TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. NZ VI
FO; sciolta la riserva, assunta all'udienza del 10.10.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 944/2025 R.G. proposta da
, in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Ranieri e Katia Silvia Mileto, giusta procura in atti;
-parte attrice- contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Rossi, Daniela d'Andrea e Ugo Patroni
Griffi, giusta procura in atti;
-convenuta-
e con l'intervento di
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
Controparte_10 CP_11 Controparte_12
, tutti rappresentati CP_13 Controparte_14
e difesi dall'avv. Vincenzo De Martino, giusta procura in
1 atti;
-interventori volontari- avente ad oggetto: domanda di accertamento dell'inefficacia della risoluzione contrattuale, comunicata dalla convenuta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
10.10.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 17.01.2025, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(d'ora in avanti chiedendo di Controparte_1 CP_2 accertare l'inefficacia della disdetta, intimatagli da quest'ultima in data 14.03.2024, in relazione al contratto di cessione gratuita del punto vendita di carburante, relativo all'impianto sito in Bari al corso Alice de Gasperi
n. 374/A, dichiarando, per l'effetto, la validità del contratto sino alla scadenza naturale, fissata per il
07.10.2030, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.04.2025, si è costituita la chiedendo CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) in via preliminare di rito, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta, si chiede la remissione al
Presidente, affinché assegni la causa alla sezione competente, adottando i provvedimenti opportuni;
b) in via principale, respingere le domande proposte
2 dal Sig. perché infondate in Parte_1 fatto e in diritto;
c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il contratto di comodato e quello collegato di affitto di ramo d'azienda, già in essere tra
[...]
e il Sig. è Controparte_1 Parte_1 scaduto il 6 ottobre 2024, a seguito della disdetta operata da Controparte_1
d) in subordine, sempre in via riconvenzionale, accertare l'intervenuta risoluzione ex art. 1456
c.c. dei contratti di comodato e di quello collegato di affitto di ramo d'azienda, alla data del 22 ottobre 2024;
e) in ulteriore subordine, sempre in via riconvenzionale, dichiarare risolti i contratti tra e il Sig. Controparte_1
, a causa dei gravi inadempimenti posti Parte_1 in essere da quest'ultimo; in accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale, condannare il Sig. Parte_1
f) alla riconsegna a Controparte_1 dell'impianto sito in Bari, Corso De Gasperi, 374
e delle relative pertinenze, così come meglio identificate nei contratti prodotti sub docc. 7 e
8 della produzione S, con la conseguente pronuncia di fissazione di penale, ai sensi dell'art. 614bis
c.p.c., di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
g) al pagamento delle penali contrattualmente previste (cfr. docc. 7 e 8 della produzione S, rispettivamente, art. 16 e 15), oltre al maggior danno che verrà accertato;
h) con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze del giudizio.
3 I.
4-Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 08.07.2025, sono intervenuti in giudizio, nella qualità di dipendenti dell'impianto di fornitura dei carburanti, concesso in uso gratuito dalla allo CP_2
, Parte_1 CP_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11
Controparte_12 CP_13 Controparte_14 aderendo alle conclusioni formulate dall'attore e chiedendo il rigetto delle domande, presentate in via riconvenzionale dalla convenuta nei confronti dell'attore, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Nella prima difesa utile, ovverosia all'udienza del
11.07.2025, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità del predetto intervento, essendo i dipendenti dello Parte_1 titolari di un interesse di mero fatto, privo, in quanto tale, di autonoma rilevanza giuridica.
I.
6-All'udienza del 10.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, limitatamente all'eccezione di inammissibilità dell'intervento de quo, formulata dalla convenuta, esaurita la discussione orale, il Tribunale si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
II.
1-L'eccezione di inammissibilità dell'intervento dei dipendenti dello effettuato con comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata in data 08.07.2025, sollevata dalla convenuta, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 105 c.p.c. “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere,
4 in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
II.
3-Nel caso di specie, rilevato che gli interventori volontari si sono limitati ad aderire alle conclusioni, formulate dall'attore, senza chiedere l'accertamento di un proprio ed autonomo diritto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'intervento de quo, deve essere qualificato come intervento adesivo dipendente.
II.
4-Tanto precisato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ivi compresa quella citata dagli interventori volontari nelle note conclusive depositate il 30.09.2025, l'intervento adesivo dipendente presuppone che l'interventore, nel sostenere le ragioni di una delle parti, sia titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile, non essendo sufficiente la sussistenza di un interesse di mero fatto.
II.
5-Si veda, Cass. 21472/2013 “La legittimazione ad un intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato: non può, pertanto, riconoscersi la legittimazione al ad Controparte_15
intervenire, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., in un
5 giudizio tra privati avente ad oggetto la nullità del marchio, non essendo sufficiente l'interesse generale a proteggere i consumatori dall'uso ingannevole di una indicazione geografica, il quale, in una controversia tra privati, resta un interesse di mero fatto”.
II.
6-E, ancora, Cass. 25145/2014 “L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato”.
II.
7-Nella motivazione della suddetta pronuncia, la
Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che
“L'intervento adesivo dipendente è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico.
Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato.
Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti
6 vittoriosa, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire ad adiuvandum”
II.
8-Si veda, ancora, nella giurisprudenza di merito
Tribunale Oristano, 09/10/2020, n.420 “La legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.
L'intervento risulta infatti funzionale a integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione
contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa.
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento inoltre deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.
Diversamente opinando sarebbe consentito a chiunque di partecipare a un procedimento riguardante altre parti, anche vantando un interesse di mero fatto privo di rilevanza giuridica, a dispetto della regola generale di cui all'art.
100, c.p.c., e del principio per cui il processo si svolge esclusivamente tra le parti”.
II.
9-E, infine, Tribunale Torre Annunziata, 20/01/2018,
7 n.161 “In tema di intervento processuale, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti, ex art. 105 comma 2 c.p.c. non deve essere di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa”.
II.10-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, rammentarsi che oggetto del giudizio è l'accertamento della legittimità della disdetta, comunicata dalla allo in CP_2 Parte_1
relazione ai contratti, per effetto dei quali la convenuta ha concesso all'attore l'utilizzo a titolo gratuito di un impianto di distribuzione del carburante, a marchio Q8, sito nel quartiere Carbonara, del comune di Bari, al corso Alcide de Gasperi n.347/A.
II.11-Ciò posto, gli interventori hanno allegato:
1) di lavorare, come dipendenti dello presso Parte_1
l'impianto di distribuzione del carburante, oggetto di causa;
2) a seguito della disdetta, comunicato dalla allo CP_2
, avevano ricevuto da quest'ultimo una Parte_1
lettera di preavviso di licenziamento, con la quale il datore comunicava che “con la presente siamo spiacenti di doverLa informare che il Tribunale civile di Bari con ordinanza del 9.05.25 ha ordinato “il rilascio in favore della Controparte_1
8 dell'impianto di distribuzione di carburante sito nel quartiere Carbonara del Comune di Bari, al C.so Alcide
De Gasperi n. 347/A, con le relative pertinenze, entro il termine di 60 giorni”. Non essendo ipotizzabile alcuna possibilità di reimpiego (trattasi dell'unico punto vendita gestito) siamo quindi costretti a comunicarLe il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.
3 Legge 604/66. Il suo rapporto di lavoro cesserà in data 8.07.25 in coincidenza con la cessazione delle attività del punto vendita”.
3) di aver impugnato il provvedimento di licenziamento, dinanzi al Giudice del Lavoro;
4) di essere, pertanto, titolari di un autonomo interesse
“all'intervento nel presente procedimento di merito in quanto la loro posizione (nonché quella delle rispettive famiglie) è certamente incisa – in modo potenzialmente irreversibile (ove mai il Gestore dovesse perdere suo malgrado la propria attività commerciale prima della scadenza naturale convenuta) dalle sorti del presente procedimento”
II.12-Tanto premesso, se è pur vero che gli interventori vantano un interesse alla definizione del presente procedimento, configurandosi il rischio che laddove il
Tribunale dichiari la legittimità della disdetta, comunicata dalla allo quest'ultimo proceda al CP_2 Parte_1
licenziamento dei propri dipendenti è, altrettanto, vero che tale interesse è di mero fatto, per le seguenti considerazioni.
9 II.13-Deve, in primo luogo, rilevarsi che non vi è alcuna connessione, dal punto di vista strettamente giuridico, tra i contratti, oggetto di causa, ed i rapporti di lavoro, posti a base dell'intervento, trattandosi di rapporti giuridici autonomi e distinti, privi di qualsivoglia collegamento negoziale.
II.14-Alla luce, pertanto, dell'assoluta e totale estraneità degli interventori, rispetto al rapporto contrattuale per cui è causa, è evidente che gli stessi non sono titolari di alcun interesse giuridicamente autonomo e rilevante, rispetto alle domande per cui è causa.
II.15-Sotto questo profilo, si osserva, in particolare, che il rischio, derivante dalla risoluzione dei contratti stipulati dall'attore con la convenuta aventi ad oggetto la gestione dell'impianto presso cui gli interventori sonno addetti, che i relativi rapporti di lavoro vengano risolti, non deriverebbe, su un piano strettamente giuridico, nemmeno in via indiretta, dallo scioglimento dei contratti per cui
è causa, essendo, invece, imputabile, come si evince dalla lettera di preavviso di licenziamento, comunicata dallo
, ad una circostanza di mero fatto, rappresentata Parte_1
dall'impossibilità, riferita dal datore di lavoro, di reimpiegare i propri dipendenti presso un'altra attività.
II.16-Deve, peraltro, osservarsi che, come allegato dagli stessi interventori, nella comparsa di costituzione e risposta, gli stessi hanno già agito a tutela dei propri diritti in sede sindacale, precisando, peraltro, di aver intenzione di impugnare i licenziamenti de quibus, dinanzi al Giudice del Lavoro.
10 II.17-In definitiva, rilevato che gli interventori sono titolari, rispetto alle ragioni della parte attrice, azionate in questo giudizio, di un interesse di mero fatto, non apprezzabile autonomamente sul piano strettamente giuridico, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente ordine di estromissione degli interventori dal processo.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza nei rapporti processuali tra gli interventori e la convenuta.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al
D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità (da € 26.000,00
a € 52.000,00).
III.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 50% degli onorari di tutte le fasi, che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_2
[...]
Studio 1.701,00 -50% 850,50
Introduttiva 1.204,00 -50% 602,00
Trattazione 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 2.905,00 -50% 1.425,50
Totale 3.781,00
11 III.
4-Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese nei rapporti processuali tra gli interventori e l'attore,
non configurandosi tra le parti alcuna soccombenza.
III.
5-Alla regolamentazione delle spese, nei rapporti processuali tra l'attore e la convenuta, si provvederà, infine, all'esito del giudizio di merito.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando esclusivamente sull'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario, effettuato da CP_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
, con comparsa di intervento volontario nel processo
[...] depositata in data 08.07.2025, sollevata dalla
[...]
disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 così provvede:
A. DICHIARA l'intervento inammissibile;
, per l'effetto, l'estromissione di CP_16 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
, Controparte_10 CP_11 Controparte_12
dal presente CP_13 Controparte_14 giudizio;
C. CONDANNA CP_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
, in solido tra loro, al pagamento, in favore
[...] della delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 3.781,00 per onorari,
12 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
sulle spese nei rapporti processuali tra gli CP_17 interventori e Parte_1
E. SPESE al merito nei rapporti processuali tra e la Parte_1 Controparte_1
;
[...]
F. DISPONE, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, esclusivamente nei rapporti processuali tra e la Parte_1 [...]
Controparte_1
Così deciso in Bari, addì 31.10.2025.
Il Giudice
NZ VI FO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. NZ VI
FO; sciolta la riserva, assunta all'udienza del 10.10.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 944/2025 R.G. proposta da
, in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Ranieri e Katia Silvia Mileto, giusta procura in atti;
-parte attrice- contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Rossi, Daniela d'Andrea e Ugo Patroni
Griffi, giusta procura in atti;
-convenuta-
e con l'intervento di
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
Controparte_10 CP_11 Controparte_12
, tutti rappresentati CP_13 Controparte_14
e difesi dall'avv. Vincenzo De Martino, giusta procura in
1 atti;
-interventori volontari- avente ad oggetto: domanda di accertamento dell'inefficacia della risoluzione contrattuale, comunicata dalla convenuta.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
10.10.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 17.01.2025, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(d'ora in avanti chiedendo di Controparte_1 CP_2 accertare l'inefficacia della disdetta, intimatagli da quest'ultima in data 14.03.2024, in relazione al contratto di cessione gratuita del punto vendita di carburante, relativo all'impianto sito in Bari al corso Alice de Gasperi
n. 374/A, dichiarando, per l'effetto, la validità del contratto sino alla scadenza naturale, fissata per il
07.10.2030, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.04.2025, si è costituita la chiedendo CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) in via preliminare di rito, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta, si chiede la remissione al
Presidente, affinché assegni la causa alla sezione competente, adottando i provvedimenti opportuni;
b) in via principale, respingere le domande proposte
2 dal Sig. perché infondate in Parte_1 fatto e in diritto;
c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il contratto di comodato e quello collegato di affitto di ramo d'azienda, già in essere tra
[...]
e il Sig. è Controparte_1 Parte_1 scaduto il 6 ottobre 2024, a seguito della disdetta operata da Controparte_1
d) in subordine, sempre in via riconvenzionale, accertare l'intervenuta risoluzione ex art. 1456
c.c. dei contratti di comodato e di quello collegato di affitto di ramo d'azienda, alla data del 22 ottobre 2024;
e) in ulteriore subordine, sempre in via riconvenzionale, dichiarare risolti i contratti tra e il Sig. Controparte_1
, a causa dei gravi inadempimenti posti Parte_1 in essere da quest'ultimo; in accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale, condannare il Sig. Parte_1
f) alla riconsegna a Controparte_1 dell'impianto sito in Bari, Corso De Gasperi, 374
e delle relative pertinenze, così come meglio identificate nei contratti prodotti sub docc. 7 e
8 della produzione S, con la conseguente pronuncia di fissazione di penale, ai sensi dell'art. 614bis
c.p.c., di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
g) al pagamento delle penali contrattualmente previste (cfr. docc. 7 e 8 della produzione S, rispettivamente, art. 16 e 15), oltre al maggior danno che verrà accertato;
h) con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze del giudizio.
3 I.
4-Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 08.07.2025, sono intervenuti in giudizio, nella qualità di dipendenti dell'impianto di fornitura dei carburanti, concesso in uso gratuito dalla allo CP_2
, Parte_1 CP_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11
Controparte_12 CP_13 Controparte_14 aderendo alle conclusioni formulate dall'attore e chiedendo il rigetto delle domande, presentate in via riconvenzionale dalla convenuta nei confronti dell'attore, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Nella prima difesa utile, ovverosia all'udienza del
11.07.2025, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità del predetto intervento, essendo i dipendenti dello Parte_1 titolari di un interesse di mero fatto, privo, in quanto tale, di autonoma rilevanza giuridica.
I.
6-All'udienza del 10.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, limitatamente all'eccezione di inammissibilità dell'intervento de quo, formulata dalla convenuta, esaurita la discussione orale, il Tribunale si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
II.
1-L'eccezione di inammissibilità dell'intervento dei dipendenti dello effettuato con comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata in data 08.07.2025, sollevata dalla convenuta, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 105 c.p.c. “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere,
4 in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
II.
3-Nel caso di specie, rilevato che gli interventori volontari si sono limitati ad aderire alle conclusioni, formulate dall'attore, senza chiedere l'accertamento di un proprio ed autonomo diritto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'intervento de quo, deve essere qualificato come intervento adesivo dipendente.
II.
4-Tanto precisato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ivi compresa quella citata dagli interventori volontari nelle note conclusive depositate il 30.09.2025, l'intervento adesivo dipendente presuppone che l'interventore, nel sostenere le ragioni di una delle parti, sia titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile, non essendo sufficiente la sussistenza di un interesse di mero fatto.
II.
5-Si veda, Cass. 21472/2013 “La legittimazione ad un intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato: non può, pertanto, riconoscersi la legittimazione al ad Controparte_15
intervenire, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., in un
5 giudizio tra privati avente ad oggetto la nullità del marchio, non essendo sufficiente l'interesse generale a proteggere i consumatori dall'uso ingannevole di una indicazione geografica, il quale, in una controversia tra privati, resta un interesse di mero fatto”.
II.
6-E, ancora, Cass. 25145/2014 “L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato”.
II.
7-Nella motivazione della suddetta pronuncia, la
Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che
“L'intervento adesivo dipendente è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico.
Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato.
Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti
6 vittoriosa, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire ad adiuvandum”
II.
8-Si veda, ancora, nella giurisprudenza di merito
Tribunale Oristano, 09/10/2020, n.420 “La legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.
L'intervento risulta infatti funzionale a integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione
contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa.
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento inoltre deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.
Diversamente opinando sarebbe consentito a chiunque di partecipare a un procedimento riguardante altre parti, anche vantando un interesse di mero fatto privo di rilevanza giuridica, a dispetto della regola generale di cui all'art.
100, c.p.c., e del principio per cui il processo si svolge esclusivamente tra le parti”.
II.
9-E, infine, Tribunale Torre Annunziata, 20/01/2018,
7 n.161 “In tema di intervento processuale, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti, ex art. 105 comma 2 c.p.c. non deve essere di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa”.
II.10-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, rammentarsi che oggetto del giudizio è l'accertamento della legittimità della disdetta, comunicata dalla allo in CP_2 Parte_1
relazione ai contratti, per effetto dei quali la convenuta ha concesso all'attore l'utilizzo a titolo gratuito di un impianto di distribuzione del carburante, a marchio Q8, sito nel quartiere Carbonara, del comune di Bari, al corso Alcide de Gasperi n.347/A.
II.11-Ciò posto, gli interventori hanno allegato:
1) di lavorare, come dipendenti dello presso Parte_1
l'impianto di distribuzione del carburante, oggetto di causa;
2) a seguito della disdetta, comunicato dalla allo CP_2
, avevano ricevuto da quest'ultimo una Parte_1
lettera di preavviso di licenziamento, con la quale il datore comunicava che “con la presente siamo spiacenti di doverLa informare che il Tribunale civile di Bari con ordinanza del 9.05.25 ha ordinato “il rilascio in favore della Controparte_1
8 dell'impianto di distribuzione di carburante sito nel quartiere Carbonara del Comune di Bari, al C.so Alcide
De Gasperi n. 347/A, con le relative pertinenze, entro il termine di 60 giorni”. Non essendo ipotizzabile alcuna possibilità di reimpiego (trattasi dell'unico punto vendita gestito) siamo quindi costretti a comunicarLe il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.
3 Legge 604/66. Il suo rapporto di lavoro cesserà in data 8.07.25 in coincidenza con la cessazione delle attività del punto vendita”.
3) di aver impugnato il provvedimento di licenziamento, dinanzi al Giudice del Lavoro;
4) di essere, pertanto, titolari di un autonomo interesse
“all'intervento nel presente procedimento di merito in quanto la loro posizione (nonché quella delle rispettive famiglie) è certamente incisa – in modo potenzialmente irreversibile (ove mai il Gestore dovesse perdere suo malgrado la propria attività commerciale prima della scadenza naturale convenuta) dalle sorti del presente procedimento”
II.12-Tanto premesso, se è pur vero che gli interventori vantano un interesse alla definizione del presente procedimento, configurandosi il rischio che laddove il
Tribunale dichiari la legittimità della disdetta, comunicata dalla allo quest'ultimo proceda al CP_2 Parte_1
licenziamento dei propri dipendenti è, altrettanto, vero che tale interesse è di mero fatto, per le seguenti considerazioni.
9 II.13-Deve, in primo luogo, rilevarsi che non vi è alcuna connessione, dal punto di vista strettamente giuridico, tra i contratti, oggetto di causa, ed i rapporti di lavoro, posti a base dell'intervento, trattandosi di rapporti giuridici autonomi e distinti, privi di qualsivoglia collegamento negoziale.
II.14-Alla luce, pertanto, dell'assoluta e totale estraneità degli interventori, rispetto al rapporto contrattuale per cui è causa, è evidente che gli stessi non sono titolari di alcun interesse giuridicamente autonomo e rilevante, rispetto alle domande per cui è causa.
II.15-Sotto questo profilo, si osserva, in particolare, che il rischio, derivante dalla risoluzione dei contratti stipulati dall'attore con la convenuta aventi ad oggetto la gestione dell'impianto presso cui gli interventori sonno addetti, che i relativi rapporti di lavoro vengano risolti, non deriverebbe, su un piano strettamente giuridico, nemmeno in via indiretta, dallo scioglimento dei contratti per cui
è causa, essendo, invece, imputabile, come si evince dalla lettera di preavviso di licenziamento, comunicata dallo
, ad una circostanza di mero fatto, rappresentata Parte_1
dall'impossibilità, riferita dal datore di lavoro, di reimpiegare i propri dipendenti presso un'altra attività.
II.16-Deve, peraltro, osservarsi che, come allegato dagli stessi interventori, nella comparsa di costituzione e risposta, gli stessi hanno già agito a tutela dei propri diritti in sede sindacale, precisando, peraltro, di aver intenzione di impugnare i licenziamenti de quibus, dinanzi al Giudice del Lavoro.
10 II.17-In definitiva, rilevato che gli interventori sono titolari, rispetto alle ragioni della parte attrice, azionate in questo giudizio, di un interesse di mero fatto, non apprezzabile autonomamente sul piano strettamente giuridico, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente ordine di estromissione degli interventori dal processo.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza nei rapporti processuali tra gli interventori e la convenuta.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al
D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità (da € 26.000,00
a € 52.000,00).
III.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 50% degli onorari di tutte le fasi, che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_2
[...]
Studio 1.701,00 -50% 850,50
Introduttiva 1.204,00 -50% 602,00
Trattazione 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 2.905,00 -50% 1.425,50
Totale 3.781,00
11 III.
4-Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese nei rapporti processuali tra gli interventori e l'attore,
non configurandosi tra le parti alcuna soccombenza.
III.
5-Alla regolamentazione delle spese, nei rapporti processuali tra l'attore e la convenuta, si provvederà, infine, all'esito del giudizio di merito.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando esclusivamente sull'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario, effettuato da CP_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
, con comparsa di intervento volontario nel processo
[...] depositata in data 08.07.2025, sollevata dalla
[...]
disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 così provvede:
A. DICHIARA l'intervento inammissibile;
, per l'effetto, l'estromissione di CP_16 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
, Controparte_10 CP_11 Controparte_12
dal presente CP_13 Controparte_14 giudizio;
C. CONDANNA CP_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14
, in solido tra loro, al pagamento, in favore
[...] della delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 3.781,00 per onorari,
12 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
sulle spese nei rapporti processuali tra gli CP_17 interventori e Parte_1
E. SPESE al merito nei rapporti processuali tra e la Parte_1 Controparte_1
;
[...]
F. DISPONE, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, esclusivamente nei rapporti processuali tra e la Parte_1 [...]
Controparte_1
Così deciso in Bari, addì 31.10.2025.
Il Giudice
NZ VI FO
13