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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice ER IV MP, all'esito della discussione svolta mediante il deposito di note scritte, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8845 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra Parte_1 (P.IVA:
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Palermo, Piazza Giovanni Amendola n.31, presso lo studio dell'Avv. Antonio Varvaro che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata all'atto di citazione attrice
e
Controparte_1 (C.F.
P.IVA 2 ), in persone dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo, Viale Alcide De Gasperi n.38, presso lo studio dell'Avv.
TT ND Mandalà, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
**** Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2021/2024 depositato in data 27.5.2024 nel procedimento R.G. n. 5476/24;
DICHIARA l'estinzione del giudizio ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
NULLA sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio attiene all'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2021/2024 depositato in data 27.5.2024, con il quale il Tribunale di Palermo ha ingiunto
14/34, di € all'odierna attrice il pagamento, in favore del Controparte_1
33.681,59, oltre ulteriori spese del procedimento monitorio.
In via preliminare, dunque, l'attrice ha chiesto di: "sospendere l'efficacia esecutiva del titolo: Decreto ingiuntivo n. 2021/2024 del 27/05/2024, RG n. 5746/2024, posto che non veniva approvato il piano di riparto delle spese condominiali;
di revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, atteso che non veniva approvato il piano di riparto delle spese condominiali ed, in subordine, di disporre la riunione del presente procedimento con quello portante
Rgn: 7177/2024, Trib. di Palermo, rilevata la comunanza di causa e soggetti.
In via riconvenzionale, ritenere ed accertare il diritto della Parte_1
Pt_1 al risarcimento del danno per le ragioni esposte in atto introduttivo;
[...] Parte_1
per l'effetto, condannare il , in persona del suo rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento del predetto danno, ammontante in euro 54.730,77 o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa;
pertanto, compensare la predetta somma con quella dovuta dall'attrice per il mancato pagamento degli oneri condominiali".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.10.2024, il [...] si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con le note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025, l'attrice ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento, stante l'avvenuto raggiungimento di un accordo bonario in sede di mediazione.
****
Tanto chiarito in ordine all'oggetto del presente giudizio, il Tribunale rileva che con le note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025 l'attrice ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento, stante l'avvenuto raggiungimento di un accordo bonario in sede di mediazione.
La causa è stata, quindi chiamata all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Per quanto sopra:
- Esaminato il verbale di conciliazione del 25.11.2025 (prodotto da parte attrice in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025);
- Considerato che, in forza di esso, è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione nel merito e che le parti si sono altresì accordate in ordine alla regolamentazione delle spese di lite;
- deve procedersi alla cancellazione della causa dal ruolo e alla dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia, questa, di carattere processuale (inidonea ad acquistare efficacia di giudicato) che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, e che si verifica allorquando come nella specie- sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 12310/2007, n. 2567/2007 e n. 14194/2004).
Palermo, 19.12.2025
IL Giudice
ER IV MP
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice ER IV MP, all'esito della discussione svolta mediante il deposito di note scritte, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8845 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra Parte_1 (P.IVA:
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Palermo, Piazza Giovanni Amendola n.31, presso lo studio dell'Avv. Antonio Varvaro che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata all'atto di citazione attrice
e
Controparte_1 (C.F.
P.IVA 2 ), in persone dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo, Viale Alcide De Gasperi n.38, presso lo studio dell'Avv.
TT ND Mandalà, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
**** Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2021/2024 depositato in data 27.5.2024 nel procedimento R.G. n. 5476/24;
DICHIARA l'estinzione del giudizio ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
NULLA sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio attiene all'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2021/2024 depositato in data 27.5.2024, con il quale il Tribunale di Palermo ha ingiunto
14/34, di € all'odierna attrice il pagamento, in favore del Controparte_1
33.681,59, oltre ulteriori spese del procedimento monitorio.
In via preliminare, dunque, l'attrice ha chiesto di: "sospendere l'efficacia esecutiva del titolo: Decreto ingiuntivo n. 2021/2024 del 27/05/2024, RG n. 5746/2024, posto che non veniva approvato il piano di riparto delle spese condominiali;
di revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, atteso che non veniva approvato il piano di riparto delle spese condominiali ed, in subordine, di disporre la riunione del presente procedimento con quello portante
Rgn: 7177/2024, Trib. di Palermo, rilevata la comunanza di causa e soggetti.
In via riconvenzionale, ritenere ed accertare il diritto della Parte_1
Pt_1 al risarcimento del danno per le ragioni esposte in atto introduttivo;
[...] Parte_1
per l'effetto, condannare il , in persona del suo rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento del predetto danno, ammontante in euro 54.730,77 o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa;
pertanto, compensare la predetta somma con quella dovuta dall'attrice per il mancato pagamento degli oneri condominiali".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.10.2024, il [...] si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con le note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025, l'attrice ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento, stante l'avvenuto raggiungimento di un accordo bonario in sede di mediazione.
****
Tanto chiarito in ordine all'oggetto del presente giudizio, il Tribunale rileva che con le note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025 l'attrice ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento, stante l'avvenuto raggiungimento di un accordo bonario in sede di mediazione.
La causa è stata, quindi chiamata all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Per quanto sopra:
- Esaminato il verbale di conciliazione del 25.11.2025 (prodotto da parte attrice in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2025);
- Considerato che, in forza di esso, è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione nel merito e che le parti si sono altresì accordate in ordine alla regolamentazione delle spese di lite;
- deve procedersi alla cancellazione della causa dal ruolo e alla dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia, questa, di carattere processuale (inidonea ad acquistare efficacia di giudicato) che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, e che si verifica allorquando come nella specie- sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 12310/2007, n. 2567/2007 e n. 14194/2004).
Palermo, 19.12.2025
IL Giudice
ER IV MP