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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/07/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 121/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da presso il Tribunale di Parma;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Onetti ed elettivamente domiciliato in Reggio Emilia,
Strada Francesco Petrarca n. 8, presso lo studio di quest'ultima;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ;
[...] P.IVA_1 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a mezzo PEC alla resistente;
pagina 1 di 5 sentito il difensore di parte resistente, comparso all'udienza del 30.7.2025; esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCI;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCI poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2545 terdecies, c.c., 121 e 295 CCI, in quanto imprenditore esercente attività commerciale di “gestione ed appalto servizi accessori alle imprese;
- gestione ed appalto di pulizie, logistica, manutenzioni aziendali, manutenzioni del verde, attività di guardiani e movimentazione merci, call center, confezionamento di prodotti alimentari e la stivazione”. Ed infatti, la cooperativa risulta organizzata per offrire servizi ai terzi mediante la conclusione di contratti d'appalto, circostanza riconosciuta dalla stessa resistente. Peraltro, secondo quanto desumibile dalla documentazione versata in atti dalla resistente, questa operava secondo criteri di obiettiva economicità, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (v. docc. nn. da 14 a 18); come è noto infatti - con l'eccezione dele cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991 qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali ( Cass. 29801/2023) – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci
(circostanza, peraltro, da escludersi nella vicenda in esame). Ne consegue che anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a liquidazione giudiziale, in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ. (così Cass. 25478/2019; si vedano anche Cass. 3202/2019;
Cass. 6835/2014; Cass. 14250/2016; Cass. 7061/1994). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va infatti intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio,
Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi); rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCI;
pagina 2 di 5 - mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
- sussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCI (il solo debito erariale scaduto è pari ad € 2.366.445,86, come da informativa Agenzia Entrate Riscossione del 24.6.2025); la resistente, costituita in giudizio, non ha nemmeno allegato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, circostanza che comunque è esclusa dalla disamina dei bilanci di esercizio depositati, dai quali risulta, anche solo avuto riguardo al parametro dell'attivo, che questo è stato costantemente superiore alle soglie richiamate (956.194,00 nel 2023; 1.119.294,00 nel 2022; 1.325.208 nel 2021); osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dall'esistenza di debiti erariali di ammontare estremamente elevato, come già evidenziato, ai quali si aggiunge l'esposizione debitoria verso per € 213.320,95 (crediti diversi rispetto a quelli già trasmessi CP_2 all'Agente della Riscossione) (v. informativa del 30.6.2025). Come emerge dalle informative della
Guardia di Finanza allegate al ricorso della Procura della Repubblica, il debito erariale deriva in massima parte dalla sistematica omissione dei versamenti IVA, dal che si desume che la resistente abbia potuto far fronte ai costi vivi dell'attività soltanto evitando di soddisfare i creditori istituzionali;
ritenuto, con riguardo alla richiesta formulata dalla resistente di autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa, che, stante la necessità di verificare che la prosecuzione delle attività non arrechi pregiudizio ai creditori, debba essere assegnato al Curatore il compito di verificare la sussistenza delle condizioni per autorizzare il suddetto esercizio provvisorio e di relazionare ex art 211 CCI;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. , Persona_1 C.F._1 professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCI;
P.Q.M.
pagina 3 di 5 visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (codice fiscale Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. con sede in P.IVA_1 Controparte_3
Parma, Via Francesco Liani n. 13;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Angela Casalini;
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. , professionista in possesso dei requisiti Persona_1 C.F._1 di cui agli artt. 356 e ss. CCI;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 5.11.2025, ore 10;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCI;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
pagina 4 di 5 che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCI e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCI;
DISPONE che il Curatore verifichi la sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esercizio provvisorio relazionando ex art 211 CCI;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Parma, 31.7.2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 121/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da presso il Tribunale di Parma;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Onetti ed elettivamente domiciliato in Reggio Emilia,
Strada Francesco Petrarca n. 8, presso lo studio di quest'ultima;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ;
[...] P.IVA_1 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a mezzo PEC alla resistente;
pagina 1 di 5 sentito il difensore di parte resistente, comparso all'udienza del 30.7.2025; esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCI;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCI poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2545 terdecies, c.c., 121 e 295 CCI, in quanto imprenditore esercente attività commerciale di “gestione ed appalto servizi accessori alle imprese;
- gestione ed appalto di pulizie, logistica, manutenzioni aziendali, manutenzioni del verde, attività di guardiani e movimentazione merci, call center, confezionamento di prodotti alimentari e la stivazione”. Ed infatti, la cooperativa risulta organizzata per offrire servizi ai terzi mediante la conclusione di contratti d'appalto, circostanza riconosciuta dalla stessa resistente. Peraltro, secondo quanto desumibile dalla documentazione versata in atti dalla resistente, questa operava secondo criteri di obiettiva economicità, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (v. docc. nn. da 14 a 18); come è noto infatti - con l'eccezione dele cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991 qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali ( Cass. 29801/2023) – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci
(circostanza, peraltro, da escludersi nella vicenda in esame). Ne consegue che anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a liquidazione giudiziale, in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ. (così Cass. 25478/2019; si vedano anche Cass. 3202/2019;
Cass. 6835/2014; Cass. 14250/2016; Cass. 7061/1994). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va infatti intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio,
Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi); rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCI;
pagina 2 di 5 - mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
- sussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCI (il solo debito erariale scaduto è pari ad € 2.366.445,86, come da informativa Agenzia Entrate Riscossione del 24.6.2025); la resistente, costituita in giudizio, non ha nemmeno allegato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, circostanza che comunque è esclusa dalla disamina dei bilanci di esercizio depositati, dai quali risulta, anche solo avuto riguardo al parametro dell'attivo, che questo è stato costantemente superiore alle soglie richiamate (956.194,00 nel 2023; 1.119.294,00 nel 2022; 1.325.208 nel 2021); osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dall'esistenza di debiti erariali di ammontare estremamente elevato, come già evidenziato, ai quali si aggiunge l'esposizione debitoria verso per € 213.320,95 (crediti diversi rispetto a quelli già trasmessi CP_2 all'Agente della Riscossione) (v. informativa del 30.6.2025). Come emerge dalle informative della
Guardia di Finanza allegate al ricorso della Procura della Repubblica, il debito erariale deriva in massima parte dalla sistematica omissione dei versamenti IVA, dal che si desume che la resistente abbia potuto far fronte ai costi vivi dell'attività soltanto evitando di soddisfare i creditori istituzionali;
ritenuto, con riguardo alla richiesta formulata dalla resistente di autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa, che, stante la necessità di verificare che la prosecuzione delle attività non arrechi pregiudizio ai creditori, debba essere assegnato al Curatore il compito di verificare la sussistenza delle condizioni per autorizzare il suddetto esercizio provvisorio e di relazionare ex art 211 CCI;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. , Persona_1 C.F._1 professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCI;
P.Q.M.
pagina 3 di 5 visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (codice fiscale Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. con sede in P.IVA_1 Controparte_3
Parma, Via Francesco Liani n. 13;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Angela Casalini;
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. , professionista in possesso dei requisiti Persona_1 C.F._1 di cui agli artt. 356 e ss. CCI;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 5.11.2025, ore 10;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCI;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
pagina 4 di 5 che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCI e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCI;
DISPONE che il Curatore verifichi la sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esercizio provvisorio relazionando ex art 211 CCI;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Parma, 31.7.2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
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