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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 956/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
27.06.2024 da:
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) e residente in [...], Rua Della Peschiera n. 9 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Maria Rosati del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
AS (Marocco) e residente in [...]
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.07.2024 esprimeva parere favorevole OGGETTO: divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE ha chiesto che “l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. contratto in data Parte_1 Controparte_1
08.05.2008 con atto rilasciato dal Tribunale di prima istanza di Midelt del Regno del
Marocco, atto di matrimonio n° 443/2008, annotato sul Repertorio n. 05 del 1° Notaio con il n° 205, Foglio 143 e trascritto con il n°217, Foglio n°410, Registro dei
Matrimoni n° 35 in data 12.05.2008, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quater co. 3 c.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa, la sostituzione del regime di affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
con il regime di affido super esclusivo del minore alla madre sig.ra Persona_1
presso la cui abitazione sita in Ascoli Piceno Rua delle Peschiera n. 9 va Parte_1
collocato, nonché l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale in favore della ricorrente, accertato, riconosciuto e dichiarato il diritto della ricorrente di assumere unilateralmente ed autonomamente le decisioni di maggior interesse per il figlio con regolamentazione dei tempi di visita padre/figlio con le modalità che il Tribunale riterrà più opportune a tutela del minore;
in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affido super esclusivo disporre l'affidamento esclusivo del minore alla sig.ra con collocamento stabile del medesimo Parte_1
presso l'abitazione della madre sita in Ascoli Piceno, Rua della Peschiera n. 9, con regolamentazione dei tempi di visita padre/figlio con le modalità che il Tribunale riterrà più opportune a tutela del minore e dichiarare sin da ora tenuto il sig.
a prestare il proprio consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e/o Controparte_1
di altri documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
determinare quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 100,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese con accredito diretto sul c/c della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
disporre la ripartizione delle spese straordinarie in favore del minore , tra entrambi i coniugi Persona_1
nella misura del 50%. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 27.02.2024, la Sig.ra sulla premessa che: Parte_1
- in data 08.05.2008 contraeva matrimonio con il Sig. con atto Controparte_1
rilasciato dal Tribunale di prima istanza di Midelt del Regno del Marocco, atto di matrimonio n° 443/2008, annotato sul Repertorio n. 05 del 1° Notaio con il n°
205, Foglio 143 e trascritto con il n°217, Foglio n°410, Registro dei Matrimoni
n° 35 in data 12.05.2008 ed omologato;
- dall'unione nasceva in data 07.02.2009 a San Benedetto del Tronto, il minore
(C.F.: ); Persona_1 C.F._3
- in data 25.10.2021, chiedeva la separazione giudiziale che, nelle Parte_1
more del processo, si trasformava in consensuale, la quale veniva poi omologata dal Tribunale di Ascoli Piceno con decreto n. 6826/2022 del 14.07.2022;
- ad oggi, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e nessuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale può essere più ricostituita;
- l'accordo di separazione prevedeva l'affido condiviso del minore Persona_1
e la corresponsione di € 100,00 mensili da parte di a titolo
[...] Controparte_1
di mantenimento per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'attuale resistente non ha mai provveduto ad adempiere alle statuizioni impartite dal Tribunale, manifestando un sempre maggior disinteresse, economico nonché affettivo, nei confronti del figlio minore, la cui cura e sostegno sono sempre stati in capo alla Sig.ra ; Parte_1 - la latitanza non solo morale ma anche fisica di che sempre più Controparte_1
frequentemente si allontana dal territorio italiano per periodi di lunga durata, rende particolarmente gravoso per la ricorrente far fronte a tutte le decisioni
(salute, scuola, educazione, pratiche amministrative) riguardanti il minore, per le quali è necessario anche il consenso dell'altro genitore.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare lo scioglimento del matrimonio con il Sig. alle condizioni indicate nel Controparte_1
ricorso, chiedendo altresì la sostituzione del regime di affidamento condiviso con il regime di affido super-esclusivo.
In data 04.07.2024 il Presidente del Tribunale designava, quale giudice relatore, la
Dott.ssa Rita De Angelis e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 13.02.2025.
In occasione dell'udienza di cui sopra, il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del resistente e, stante la Controparte_1
dimostrazione del totale disinteresse del medesimo nei confronti del figlio, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dispone l'affido super-esclusivo del minore alla ricorrente;
conferma per il resto le Persona_1 Parte_1
condizioni della separazione;
dispone che gli atti siano comunicati al PM in sede, ravvisandosi il reato di cui all'art. 570 c.p.” Disponeva, poi, la discussione orale della causa all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. In particolare, la domanda di scioglimento del matrimonio, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale può essere più ricostituita, deve essere accolta.
Per quanto concerne la richiesta di affido super-esclusivo del minore Persona_1
alla ricorrente , dalle affermazioni rassegnate da quest'ultima nel proprio Parte_1
atto introduttivo, dalle dichiarazioni rese dalla medesima in udienza nonché dal contegno processuale tenuto da parte ricorrente che non si è costituito in giudizio pur essendo a conoscenza del procedimento, in quanto il ricorso, regolarmente notificato a mezzo posta, è stato ritirato da persona lui delegata, emerge chiaramente il totale disinteresse di nei confronti del figlio. Il resistente sembrerebbe Controparte_1
essersi reso completamente estraneo alla vita del minore, omettendo di partecipare ai compiti di cura, di crescita, di sostegno e di mantenimento del medesimo, sotto ogni punto di vista.
Con sentenza n. 26587 depositata il 17.12.2009, la Suprema Corte ha affermato che
“affinchè possa derogarsi alla regola generale dell'affidamento condiviso
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore), occorre che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Nel caso di specie, per tutto quanto emerso nel corso del giudizio, l'affidamento condiviso, nonostante costituisca la regola generale, deve subire una deroga in favore dell'applicazione del regime di affidamento super-esclusivo nei confronti della Sig.ra del figlio minore in un'ottica di tutela di quest'ultimo e Parte_1 Persona_1
dei suoi relativi interessi. Invero, le condotte tenute dal appaiono Controparte_1
sintomatiche della sua completa inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra (C.F.: Parte_1
) ed il sig. (C.F. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto in data 08.05.2008 con atto rilasciato dal Tribunale di prima istanza di
Midelt del Regno del Marocco, atto di matrimonio n° 443/2008, annotato sul
Repertorio n. 05 del 1° Notaio con il n° 205, Foglio 143 e trascritto con il n°217,
Foglio n°410, Registro dei Matrimoni n° 35 in data 12.05.2008;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno così che possa procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone l'affido super-esclusivo del minore alla ricorrente Persona_1 Pt_1
;
[...]
4) conferma per il resto le condizioni statuite in sede di separazione;
5) condanna parte resistente alla refusione in favore dello Stato, in quanto la ricorrente
è stata ammessa al gratuito patrocinio, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.160,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25.02.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 956/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
27.06.2024 da:
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) e residente in [...], Rua Della Peschiera n. 9 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Maria Rosati del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
AS (Marocco) e residente in [...]
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 09.07.2024 esprimeva parere favorevole OGGETTO: divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE ha chiesto che “l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. contratto in data Parte_1 Controparte_1
08.05.2008 con atto rilasciato dal Tribunale di prima istanza di Midelt del Regno del
Marocco, atto di matrimonio n° 443/2008, annotato sul Repertorio n. 05 del 1° Notaio con il n° 205, Foglio 143 e trascritto con il n°217, Foglio n°410, Registro dei
Matrimoni n° 35 in data 12.05.2008, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quater co. 3 c.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa, la sostituzione del regime di affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
con il regime di affido super esclusivo del minore alla madre sig.ra Persona_1
presso la cui abitazione sita in Ascoli Piceno Rua delle Peschiera n. 9 va Parte_1
collocato, nonché l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale in favore della ricorrente, accertato, riconosciuto e dichiarato il diritto della ricorrente di assumere unilateralmente ed autonomamente le decisioni di maggior interesse per il figlio con regolamentazione dei tempi di visita padre/figlio con le modalità che il Tribunale riterrà più opportune a tutela del minore;
in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affido super esclusivo disporre l'affidamento esclusivo del minore alla sig.ra con collocamento stabile del medesimo Parte_1
presso l'abitazione della madre sita in Ascoli Piceno, Rua della Peschiera n. 9, con regolamentazione dei tempi di visita padre/figlio con le modalità che il Tribunale riterrà più opportune a tutela del minore e dichiarare sin da ora tenuto il sig.
a prestare il proprio consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e/o Controparte_1
di altri documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
determinare quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 100,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese con accredito diretto sul c/c della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
disporre la ripartizione delle spese straordinarie in favore del minore , tra entrambi i coniugi Persona_1
nella misura del 50%. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 27.02.2024, la Sig.ra sulla premessa che: Parte_1
- in data 08.05.2008 contraeva matrimonio con il Sig. con atto Controparte_1
rilasciato dal Tribunale di prima istanza di Midelt del Regno del Marocco, atto di matrimonio n° 443/2008, annotato sul Repertorio n. 05 del 1° Notaio con il n°
205, Foglio 143 e trascritto con il n°217, Foglio n°410, Registro dei Matrimoni
n° 35 in data 12.05.2008 ed omologato;
- dall'unione nasceva in data 07.02.2009 a San Benedetto del Tronto, il minore
(C.F.: ); Persona_1 C.F._3
- in data 25.10.2021, chiedeva la separazione giudiziale che, nelle Parte_1
more del processo, si trasformava in consensuale, la quale veniva poi omologata dal Tribunale di Ascoli Piceno con decreto n. 6826/2022 del 14.07.2022;
- ad oggi, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e nessuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale può essere più ricostituita;
- l'accordo di separazione prevedeva l'affido condiviso del minore Persona_1
e la corresponsione di € 100,00 mensili da parte di a titolo
[...] Controparte_1
di mantenimento per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'attuale resistente non ha mai provveduto ad adempiere alle statuizioni impartite dal Tribunale, manifestando un sempre maggior disinteresse, economico nonché affettivo, nei confronti del figlio minore, la cui cura e sostegno sono sempre stati in capo alla Sig.ra ; Parte_1 - la latitanza non solo morale ma anche fisica di che sempre più Controparte_1
frequentemente si allontana dal territorio italiano per periodi di lunga durata, rende particolarmente gravoso per la ricorrente far fronte a tutte le decisioni
(salute, scuola, educazione, pratiche amministrative) riguardanti il minore, per le quali è necessario anche il consenso dell'altro genitore.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare lo scioglimento del matrimonio con il Sig. alle condizioni indicate nel Controparte_1
ricorso, chiedendo altresì la sostituzione del regime di affidamento condiviso con il regime di affido super-esclusivo.
In data 04.07.2024 il Presidente del Tribunale designava, quale giudice relatore, la
Dott.ssa Rita De Angelis e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 13.02.2025.
In occasione dell'udienza di cui sopra, il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del resistente e, stante la Controparte_1
dimostrazione del totale disinteresse del medesimo nei confronti del figlio, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dispone l'affido super-esclusivo del minore alla ricorrente;
conferma per il resto le Persona_1 Parte_1
condizioni della separazione;
dispone che gli atti siano comunicati al PM in sede, ravvisandosi il reato di cui all'art. 570 c.p.” Disponeva, poi, la discussione orale della causa all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. In particolare, la domanda di scioglimento del matrimonio, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale può essere più ricostituita, deve essere accolta.
Per quanto concerne la richiesta di affido super-esclusivo del minore Persona_1
alla ricorrente , dalle affermazioni rassegnate da quest'ultima nel proprio Parte_1
atto introduttivo, dalle dichiarazioni rese dalla medesima in udienza nonché dal contegno processuale tenuto da parte ricorrente che non si è costituito in giudizio pur essendo a conoscenza del procedimento, in quanto il ricorso, regolarmente notificato a mezzo posta, è stato ritirato da persona lui delegata, emerge chiaramente il totale disinteresse di nei confronti del figlio. Il resistente sembrerebbe Controparte_1
essersi reso completamente estraneo alla vita del minore, omettendo di partecipare ai compiti di cura, di crescita, di sostegno e di mantenimento del medesimo, sotto ogni punto di vista.
Con sentenza n. 26587 depositata il 17.12.2009, la Suprema Corte ha affermato che
“affinchè possa derogarsi alla regola generale dell'affidamento condiviso
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore), occorre che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Nel caso di specie, per tutto quanto emerso nel corso del giudizio, l'affidamento condiviso, nonostante costituisca la regola generale, deve subire una deroga in favore dell'applicazione del regime di affidamento super-esclusivo nei confronti della Sig.ra del figlio minore in un'ottica di tutela di quest'ultimo e Parte_1 Persona_1
dei suoi relativi interessi. Invero, le condotte tenute dal appaiono Controparte_1
sintomatiche della sua completa inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra (C.F.: Parte_1
) ed il sig. (C.F. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto in data 08.05.2008 con atto rilasciato dal Tribunale di prima istanza di
Midelt del Regno del Marocco, atto di matrimonio n° 443/2008, annotato sul
Repertorio n. 05 del 1° Notaio con il n° 205, Foglio 143 e trascritto con il n°217,
Foglio n°410, Registro dei Matrimoni n° 35 in data 12.05.2008;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno così che possa procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone l'affido super-esclusivo del minore alla ricorrente Persona_1 Pt_1
;
[...]
4) conferma per il resto le condizioni statuite in sede di separazione;
5) condanna parte resistente alla refusione in favore dello Stato, in quanto la ricorrente
è stata ammessa al gratuito patrocinio, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.160,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25.02.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo