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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1858/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrari Maria Cristina del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrari Maria Cristina del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Varallo (VC) il 12/05/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2012. Dall'unione è nato, in data 04/01/2014, il figlio , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 28/02/2017 del Tribunale di Novara (NO) e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario Tra Parte_1
e in Varallo (VC) il 12/05/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] CP_1 di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2012 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con l'impegno Per_1 da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo;
il figlio minore verrà collocato e avrà residenza anagrafica presso il padre, con conseguente iscrizione nello stato di famiglia paterno in pagina 2 di 4 quanto, in forza dei turni lavorativi di , quest'ultimo rispetto a Parte_1 [...]
, ha maggior tempo libero da dedicare al minore;
CP_1
2. DISPONE che i genitori esercitino di comune accordo la potestà sul figlio minore , Per_1 fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione;
3. DISPONE che la madre possa tenere con sé il figlio ogni volta che CP_1 Per_1 vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con il padre. Salvo diverso accordo tra i coniugi, nel periodo estivo, questi potranno trascorrere con il figlio un periodo di quindici giorni anche non consecutivi. A tale proposito, entrambi i genitori, si impegnano a comunicare almeno un mese prima, i giorni, la località e i recapiti in cui intenderanno trascorrere le vacanze estive con il figlio. In caso di disaccordo dei coniugi, negli anni pari prevarrà la volontà di e negli anni dispari quella di . Salvo CP_1 Parte_1 diverso accordo tra i coniugi, durante le vacanze natalizie, il figlio minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.01 con l'altro. Al riguardo si precisa sin d'ora che il minore trascorrerà il periodo dal 24.12.2025 al 30.12.2025 con la madre. Salvo diverso accordo tra i coniugi, durante le vacanze pasquali, il figlio minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti ad anni alterni, la Pasqua;
4. DÀ ATTO che i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra il figlio ed Per_1
i nonni paterni e materni;
5. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio durante il periodo di permanenza del minore presso di sé; i genitori si obbligano comunque a sostenere il 50% ciascuno delle seguenti spese scolastiche relative a , riferite a scuole pubbliche e Per_1 documentate: la tassa di iscrizione, l'assicurazione scolastica, i libri di testo, dal cui esborso dovrà essere sottratto il buono scuola regionale/comunale se previsto ed erogato;
il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. purché previamente concordate e documentate, se prive del requisito dell'urgenza; il 50% delle spese sportive, parimenti concordate e documentate. I genitori convengono inoltre che, qualora uno dei due, senza il consenso dell'altro e fatto salvo il caso d'urgenza, sottoporrà il minore a visita medica specialistica, si farà carico integrale della relativa spesa;
6. DÀ ATTO che I coniugi si impegnano a non far frequentare il figlio agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione seria e duratura;
7. DÀ ATTO che autorizza a richiedere in suo favore gli CP_1 Parte_1 assegni familiari e le detrazioni per i figli a carico;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Si dà atto che ogni altra questione economica e patrimoniale tra le parti è già stata definita e le parti non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra. Per quanto riguarda il libretto nominativo ordinario n. 000044062780 intestato ad entrambi i coniugi e a (nonna materna), Persona_2 aperto presso Poste Italiane filiale n. 90125 di Borgosesia, si impegna a CP_1 custodirlo nell'interesse del figlio minore, con l'impegno di non disporre delle somme ivi depositate e di consegnarlo al minore al compimento del diciottesimo anno di età; 9. DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproca autorizzazione e consenso alla richiesta e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio proprio e del figlio minore.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/06/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
Sezione Civile
N. R.G. VG 1858/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrari Maria Cristina del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrari Maria Cristina del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Varallo (VC) il 12/05/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2012. Dall'unione è nato, in data 04/01/2014, il figlio , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 28/02/2017 del Tribunale di Novara (NO) e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario Tra Parte_1
e in Varallo (VC) il 12/05/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] CP_1 di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2012 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con l'impegno Per_1 da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo;
il figlio minore verrà collocato e avrà residenza anagrafica presso il padre, con conseguente iscrizione nello stato di famiglia paterno in pagina 2 di 4 quanto, in forza dei turni lavorativi di , quest'ultimo rispetto a Parte_1 [...]
, ha maggior tempo libero da dedicare al minore;
CP_1
2. DISPONE che i genitori esercitino di comune accordo la potestà sul figlio minore , Per_1 fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione;
3. DISPONE che la madre possa tenere con sé il figlio ogni volta che CP_1 Per_1 vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con il padre. Salvo diverso accordo tra i coniugi, nel periodo estivo, questi potranno trascorrere con il figlio un periodo di quindici giorni anche non consecutivi. A tale proposito, entrambi i genitori, si impegnano a comunicare almeno un mese prima, i giorni, la località e i recapiti in cui intenderanno trascorrere le vacanze estive con il figlio. In caso di disaccordo dei coniugi, negli anni pari prevarrà la volontà di e negli anni dispari quella di . Salvo CP_1 Parte_1 diverso accordo tra i coniugi, durante le vacanze natalizie, il figlio minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.01 con l'altro. Al riguardo si precisa sin d'ora che il minore trascorrerà il periodo dal 24.12.2025 al 30.12.2025 con la madre. Salvo diverso accordo tra i coniugi, durante le vacanze pasquali, il figlio minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti ad anni alterni, la Pasqua;
4. DÀ ATTO che i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra il figlio ed Per_1
i nonni paterni e materni;
5. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio durante il periodo di permanenza del minore presso di sé; i genitori si obbligano comunque a sostenere il 50% ciascuno delle seguenti spese scolastiche relative a , riferite a scuole pubbliche e Per_1 documentate: la tassa di iscrizione, l'assicurazione scolastica, i libri di testo, dal cui esborso dovrà essere sottratto il buono scuola regionale/comunale se previsto ed erogato;
il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. purché previamente concordate e documentate, se prive del requisito dell'urgenza; il 50% delle spese sportive, parimenti concordate e documentate. I genitori convengono inoltre che, qualora uno dei due, senza il consenso dell'altro e fatto salvo il caso d'urgenza, sottoporrà il minore a visita medica specialistica, si farà carico integrale della relativa spesa;
6. DÀ ATTO che I coniugi si impegnano a non far frequentare il figlio agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione seria e duratura;
7. DÀ ATTO che autorizza a richiedere in suo favore gli CP_1 Parte_1 assegni familiari e le detrazioni per i figli a carico;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Si dà atto che ogni altra questione economica e patrimoniale tra le parti è già stata definita e le parti non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra. Per quanto riguarda il libretto nominativo ordinario n. 000044062780 intestato ad entrambi i coniugi e a (nonna materna), Persona_2 aperto presso Poste Italiane filiale n. 90125 di Borgosesia, si impegna a CP_1 custodirlo nell'interesse del figlio minore, con l'impegno di non disporre delle somme ivi depositate e di consegnarlo al minore al compimento del diciottesimo anno di età; 9. DÀ ATTO che i coniugi si danno reciproca autorizzazione e consenso alla richiesta e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio proprio e del figlio minore.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/06/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
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