Articolo 1 della Legge 22 novembre 1952, n. 1847
Articolo 2
Versione
24 dicembre 1952
Art. 1.
I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle societa' e degli enti morali, scadono il 31 dicembre 1953 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ed il 31 dicembre 1954 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1952