TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12355/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. Calabria Claudio Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Calabria Claudio CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte
1. Autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con costituzione in suo favore del diritto di Pt_2
abitazione sull'immobile sito in Pontoglio (BS) alla Via Convento 22, identificato con i seguenti dati al Registro degli Immobili Urbani del Comune di Pontoglio:
NCT Foglio 9 - Particella 256 Sub 1 Cat. A/2 Classe 04 Consistenza 8,5 vani Rendita 658,48;
NCT Foglio 9 - Particella 256 Subl? Cat. C/6 Classe 02 Consistenza 19 mq Rendita 30,42;
NCT Foglio 9 - Particella 256 Sub 3 Cat. C/6 Classe 02 Consistenza 19 mq Rendita 30,42;
3. Rinuncia reciproca da parte dei coniugi a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimentare”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/06/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Pontoglio (atto n. 12, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12355/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. Calabria Claudio Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Calabria Claudio CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte
1. Autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con costituzione in suo favore del diritto di Pt_2
abitazione sull'immobile sito in Pontoglio (BS) alla Via Convento 22, identificato con i seguenti dati al Registro degli Immobili Urbani del Comune di Pontoglio:
NCT Foglio 9 - Particella 256 Sub 1 Cat. A/2 Classe 04 Consistenza 8,5 vani Rendita 658,48;
NCT Foglio 9 - Particella 256 Subl? Cat. C/6 Classe 02 Consistenza 19 mq Rendita 30,42;
NCT Foglio 9 - Particella 256 Sub 3 Cat. C/6 Classe 02 Consistenza 19 mq Rendita 30,42;
3. Rinuncia reciproca da parte dei coniugi a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimentare”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/06/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Pontoglio (atto n. 12, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2