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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3808/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034957958000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate-OS e di ATO ME 1 SPA, in liquidazione la cartella di pagamento n. 295 2024
00349579058 000 notificata in data 18/02/2025 della complessiva somma di euro 240,88 per la TARSU –
TIA anni 2010, 2011e 2012; eccependo fra l'altro, fra le numerose questioni messe in conto, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO è costituita e conclude per il rigetto del ricorso.
ADE OS preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
Parte ricorrente deposita memoria aggiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti con memoria aggiunta parte ricorrente ha depositato ricevuta dei pagamenti per TIA al Comune di
Sinagra anni 2011 e 2012, cui inerisce la cartella.
Tanto basta a connotare come approssimative e infondate le richieste successivamente avanzate con le due intimazioni di pagamento di cui peraltro quella del 2016 è prescritta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 in liq. al pagamento delle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori da distrarre al procuratore antistatario.
Compensa le spese con ADER. NA 15/1/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3808/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034957958000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate-OS e di ATO ME 1 SPA, in liquidazione la cartella di pagamento n. 295 2024
00349579058 000 notificata in data 18/02/2025 della complessiva somma di euro 240,88 per la TARSU –
TIA anni 2010, 2011e 2012; eccependo fra l'altro, fra le numerose questioni messe in conto, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO è costituita e conclude per il rigetto del ricorso.
ADE OS preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
Parte ricorrente deposita memoria aggiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti con memoria aggiunta parte ricorrente ha depositato ricevuta dei pagamenti per TIA al Comune di
Sinagra anni 2011 e 2012, cui inerisce la cartella.
Tanto basta a connotare come approssimative e infondate le richieste successivamente avanzate con le due intimazioni di pagamento di cui peraltro quella del 2016 è prescritta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 in liq. al pagamento delle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori da distrarre al procuratore antistatario.
Compensa le spese con ADER. NA 15/1/2026