Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1858/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1858/2023 tra
C.F. , residente a [...] C.F._1 Castello 141/2, elettivamente domiciliato in Genova, Via Roma 9 int. 5, presso lo Studio dell'Avv. Marcello Grattarola (c.f. , Avv. Giovanna Penco Salvi, (c.f. C.F._2
e Avv. Giulio Gras (c.f. ) che lo rappresentano e C.F._3 C.F._4 difendono congiuntamente e disgiuntamente fra loro PEC – Email_1
– Email_2 Email_3
ATTORE e in persona del suo E_ procuratore speciale dott. con sede legale in Milano, Via Benigno 23 (P.I. P_
), elettivamente domiciliata in Genova, Via Maragliano 5/5 presso e nello studio P.IVA_1 dell'Avv. Luca De Matteis (C. F. ) che la rappresenta e difende PEC C.F._5
Email_4
CONVENUTO
e
, residente in [...], in Frazione Valle San Giovanni n. 37 Controparte_3
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 12,02 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Grattarola. Per il convenuto costituito l'avv. De Matteis. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,14 a causa di altra udienza e riaperto alle ore 13,00, infine chiuso alle ore 17,18.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1858/2023 promossa da:
C.F. , residente a [...] C.F._1 Castello 141/2, elettivamente domiciliato in Genova, Via Roma 9 int. 5, presso lo Studio dell'Avv. Marcello Grattarola (c.f. , Avv. Giovanna Penco Salvi, (c.f. C.F._2
e Avv. Giulio Gras (c.f. ) che lo rappresentano e C.F._3 C.F._4 difendono congiuntamente e disgiuntamente fra loro PEC – Email_1
– Email_2 Email_3
ATTORE
e in persona del suo E_ procuratore speciale dott. con sede legale in Milano, Via Benigno 23 (P.I. P_
), elettivamente domiciliata in Genova, Via Maragliano 5/5 presso e nello studio P.IVA_1 dell'Avv. Luca De Matteis (C. F. ) che la rappresenta e difende PEC C.F._5
Email_4
CONVENUTO
e
, residente in [...], in Frazione Valle San Giovanni n. 37 Controparte_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria deduzione, eccezione, istanza e/o domanda disattesa, previe le pronunce anche in via preliminare, pregiudiziale e/o incidentale meglio ritenute: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro di cui è causa in capo al veicolo, TR
– tg. EN630ZC, di proprietà della SI.ra e conseguentemente condannare la Parte_2 OM , C.F./P.I E_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore corrente in 20159 - Milano, Via P.IVA_1
pagina 2 di 9 Benigno Crespi, 23 pec: a risarcire e pagare all' attore, in Email_5 solido, disgiuntamente o come meglio visto con la SI.ra , tutti i danni patiti e patiendi, Controparte_3 diretti ed indiretti, subiti dal veicolo, UA Land Rover - tg. FA588KF nella misura di euro 37.860,78
o quella maggiore o minor somma di giustizia per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, oltre euro 1.100,00 per lesioni personali riportate dall'attore stesso a seguito dell'evento lesivo de quo e concordate, oltre euro 500,00 per spese di recupero e trasporto dell'auto, oltre euro 12.905,16 per il deposito dell'auto, oltre euro 536,00 per spese negoziazione, oltre 1.268,80, per spese di CTA, tutto per quanto esposto e per i titoli di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese di lite, come da conteggio in narrativa con rinuncia alla antistatarietà;
Per il convenuto costituito : E_ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi, previa dichiarazione di nullità della testimonianza resa dal sig. in quanto portatore di un interesse in causa ex art. 246 Testimone_1
c.p.c. per i motivi tutti meglio specificati in parte narrativa:
- nel merito ed in via principale, dato atto dell'offerta inviata dall'esponente nella fase stragiudiziale pari ad Euro 8.250,00, respingere le ulteriori domande attoree promosse nei confronti dell'esponente perché infondate sia in fatto sia in diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti di cui in parte narrativa conseguentemente mandare E_
, in persona come in atti, assolta da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria formulata da
[...] controparte per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
- nel merito ed in via meramente subordinata, decidere secondo le rigorose risultanze istruttorie limitando gli importi risarcitori negli stretti limiti di quanto provato. Con vittoria di spese e compensi professionali che si quantificano in Euro 7.616,00 per compenso avvocati oltre IVA e CPA e il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 D. M. n.
55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione datato 20.6.2023 l'attore così esponeva: “1) Intorno alle ore 11.30 del giorno 3 giugno 2022 il SInor , al volante della propria autovettura (doc. n. 1) UA berlina Parte_1
– tg. FA588FK assicurato con , (doc n. 2) si trova a percorrere la E_
Strada Provinciale n. 30, in uscita dal concentrico di Spigno Monferrato e diretto verso Merana;
2)
Giunto poco prima della progressiva chilometrica n. 62 + II, tratto rettilineo che precede una curva ad andamento per lui sinistrorso, IL SInor deve affrontare la turbativa rappresentata dalla Pt_1 traiettoria seguita da una altra autovettura marca TR DS3 - tg. EN630ZC, condotta dal SI.
[...]
, di proprietà della SI.ra , assicurata con Per_1 Parte_2 Controparte_4
, che sopraggiunge contromano in senso contrario, in quanto nell'affrontare la curva, per essa ad
[...] andamento destrorso, invade la semicarreggiata opposta a quella di sua competenza;
3) Il conducente della UA, SInor trovandosi la propria corsia completamente invasa dal veicolo, TR Pt_1
DS3 - tg. EN630ZC, che gli si fa incontro rapidamente, tenta di sottrarsi alla collisione imminente, affiancandosi il più possibile a destra della sua carreggiata a ridosso del fossato che fiancheggia il tracciato della provinciale alla sua destra;
4) Nonostante il SInor si fosse portato con la sua Pt_1 auto il più possibile vicino e aderente al margine destro della sua carreggiata, mentre era ormai fermo, veniva colpito nella parte anteriore dal veicolo TR DS3 - tg. EN630ZC che invadendo la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso, non riusciva a fermarsi;
5) La responsabilità del sinistro è da addebitarsi unicamente ed esclusivamente al veicolo TR DS3 - tg. EN630ZC e per esso al suo conducente, SI. , e proprietario, SI.ra , che ha Persona_1 Parte_2 invaso, contromano, la corsia opposta di marcia, come si evince anche dalla analisi ricostruttiva del sinistro redatta dall'Ing. che si produce e si rammonstra al teste (doc n. 3); 6) Sul Persona_2 teatro del sinistro, oltre ai Vigili del fuoco di Acqui Terme sono intervenuti, all'epoca, per i rilievi del pagina 3 di 9 caso, i Militi della Stazione di Spigno Monferrato, i quali hanno provveduto ad individuare gli elementi più significativi per la ricostruzione dell'evento, Si produce copia del verbale con foto e rilievi e sommarie informazioni rese da e e sommarie informazioni rese da Persona_1 Testimone_2
e (doc. n. 4 ); 7) In seguito al sinistro de quo il veicolo del SI. Parte_1 Controparte_5 riportava danni ammontanti ad euro 31.033,00 oltre iva come da preventivo della Parte_1
Carubini Verniciature, che si produce (doc. n. 5) e rammostra al teste;
8) La vettura UA Pt_3 berlina – tg. FA588FK del SI. aveva all'epoca del sinistro un motore nuovo pari ad Parte_1 un valore di euro 12.600,00 a seguito della sua sostituzione avvenuta in data 14.12.2020, come da fattura n. 1256/2 emessa dall'officina Autoservice s.r.l. che si produce e si rammostra al teste (doc. n.
6); 9) La autovettura modello UA berlina – tg. FA588FK del SInor aveva, all'epoca del Pt_1 sinistro, un valore commerciale di circa 26.000,00 posto che sulla stessa vettura era presente motore nuovo come comprovato dalla fattura di cui al punto che precede e prodotta con il doc n 6; 10) Il valore commerciale indicato al punto 9 che precede, di almeno di euro 26.000,000 può essere ricavato tenendo in considerazione: il valore commerciale e di mercato di una pari vettura con percorrenza di circa 160.000 chilometri che è pari ad euro 18.000,00, oltre il valore aggiunto del motore nuovo di percorrenza all'epoca del sinistro di soli circa 25.000 chilometri, pertanto con un valore, volendo considerare anche il degrado, di almeno euro 8.000,00; 11) Il valore dell'auto di circa euro 26.000,00, come sopra specificato, non si “discosta notevolmente”, solamente circa il 20%, dal preventivo per le riparazioni e che pertanto, anche secondo la più recente giurisprudenza, si può dar luogo alla riparazione in quanto la stessa non può rappresentare alcun arricchimento in favore del danneggiato e, per le ragioni di cui sopra, non potrà neppure essere considerata antieconomica;
12) Il SI.
[...]
a seguito del sinistro de quo riportava lesioni personali valutate in sede di pronto Soccorso in Pt_1 giorni 15 di ITT come da certificato del Pronto Soccorso Ospedale S.S. Antonio e Biagio di
Alessandria (doc. n. 7) oltre ulteriori giorni 15 di ITP come da certificato medico del 20.06.2022 della
Dott.ssa (doc. n. 8) oltre ulteriori giorni 10 di ITP come da certificato medico del Persona_3
04.07.2022 della Dott.ssa (doc. n. 9), oltre ulteriori giorni 10 di ITP come da Persona_3 certificato medico del 14.07.2022 della Dott.ssa (doc. n. 10), oltre ulteriori giorni 11 Persona_3 di ITP come da certificato medico del 25.07.2022 della Dott.ssa a seguito dei quali si Persona_3 può considerare cessata la patologia del SI. relativa al trauma al seguito del sinistro Parte_1 stradale (doc. n. 11); 13) Le lesioni subite dal SInor sono da quantificarsi in euro 571,39 per Pt_1
15 giorni di ITT al 75%, oltre euro 1.168,17 per 46 giorni di ITP al 50%, per un totale di euro
1.739,56; 14) il SI. a seguito della lesioni subite doveva affrontare spese mediche per Parte_1 complessive €. 232,00 (fattura n. 18900 del 16.06.2022 del Centro Medico Aurora) e (fattura n. 411 del 29.06.2022 della Dott.ssa ) che si allega (doc. n. 12 e 13); 15) Il SI. Persona_4 [...]
a seguito della sinistro ha dovuto affrontare spese per il recupero e trasporto del veicolo di Pt_1 sua proprietà per euro 500,00 come da fattura che si produce (doc. n. 14); 16) L'attore per il tramite di Avvocato provvedeva ad eseguire la richiesta danni e la messa in mora, prevista per il risarcimento del danno a cose e lesioni derivate da circolazione stradale dal Codice delle Assicurazioni nei confronti della OM , inviata altresì alla OM E_ [...]
. mediante lettera di richiesta danni, inviata via pec in data 04.07.2022 (doc. n. 15); Controparte_4 17) L'attore ai sensi dell'art 163, comma 3 n. 3 in assolvimento della condizione di procedibilità in data 20.02.2023 notificava, alla OM , l'invito a concludere una E_ convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, con l'avvertimento che, in caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, o di rifiuto, ciò poteva essere valutato dal Giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 comma 1, c.p.c. (doc. n. 16); 18) La OM non ha aderito all'invito alla stipula della convenzione di E_ negoziazione assistita di cui al punto che precede;
19) Al SI. spetterà il rimborso, Parte_1 quale danno emergente delle spese della fase precontenziosa relative alla all'attivazione della pagina 4 di 9 procedura di negoziazione assistita che ai sensi del DM 55/14 e successive tabella 25 bis scaglione di riferimento ammontano ad euro 536,00 oltre accessori di legge giusta Cassazione n. 24481/2020; 20)
Il SInor ha pertanto diritto ad ottenere dalle convenute il risarcimento di tutti i danni Parte_1 di carattere patrimoniale e non, patiti e patiendi sia al proprio mezzo sia per le lesioni personali subite a causa del sinistro di cui è causa, nelle misure sopraindicate, anche in forza ed in applicazione degli artt. 2043 cod. civ. nonché 148-145 -144 codice assicurazioni private.”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta datata 15.11.2023 si costituiva la convenuta compagnia assicurativa contestando integralmente la domanda attorea sia in punto an, che in punto quantum debeatur.
3. A seguito della prima udienza, sostituita in modalità a trattazione scritta, il Giudice ammetteva le prove orali dedotte dalle parti e rinviava per l'interrogatorio formale e per l'escussione dei testi.
4. L'interrogatorio formale e i testimoni venivano escussi alle udienze del 17.5.2024 e 13.9.2024, a seguito delle quali il Giudice disponeva CTU tecnica cinematica nominando CTU il dott. Ing. Per_5
[...]
5. Depositato l'elaborato peritale il 20.2.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 12/06/2025, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
Le domande attoree andranno accolte nel limite di quanto segue.
Preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità di parte della documentazione prodotta da parte attrice, sia perché irritualmente allegata alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
21/03/2025, sia in particolare perché per lo più tardiva in quanto prodotta dopo lo spirare dei termini perentori istruttori. Ciò anche in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta.
Invero risultando inammissibile quanto segue: sub docc. 20-21 inerente all'acquisto dell'autovettura post incidente e relativo certificato di spesa, in quanto sono datati 2.2.2023; sub doc. 23 quanto alla menzionata fattura inerente il deposito dell'auto dal giorno dell'incidente al giorno della CTU, va osservato come non sia una fattura ma solo un pro-forma, peraltro riportando un costo che appare sproporzionato.
Risultano invece ammissibili: il doc. 24 attoreo, perché riportante una data successiva ai termini per la memoria istruttoria, allegato che tuttavia appare irrilevante ai fini della decisione;
il doc. 22 attoreo, perché riportante la fattura del CTP nominato nell'ambito delle operazioni peritali disposte dal CTU.
Nel caso in esame, a fronte di testimonianze di scarsa attendibilità assunte nel giudizio, in quanto è risultato che entrambi i contrapposti (delle parti processuali) testimoni ( per l'attore Testimone_1
/ per il convenuto) sentiti fossero legati amicalmente ed affettivamente, con il Testimone_3 contestuale guidatore degli automezzi coinvolti nel sinistro, ed entrambi i testimoni avessero riportato conseguenze lesive, sicchè la loro deposizione non ha assunto alcuna valenza probatoria, si è quindi poi resa indispensabile la nomina di un ausiliario tecnico particolarmente qualificato, anche per l'esperienza, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
Il CTU dott. Ing. così scrive nella ricostruzione della dinamica del sinistro: “Per Persona_5 quanto riguarda la TR, essa ha percorso una curva per lei destrorsa avente un raggio di circa 120 metri, invadendo la corsia di marcia opposta al termine della stessa. Tenuto conto delle condizioni dell'asfalto bagnato per pioggia in atto, considerando quindi un coefficiente di aderenza trasversale pari a 0,4, è possibile, mediante le formule della cinematica, calcolare la velocità massima di percorrenza della predetta curva pari a circa 80 Km/h. E' quindi evidente che la TR doveva viaggiare ad una velocità superiore agli 80 Km/h, avendo sbandato verso sinistra e avendo invaso la pagina 5 di 9 corsia di marcia opposta, quindi ad una velocità superiore al limite vigente dei 70 Km/h. Relativamente alla UA, questa autovettura pesava almeno 500 Kg in più della TR ed è stata respinta indietro di alcuni metri a seguito dell'urto. Pertanto, sotto il profilo qualitativo, sulla base anche dell'esperienza ultratrentennale dello scrivente nella ricostruzione dei sinistri stradali, è verosimile che la stessa procedesse al momento dell'urto ad una velocità sensibilmente inferiore al limite vigente dei 70 Km/h.
3.5. Dai rilievi condotti dai Carabinieri di Spigno Monferrato, agli atti e Controparte_6 dagli accertamenti esperiti dallo scrivente, è possibile ricostruire la dinamica del sinistro come segue: verso le ore 11,30 del giorno 03/06/2022 , alla guida dell'autovettura TR tg. Persona_1
EN630ZC, si trova a percorrere la S.P. 30 con direzione di marcia verso Spigno Monferrato. Dopo aver percorso una curva destrorsa ad ampio raggio e visuale aperta, a causa della velocità elevata, superiore al limite vigente dei 70 Km/h e del fondo stradale bagnato per pioggia in atto, perde il controllo del proprio mezzo che sbanda verso sinistra e va ad invadere la corsia di marcia opposta a quella di sua pertinenza. Proprio in quel momento giunge dalla direzione opposta l'autovettura UA tg. FA588KF, condotta da , il quale avvedendosi della TR che gli sta venendo Parte_1 addosso, in un estremo tentativo si butta a destra della sua corsia di marcia, ma nonostante ciò non riesce ad evitare l'urto, che avviene tra le parti anteriori sinistre dei due mezzi, con traiettorie leggermente disassate. Dopo l'urto la UA viene respinta indietro per alcuni metri, arrestandosi all'interno del fosso posto alla sua destra, mentre la TR entra in rotazione antioraria e si ferma di traverso sulla carreggiata stradale, alcuni metri più avanti rispetto al punto d'urto.
3.6. ELEMENTI TECNICI RILEVANTI AGLI EFFETTI DELLA VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE
DI GUIDA L'unica causa del sinistro è stata la condotta di guida di , che a causa Persona_1 dell'eccessiva velocità di percorrenza tenuta, superiore al limite vigente dei 70 Km/h ed anche per il fondo stradale bagnato per pioggia in atto, al termine di una curva per lui destrorsa ad ampio raggio e visuale aperta, ha perso il controllo del proprio mezzo, sbandando verso sinistra ed invadendo la corsia di marcia opposta, andando ad impattare contro l'autovettura UA condotta da Pt_1
violando così i disposti degli artt. 141 comma 1, 2 e 3, 142 comma 2 e 143 comma 1 del C.d.S..
[...]
Nessun elemento di censura può essere mosso alla condotta di guida di , poiché al Parte_1 momento dell'urto viaggiava ad una velocità ampiamente al di sotto del limite vigente dei 70 Km/h ed inoltre non ha avuto a disposizione gli spazi ed i tempi necessari per evitare la collisione;
egli ha comunque dato prova di tempestività di reazione cercando di buttarsi alla sua destra.” (relazione CTU pagg. 14-16).
Il CTU ha poi risposto puntualmente alle osservazioni dei Consulenti di Parte e la sua relazione risulta essere il frutto di un metodo rigoroso, con motivazioni chiare e ineccepibili. Questo Giudice non può che tenerne conto.
Sicchè dall' istruttoria espletata e dai documenti prodotti è emerso che la responsabilità per il sinistro per cui è causa è molto probabilmente da addebitarsi in via esclusiva alla conducente del veicolo di marca TR DS3 - tg. EN630ZC, di proprietà della convenuta SInora . Ciò è Parte_2 risultato inequivocabilmente dalla CTU cinematica, in cui, come già letto prima, ha risposto che
“L'unica causa del sinistro è stata la condotta di guida di , che a causa dell'eccessiva Persona_1 velocità di percorrenza tenuta, superiore al limite vigente dei 70 Km/h ed anche per il fondo stradale bagnato per pioggia in atto, … ha perso il controllo del proprio mezzo, sbandando verso sinistra ed invadendo la corsia di marcia opposta, andando ad impattare contro l'autovettura UA condotta da
, violando così i disposti degli artt. 141 comma 1, 2 e 3, 142 comma 2 e 143 comma 1 Parte_1 del C.d.S.”.
E' quindi evidente la responsabilità esclusiva riconducibile alla convenuta proprietaria dell'automezzo TR tg. EN630ZC nel sinistro avvenuto alle ore 11.30 del giorno 3 giugno 2022. Il guidatore di tale pagina 6 di 9 autoveicolo ha infatti molto probabilmente violato il limite di velocità e l'obbligo di guidare prudentemente, stante l'asfalto bagnato dalla pioggia, altresì violando l'art. 143 del C.d.s.. il quale prescrive che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.”.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni richiesti s'impongono le seguenti considerazioni.
L'attore ha quantificato nell'atto introduttivo il danno asseritamente subito nella misura di Euro 31.033,00 oltre IVA, sulla base di un preventivo di riparazione della Società Carubini Verniciature, oltre a richiedere altre voci di danno conseguenti al sinistro.
Sempre il CTU dott. Ing. , anche in tal caso, così risponde ora al quesito postogli: “Per Persona_5 quanto riguarda il valore dell'autovettura UA tg. FA588FK di proprietà del SI. al Parte_1 momento del sinistro di cui è causa, lo scrivente ha reperito la pubblicazione Eurotax giallo del
06/2022, mese in cui è avvenuto l'incidente, la quale riporta per la versione 2.0 i4 Prestige 180cv, quella in esame, il valore di € 13.000 per l'anno 2015, quello di immatricolazione (vds. stralcio allegato alla presente). Agli atti è presente la fattura n. 1256/2 del 14/12/2020 della ditta Autoservice
s.r.l., relativa alla sostituzione del motore dell'autovettura del SI. per un importo Pt_4 complessivo di € 12.620 I.V.A. compresa. Lo scrivente ha solamente potuto verificare nella banca dati della concessionaria UA di Alessandria, che il codice riportato nella predetta fattura è quello di un motore nuovo. Il vecchio motore ha funzionato per 5 anni e 4 mesi, mentre quello nuovo ha funzionato per 1 anno e 6 mesi. Fatte le dovute proporzioni rispetto al costo riportato nella citata fattura, che fino a prova di falso è da considerarsi valida, è possibile quantificare il valore residuo del motore sostituito dell'autovettura al momento del sinistro pari a circa € 9.070. Alla luce di quanto sopra esposto è possibile quantificare il valore dell'autovettura UA tg. FA588FK di proprietà del SI. al momento del sinistro di cui è causa pari a complessivi € 22.000 I.V.A. compresa.” Parte_1
(relazione CTU pagg. 21-22).
Il CTU dott. ha quindi stabilito che le pretese (dall'attore) riparazioni siano Persona_5 antieconomiche in quanto “è possibile quantificare il valore dell'autovettura … pari a complessivi € 22.000 I.V.A. compresa”.
E' difatti oramai consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla necessità di quantificare il danno in termini di valore commerciale dell'auto ove le riparazioni superino il valore del mezzo al momento del sinistro.
Invero, come statuito anche di recente in un caso pressochè identico a quello in esame, “4.2 In ogni caso, va rilevato che la Corte territoriale non ha ritenuto provato il danno subito dall'autovettura nella misura di Euro 2.500, ma, piuttosto, ha ritenuto provato il valore commerciale di tale autovettura nella misura non superiore ad Euro 2.500. Infatti, a fronte di un preventivo per la riparazione di oltre cinque volte superiore al valore dell'auto, la Corte ha correttamente ritenuto che vi fossero i presupposti per disporre risarcimento per equivalente.
4.3 La Corte motiva al riguardo: "la giurisprudenza, infatti, sottolineato che in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il pianeggiante risarcimento Co del danno per equivalente. Orbene, la vettura dell' all'epoca dell'evento aveva un valore commerciale di mercato pari ad Euro 2.500, somma di gran lunga inferiore a quella necessaria per la Co riparazione (Euro 14.962,69 secondo il preventivo allegato dall' Euro 17.116,00 secondo relazione del tecnico incaricato dal Comune, che ha effettuato una valutazione considerando il veicolo come
"relitto"), sicché risarcimento dovuto in favore dell'appellante deve essere ridotto nella minor somma pagina 7 di 9 di Euro 2.500" (così da p. 10, ultimo p., a p. 11, primo p., della sentenza). Pertanto, la Corte territoriale: (i) ha dapprima accertato il valore dell'auto, ritenendo, a fronte dell'erogazione del tecnico comunale in ordine al valore commerciale della stessa, non sufficiente la prova dell'odierno ricorrente circa il maggior valore;
(ii) accertato tale valore, lo ha poi comparato sia con il preventivo presentato dal ricorrente, sia con quello emergente dalla relazione tecnico comunale, pervenendo, sulla base di una mera evidenza matematica, al giudizio di eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica.
4.4 La valutazione del giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 2058 c.c., ed in particolare sulla scelta di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. II, 8/1/2013, n. 259).” (Cass., Sez. III, ord., 1° febbraio 2023 n. 2982).
Indirizzo già segnato anche nel passato: “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di un incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058 secondo comma cc., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alle differenze di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore del mercato del veicolo come nella fattispecie per cui è causa” (Cass. civ. n. 2402/1998; n. 4034/1975).
Inoltre, l'art. 1223 c.c. stabilisce che il risarcimento deve comprendere la perdita subita dal creditore, nei limiti in cui la stessa sia conseguenza “immediata e diretta del fatto dannoso”.
Nella specie la domanda di risarcimento del danno subito dal veicolo dell'attore per l'incidente stradale
è dunque rappresentata dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, così di fatto costituendosi come domanda di risarcimento in forma specifica e quindi superando notevolmente il valore di mercato della vettura. Sicchè questo Giudice dispone in vece il risarcimento per equivalente nella misura indicata dal CTU, pari alla complessiva somma di € 22.000 I.V.A. compresa.
Per ciò che attiene le lesioni subite dall'attore nel sinistro, questo Giudice prende atto Parte_1 che, al solo fine di evitare i costi di una CTU medico legale tra le parti è stata concordata in via conservativa la somma di € 1.100,00 (comprensiva di invalidità temporanea, danno morale e spese mediche) e così la riporta nell'accoglimento della domanda di condanna.
Per quanto concerne le ulteriori spese domandate dall'attore dovranno essere riconosciute: - quella del rimborso del compenso del CTP (doc. 22, ossia la fattura del CTP Ing. nominato nell'ambito Per_2 delle operazioni peritali disposte dal CTU;
pari ad € 1.268,80), in quanto rientrante nelle spese della lite;
- la spesa per il recupero e il trasporto del veicolo di sua proprietà per € 500,00 (come da fattura prodotta doc. 14).
I convenuti andranno dunque condannati, in solido, a risarcire la complessiva somma di € 23.600 oltre gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo, oltre a rimborsare le spese per CTP pari ad € 1.268,80.
Non potrà trovare invece accoglimento la domanda di risarcimento/rimborso della spesa per il deposito dell'autoveicolo di sua proprietà, dal giorno dell'incidente al giorno della CTU, per complessivi € 12.905,16 sub doc. 23, poiché l'allegazione non è una fattura ma solo una pro-forma, né tanto meno risulta essere avvenuto alcun pagamento, ed infine apparendo un importo abnorme e sproporzionato poiché quasi analogo allo stesso valore dell'auto.
Le spese del giudizio seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, secondo i c.d. parametri forensi, pure tenendo conto dell'invito alla negoziazione assistita che sarà tuttavia assorbita dal compenso liquidato in questo giudizio atteso che la domanda accolta è in realtà riconducibile allo scaglione minore rispetto a quello indicato (< 26.000). pagina 8 di 9 Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la responsabilità esclusiva del sinistro di cui è causa in capo al veicolo TR – tg.
EN630ZC, di proprietà della SI.ra e conseguentemente Condanna Parte_2 [...]
in persona del suo E_ procuratore speciale dott. con sede legale in Milano, Via Benigno 23 (P.I. P_
) e , residente in [...], in Frazione Valle San P.IVA_1 Controparte_3
Giovanni n. 37, in solido tra loro, a risarcire a i danni patiti nella misura di € Parte_1
23.600 oltre gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo, oltre a rimborsare le spese per CTP pari ad € 1.268,80;
Condanna altresì e E_
, in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_3 Parte_1 liquidano in € 7.616 per compenso oltre al 15 % per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate. Spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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