Articolo 33 della Legge 22 novembre 1954, n. 1136
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14 dicembre 1954
Art. 33.
La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo quanto disposto dall'art. 29, dovra' essere fatte al segretario del Comune entro le ore dodici del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.
Il segretario comunale rilascera' ricevuta dell'avvenuta presentazione.
Il segretario comunale convochera' almeno due giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali.
Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi riuniti in ufficio elettorale, con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.
I verbali saranno immediatamente inviati al commissario della Cassa mutua provinciale a cura del segretario comunale.
A parita' di voti sara' eletto il piu' anziano.
Il primo degli eletti provvedera' alla convocazione dei consiglieri eletti entro otto giorni per la nomina delle cariche previste dagli articoli 19 e 20 della presente legge.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954