Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 8 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/03/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02365/2025REG.PROV.COLL.
N. 01967/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
E.C.U. EU UL NI , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana e Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
Fondazione Festival Belliniano, Nova CA IC IS , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ) n. 324/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E.C.U. EU UL NI ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per la parte appellata l’avvocatoi Alvise Vergerio Di Cesana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2022 l’associazione E.C.U. EU UL NI ha chiesto al Tar per il Lazio l’annullamento:
- della delibera della Direzione Generale dello Spettacolo DG-S/15/07/2022 decreto n. 650, e dell’allegata tabella con relativi punteggi, con la quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura ha decretato che l’istanza presentata dalla ricorrente per l’avviso indicato in oggetto non può essere ammessa a contributo, per mancato raggiungimento della soglia di 10 punti;
- delle schede di valutazione e dei punteggi attribuiti nelle sedute del 21-22-23-24 giugno 2022, verbale n. 3, pubblicati unitamente al decreto del Direttore Generale sopra citato, in data 15 luglio 2022, con valore di notifica, sul sito http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, così come riportato nel relativo verbale e nelle schede dei punteggi allegate, relativamente alle domande che non hanno superato la verifica documentale da parte dell’Amministrazione e in conformità a tali valutazioni;
- della scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente, cui è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 7 punti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” e successive modificazioni e integrazioni;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’Allegato B (Qualità artistica) del predetto decreto ministeriale 27 luglio 2017 contenente le “Tabelle per la presentazione degli indicatori qualitativi per la valutazione dei progetti per àmbito e per settore” ed il punteggio massimo, attribuibile per ogni singolo parametro qualitativo (15 indicatori), è indicato nella Tabella allegata al decreto direttoriale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Direzione generale spettacolo del 21 novembre 2017, così come sostituito dal successivo decreto direttoriale del 12 dicembre 2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, del d.m. 25 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto direttoriale rep. n. 1914 del 16 dicembre 2021, in particolare l’art. 2 che stabilisce per il triennio 2022/2024 il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all’all. B del d.m. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti ed i settori previsti dal decreto stesso ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4 lett. A) e 5 del d.m. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- di ogni altro atto allo stesso presupposto, conseguenziale e/o connesso, comunque potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
2. La ricorrente sosteneva:
- di aver presentato, in data 28.02.2022, domanda di contributo (codice DOM-2022-108472-MF-00001) con la quale aveva richiesto di essere ammessa, per l’importo di euro 59.500,00, a contributo per l’ambito “IC” di cui all’art.24 d.m. 27.07.2017, così come modificato dal d.m. 31.12.2020 e dal d.m. 25.10.2021 [Festival di musica classica (lirici, concertistici e corali) “Prime istanze triennali” (triennio 2022-2024)];
- di essere stata destinataria di un provvedimento di non ammissibilità della domanda per mancato raggiungimento, ai sensi dell’art. 5, co. 1, d.m. 27.07.2017, della soglia minima di 10 punti, avendo ottenuto, come da allegato al decreto direttoriale n. 650 del 15.07.2022, solo 7 punti, come più dettagliatamente specificato – in riferimento a n. 13 criteri di valutazione – a pag. 7 del ricorso;
- che l’Amministrazione resistente aveva ritenuto di escludere dall’elenco dei progetti ammessi a contributo quello della ricorrente, senza aver previamente fissato i sub-criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. 487/1994 – Violazione art. 3 l. n.241/1990 per carenza di motivazione.
La ricorrente sosteneva che i punteggi dettagliatamente indicati alle pagg. 7 e 11 del ricorso le erano stati attribuiti senza adeguate motivazioni a sostegno delle determinazioni assunte. Ciò in quanto né nei verbali della Commissione né nel decreto definitivo di non ammissione della domanda di finanziamento risultava alcuna motivazione in ordine al punteggio attribuito ad ogni criterio individuato ai fini dell’assegnazione delle agevolazioni in esame. La ricorrente evidenziava inoltre che non risultava essere stato preventivamente approvato un criterio di attribuzione del voto numerico in modo da rendere intellegibili le valutazioni della Pubblica Amministrazione, non essendo state spiegate le modalità di assegnazione del minimo o del massimo del punteggio attribuibile, come prescritto dall’art. 12 d.p.r. n. 487/1994.
II. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Manifesta irragionevolezza – Sviamento di potere – Eccesso di potere per insufficienza della motivazione.
La ricorrente lamentava la manifesta irragionevolezza della valutazione operata dalla Commissione nei propri confronti, ritenendo di aver ottenuto un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello meritato. Analizzava quindi il merito delle valutazioni operate dalla Commissione, confrontandole con il contenuto del progetto presentato, con particolare riferimento ad alcune specifiche voci.
III. Violazione e falsa applicazione del secondo comma dell’art. 5 del d.m.27 luglio 2017.
La ricorrente denunciava che, pur avendo presentato per la prima volta una domanda di finanziamento che non aveva raggiunto la soglia di idoneità, non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte della Commissione, né risultava verbalizzata dalla stessa la possibilità (o l’impossibilità) di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, come previsto dall’art. 5 cit.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero della cultura per resistere al ricorso.
5. Con sentenza n. 324/2024 il Tar per il Lazio ha accolto il ricorso in ragione della fondatezza del primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi. Il Tar ha annullato gli atti impugnati nelle parti relative alla valutazione del progetto della ricorrente e alla sua esclusione dal prosieguo della procedura, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, con dovere di integrale rinnovazione, da parte di una nuova commissione, che avrebbe dovuto procedere a valutare nuovamente la domanda.
5.1 In particolare il primo giudice ha richiamato alcuni precedenti dello stesso Tar per il Lazio (sentenze n. 3578 e 3579 del 02.03.2023) affermando che:
- i n. 13 fenomeni contemplati nell’Allegato B (“Qualità artistica”) al d.m. 27.07.2017 – “Ambito musica” – Tabella 19 (“Indicatori per valutazione qualità artistica settore Festival, articolo 24”) sono identici a quelli previsti per il settore “Organismi di produzione della danza” di cui all’art. 25, ovvero formulati in termini sostanzialmente analoghi o, ancora, descritti in maniera generica e, di fatto, coincidente con la definizione data al relativo obiettivo strategico e/o operativo [segnatamente, trattasi dei seguenti indicatori: - qualità della direzione artistica; - qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati; - qualità artistica del progetto; - rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate; - innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale anche attraverso la programmazione di nuove composizioni, prime italiane e prime assolute; - multidisciplinarietà dei progetti; - interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani; - valorizzazione nella programmazione della creatività emergente; - sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio; - continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale; - strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e sociale network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.); - integrazione con strutture e attività del sistema culturale; - sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali];
- ne consegue che, in applicazione delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, deve ritenersi viziata da difetto di motivazione la valutazione formulata con riferimento al progetto presentato dalla ricorrente, non risultando compiutamente percepibili le ragioni sottese all’attribuzione di un punteggio finale rivelatosi insufficiente ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa di 10 punti.
6. Avverso la sentenza n. 324/2024 del Tar per il Lazio ha proposto appello il Ministero della cultura per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituita l’associazione E.C.U. EU UL NI chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo il secondo e il terzo motivo di diritto fatti valere col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (assorbiti dal Tar).
8. Con ordinanza n. 1251/2024 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
9. All’udienza del 6 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è volto a dimostrare la legittimità della procedura di valutazione.
L’appellante sostiene che:
- la sentenza impugnata si è posta in netta controtendenza rispetto al “consolidato” orientamento sul sistema di valutazione FUS espresso dallo stesso Tar e confermato dal Consiglio di Stato a far data dall’anno 2016;
- la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimo il sistema di valutazione e in particolare la predeterminazione dei parametri di valutazione, indicati nell’Allegato B del d.m. (sia con riferimento al precedente d.m. 1° luglio 2014 sia al successivo d.m. 7 luglio 2017, tenuto conto peraltro dell’invarianza del sistema di valutazione), per ciascuno dei quali è previsto un punteggio massimo attribuibile, precisando altresì che la griglia di valutazione risulta dettagliata e non generica e risponda ai requisiti di cui all’art. 12 della l. 241/90 (l’appellante riproduce ampi stralci della sentenza del Consiglio di Stato n. 2699/2018);
- la giurisprudenza ha ritenuto che il sistema di valutazione previsto nei d.m. 1° luglio 2014 e 27 luglio 2017 per l’attribuzione dei contributi FUS, è legittimo e idoneo a validamente assolvere l’onere motivazionale mediante attribuzione del solo punteggio numerico, in quanto la “qualità artistica” (oggetto di valutazione da parte della Commissione): (i) viene specificata in “obiettivi strategici”, (ii) all’interno dei quali sono individuati “obiettivi operativi”, (iii) i quali a loro volta si articolano in “fenomeni” (criteri di valutazione, appunto), per ciascuno dei quali, in virtù di preventiva determinazione direttoriale, è previsto un punteggio massimo.
1.1 L’appellante critica il ragionamento seguito dal Tar sostenendo che:
- le motivazioni della sentenza sono basate semplicemente sul richiamo a un precedente inaugurato di recente dalla stessa sezione (cfr. sentenza Tar per il Lazio 3579/2023 peraltro non sovrapponibile al caso di specie) senza alcun riferimento al concreto giudizio posto in essere dalla Commissione sul progetto presentato dall’Associazione;
- il Tar avrebbe dovuto esaminare il caso di specie, sulla base anche delle argomentazioni dell’Amministrazione, valutando la ragionevolezza e correttezza dei punteggi attribuiti dalla Commissione e la coerenza nell’applicazione del criterio di valutazione ai diversi parametri;
- i principi resi nei precedenti giurisprudenziali citati devono essere contestualizzati rispetto al singolo caso vagliato e non è possibile far derivare da questi, a priori, la paventata illogicità nell’attribuzione del punteggio per singoli fenomeni alla ricorrente, considerato, tra l’altro, che le doglianze formulate nel ricorso sono state vagliate dall’Amministrazione con argomentazioni valide a dimostrare la correttezza del punteggio attribuito dalla Commissione, sicché nessuna irragionevolezza e contraddittorietà pare aver afflitto la valutazione Commissariale;
- in ogni caso l’Amministrazione ha precisato che le contestazioni svolte dal ricorrente non sono idonee a dimostrare alcuna irragionevolezza del punteggio assegnato (la difesa dell’appellante riproduce le singole confutazioni parametro per parametro).
1.2 Sotto un diverso profilo l’appellante sostiene che:
- le sentenze richiamate dal primo giudice riguardano contributi concessi sulla base di altre discipline e quindi non conferenti al caso di specie;
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre ritenuto che nei procedimenti di gara e di concorso, a cui la sentenza n. 5035 del 2016 del Consiglio di Stato ha espressamente assimilato il procedimento in questione, l’attribuzione di un punteggio numerico valga come sintetica motivazione;
- il sistema delineato dai decreti del 2014 e 2017 devono ritenersi rispondenti ai principi richiamati;
- infatti, l’allegato B del d.m. 27 luglio 2017 e s.m.i. (in analogia con l’allegato B del d.m. 1° luglio 2014) ha indicato espressamente i parametri in base ai quali la Commissione doveva procedere all’attribuzione dei punteggi individuati con riguardo ad ogni tipo di attività artistica, per cui era previsto il contributo;
- il predetto decreto ha previsto per la qualità artistica del settore festival di musica classica (art. 24 c. 1) i seguenti punteggi massimi: fino a 2 punti per la qualità della direzione artistica; fino a 3 punti per la qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati; fino a 7 punti per la qualità artistica del progetto; fino a 2 punti per la rilevanza internazionale degli artisti e/o formazioni straniere ospitate; fino a 6 punti per l’innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale anche attraverso la programmazione di nuove composizioni, prime italiane e prime assolute; fino a 1 punto per la Multidisciplinarietà dei progetti; fino a 2 punti per Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole; fino a 4 punti per Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente; fino a 1 punto per lo Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio; fino a 1 punto per la Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; fino a 2 punti per la Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.); fino a 2 punti per Integrazione con strutture e attività del sistema culturale; fino a 2 punti per Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali;
- sulla base della indicata griglia di valutazione e dei punteggi massimi attribuibili, la Commissione ha esaminato in comparazione i progetti tra i quali il progetto della ECU;
- in particolare, l’Associazione ha ottenuto i seguenti punteggi analitici per i fenomeni su riportati:
0,5 punti su 2 per la qualità della direzione artistica; 0,5 punti su 3 per la qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati; 0,5 punti su 7 per la qualità artistica del progetto; 0,5 punti su 2 per la rilevanza internazionale degli artisti e/o formazioni straniere ospitate; 0,5 su 6 per l’innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale anche attraverso la programmazione di nuove composizioni, prime italiane e prime assolute; 0,5 punti su 1 per la Multidisciplinarietà dei progetti; 0 punti su 2 per Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole; 1 punto su 4 per Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente; 0,5 punti su 1 per lo Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio; 1 punto su 1 per la Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; 0,5 punti su 2 per la Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network , dirette streaming degli spettacoli, ecc.); 0,5 punti su 2 per Integrazione con strutture e attività del sistema culturale; 0 punti su 2 per Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali.
1.3 Sotto un ulteriore profilo l’appellante sostiene che:
- il Tar ha omesso del tutto di considerare un dato sistematico che caratterizza l’intero Fondo Unico per lo Spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - FNSV) secondo cui le valutazioni che le Commissioni sono chiamate ad effettuare nella procedura in esame hanno carattere comparativo, concernenti la totalità dei candidati e tengono conto delle risorse finanziarie stanziate nell’anno di riferimento;
- la suddivisione in “ sottoinsieme” degli istanti rappresenta il fulcro del nuovo sistema di valutazione delle domande previsto a partire dal d.m. 2014: gli istanti quindi vengono suddivisi in eventuali sottoinsiemi secondo una logica di omogeneità e la Commissione provvede a formulare il giudizio sulla “qualità artistica” di ciascun organismo del cluster non valutando il singolo elemento in sé, astrattamente considerato, bensì comparando ciascun elemento con gli elementi, e i “fenomeni”, relativi agli altri organismi del cluster ;
- l’ottica comparativa in cui avviene il giudizio deve essere tenuta presente anche nella verifica dell’idoneità, dei previsti criteri, ad illustrare l’iter logico-giuridico sotteso alla valutazione finale: solo mettendo a confronto le caratteristiche e le qualità di tutti gli organismi istanti è possibile cogliere gli elementi che differenziano un organismo dall’altro;
- i motivi per cui ad un certo fenomeno viene attribuito un determinato punteggio emergono in modo evidente solo, e proprio, mettendo a paragone lo stesso con i fenomeni, ed i relativi punteggi attribuiti alle altre domande;
- il giudizio reso dalla Commissione per ogni singolo progetto si prefigura come una valutazione complessiva, nel senso che, da una parte, rappresenta il risultato della somma di punteggi analitici attribuiti ai differenti e ben distinti elementi valutativi predeterminati, nel quale i fenomeni non sono valutati atomisticamente, ma sono considerati dalla Commissione nel loro complesso, in relazione gli uni agli altri; dall’altra, è un giudizio comparativo, in quanto ogni progetto viene valutato in rapporto agli altri progetti presentati da organismi consimili nello stesso anno e per lo stesso settore, in concorso tra loro, attraverso una valutazione complessiva e unitaria.
1.4 L’appellante sostiene ancora che:
- le valutazioni sulla “qualità artistica” hanno natura di giudizio di tipo “sintetico e di impatto” che investe, per la maggior parte, profili che non consentono la predeterminazione di un ulteriore livello di dettaglio mediante sub-criteri, come pretenderebbe la ricorrente e il Tar;
- la non necessità, per non dire impossibilità, di enucleare nuovi e più dettagliati sub-criteri – anche con riferimento ai “fenomeni” di tipo quantitativo – risulta ancora più evidente laddove si consideri che i punteggi massimi attribuiti ad ogni singolo fenomeno sono molto bassi: pertanto, risulta inutile provvedere alla creazione di ulteriori sub-criteri all’interno di quelli già specifici e puntuali previsti dall’Allegato B;
- la pretesa della previsione di ulteriori sotto-criteri, e dunque di un’ulteriore parcellizzazione dei già puntuali ed analitici criteri previsti – appare contrastante con lo stesso principio di buon andamento dell’Amministrazione: un’ulteriore parcellizzazione si tradurrebbe in un inutile e controproducente appesantimento della procedura valutativa diretta all’assegnazione dei contributi;
- la necessità di contemperare i principi di trasparenza ed imparzialità, a garanzia dei quali è preordinato l’obbligo di motivazione, con i parimenti rilevanti, criteri di economicità e buon andamento, è stato evidenziato anche dalla stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 175/2011: con tale pronuncia la Corte ha confermato che il criterio del punteggio numerico è idoneo ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato.
1.5 L’appellante sostiene infine che:
- va sconfessata anche la ricostruzione condivisa dal Tar in merito alla consistenza quantitativa o qualitativa dei fenomeni;
- i fenomeni indicati per ciascun settore nell’Allegato B al d.m. si riferiscono tutti alla valutazione della qualità artistica, che, appunto, viene declinata in vari criteri proprio al fine di ancorare il giudizio della Commissione ad aspetti e criteri predeterminati, idonei a garantire che non ci sia disparità tra i partecipanti, né arbitrio o illogicità;
- i fenomeni asseriti quantitativi devono essere valutati anche e soprattutto nella loro dimensione qualitativa, in quanto, come previsto dall’art. 5 del d.m., la valutazione che è tenuta a svolgere la Commissione è solo relativa alla qualità artistica dei progetti;
- se quegli stessi fenomeni avessero una accezione solo o largamente quantitativa, essi costituirebbero indicatori necessari per la valutazione della dimensione quantitativa e qualità indicizzata, i cui punteggi sono attribuiti dall’Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all’Allegato C e Allegato D del decreto ministeriale, e non rientrano quindi nella valutazione della Commissione consultiva.
2. Il motivo è fondato perché nella specie il criterio del punteggio numerico è idoneo ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato.
Il Collegio non intende discostarsi da quanto la Sezione ha affermato in casi analoghi, come ad esempio nella pronuncia n. 10010/24 che di seguito si trascrive in parte qua :
« L’appello va accolto in conformità all’orientamento della giurisprudenza richiamata dallo stesso Ministero appellante e recentemente ribadita dalla Sezione (Cons. St. 6475/2024; cfr. anche n. 11227 del 27 dicembre 2023, nn. 3161 e 3162 del 5 aprile 2024, e n. 3831 del 26 aprile 2024 relative all’ammissione al programma triennale 2022- 2024).
É pertanto sufficiente richiamare gli snodi fondamentali dei precedenti citati ai quali in ogni caso si rimanda (cfr. art. 88 let. d del c.p.a.).
In particolare, si è affermata la legittimità del sistema di valutazione della qualità artistica, confermando il precedente di cui Cons. Stato, sez.VI, 7 maggio 2018, n. 2699 laddove la Sezione ha osservato che “la valutazione della “qualità artistica” implica certamente esercizio di discrezionalità tecnica. Tuttavia, il meccanismo normativo impedisce che la discrezionalità possa trasmodare in arbitrio e rimanere incontrollata, in relazione alle ragioni del punteggio attribuito, attraverso la fissazione di parametri di valutazione, indicati nell’Allegato B del D.M., per ciascuno dei quali è previsto un punteggio massimo attribuibile. Dunque, la “qualità artistica” (oggetto di valutazione) viene specificata in “obiettivi strategici”, all’interno dei quali sono individuati “obiettivi operativi”, i quali a loro volta si articolano in “fenomeni” (vedasi i contenuti del citato Allegato B), per ciascuno dei quali, in virtù di preventiva determinazione direttoriale, è previsto un punteggio massimo. Sicché può affermarsi che vi è specificazione di “criteri” e subcriteri” che parcellizzano e specificano gli elementi che compongono la “qualità artistica”, con previsione per ciascuno di essi di specifico punteggio, onde la discrezionalità dell’amministrazione non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all’iter logico seguito nella assegnazione del concreto punteggio attribuito”.
Nello specifico, s’è affermato, in termini qui condivisi, che la griglia di valutazione di cui all’Allegato B appare dettagliata e non generica, tenuto conto che “l’illustrata articolazione della griglia, unitamente alla previsione del punteggio massimo attribuibile al parametro «Qualità artistica» e della soglia di ammissione minima necessaria, presenti una adeguata graduazione dei punteggi e offra, nell’ambito di un raffronto complessivo dei progetti presentati, quella specificazione necessaria a ricostruire ex post il percorso logico valutativo seguito dalla Commissione rendendo palesi i profili oggetto di apprezzamento”.
Sicché, in contrario da quanto ritenuto dal Tar, l’omessa previsione di sub-criteri dettati dalla Commissione, è supplita dall’articolazione “in più livelli della griglia e l’entità dei punteggi massimi attribuibili a ciascun singolo fenomeno soddisfano, infatti, le prospettate esigenze rendendo inutile l’ulteriore parcellizzazione dei punteggi;…Peraltro, come ben evidenziato dall’amministrazione, i criteri oggetto di valutazione, afferendo al parametro della «Qualità artistica», anche quando riferiti a profili apprezzabili sotto il profilo quantitativo, non potranno che essere valutati valorizzando i profili qualitativi del complessivo progetto comportando necessariamente margini di opinabilità, tuttavia, non sindacabili in questa sede se non in presenza di macroscopici profili di incongruità”.
Conseguentemente, il punteggio numerico è in sé sufficiente a dare conto dell’iter logico seguito nell’esercizio del potere valutativo – espressione, va sottolineato, di giudizio-tecnico – a fronte dell’analitica rappresentazione di predeterminati criteri.
Del resto, la Commissione è chiamata ad effettuare una valutazione a carattere comparativo, concernente la totalità dei candidati e che tiene conto delle risorse finanziarie stanziate nell’anno di riferimento, sicché la comparazione assume rilievo anche con riguardo alla verifica dell’idoneità dei criteri ad illustrare l’iter logico-giuridico sotteso alla valutazione finale ».
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Il riesame da parte di una nuova Commissione. Violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., e disparità di trattamento ai danni degli altri partecipanti alla procedura selettiva ».
L’appellante sostiene che:
- la rinnovazione della Commissione “in diversa composizione” per valutare unicamente la domanda della controparte determinerebbe: (i) una violazione delle previsioni di cui al d.m. FUS perché verrebbe meno il carattere comparativo della procedura; (ii) una violazione del principio di eguaglianza e di pari trattamento dei partecipanti alla luce dell’art. 3 Cost, in quanto gli stessi verrebbero esaminati da Commissioni differenti e sulla base di criteri non univoci; (iii) un aggravio e una dilazione temporale dell’intera procedura di fatto ingiustificati;
- la nuova Commissione che, in base alla sentenza del Tar, dovrebbe valutare solo il progetto della ricorrente, svolgerebbe quindi un esame parziale che non è paragonabile a quello svolto dalla Commissione consultiva che ha dovuto valutare 92 progetti triennali e programmi annuali;
- l’individuazione di una nuova Commissione, come disposto dal d.m. 10 febbraio 2014, si articola in una procedura complessa richiederebbe una tempistica non breve e implicherebbe l’avvio di un procedimento oneroso sia per l’Amministrazione che per i medesimi nuovi commissari;
- la “valutazione comparativa”, prevista dall’art. 5 del d.m. 2017, di ogni progetto in rapporto agli altri progetti presentati da organismi simili nello stesso anno e per lo stesso settore, non verrebbe proprio svolta, con le prevedibili conseguenze in punto di legittimità del riesame e con conseguente sperequazione nella tipologia di valutazione svolta dalla prima Commissione rispetto alla nuova;
- la rinnovazione della procedura di valutazione secondo i criteri e le indicazioni fornite dal giudice di prime cure (“Commissione in diversa composizione”) determinerebbe quindi una situazione di forte ed ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti aventi la medesima condizione e le identiche aspettative.
4. Il secondo motivo di appello è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
5. Parte appellata ha devoluto alla cognizione del Collegio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. il secondo e il terzo motivo di diritto fatti valere dalla E.C.U. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (motivi dichiarati assorbiti dal Tar).
6. Con il secondo motivo del ricorso di primo grado si lamentava: « Eccesso di potere per difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; manifesta irragionevolezza: sviamento di potere; eccesso di potere per insufficienza della motivazione ».
Parte appellata sostiene che: (i) il solo voto numerico assegnato non consente la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate e (ii) la proposta dell’appellata ha ottenuto un punteggio nettamente inferiore a quello che avrebbe dovuto ottenere.
Vengono, quindi, esposte le ragioni per le quali le quali parte appellata avrebbe meritato un punteggio maggiore.
6.1 Il motivo è infondato.
Come riconosciuto dalla stessa appellata, la valutazione operata dall’Amministrazione è espressione di discrezionalità tecnica.
Le valutazioni compiute dalla Commissione nel caso concreto costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Ma tutte le volte in cui, come nella specie non emerge alcun vizio della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice.
Nella specie non emergono profili di illogicità nell’operato della Commissione.
Anche perché parte appellata si limita ad allegare il proprio punto di vista – piuttosto opinabile e già confutato analiticamente dalla difesa erariale nella memoria ex art. 73 c.p.a. nel giudizio di primo grado (da p. 18 in poi) - senza fornire elementi di riscontro a sostegno della propria tesi (ad esempio, non ci sono perizie di parte che, alla luce della competenza dell’esperto interpellato, avrebbero potuto attestare un principio di prova delle considerazioni esposte). Non è sufficiente sostenere che si era meritevoli di un punteggio maggiore per porre nel nulla il giudizio della Commissione.
7. Con il terzo motivo del ricorso di primo grado si lamentava: « Violazione e falsa applicazione del secondo comma dell’art. 5 del d.m. 27 luglio 2017 ».
Si denunciava la violazione del secondo comma dell’art. 5 del d.m. 27 luglio 2017, dal momento che l’appellata, pur avendo presentato per la prima volta una domanda di finanziamento senza raggiungere la soglia di idoneità, non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte della Commissione, né risulta verbalizzata dalla stessa la possibilità (o l’impossibilità) di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto.
7.1 Il motivo non merita accoglimento.
Il comma 2 dell’articolo 5 del d.m. 27 luglio 2017 recita:
« 2. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l’Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell’organismo richiedente o l’oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell’àmbito delle attività considerate dal presente decreto. In tal caso, l’organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della amministrazione, la domanda di contributo, in relazione al settore individuato d’ufficio. La mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d’ufficio determina l’inammissibilità al contributo. La commissione consultiva competente per materia valuta, secondo i parametri di cui all’Allegato B del presente decreto e previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa della domanda di contributo ripresentata, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è definitivamente respinta per carenza di qualità artistica ».
A tacere del fatto che, in primo grado, l’Amministrazione ha eccepito l’inapplicabilità della disposizione citata al caso di specie, occorre rilevare che:
(i) la norma, usando le parole « può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto » fa riferimento ad una possibilità astratta che non crea una specifica posizione tutelata in capo al richiedente;
(ii) in ogni caso il comma citato disciplina vicende successive al diniego del contributo: la sua eventuale violazione non retroagisce sulla legittimità del diniego che è l’oggetto del presente giudizio.
8. Per le ragioni esposte:
a) va accolto l’appello proposto dal Ministero;
b) vanno rigettati i motivi di primo grado assorbiti dal Tar e riproposti in queta sede da parte appellata;
e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso proposto in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: a) accoglie l’appello proposto dal Ministero; b) rigetta i motivi di primo grado riproposti da parte appellata; e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Condanna E.C.U. EU UL NI al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Ministero della Cultura, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO