Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00990/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01330/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2022, proposto da
Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per l’annullamento
- del provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale particolarmente importante ex art. 10, comma 3, d.lgs. 42/2004, sul bene mobile denominato “ Amore e Psiche stanti ”, gesso di Antonio Canova;
- dell’allegata relazione sull’inerente interesse culturale;
- di qualsivoglia atto presupposto, connesso o conseguente;
nonché per il risarcimento dei danni, patiti e patiendi, conseguenti al provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori Pavan, su delega dell’avv. Cacciavillani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, in vista dell’udienza pubblica fissata ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione nel merito della causa, ha depositato, in data 3 giugno 2025, ossia successivamente alle memorie dell’amministrazione resistente, la propria dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Nell’atto in questione, la stessa ricorrente, nel richiamare la regolazione delle spese già recata dall’ordinanza cautelare di rigetto (TAR Veneto, sez. II, ord. 2 dicembre 2022, n. 892), ha avanzato la richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
Al riguardo, si evidenzia che, con la predetta ordinanza, questo Tribunale, dopo avere valutato negativamente la sussistenza del fumus boni iuris (nello specifico, ritenendo come “ la valutazione relativa alla qualità artistica del bene, alla sua appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale e all’importanza dell’opera per la storia del Collezionismo italiano ” fosse “ espressione di un potere tecnico-discrezionale di per sé insindacabile, per le parti in cui è stato espresso un motivato giudizio sul valore artistico dell’opera ”), aveva posto a carico della ricorrente le spese della fase cautelare, liquidandole in “ € 1000,00, oltre accessori di legge, se dovuti ”.
2. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, fissata ai fini della verifica di cui sopra, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso, considerato il principio dispositivo che regge anche il processo amministrativo – principio in base al quale la scelta di chiedere o meno la tutela giurisdizionale di una propria situazione giuridica sostanziale violata è interamente rimessa alla scelta della parte – il Collegio rileva il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso e, conseguentemente, ne dichiara l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
4. La peculiarità della vicenda determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Andrea Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Rizzo | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO