TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. n. 1058/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata, difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Antonio Colucci, giusta procura in atti:
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, CP_1 dall'avv.to Sereno Giovanna, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, parte ricorrente impugnava il provvedimento CP_1
CP_ prot. n. 0800.04/02/2022.0053145 , con cui veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società per i periodi dal 03.06.2016 al 25.08.2017 Controparte_2
e dal 10.09.2018 al 15.10.2019 , e i conseguenziali provvedimenti di ripetizione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione SP (n. 946277/2017 e n. 776163/2019) .
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso e facendo proprie CP_1 le risultanze del verbale ispettivo posto a fondamento dei provvedimenti impugnati.
3. Espletata la prova orale, e previo scambio di note, il ricorso veniva deciso come da presente sentenza.
1 4. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
5. Nei fatti, la vicenda trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021002081/DDL del 18.01.2022, a seguito del quale l' ha ritenuto insussistente il rapporto di CP_1
Co lavoro della ricorrente con la . con sede legale in Solofra (AV) e unità operativa Controparte_4 in Serino (AV), avente ad oggetto la lavorazione delle pelli .
L'accertamento ispettivo ha evidenziato plurimi indici di anomalia, quali: l'esercizio dell'attività in un capannone di modeste dimensioni, attiguo all'abitazione dell'amministratore, con la presenza di una sola macchina inchiodatrice;
la gestione a carattere prevalentemente familiare;
l'assenza di un ufficio per il personale amministrativo;
il mancato versamento dei contributi previdenziali;
l'assunzione di nuovo personale a seguito di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
la registrazione di assenze non retribuite per carenza di lavoro a fronte di un organico numeroso . Il personale ispettivo rilevava, inoltre, una gestione aziendale palesemente antieconomica, con perdite di esercizio costanti e crescenti negli anni dal 2016 al 2019, a fronte di una forza lavoro media di circa 14 dipendenti . Sulla base di tali rilievi, gli ispettori concludevano per la non genuinità della gran parte dei rapporti di lavoro instaurati dalla società, tra cui quello della odierna ricorrente .
6. In diritto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso,
è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori . I verbali ispettivi, non avendo valore probatorio di accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo.
A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , è onere del lavoratore CP_1 dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione. In caso di disconoscimento del rapporto lavorativo da parte dell' , l'onere CP_1 probatorio in merito all'esistenza, alla durata e alla natura onerosa e subordinata del rapporto incombe alla parte che ne deduca l'esistenza e l'effettività .
L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa. Costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice sia
2 singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione,
l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro .
7. Tutto ciò detto, l'onere probatorio è stato assolto, in questa sede, da parte ricorrente.
Invero, dall'istruttoria orale è emersa la piena conferma di quanto dedotto in ricorso. I testi escussi per parte ricorrente ( , e ) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 hanno confermato non solo i periodi di lavoro della ricorrente (dal 03.06.2016 al 25.08.2017 e dal
10.09.2018 al 15.10.2019), ma anche le mansioni espletate di operaia rifilatrice, gli orari di lavoro osservati (dalle 8:00 alle 17:00, con un'ora di intervallo per il pranzo) e il vincolo di subordinazione, specificando che il sig. , datore di lavoro, impartiva le direttive e Persona_1 provvedeva al pagamento della retribuzione .
8. Di contro, i testi di parte convenuta, gli ispettori verbalizzanti, si sono limitati a riportarsi al contenuto del verbale di accertamento, dichiarando di non aver mai effettuato accessi presso la sede aziendale durante i periodi oggetto di contestazione . Ciò riduce significativamente il valore probatorio dell'atto ispettivo, fondato su deduzioni e valutazioni ex post piuttosto che su una constatazione diretta dei fatti. Le irregolarità gestionali e l'antieconomicità dell'azienda, pur costituendo validi elementi presuntivi, non possono prevalere, nel caso di specie, sulla prova diretta fornita tramite le deposizioni testimoniali, che hanno attestato l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa con i caratteri della subordinazione .
A ciò si aggiunga che questo stesso Tribunale, in vicende analoghe relative ad altri dipendenti della medesima società e fondate sul medesimo verbale ispettivo, ha già avuto modo di accogliere i ricorsi proposti, riconoscendo la sussistenza dei rapporti di lavoro (cfr. Sentenza N. 107/2025 e
Sentenza N. 439/2025) .
9. Pertanto, si ritiene che sia stata fornita la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, risultando invece infondata la ricostruzione operata dall' . CP_1
Il ricorso deve essere accolto e va accertato e dichiarato che tra la parte ricorrente e la società
[...] per i periodi oggetto di contestazione è intercorso regolare rapporto di lavoro CP_2 subordinato;
va, quindi, accertato e dichiarato che l' non ha diritto alla restituzione delle CP_1 somme richieste alla ricorrente a titolo di indebito con il provvedimento prot. n. CP_ 0800.04/02/2022.0053145 e con le consequenziali richieste di restituzione delle indennità
SP n. 946277/2017 e n. 776163/2019 .
10. Le spese seguono la soccombenza.
3
PQM
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Monica
d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 per i periodi dal 03.06.2016 al 25.08.2017 e dal 10.09.2018 al 15.10.2019 Controparte_2
è intercorso regolare rapporto di lavoro subordinato;
2. Accerta e dichiara che l' non ha diritto alla restituzione delle somme richieste a CP_1
a titolo di indebito con il provvedimento prot. n. Parte_1
CP_ 0800.04/02/2022.0053145 e con gli atti presupposti e consequenziali, annullando la richiesta di restituzione delle prestazioni n. Parte_2
946277/2017 e n. 776163/2019;
3. Condanna l' alla restituzione delle somme medio tempore eventualmente trattenute con CP_1 interessi sulle somme via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
4. Condanna l' al pagamento a favore di delle spese di lite che liquida CP_1 Parte_1 nella somma di € 2.500,00 , oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
Lì Avellino, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. n. 1058/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata, difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Antonio Colucci, giusta procura in atti:
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, CP_1 dall'avv.to Sereno Giovanna, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, parte ricorrente impugnava il provvedimento CP_1
CP_ prot. n. 0800.04/02/2022.0053145 , con cui veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società per i periodi dal 03.06.2016 al 25.08.2017 Controparte_2
e dal 10.09.2018 al 15.10.2019 , e i conseguenziali provvedimenti di ripetizione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione SP (n. 946277/2017 e n. 776163/2019) .
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso e facendo proprie CP_1 le risultanze del verbale ispettivo posto a fondamento dei provvedimenti impugnati.
3. Espletata la prova orale, e previo scambio di note, il ricorso veniva deciso come da presente sentenza.
1 4. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
5. Nei fatti, la vicenda trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021002081/DDL del 18.01.2022, a seguito del quale l' ha ritenuto insussistente il rapporto di CP_1
Co lavoro della ricorrente con la . con sede legale in Solofra (AV) e unità operativa Controparte_4 in Serino (AV), avente ad oggetto la lavorazione delle pelli .
L'accertamento ispettivo ha evidenziato plurimi indici di anomalia, quali: l'esercizio dell'attività in un capannone di modeste dimensioni, attiguo all'abitazione dell'amministratore, con la presenza di una sola macchina inchiodatrice;
la gestione a carattere prevalentemente familiare;
l'assenza di un ufficio per il personale amministrativo;
il mancato versamento dei contributi previdenziali;
l'assunzione di nuovo personale a seguito di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
la registrazione di assenze non retribuite per carenza di lavoro a fronte di un organico numeroso . Il personale ispettivo rilevava, inoltre, una gestione aziendale palesemente antieconomica, con perdite di esercizio costanti e crescenti negli anni dal 2016 al 2019, a fronte di una forza lavoro media di circa 14 dipendenti . Sulla base di tali rilievi, gli ispettori concludevano per la non genuinità della gran parte dei rapporti di lavoro instaurati dalla società, tra cui quello della odierna ricorrente .
6. In diritto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso,
è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori . I verbali ispettivi, non avendo valore probatorio di accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo.
A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , è onere del lavoratore CP_1 dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione. In caso di disconoscimento del rapporto lavorativo da parte dell' , l'onere CP_1 probatorio in merito all'esistenza, alla durata e alla natura onerosa e subordinata del rapporto incombe alla parte che ne deduca l'esistenza e l'effettività .
L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa. Costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice sia
2 singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione,
l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro .
7. Tutto ciò detto, l'onere probatorio è stato assolto, in questa sede, da parte ricorrente.
Invero, dall'istruttoria orale è emersa la piena conferma di quanto dedotto in ricorso. I testi escussi per parte ricorrente ( , e ) Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 hanno confermato non solo i periodi di lavoro della ricorrente (dal 03.06.2016 al 25.08.2017 e dal
10.09.2018 al 15.10.2019), ma anche le mansioni espletate di operaia rifilatrice, gli orari di lavoro osservati (dalle 8:00 alle 17:00, con un'ora di intervallo per il pranzo) e il vincolo di subordinazione, specificando che il sig. , datore di lavoro, impartiva le direttive e Persona_1 provvedeva al pagamento della retribuzione .
8. Di contro, i testi di parte convenuta, gli ispettori verbalizzanti, si sono limitati a riportarsi al contenuto del verbale di accertamento, dichiarando di non aver mai effettuato accessi presso la sede aziendale durante i periodi oggetto di contestazione . Ciò riduce significativamente il valore probatorio dell'atto ispettivo, fondato su deduzioni e valutazioni ex post piuttosto che su una constatazione diretta dei fatti. Le irregolarità gestionali e l'antieconomicità dell'azienda, pur costituendo validi elementi presuntivi, non possono prevalere, nel caso di specie, sulla prova diretta fornita tramite le deposizioni testimoniali, che hanno attestato l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa con i caratteri della subordinazione .
A ciò si aggiunga che questo stesso Tribunale, in vicende analoghe relative ad altri dipendenti della medesima società e fondate sul medesimo verbale ispettivo, ha già avuto modo di accogliere i ricorsi proposti, riconoscendo la sussistenza dei rapporti di lavoro (cfr. Sentenza N. 107/2025 e
Sentenza N. 439/2025) .
9. Pertanto, si ritiene che sia stata fornita la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, risultando invece infondata la ricostruzione operata dall' . CP_1
Il ricorso deve essere accolto e va accertato e dichiarato che tra la parte ricorrente e la società
[...] per i periodi oggetto di contestazione è intercorso regolare rapporto di lavoro CP_2 subordinato;
va, quindi, accertato e dichiarato che l' non ha diritto alla restituzione delle CP_1 somme richieste alla ricorrente a titolo di indebito con il provvedimento prot. n. CP_ 0800.04/02/2022.0053145 e con le consequenziali richieste di restituzione delle indennità
SP n. 946277/2017 e n. 776163/2019 .
10. Le spese seguono la soccombenza.
3
PQM
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Monica
d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 per i periodi dal 03.06.2016 al 25.08.2017 e dal 10.09.2018 al 15.10.2019 Controparte_2
è intercorso regolare rapporto di lavoro subordinato;
2. Accerta e dichiara che l' non ha diritto alla restituzione delle somme richieste a CP_1
a titolo di indebito con il provvedimento prot. n. Parte_1
CP_ 0800.04/02/2022.0053145 e con gli atti presupposti e consequenziali, annullando la richiesta di restituzione delle prestazioni n. Parte_2
946277/2017 e n. 776163/2019;
3. Condanna l' alla restituzione delle somme medio tempore eventualmente trattenute con CP_1 interessi sulle somme via via rivalutate dalla illegittima trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
4. Condanna l' al pagamento a favore di delle spese di lite che liquida CP_1 Parte_1 nella somma di € 2.500,00 , oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
Lì Avellino, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
4