Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2020, proposto da
Porta al Borgo Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Falorni, Federico Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Paci, Claudia Galigani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 in data 14.9.2020, recante approvazione della variante semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia, nella parte in cui ha modificato l'art. 24 delle N.T.A. adottate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 in data 26.11.2019 vietando, nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo, la modifica del numero delle unità immobiliari per gli immobili di cui all'art. 119 delle N.T.A.; nonché di ogni altro atto, connesso e conseguenziale, ancorché ignoto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 aprile 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 14.9.2020, recante approvazione della variante semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia, nella parte in cui ha modificato l'art. 24 delle N.T.A. adottate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 26.11.2019 vietando, nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo, la modifica del numero delle unità immobiliari per gli immobili di cui all'art. 119 delle N.T.A.
La ricorrente - che aspira a trasformare in varie unità immobiliari un capannone industriale di sua proprietà (ex calzaturificio Mannori), sito nelle immediate vicinanze del centro storico di Pistoia - ha chiesto l’annullamento della prefata delibera consiliare, sostenendo che la modifica normativa dell’art. 24 delle NTA al RU che preclude il frazionamento in più unità immobiliari dei fabbricati riconducibili all’art. 119, tra i quali rientra l’immobile di sua proprietà, sarebbe illegittima sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere
Si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o infondatezza del ricorso.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.
In sede di pianificazione del territorio la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è, infatti, talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione, al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano regolatore generale, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, ravvisabili, ad esempio, nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione e, infine, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (arg. ex T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
In mancanza di tali eventi - nella specie non ricorrenti - non è configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa o migliorativa di quella pregressa, ma solo un'aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2020, n. 4467; Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2104; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167).
Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (T.A.R. Brescia, sez. I, 01/09/2020, n.627; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 12 febbraio 2013, n. 845; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 23 ottobre 2009, n. 6521; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 7 luglio 2008 n. 3358).
Ne consegue che in vista dell'adozione di atti di pianificazione incombe sull'amministrazione solo l'onere di valutare in modo adeguato il complesso delle circostanze e dei presupposti sottesi all'esercizio del relativo potere, attraverso un iter logico e procedurale scevro da profili di irragionevolezza e abnormità. Per contro, non grava sulla stessa l'onere di motivare ulteriormente le statuizioni relative a ciascuna posizione individuale: laddove, infatti, si opinasse in tal senso, l'attività di pianificazione perderebbe il suo carattere di generalità e si tradurrebbe nella sommatoria di un numero inestricabile di situazioni puntuali (Consiglio di Stato sez. II, 14/04/2020, n.2378).
Nel caso di specie non sussistevano affidamenti qualificati in capo alla parte ricorrente.
Le scelte urbanistiche effettuate dal Comune, con la modifica dell'art. 24 delle N.T.A del R.U. approvato, nella parte in cui vieta di effettuare frazionamenti nell’ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo (Rs1) sugli edifici di cui all’art. 119 N.T.A., non sono manifestamente illogiche o irragionevoli, tenuto conto che, come evidenziato dall’Ente Civico, il frazionamento in varie unità immobiliari del capannone industriale della ricorrente, rientrante tra i fabbricati di cui all’art. 119, avrebbe comportato un aumento del carico urbanistico difficilmente sostenibile per il comparto.
La disciplina dettata dal Comune con riferimento all’immobile della ricorrente si pone, del resto, in sostanziale linea di continuità con la scheda ACT 09 redatta per l’area in questione, che, seppur decaduta, perseguiva l’obiettivo prioritario di demolire il fabbricato industriale della ricorrente, spostandone la volumetria in altra parte della città al fine di ridurre il carico urbanistico di quel comparto (in detta scheda, doc. 7 P.A., si legge infatti quanto segue:“ Diminuire la densità edilizia ed aumentare la dotazione di standard in una zona congestionata, passando attraverso la demolizione dei volumi della ex fabbrica Mannori. Ricostruire quindi la sola quantità esistente di residenziale, realizzando un parcheggio pubblico a servizio del quartiere”).
Risulta, inoltre, dagli atti di causa che le modifiche all’art. 24 delle N.T.A. sono state approvate dal Comune in accoglimento delle osservazioni presentate dal Comitato delle Professioni Tecniche della Provincia di Pistoia (che riunisce gli Ordini ed i Collegi provinciali degli Agronomi, Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri e Periti) che proponevano, appunto, di vietare la modifica del numero delle unità immobiliari per gli immobili di cui all’art. 119 delle medesime N.T.A..
Non vi sono sicuri elementi per ritenere che il Comune abbia frainteso le intenzioni del Comitato delle Professioni Tecniche, ritenendo che la proposta di modifica da esso presentata mirasse ad una riduzione (anziché ad un ampliamento) delle possibilità di intervento sugli immobili di cui all’art. 119 delle N.T.A..
Il Comune non era tenuto a ripubblicare il piano in quanto l'obbligo di ripubblicazione del piano urbanistico sorge solo a fronte di modifiche che comportano una rielaborazione complessiva dello strumento di pianificazione territoriale, vale a dire in caso di mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione (cfr. T.A.R. Salerno, sez. III, 03/10/2024, n.1783, secondo cui “si rende necessaria la ripubblicazione del piano solo quando, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate dopo l'adozione, vi sia stata una rielaborazione complessiva del piano stesso, e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, quand'anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree”; in termini anche Consiglio di Stato sez. VII, 02/09/2024, n.7331, ove si precisa che “deve escludersi la necessità di ripubblicazione del piano urbanistico comunale a fronte di modifiche « facoltative » e « concordate » del piano (frutto dell'accoglimento di osservazioni presentate), che non superano il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, di modo che deve escludersi che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano, quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree; in altri termini, l'obbligo de quo non sussiste nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, quand'anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree”).
Nel caso di specie la limitata modifica introdotta dall’art. 24 delle N.T.A. riguarda la disciplina di singole aree e non comporta uno stravolgimento del piano urbanistico comunale.
Le considerazioni che precedono – in particolare, l’ampia discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli, l’assenza di una situazione di affidamento qualificato in capo alla società ricorrente e di un obbligo di ripubblicare il piano, la non manifesta irragionevolezza delle scelte pianificatorie effettuate dal Comune - sono sufficienti per respingere tutte le censure formulate dalla ricorrente e determinano il rigetto del ricorso.
La problematicità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO