collaborando con la stessa e con il servizio sociale competente;
8. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che nel rispetto del punto precedente (7), qualora le ragazze lo vorranno e anche previo consenso delle stesse,
potranno decidere di trascorrere le vacanze natalizie, dal 24 dicembre al 6 gennaio con la madre, presso l'abitazione della medesima;
sempre tenuto conto della volontà delle figlie,
le stesse potranno decidere di stare con la madre per tre settimane consecutive durante le vacanze estive, nel periodo da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo, dal 1 al 21 agosto di ogni anno;
9. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che, sempre con il consenso e la volontà delle figlie minori, si impegnano reciprocamente a mantenere ed a coltivare i contatti tra le stesse figlie minori ed i rispettivi nonni materni e paterni, e gli zii;
10. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che le spese per i viaggi-studio, i viaggi-vacanze e i viaggi di visita alla madre delle figlie, quali spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura della metà ciascuno;
11. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che nei periodi di permanenza con ciascun genitore, l'altro potrà parlare al telefono con le figlie per qualche minuto ogni giorno, preferibilmente nella fascia oraria dalle 20,30 alle 21,30;
12. dispone che la madre verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di €. 500,00 (€.250,00/a figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e per l'individuazione di dette spese, la modalità di documentazione, concertazione e rimborso le parti richiamano il Protocollo d'Intesa in essere presso il Tribunale di Ivrea che dichiarano di accettare;
13. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la IG.ra vanta, nei Pt_1
confronti del IG. , a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie Parte_2
non versato dal padre in virtù della sentenza di separazione, la somma di €.60.000,00,
(diconsi euro sessantamila/00) alla quale la IGnora dichiara di non rinunciare;
i Pt_1
genitori concordano che la IG.ra , finché le figlie rimarranno collocate dal padre, Pt_1
lo stesso contribuirà al loro mantenimento ordinario e straordinario nella misura concordata mediante liquidazione anticipata della predetta somma, che verrà via via posta in compensazione tra le parti. Qualora la somma sopra indicata di €.60.000,00,
(diconsi euro sessantamila/00) venisse integralmente compensata tra le parti prima del raggiungimento della indipendenza economica delle figlie, la IG.ra contribuirà Pt_1
al mantenimento delle stesse versando la somma di €.250,00 a figlia, alle coordinate indicate dal IG. , oltre il 50% delle spese straordinarie. La somma Parte_2
mensile dovuta a titolo di mantenimento delle figlie dovrà essere rivalutata al saggio di interesse previsto dalla legge al momento in cui sorgerà l'obbligazione tra le parti;
14. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
le minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e le detrazioni fiscali per le figlie a carico competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
15. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che in considerazione del fatto che entrambi i coniugi percepiscono una retribuzione, sono economicamente autosufficienti e che confermano di rinunciare reciprocamente a richiedere il mantenimento per sè. Le
parti si danno reciprocamente atto di aver risolto tra loro ogni questione patrimoniale e comunque di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa, eccezione fatta per gli arretrati del contributo al mantenimento che verrà regolato come sopra e in ogni caso fatto salvo ogni diritto della moglie nel caso in cui venisse interrotta la concordata compensazione. Le parti, infine, si impegnano ad abbandonare eventuali cause giudiziarie pendenti tra le stesse alla data odierna ed a collaborare civilmente per la risoluzione di qualsiasi controversia nell'esclusivo interesse della prole.
16. Le spese legali sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Ivrea il giorno 26 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)