Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2147
CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Alterazione del decoro architettonico e illegittimità della delibera condominiale

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo in quanto la delibera condominiale non è stata impugnata nei termini di legge. Inoltre, la questione della nullità della delibera per innovazioni vietate è stata esclusa, poiché l'appoggio delle canne fumarie sul muro comune non altera il decoro architettonico in modo pregiudizievole e la natura dell'intervento non è tale da configurare una nullità assoluta. Infine, si evidenzia che la richiesta di sanatoria è rimasta priva di effetti ed è stata sostituita da una nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria.

  • Rigettato
    Indipendenza tra procedimento condominiale e procedimento amministrativo

    La Corte ha ritenuto che i procedimenti siano indipendenti, soprattutto nel caso di specie, e che il singolo condomino possa installare una canna fumaria senza pregiudicare l'armonia architettonica. Inoltre, il Comune non è tenuto ad approfondire ogni singolo aspetto privatistico relativo ai rapporti tra condomini.

  • Rigettato
    Annullamento autorizzazione paesaggistica n. 671 del 23 marzo 2021

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, ritenendo infondate le doglianze relative all'illegittimità della delibera condominiale, alla qualificazione dell'intervento come edilizia libera, all'applicabilità della legge sanzionatoria e alla natura dell'autorizzazione rilasciata.

  • Rigettato
    Qualificazione dell'intervento come edilizia libera

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che gli impianti sono stati realizzati come manutenzione straordinaria e non alterano volumi, superfici o destinazioni d'uso, rientrando quindi nel regime di edilizia libera. L'incidenza sul terrazzo è modesta e non lede l'aspetto estetico dell'immobile nel suo complesso. La necessità dell'autorizzazione paesaggistica discende dal vincolo sull'immobile, non dall'impatto significativo dell'intervento.

  • Rigettato
    Applicabilità della legge sanzionatoria vigente al momento della realizzazione dell'abuso

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, applicando il principio del 'tempus regit actum' e la natura permanente dell'illecito edilizio, per cui è applicabile la legge in vigore al momento dello svolgimento del procedimento (L.R. Toscana n.65 del 2014). Si evidenzia inoltre che il provvedimento impugnato non ha natura sanzionatoria ma corrisponde ad una richiesta di autorizzazione paesaggistica ex novo, non sanatoria. Si chiarisce infine che, anche secondo la L.R. Toscana n.1 del 2005, l'intervento era assoggettato a CILA e non SCIA.

  • Rigettato
    Vizio intrinseco degli atti gravati per condizionamento ad opere di adeguamento

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'intervento non costituisce un'autorizzazione postuma ma un'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 201 della L.R. Toscana n.65/2014. L'amministrazione ha indicato interventi per rimuovere le opere non conformi e realizzare opere di adeguamento, ripristinando la legalità violata. Si sottolinea che tale potere non richiede il requisito della 'doppia conformità'.

  • Rigettato
    Reintroduzione della sanatoria giurisprudenziale e mancanza di 'doppia conformità'

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, chiarendo che l'amministrazione ha esercitato un potere tipico finalizzato al recupero e alla tutela funzionale ed estetica del fabbricato, ordinando la conformazione degli interventi. Tale potere, a differenza di quello esercitabile in sanatoria, non richiede il requisito della 'doppia conformità'. Si evidenzia inoltre che, per il principio di proporzionalità, la conformazione è stata preferita alla rimozione.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha pronunciato sentenza sul ricorso proposto da un proprietario di unità immobiliari in un condominio avverso la decisione del TAR Toscana che aveva rigettato il suo ricorso volto all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n. 671/2021, del parere favorevole della Soprintendenza n. 7206/2021 e delle ordinanze comunali nn. 323 e 324/2021, con cui era stata assentita l'installazione di canne fumarie e tubi di sfiatatoi sull'edificio condominiale. L'appellante lamentava la violazione degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004, dell'art. 201 della L.R. Toscana n. 65/2014 e degli artt. 129 e 135 della L.R. Toscana n. 1/2005, sostenendo che gli interventi alterassero il decoro architettonico, richiedessero l'unanimità condominiale per la delibera di richiesta di sanatoria, fossero qualificabili come edilizia soggetta a permesso di costruire e che il regime sanzionatorio applicato fosse errato, non considerando la normativa vigente al momento della realizzazione dell'abuso. Si erano costituiti in giudizio il Comune di Firenze e il Condominio di via De' Bardi n. 46/48, chiedendo il rigetto dell'appello. La controversia verteva sull'autorizzazione paesaggistica rilasciata al condominio per l'adeguamento delle canne fumarie, in seguito a una complessa vicenda amministrativa iniziata con la scoperta di tali installazioni, realizzate senza titoli abilitativi, e proseguita con un procedimento di sanatoria e successive ordinanze di adeguamento.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendo infondati tutti i motivi sollevati. In primo luogo, ha considerato inammissibile la censura relativa all'illegittimità della delibera condominiale del 29 novembre 2018, poiché non impugnata nei termini di legge e comunque irrilevante dato che la successiva richiesta di sanatoria era stata archiviata e sostituita da una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria. Ha escluso la nullità della delibera, non ricorrendo le ipotesi tassative previste dalla giurisprudenza, e ha sottolineato l'indipendenza tra il procedimento condominiale e quello amministrativo. Riguardo alla qualificazione dell'intervento come "edilizia libera", il Collegio ha confermato la correttezza della qualificazione operata dall'amministrazione e dal primo giudice, basandosi sulla normativa vigente all'epoca della realizzazione e sulla natura degli interventi, che non alteravano volumi, superfici o destinazioni d'uso. Ha altresì chiarito che la necessità dell'autorizzazione paesaggistica derivava dal vincolo sull'immobile e non necessariamente da un impatto significativo sul decoro architettonico. I motivi relativi all'applicazione del regime sanzionatorio sono stati rigettati in quanto l'intervento non era sanzionatorio ma un'autorizzazione ordinaria, basata sull'art. 201 della L.R. Toscana n. 65/2014, che consente la conformazione di interventi di edilizia libera anche se eseguiti in difformità, senza richiedere la "doppia conformità". Infine, ha ritenuto che l'amministrazione, esercitando un potere tipico e non di sanatoria, avesse legittimamente ordinato la conformazione degli interventi, optando per una misura meno afflittiva per il condominio, in applicazione del principio di proporzionalità. Le spese processuali sono state poste a carico dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2147
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2147
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo