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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/11/2024, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 355/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRETTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE MASSIMILIANO e CP_1 C.F._2 dell'avv. CILLI ANTONIO, come da procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo raggiunto all'udienza del 7.11.2024.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato da in data 9.5.2024 la ricorrente, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con il resistente una relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deterioratasi, è nata la figlia il 10.1.2014, ha instaurato il presente Persona_1 procedimento rassegnando le seguenti conclusioni: “1) disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e collocata in via principale presso la madre, Persona_1 nell'abitazione in San Salvo (CH), alla Via Grasceta n. 52, ove attualmente già vive. Il padre, potrà vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita, atteso che la minore frequenta la classe quarta della scuola Primaria, e che per tale motivo ha un rientro settimanale il martedì dalla ore 15:00 alle ore 17:00, ed altresì è iscritta alla scuola calcio per le giornate di lunedì e giovedì dalle ore 15:10 alle 16:30, nonché segue il corso di Catechesi il mercoledì dalle ore 15:15 alle ore 16:30. Pertanto, al fine di condividere gli impegni della figlia, il SI. accompagnerà , nei CP_1 Persona_1 pomeriggi del lunedì ed il giovedì alla scuola calcio e successivamente dopo aver cenato con la stessa la riaccompagnerà a casa entro le ore 20:30. Durante l'anno scolastico il padre, a weekend alternati con la madre, terrà la figlia presso di sé dal venerdì pomeriggio alla domenica sera successiva, per riportare entro le ore 21:00. La SI.ra confermando il pieno Persona_1 Pt_1 rispetto degli ascendenti del padre, sin d'ora accetta che il padre potrà eventualmente avvalersi della collaborazione dei propri genitori, laddove per motivi di lavoro o salute fosse impossibilitato a provvedere direttamente ed anche per prendere e riportare la minore alla madre. In ordine alle festività ed alle vacanze, si chiede che i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti: a) durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà metà dei giorni di vacanza con un genitore e l'altra metà con l'altro, in maniera consecutiva, alternando, di anno in anno, il periodo che va dal pomeriggio del 24/12 alla mattina del 01/01, con il periodo che va dal pomeriggio del
01/01 alla mattina del 07/01, accompagnandola direttamente a scuola se il giorno 07/01 non ricade nel week-end. Resta inteso, che i genitori potranno anche concordare, di volta in volta, le necessarie modifiche ai giorni ed agli orari di permanenza con la figlia, nel rispetto reciproco e delle necessità e dei bisogni della medesima;
b) durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà metà dei giorni di vacanza con un genitore e l'altra metà con l'altro, in maniera consecutiva, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Resta inteso, che i genitori potranno anche concordare, di volta in volta, le necessarie modifiche ai giorni ed agli orari di permanenza con la figlia, nel rispetto reciproco e delle necessità e dei bisogni della medesima;
c) le restanti festività
e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore. La minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni degli stessi, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, come anche i giorni della festa del papà e della mamma ove possibile, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della figlia con i genitori tra mattina/primo pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; d) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive o anche per periodi diversi, concordando le modalità con la madre.
Anche la madre avrà con sé la figlia in modo esclusivo per due settimane anche non consecutive;
e) per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà un' alternanza di presenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore, secondo quanto già stabilito, salvo miglior accordo tra i genitori;
inoltre il padre potrà fare videochiamate o chiamate dalle 13:30 alle 14:30; 2) disporre, inoltre, che il padre provveda al sostegno per il mantenimento della figlia minore, con versamento dell'assegno nella misura di € 600,00, già a partire dal mese del mese di luglio 2023 ( e pertanto da quando il SI. ha lasciato la casa familiare), talché lo CP_1 stesso nulla ha ritenuto di dover versare alla madre collocataria, salvo un unico versamento di €
250,00 ( per cui ad oggi un credito per mancato sostegno per la somma di € 5.750,00), oltre rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, da corrispondere direttamente alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
3) stabilire, altresì, che il padre provveda al versamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche/formative, corsi di recupero/ripetizioni, ricreative, ludiche, ecc.), opportunamente documentate, che si renderanno necessarie per la figlia. Per quanto sopra specificato, altresì il rimborso di tutto quanto anticipato dalla SI.ra ed a tutt'oggi non Pt_1 rimborsato;
4) stabilire, infine, che per quanto riguarda l'assegno unico, lo stesso continuerà ad essere percepito dalla SI.ra , come già si verifica attualmente;
5) confermare che Parte_1 alla SI.ra resti in esclusiva disponibilità l'autovettura FIAT 500L Tg. ES493WC( Parte_1 intestata al SI. ma formalmente acquistata dalla società di cui il SI. CP_1 CP_1 risulta essere amministratore unico), e ciò per essere stato l'unico mezzo utilizzato per gli spostamenti di;
6) con contestuale reciproco assenso all'emissione di documenti validi Persona_1 ai fini dell'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
7) con condanna alla rifusione delle spese di lite.”.
Si è costituito in giudizio contestando le avverse allegazioni e domande e CP_1 chiedendo “- Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e Persona_1 collocata in via principale presso la madre, prevedendo che il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque anche secondo il calendario così come prospettato dalla ricorrente;
- Disporre un assegno per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00, oltre rivalutazione come per legge e il versamento del 50 % delle spese straordinarie;
- Stabilire che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50 % da ciascun genitore;
- Confermare che l'autovettura Fiat 500L tg. ES493WC resti nella disponibilità esclusiva del - Con condanna alla refusione delle spese e spettanze di lite.”. CP_1 All'udienza di comparizione del 7.11.2024 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, all'esito del tentativo di conciliazione del giudice, hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione consensuale della lite: “affido congiunto della minore ad entrambe le parti con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare alla SI.ra che la abiterà unitamente alla minore;
assegno di mantenimento per la minore a carico del Pt_1 pari ad € 350,00 mensili, oltre aggiornamento Istat, a decorrere dal maggio 2024, da CP_1 corrispondersi entro il giorno 7 del mese con bonifico bancario alla SI.ra oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vasto;
assegno unico interamente in favore della SI.ra visite paterne come da seguente calendario: lunedì e giovedì pomeriggio dalle Pt_1 ore 16,00 alle ore 20,30 dopo la cena;
week-end alternati dal venerdì pomeriggio ore 16.00 alla domenica sera ore 20,30 dopo la cena;
periodi estivi e festivi come da ricorso;
l'autovettura FIAT
500 tg. ES493VC passerà in proprietà alla SI.ra entro 15 gg con spese di passaggio a suo Pt_1 carico e onere di assicurazione e bollo a suo carico solo dal passaggio;
con consenso ai documenti della minore validi per l'espatrio e compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento e collocamento della figlia minore, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate e documentate dalle parti, nonché delle concrete eSIenze della minore.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne, non ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 7.11.2024.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 7.11.2024; - COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di conSIlio del 25/11/2024.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Elisa Ciabattoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 355/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRETTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE MASSIMILIANO e CP_1 C.F._2 dell'avv. CILLI ANTONIO, come da procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo raggiunto all'udienza del 7.11.2024.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato da in data 9.5.2024 la ricorrente, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con il resistente una relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deterioratasi, è nata la figlia il 10.1.2014, ha instaurato il presente Persona_1 procedimento rassegnando le seguenti conclusioni: “1) disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e collocata in via principale presso la madre, Persona_1 nell'abitazione in San Salvo (CH), alla Via Grasceta n. 52, ove attualmente già vive. Il padre, potrà vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita, atteso che la minore frequenta la classe quarta della scuola Primaria, e che per tale motivo ha un rientro settimanale il martedì dalla ore 15:00 alle ore 17:00, ed altresì è iscritta alla scuola calcio per le giornate di lunedì e giovedì dalle ore 15:10 alle 16:30, nonché segue il corso di Catechesi il mercoledì dalle ore 15:15 alle ore 16:30. Pertanto, al fine di condividere gli impegni della figlia, il SI. accompagnerà , nei CP_1 Persona_1 pomeriggi del lunedì ed il giovedì alla scuola calcio e successivamente dopo aver cenato con la stessa la riaccompagnerà a casa entro le ore 20:30. Durante l'anno scolastico il padre, a weekend alternati con la madre, terrà la figlia presso di sé dal venerdì pomeriggio alla domenica sera successiva, per riportare entro le ore 21:00. La SI.ra confermando il pieno Persona_1 Pt_1 rispetto degli ascendenti del padre, sin d'ora accetta che il padre potrà eventualmente avvalersi della collaborazione dei propri genitori, laddove per motivi di lavoro o salute fosse impossibilitato a provvedere direttamente ed anche per prendere e riportare la minore alla madre. In ordine alle festività ed alle vacanze, si chiede che i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti: a) durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà metà dei giorni di vacanza con un genitore e l'altra metà con l'altro, in maniera consecutiva, alternando, di anno in anno, il periodo che va dal pomeriggio del 24/12 alla mattina del 01/01, con il periodo che va dal pomeriggio del
01/01 alla mattina del 07/01, accompagnandola direttamente a scuola se il giorno 07/01 non ricade nel week-end. Resta inteso, che i genitori potranno anche concordare, di volta in volta, le necessarie modifiche ai giorni ed agli orari di permanenza con la figlia, nel rispetto reciproco e delle necessità e dei bisogni della medesima;
b) durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà metà dei giorni di vacanza con un genitore e l'altra metà con l'altro, in maniera consecutiva, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Resta inteso, che i genitori potranno anche concordare, di volta in volta, le necessarie modifiche ai giorni ed agli orari di permanenza con la figlia, nel rispetto reciproco e delle necessità e dei bisogni della medesima;
c) le restanti festività
e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore. La minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni degli stessi, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, come anche i giorni della festa del papà e della mamma ove possibile, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della figlia con i genitori tra mattina/primo pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; d) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive o anche per periodi diversi, concordando le modalità con la madre.
Anche la madre avrà con sé la figlia in modo esclusivo per due settimane anche non consecutive;
e) per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà un' alternanza di presenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore, secondo quanto già stabilito, salvo miglior accordo tra i genitori;
inoltre il padre potrà fare videochiamate o chiamate dalle 13:30 alle 14:30; 2) disporre, inoltre, che il padre provveda al sostegno per il mantenimento della figlia minore, con versamento dell'assegno nella misura di € 600,00, già a partire dal mese del mese di luglio 2023 ( e pertanto da quando il SI. ha lasciato la casa familiare), talché lo CP_1 stesso nulla ha ritenuto di dover versare alla madre collocataria, salvo un unico versamento di €
250,00 ( per cui ad oggi un credito per mancato sostegno per la somma di € 5.750,00), oltre rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, da corrispondere direttamente alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
3) stabilire, altresì, che il padre provveda al versamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche/formative, corsi di recupero/ripetizioni, ricreative, ludiche, ecc.), opportunamente documentate, che si renderanno necessarie per la figlia. Per quanto sopra specificato, altresì il rimborso di tutto quanto anticipato dalla SI.ra ed a tutt'oggi non Pt_1 rimborsato;
4) stabilire, infine, che per quanto riguarda l'assegno unico, lo stesso continuerà ad essere percepito dalla SI.ra , come già si verifica attualmente;
5) confermare che Parte_1 alla SI.ra resti in esclusiva disponibilità l'autovettura FIAT 500L Tg. ES493WC( Parte_1 intestata al SI. ma formalmente acquistata dalla società di cui il SI. CP_1 CP_1 risulta essere amministratore unico), e ciò per essere stato l'unico mezzo utilizzato per gli spostamenti di;
6) con contestuale reciproco assenso all'emissione di documenti validi Persona_1 ai fini dell'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
7) con condanna alla rifusione delle spese di lite.”.
Si è costituito in giudizio contestando le avverse allegazioni e domande e CP_1 chiedendo “- Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e Persona_1 collocata in via principale presso la madre, prevedendo che il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque anche secondo il calendario così come prospettato dalla ricorrente;
- Disporre un assegno per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00, oltre rivalutazione come per legge e il versamento del 50 % delle spese straordinarie;
- Stabilire che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50 % da ciascun genitore;
- Confermare che l'autovettura Fiat 500L tg. ES493WC resti nella disponibilità esclusiva del - Con condanna alla refusione delle spese e spettanze di lite.”. CP_1 All'udienza di comparizione del 7.11.2024 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, all'esito del tentativo di conciliazione del giudice, hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione consensuale della lite: “affido congiunto della minore ad entrambe le parti con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare alla SI.ra che la abiterà unitamente alla minore;
assegno di mantenimento per la minore a carico del Pt_1 pari ad € 350,00 mensili, oltre aggiornamento Istat, a decorrere dal maggio 2024, da CP_1 corrispondersi entro il giorno 7 del mese con bonifico bancario alla SI.ra oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vasto;
assegno unico interamente in favore della SI.ra visite paterne come da seguente calendario: lunedì e giovedì pomeriggio dalle Pt_1 ore 16,00 alle ore 20,30 dopo la cena;
week-end alternati dal venerdì pomeriggio ore 16.00 alla domenica sera ore 20,30 dopo la cena;
periodi estivi e festivi come da ricorso;
l'autovettura FIAT
500 tg. ES493VC passerà in proprietà alla SI.ra entro 15 gg con spese di passaggio a suo Pt_1 carico e onere di assicurazione e bollo a suo carico solo dal passaggio;
con consenso ai documenti della minore validi per l'espatrio e compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento e collocamento della figlia minore, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate e documentate dalle parti, nonché delle concrete eSIenze della minore.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne, non ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 7.11.2024.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 7.11.2024; - COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di conSIlio del 25/11/2024.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Elisa Ciabattoni