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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 125/2025, vertente
TRA
(ALTAMURA (BA), 26/05/1953), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MARTONE MARIA MASSIMILIANA;
-ricorrente- E
(ARCE (FR), 05/06/1952), con il patrocinio dell'avv. MARTONE CP_1
MARIA MASSIMILIANA;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 09/08/1984 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1984, atto n. 02412, p. 1, s. 01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) stabilire che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento economico;
c) In considerazione della pregressa partecipazione della sig.ra a tutte le spese Pt_1 familiari sinora sostenute dalla coppia ed alla contestuale rinuncia da parte della stessa al mantenimento, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione, per la quale i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e delle sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992, n. 154/1999, e n. 202/2003. Il sig. si obbliga a cedere alla SI , che si obbliga CP_1 Parte_1 ad accettare, il 50% della proprietà dei seguenti beni immobili:
- immobile sito nel Comune di Roma alla Via Capo Soprano n. 33, Int. 1 Piano T rilevato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1098 part. 42 e 137, sub 2
(variazione nel classamento del 21/03/2019 pratica n. rm0131659 in atti dal 21/03/2019 variazione di classamento - n. 29420.1/2019) cat A/2 cl 2, vani 5,5, rendita catastale €
710,13 (dati derivanti da Atto del 23.04.2021 Pubblico ufficiale Controparte_2 Sede Roma (RM) Repertorio n. 91132 - Compravendita Nota presentata con
[...]
Modello Unico n. 37202.1/2021 Reparto PI di ROMA 1 in atti dal 27/04/2021);
- immobile sito nel Comune di TE AN NN AN (FR) alla Via Lucineto
ANt'Elia n. 11 Piano S1 -T rilevato nel Catasto Fabbricati del Comune di TE AN
NN AN (FR) al foglio 22 part. 745 (variazione toponomastica del 16/02/2024 pratica n. fr0024891 in atti dal16/02/2024 variazione di toponomastica) cat A/2 cl 5, vani 9,5, rendita catastale € 735,95 (dati derivanti da Atto del 21/05/1986 Pubblico ufficiale Loyola Sede SO DE LI (FR) Repertorio n. 55053 - UR Sede SORA (FR) Registrazione
n. 1447 registrato in data 03/06/1986 - compravendita Voltura n. 2187.1/1986 in atti dal
12/10/1999);
- Terreno sito nel Comune di TE AN NN AN (FR) rilevato nel Catasto
Terreni del Comune di TE AN NN AN (FR) al foglio 22 part. 665 (frazionamento del 14.04.1975 in atti dal 02.08.1990 DV/4442/75 - n.8663.1/1975) qualità Uliveto classe 03, Reddito Dominicale € 1,88 Reddito Agrario € 1,07 (dati derivanti da Atto del 14.11.1989 Pubblico ufficiale Sede SO DE LI Persona_1
(FR) Repertorio n. 63574 - UR Sede SO DE LI (FR) Registrazione n. 2247 registrato in data 28.11.1989 - compravendita Voltura n. 9182.1/1989 - Pratica n. 270787 in atti dal 21/12/2001);
- Terreno sito nel Comune di TE AN NN AN (FR) rilevato nel Catasto
Terreni del Comune di TE AN NN AN (FR) al foglio 22 part. 148 (tabella di variazione del 08.03.2007 pratica n. fr0107351 in atti dal 08.03.2007 trasmissione dati ai sensi del decreto 262 del 3 ottobre 2006 - n. 30356.1/2007) qualità Uliveto classe 03, Reddito Dominicale € 5,35 Reddito Agrario € 3,06 (dati derivanti da Atto del 14.11.1989 Pubblico ufficiale Sede SO DE LI (FR) Repertorio n. 63574 - UR Persona_1
Sede SO DE LI (FR) Registrazione n. 2247 registrato in data 28.11.1989 - compravendita Voltura n. 9182.1/1989 - Pratica n. 270777 in atti dal 21.12.2001);
- Terreno sito nel Comune di TE AN NN AN (FR) rilevato nel Catasto Terreni del Comune di TE AN NN AN (FR) al foglio 22 part. 141
(variazione d'ufficio del 11.11.2016 pratica n. fr0124050 in atti dal 11.11.2016 nota dccc prot.127649 del 05 agosto 2016 - n. 17568.1/2016) qualità AREA FAB DM, (dati derivanti da Atto del 14.11.1989 Pubblico ufficiale Sede SO DE LI Persona_1
(FR) Repertorio n. 63574 - UR Sede SO DE LI (FR) Registrazione n. 2247 registrato in data 28.11.1989 - compravendita Voltura n. 9182.1/1989 - Pratica n. 270775 in atti dal 21.12.2001);
Detto trasferimento avverrà con il suindicato stipulando atto notarile;
le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
A), 26/05/1953) e (ARCE (FR), 05/06/1952), che
[...] CP_1 hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 09/08/1984 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1984, atto n. 02412, p. 1, s. 01), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 125/2025, vertente
TRA
(ALTAMURA (BA), 26/05/1953), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MARTONE MARIA MASSIMILIANA;
-ricorrente- E
(ARCE (FR), 05/06/1952), con il patrocinio dell'avv. MARTONE CP_1
MARIA MASSIMILIANA;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 09/08/1984 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1984, atto n. 02412, p. 1, s. 01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) stabilire che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento economico;
c) In considerazione della pregressa partecipazione della sig.ra a tutte le spese Pt_1 familiari sinora sostenute dalla coppia ed alla contestuale rinuncia da parte della stessa al mantenimento, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione, per la quale i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e delle sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992, n. 154/1999, e n. 202/2003. Il sig. si obbliga a cedere alla SI , che si obbliga CP_1 Parte_1 ad accettare, il 50% della proprietà dei seguenti beni immobili:
- immobile sito nel Comune di Roma alla Via Capo Soprano n. 33, Int. 1 Piano T rilevato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1098 part. 42 e 137, sub 2
(variazione nel classamento del 21/03/2019 pratica n. rm0131659 in atti dal 21/03/2019 variazione di classamento - n. 29420.1/2019) cat A/2 cl 2, vani 5,5, rendita catastale €
710,13 (dati derivanti da Atto del 23.04.2021 Pubblico ufficiale Controparte_2 Sede Roma (RM) Repertorio n. 91132 - Compravendita Nota presentata con
[...]
Modello Unico n. 37202.1/2021 Reparto PI di ROMA 1 in atti dal 27/04/2021);
- immobile sito nel Comune di TE AN NN AN (FR) alla Via Lucineto
ANt'Elia n. 11 Piano S1 -T rilevato nel Catasto Fabbricati del Comune di TE AN
NN AN (FR) al foglio 22 part. 745 (variazione toponomastica del 16/02/2024 pratica n. fr0024891 in atti dal16/02/2024 variazione di toponomastica) cat A/2 cl 5, vani 9,5, rendita catastale € 735,95 (dati derivanti da Atto del 21/05/1986 Pubblico ufficiale Loyola Sede SO DE LI (FR) Repertorio n. 55053 - UR Sede SORA (FR) Registrazione
n. 1447 registrato in data 03/06/1986 - compravendita Voltura n. 2187.1/1986 in atti dal
12/10/1999);
- Terreno sito nel Comune di TE AN NN AN (FR) rilevato nel Catasto
Terreni del Comune di TE AN NN AN (FR) al foglio 22 part. 665 (frazionamento del 14.04.1975 in atti dal 02.08.1990 DV/4442/75 - n.8663.1/1975) qualità Uliveto classe 03, Reddito Dominicale € 1,88 Reddito Agrario € 1,07 (dati derivanti da Atto del 14.11.1989 Pubblico ufficiale Sede SO DE LI Persona_1
(FR) Repertorio n. 63574 - UR Sede SO DE LI (FR) Registrazione n. 2247 registrato in data 28.11.1989 - compravendita Voltura n. 9182.1/1989 - Pratica n. 270787 in atti dal 21/12/2001);
- Terreno sito nel Comune di TE AN NN AN (FR) rilevato nel Catasto
Terreni del Comune di TE AN NN AN (FR) al foglio 22 part. 148 (tabella di variazione del 08.03.2007 pratica n. fr0107351 in atti dal 08.03.2007 trasmissione dati ai sensi del decreto 262 del 3 ottobre 2006 - n. 30356.1/2007) qualità Uliveto classe 03, Reddito Dominicale € 5,35 Reddito Agrario € 3,06 (dati derivanti da Atto del 14.11.1989 Pubblico ufficiale Sede SO DE LI (FR) Repertorio n. 63574 - UR Persona_1
Sede SO DE LI (FR) Registrazione n. 2247 registrato in data 28.11.1989 - compravendita Voltura n. 9182.1/1989 - Pratica n. 270777 in atti dal 21.12.2001);
- Terreno sito nel Comune di TE AN NN AN (FR) rilevato nel Catasto Terreni del Comune di TE AN NN AN (FR) al foglio 22 part. 141
(variazione d'ufficio del 11.11.2016 pratica n. fr0124050 in atti dal 11.11.2016 nota dccc prot.127649 del 05 agosto 2016 - n. 17568.1/2016) qualità AREA FAB DM, (dati derivanti da Atto del 14.11.1989 Pubblico ufficiale Sede SO DE LI Persona_1
(FR) Repertorio n. 63574 - UR Sede SO DE LI (FR) Registrazione n. 2247 registrato in data 28.11.1989 - compravendita Voltura n. 9182.1/1989 - Pratica n. 270775 in atti dal 21.12.2001);
Detto trasferimento avverrà con il suindicato stipulando atto notarile;
le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
A), 26/05/1953) e (ARCE (FR), 05/06/1952), che
[...] CP_1 hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 09/08/1984 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1984, atto n. 02412, p. 1, s. 01), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi