Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06128/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6128 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Verdini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia 41/A;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento adottato in data 17.02.2020 dal Ministero dell'Interno (nr. -OMISSIS-), notificato in data 27.05.2020, con cui veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma I, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91; nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa ET UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 12 febbraio 2015.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 17 gennaio 2020, ha respinto la domanda, previa comunicazione ex art. 10- bis della legge n.241/1990, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, essendo emersi dall’istruttoria, a carico dell’interessato la seguente situazione penale:
- 04.08.2014 deferito dalla Stazione dei Carabinieri di Vimercate (MI) all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 508 ( Arbitraria invasione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio ), 610 ( violenza privata ), 612 ( minaccia ) e 633 ( invasione di terreni e di edifici ) c.p.;
- 17.07.2014 deferito dalla Stazione dei Carabinieri di Vimercate (MI) all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 392 ( Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ), 393 ( Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ), 508 ( Arbitraria invasione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio ), 594, 610 ( violenza privata ), 612 ( minaccia ), 633 ( invasione di terreni e di edifici ) e 635 ( Danneggiamento ) c.p.
III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia in quanto asseritamente affetto dai vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma i, l. 91/1992, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria ed insufficiente motivazione;
In particolare, nell’atto introduttivo del giudizio si contesta la correttezza dell’operato della p.a. evidenziando che i fatti contestati all’istante, che attengono a due vicende, legate ad alcune manifestazioni sindacali, volte ad ottenere il riconoscimento di diritti costituzionalmente garantiti, che sono sfociati sul piano processuale in un provvedimento di archiviazione del 11 marzo 2015 da parte del competente UD delle indagini preliminari
IV. - Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.
II. - Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
III. – Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
IV. – Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui il ricorrente deduce un difetto di motivazione, visto che l’effettivo disvalore della specifica condotta ritenuta ostativa dal provvedimento di diniego non risulta essere stato correttamente valutato dall’Amministrazione, che, a fronte di una condotta integrante l’esercizio di un’attività sindacale, ha formulato un giudizio di non adeguata integrazione dell’istanza. In tal senso si espresso anche il Consiglio di Stato che, in relazione ad un caso analogo a quello di cui è causa, nella recente sentenza n. 3062/2025 ha affermato che “ La condotta ritenuta ostativa è stata posta in essere nell’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito: ciò che rende palesemente insufficiente la motivazione addotta a sostegno del diniego, non essendovi in realtà una prova reale e convincente di una refrattarietà dell’istante ad accettare le comuni regole di convivenza civile, men che mai di una proclività a violare la legge ”.
Il Collegio conosce e condivide l’insegnamento della giurisprudenza secondo cui anche una sola notizia di reato, a prescindere dagli esiti sul piano penale, può fondare una determinazione dell’autorità procedente sfavorevole al richiedente la cittadinanza, visto che le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano autonomo e differente rispetto a quelle preordinate all’adozione di un provvedimento amministrativo, potendo essere il comportamento dell’istante valutato come fatto storico.
Ciò nondimeno, nel caso di specie non è dimostrato che si sia tenuto conto delle circostanze del fatto storico, visto che, come risulta dall’ordinanza di archiviazione del 11 marzo 2015 (cfr. all. 5 ricorso), ha riguardato un’azione collettiva di picchettaggio nell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, in un contesto di “ contenzioso di natura lavoristica ed extrapenale ” e visto che comunque “ risulta che il picchetto posto in essere da sindacalisti e dipendenti non ha impedito ai dipendenti di accedere al luogo di lavoro ”.
Tanto evidenziato, ad avviso del Collegio, in mancanza di accertati profili penalmente rilevanti, il comportamento tenuto dal richiedente può considerarsi espressione di un’azione di tutela dei diritti sindacali che, nel rispetto del dettato costituzionale (artt. 35-40 Cost.), il lavoratore può esercitare, anche mediante adesione ad organizzazioni sindacali, nei confronti del datore di lavoro all’interno delle unità produttive (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 22 aprile 2022, n. 3108: “ Il picchettaggio […] è definibile come un complesso di comportamenti materiali di diversa natura, aventi come carattere comune la tendenza a rafforzare la partecipazione, la riuscita, l'efficacia di uno sciopero e più specificamente, con riferimento all'elemento teleologico della condotta ed ai soggetti cui si rivolge l'azione dei picchetti, si è detto che "sotto la nozione di picchettaggio si ricomprendono tutte quelle attività e quei metodi posti in essere dagli scioperanti per indurre i lavoratori dissenzienti a non accedere nei luoghi di lavoro per fornire la prestazione lavorativa". …. La semplice presenza in un picchetto di molte persone finalizzato ad ostacolare gli automezzi in entrata o in uscita dallo stabilimento industriale, non connotata da elementi fattuali che consentano di rintracciare specifici e individuali condotte di violenza o minaccia da parte di un determinato soggetto, non può integrare da sola sintomo di pericolosità sociale a carico di questo, se non si vuole trasformare il diritto della prevenzione … in un surrettizio, indebito, strumento di repressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero e, in ultima analisi, in una misura antidemocratica ”; in termini Cons. Stato, Sez. III, n. 7575/2019).
In altri termini, il comportamento in ipotesi tenuto dal ricorrente, che avrebbe manifestato contro scelte pregiudizievoli adottate dal proprio datore di lavoro, rimasto senza conseguente sul piano penale, neanche sul piano amministrativo della valutazione della meritevolezza dell’aspirante cittadino può condurre ad una determinazione negativa, sostanziandosi nell’esercizio di diritti che affondano le radici nella Carta costituzionale; esso infatti non può essere considerato contrario al sistema valoriale su cui si regge il nostro ordinamento né assurgere ad indice di una personalità incline a violare le norme di civile convivenza.
V. - Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
VI. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ei termini di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
ET UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET UD | RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.