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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2020
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.35 del 10.01.2020 Oggetto: accertamento rapporto di lavoro o di impresa familiare
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente S E N T E N Z A
nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Silvia Pezzulla Parte_1
Appellante e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Di Giovanni Controparte_1
Eredi di
[...]
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Parte_2
Torsello Appellati
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Greco Controparte_2
Interventore volontario
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 e 30 luglio 2014 a e alla Parte_2
dinanzi al Tribunale civile di Lecce, , Controparte_1 Parte_1 premesso di aver convissuto dal 1988 e di aver contratto matrimonio l'11.6.1997 con
[...]
in Castrignano del Capo in regime di separazione di beni, aveva dedotto di aver Pt_2 coadiuvato –con collaborazione quotidiana a tempo pieno- il nell'attività lavorativa Pt_2 familiare di ristorazione in Santa Maria di Leuca, esercitata da costui nella forma dell'impresa individuale denominata “ , di essersi occupata di servire la clientela, di effettuare gli CP_1 ordini presso i fornitori, di pagare le merci e alcuni beni strumentali, a volte provvedendovi a proprie spese, e di essersi nel contempo occupata della famiglia, composta anche dal figlio CP_2 nato da una sua precedente unione. Aveva precisato: - che, malgrado il lavoro prestato, ella non aveva mai ricevuto alcunché né a titolo di utili, né a titolo di retribuzione, né per contribuzione previdenziale;
-che a settembre 2011 aveva promosso il procedimento di separazione Pt_2 giudiziale;
-che ella aveva continuato a recarsi giornalmente presso il ristorante per svolgere le proprie mansioni, sebbene , al fine di evitare la corresponsione dell'assegno stabilito dal Pt_2 giudice nel procedimento di separazione, avesse tentato di estrometterla dal ristorante, facendo subentrare i propri familiari nella gestione dell'attività ( , , Persona_1 Persona_2 Per_3
quest'ultimo socio della;
-che in tale ottica vi era stato il
[...] Controparte_1 subentro, solo “formale” e “simulato” della nella gestione del ristorante, che di fatto CP_1 era rimasto in capo a , sebbene costui risultasse dipendente della Parte_2 CP_1 medesima;
-che tale vicenda aveva costituito un atto di esclusione di lei, quale socia di fatto, illegittimo e in violazione dell'art.2287 c.c.; -che con ricorso ex art.700 cpc del 20.1.2014 ella aveva chiesto il riconoscimento giudiziale della sussistenza di una azienda coniugale o di una impresa familiare e l'immediata reintegrazione nella gestione dell'azienda; -che il ricorso era stato respinto ma dall'istruttoria sommaria era emerso il potere di gestione dell'attività in capo alla stessa ricorrente e la sussistenza di una società di fatto con il ex art.2251 c.c.; -che la cessione Pt_2 dell'attività a favore della o era fittizia, o era illegittima perché in violazione del diritto CP_1 di prelazione previsto dall'art.230 bis comma 5 cc e dall'art.732 c.c.. Tanto premesso aveva chiesto: -che fosse accertata la sussistenza di una Parte_1 società di fatto tra lei e dal 1988; -che fosse dichiarata l'illegittimità e Parte_2 inefficacia della sua esclusione dalla società di fatto, poichè in violazione dell'art.2287 comma 3 c.c., con ordine di reintegrazione;
-che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
-che “in ogni caso” fosse dichiarata la simulazione della cessazione dell'impresa individuale di e del subentro della Cooperativa;
-che la cessione del Parte_2 bar-ristorante fosse dichiarata nulla inefficace o illegittima, in frode alla legge ex art.1344 c.c., nonché in violazione dell'art.2287 comma 3 c.c., o in subordine in violazione del diritto di prelazione ex art.230 bis c.c. e 732 c.c., con ordine di reintegrare la nella gestione Pt_1 dell'attività e con condanna al risarcimento dei dnani;
-che, in via subordinata, fosse accertata la sussistenza di una azienda coniugale ex art.177 comma 1 lett d) c.c. dall'11.6.1997 e il diritto della stessa a partecipare alla gestione, nonché il diritto al risarcimento dei danni;
-che, in via Pt_1 ulteriormente subordinata, fosse accertata la sussistenza di una impresa familiare ex art.230 bis con diritto di prelazione e di riscatto in favore della attrice e con ordine di reintegro di essa nell'azine e con diritto al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio, aveva contestato le avverse deduzioni ed eccepito Parte_2
l'infondatezza delle avverse domande, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva sostenuto di aver cessato l'attività di impresa, senza alcuna cessione, né trasferimento di azienda, e quindi senza che vi fossero le condizioni per la prelazione legale ex art.230 bis c.c. Si era costituita in giudizio anche la eccependo la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva;
aveva comunque eccepito l'infondatezza delle avverse tesi, affermando che non vi era stato alcun subentro nell'attività altrui, essendo la Cooperativa la legittima concessionaria dell'area demaniale marittima, senza alcun collegamento con la gestione uscente. Aveva quindi chiesto il rigetto della domanda attorea. Con ordinanza del 01.03.2016 il Tribunale civile, sezione commerciale, presso il quale era stata iscritta la causa, ha rilevato che il giudizio rientrava nelle materie per tabella assegnate alla sezione lavoro e ha quindi disposto la trasmissione di esso al Presidente del Tribunale per la riassegnazione al giudice del lavoro. Il giudizio, originariamente iscritto presso la Sezione civile con il n.8105/2014 RG, è stato pertanto trasmesso alla Sezione lavoro e ivi iscritto a ruolo con il n.5917/2016 RG.
Sulla base della documentazione in atti il Giudice del lavoro, con la sentenza n.35 del 10.01.2020, confermata la propria ordinanza di decadenza dalla prova per testi, ha rigettato le domande. In sintesi ha ritenuto insufficienti gli elementi di riscontro circa le allegazioni di un costante e fattivo apporto della ricorrente nella “cogestione” dell'impresa di ristorazione, con riferimento alla tesi sia della società di fatto, sia dell'impresa familiare, sia della azienda in comunione. Con ricorso del 10.09.2020 ha proposto appello, lamentando l'erroneità Parte_1 della sentenza nella parte relativa alla valutazione di decadenza e di inammissibilità delle prove per testi, nonché nella parte relativa alla valutazione delle prove documentali e del provvedimento presidenziale reso nel procedimento di separazione tra i coniugi, nel quale –a dire dell'appellante- era stata ritenuta sussistente una impresa familiare tra i coniugi. L'appellante, quindi, sostenendo l'esistenza di elementi sufficienti, ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolte le domande proposte in primo grado, secondo la gradazione ivi già espressa. Si è costituito , eccependo l'inammissibilità per genericità e Parte_2
l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto. La ribadendo gli argomenti svolti in primo grado, ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello. In data 3.4.2023 , figlio di , ha depositato in Controparte_2 Parte_1 giudizio un atto di “intervento ex art.105 c.p.c.” del seguente tenore “Al fine e per le ragioni che meglio si diranno nel prosieguo del giudizio il sig. a mezzo dello scrivente Controparte_2 procuratore interviene ex art.105 c.p.c. nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo articolo 105 c.p.c. II comma”. All'udienza del 05.07.2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo per il decesso di
, avvenuto il 26.6.2023. Parte_2
Con ricorso depositato il 19.9.2023 ha riassunto il giudizio per la sua Parte_1 prosecuzione nei confronti della Cooperativa e degli eredi di fissata per Parte_2
l'udienza del 29.11.2023.
figlia del de cuius, si è costituita con memoria del Parte_2
25.11.2023 al solo fine di dichiarare di aver rinunciato all'eredità del padre e di chiedere la declaratoria di difetto di legittimazione passiva. Come da documentazione prodotta dalla stessa appellante, con atto del 26.9.2023 hanno rinunciato anche i chiamati per rappresentazione, figli di ( Parte_2 Per_4
e ); con atto del 23.1.2024 ha rinunziato all'eredità
[...] Persona_5 Persona_6 coniuge del de cuius;
con dichiarazione del 06.06.2024 hanno rinunziato e Persona_1
fratelli del de cuius, e , , Persona_3 Parte_3 Per_7 Per_8 Per_9 Persona_10 Per_1
e nipoti chiamati per rappresentazione, con dichiarazione del 01.07.2024 hanno Per_12 altresì rinunziato , e fratelli del de cuius, nonché Persona_13 Persona_14 Parte_4 i nipoti, chiamati per rappresentazione, , , , Persona_15 Persona_16 Persona_17 Persona_18
, . Persona_19 Persona_20
Dopo varie udienze per le notifiche agli eredi, e dopo l'acquisizione delle rinunzie all'eredità, il 18.10.2024 la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 07.05.2025 per l'integrazione del contraddittorio. All'udienza del 07.05.2025, verificato che non vi era stata alcuna ulteriore notificazione agli eredi chiamati a succedere per effetto della rinunzia degli altri, e stante il richiamo della Cooperativa agli artt.305 e 307 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato nel presente giudizio da , mancando i presupposti dell'art.105 c.p.c. secondo cui “Ciascuno Parte_5 può intervenire in un processo tra altre persone per fare valere, in confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”. Nel caso di specie non è stato neppure esplicitato quale sia l'eventuale diritto dell'interventore e quale sia il collegamento giuridico con il titolo o con l'oggetto della domanda giudiziale proposta da , la quale trae origine da una vicenda personale distinta Parte_1 ed è diretta ad ottenere un beneficio patrimoniale autonomo. Passando al resto occorre rilevare che nel lasso di tempo intercorso tra l'udienza del 18.10.2024 e quella del 07.05.2025, fissata per l'integrazione del contraddittorio essendo necessaria la notificazione del ricorso in riassunzione e degli atti successivi agli eredi di Parte_2
(chiamati all'eredità successivamente a coloro che avevano rinunziato alla stessa), non risulta essere stata compiuta alcuna notificazione, anche come tentativo, né risulta essere stata espletata alcuna attività per l'individuazione degli ulteriori successori. A norma del combinato disposto degli artt. 359, 307 comma 3, 303, e 291 u.c. c.p.c., l'inattività della parte tenuta ad integrare il contraddittorio nel termine perentorio –nel caso di specie costituito dalla data dell'udienza successiva- determina l'estinzione del giudizio, che opera di diritto. Peraltro all'udienza del 07.05.2025 la difesa della nell'invocare l'art.307 c.p.c., CP_1 ha implicitamente sollevato la relativa eccezione. L'estinzione travolge l'intero processo, inclusa la domanda proposta nei confronti della posto che in grado di appello vi è un litisconsorzio necessario per ragioni processuali CP_1 tra tutte le parti del primo grado (o tra i relativi successori), con la conseguenza che l'inattività rispetto all'ordine di integrazione del contraddittorio di alcune parti produce effetto estintivo anche nei confronti dei litisconsorti già costituiti (v. Cass. n.3391/2023). Ciò vale nel caso in esame ancor più perché tra le varie domande proposte dalla ricorrente vi è anche quella diretta ad accertare la simulazione della cessazione dell'impresa individuale di e del subentro della Cooperativa, dovendosi considerare che “Con riferimento Parte_2 all'azione promossa in via principale dai terzi, diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto in confronto delle parti, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto stesso, con la conseguenza che è necessario il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all'atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, essendo la nullità che ne deriva posta a fondamento dell'azione.” (v. Cass.n.35823/2023). Ai sensi dell'art.307 cit., quindi, la declaratoria di estinzione definisce il giudizio in rito. La complessità delle vicende e delle questioni affrontate costituisce motivo idoneo a disporre la compensazione delle spese tra le parti, anche con riferimento all'erede rinunciante
[...] che all'uopo ha lamentato la notificazione dell'atto di riassunzione in data Parte_2 successiva alla trascrizione della sua rinunzia;
sul punto si evidenzia infatti che, ai fini dell'opponibilità della rinunzia all'eredità ai terzi, non rileva la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, ma l'inserimento della stessa nel registro delle successioni ai sensi degli artt. 591 c.c. e 52-53 disp. Att. C.c.
P.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10.09.2020 da nei Parte_1 confronti degli eredi di , e della Parte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del 10.01.2020 n.35 del Tribunale Controparte_4 di Lecce, nonché sull'atto di intervento volontario spiegato da , così Controparte_2 provvede: Dichiara inammissibile l'intervento di . Controparte_2
Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi gli artt.307 e 291 c.p.c. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 07.05.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.35 del 10.01.2020 Oggetto: accertamento rapporto di lavoro o di impresa familiare
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente S E N T E N Z A
nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Silvia Pezzulla Parte_1
Appellante e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Di Giovanni Controparte_1
Eredi di
[...]
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Parte_2
Torsello Appellati
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Greco Controparte_2
Interventore volontario
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 e 30 luglio 2014 a e alla Parte_2
dinanzi al Tribunale civile di Lecce, , Controparte_1 Parte_1 premesso di aver convissuto dal 1988 e di aver contratto matrimonio l'11.6.1997 con
[...]
in Castrignano del Capo in regime di separazione di beni, aveva dedotto di aver Pt_2 coadiuvato –con collaborazione quotidiana a tempo pieno- il nell'attività lavorativa Pt_2 familiare di ristorazione in Santa Maria di Leuca, esercitata da costui nella forma dell'impresa individuale denominata “ , di essersi occupata di servire la clientela, di effettuare gli CP_1 ordini presso i fornitori, di pagare le merci e alcuni beni strumentali, a volte provvedendovi a proprie spese, e di essersi nel contempo occupata della famiglia, composta anche dal figlio CP_2 nato da una sua precedente unione. Aveva precisato: - che, malgrado il lavoro prestato, ella non aveva mai ricevuto alcunché né a titolo di utili, né a titolo di retribuzione, né per contribuzione previdenziale;
-che a settembre 2011 aveva promosso il procedimento di separazione Pt_2 giudiziale;
-che ella aveva continuato a recarsi giornalmente presso il ristorante per svolgere le proprie mansioni, sebbene , al fine di evitare la corresponsione dell'assegno stabilito dal Pt_2 giudice nel procedimento di separazione, avesse tentato di estrometterla dal ristorante, facendo subentrare i propri familiari nella gestione dell'attività ( , , Persona_1 Persona_2 Per_3
quest'ultimo socio della;
-che in tale ottica vi era stato il
[...] Controparte_1 subentro, solo “formale” e “simulato” della nella gestione del ristorante, che di fatto CP_1 era rimasto in capo a , sebbene costui risultasse dipendente della Parte_2 CP_1 medesima;
-che tale vicenda aveva costituito un atto di esclusione di lei, quale socia di fatto, illegittimo e in violazione dell'art.2287 c.c.; -che con ricorso ex art.700 cpc del 20.1.2014 ella aveva chiesto il riconoscimento giudiziale della sussistenza di una azienda coniugale o di una impresa familiare e l'immediata reintegrazione nella gestione dell'azienda; -che il ricorso era stato respinto ma dall'istruttoria sommaria era emerso il potere di gestione dell'attività in capo alla stessa ricorrente e la sussistenza di una società di fatto con il ex art.2251 c.c.; -che la cessione Pt_2 dell'attività a favore della o era fittizia, o era illegittima perché in violazione del diritto CP_1 di prelazione previsto dall'art.230 bis comma 5 cc e dall'art.732 c.c.. Tanto premesso aveva chiesto: -che fosse accertata la sussistenza di una Parte_1 società di fatto tra lei e dal 1988; -che fosse dichiarata l'illegittimità e Parte_2 inefficacia della sua esclusione dalla società di fatto, poichè in violazione dell'art.2287 comma 3 c.c., con ordine di reintegrazione;
-che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
-che “in ogni caso” fosse dichiarata la simulazione della cessazione dell'impresa individuale di e del subentro della Cooperativa;
-che la cessione del Parte_2 bar-ristorante fosse dichiarata nulla inefficace o illegittima, in frode alla legge ex art.1344 c.c., nonché in violazione dell'art.2287 comma 3 c.c., o in subordine in violazione del diritto di prelazione ex art.230 bis c.c. e 732 c.c., con ordine di reintegrare la nella gestione Pt_1 dell'attività e con condanna al risarcimento dei dnani;
-che, in via subordinata, fosse accertata la sussistenza di una azienda coniugale ex art.177 comma 1 lett d) c.c. dall'11.6.1997 e il diritto della stessa a partecipare alla gestione, nonché il diritto al risarcimento dei danni;
-che, in via Pt_1 ulteriormente subordinata, fosse accertata la sussistenza di una impresa familiare ex art.230 bis con diritto di prelazione e di riscatto in favore della attrice e con ordine di reintegro di essa nell'azine e con diritto al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio, aveva contestato le avverse deduzioni ed eccepito Parte_2
l'infondatezza delle avverse domande, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva sostenuto di aver cessato l'attività di impresa, senza alcuna cessione, né trasferimento di azienda, e quindi senza che vi fossero le condizioni per la prelazione legale ex art.230 bis c.c. Si era costituita in giudizio anche la eccependo la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva;
aveva comunque eccepito l'infondatezza delle avverse tesi, affermando che non vi era stato alcun subentro nell'attività altrui, essendo la Cooperativa la legittima concessionaria dell'area demaniale marittima, senza alcun collegamento con la gestione uscente. Aveva quindi chiesto il rigetto della domanda attorea. Con ordinanza del 01.03.2016 il Tribunale civile, sezione commerciale, presso il quale era stata iscritta la causa, ha rilevato che il giudizio rientrava nelle materie per tabella assegnate alla sezione lavoro e ha quindi disposto la trasmissione di esso al Presidente del Tribunale per la riassegnazione al giudice del lavoro. Il giudizio, originariamente iscritto presso la Sezione civile con il n.8105/2014 RG, è stato pertanto trasmesso alla Sezione lavoro e ivi iscritto a ruolo con il n.5917/2016 RG.
Sulla base della documentazione in atti il Giudice del lavoro, con la sentenza n.35 del 10.01.2020, confermata la propria ordinanza di decadenza dalla prova per testi, ha rigettato le domande. In sintesi ha ritenuto insufficienti gli elementi di riscontro circa le allegazioni di un costante e fattivo apporto della ricorrente nella “cogestione” dell'impresa di ristorazione, con riferimento alla tesi sia della società di fatto, sia dell'impresa familiare, sia della azienda in comunione. Con ricorso del 10.09.2020 ha proposto appello, lamentando l'erroneità Parte_1 della sentenza nella parte relativa alla valutazione di decadenza e di inammissibilità delle prove per testi, nonché nella parte relativa alla valutazione delle prove documentali e del provvedimento presidenziale reso nel procedimento di separazione tra i coniugi, nel quale –a dire dell'appellante- era stata ritenuta sussistente una impresa familiare tra i coniugi. L'appellante, quindi, sostenendo l'esistenza di elementi sufficienti, ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolte le domande proposte in primo grado, secondo la gradazione ivi già espressa. Si è costituito , eccependo l'inammissibilità per genericità e Parte_2
l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto. La ribadendo gli argomenti svolti in primo grado, ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello. In data 3.4.2023 , figlio di , ha depositato in Controparte_2 Parte_1 giudizio un atto di “intervento ex art.105 c.p.c.” del seguente tenore “Al fine e per le ragioni che meglio si diranno nel prosieguo del giudizio il sig. a mezzo dello scrivente Controparte_2 procuratore interviene ex art.105 c.p.c. nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo articolo 105 c.p.c. II comma”. All'udienza del 05.07.2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo per il decesso di
, avvenuto il 26.6.2023. Parte_2
Con ricorso depositato il 19.9.2023 ha riassunto il giudizio per la sua Parte_1 prosecuzione nei confronti della Cooperativa e degli eredi di fissata per Parte_2
l'udienza del 29.11.2023.
figlia del de cuius, si è costituita con memoria del Parte_2
25.11.2023 al solo fine di dichiarare di aver rinunciato all'eredità del padre e di chiedere la declaratoria di difetto di legittimazione passiva. Come da documentazione prodotta dalla stessa appellante, con atto del 26.9.2023 hanno rinunciato anche i chiamati per rappresentazione, figli di ( Parte_2 Per_4
e ); con atto del 23.1.2024 ha rinunziato all'eredità
[...] Persona_5 Persona_6 coniuge del de cuius;
con dichiarazione del 06.06.2024 hanno rinunziato e Persona_1
fratelli del de cuius, e , , Persona_3 Parte_3 Per_7 Per_8 Per_9 Persona_10 Per_1
e nipoti chiamati per rappresentazione, con dichiarazione del 01.07.2024 hanno Per_12 altresì rinunziato , e fratelli del de cuius, nonché Persona_13 Persona_14 Parte_4 i nipoti, chiamati per rappresentazione, , , , Persona_15 Persona_16 Persona_17 Persona_18
, . Persona_19 Persona_20
Dopo varie udienze per le notifiche agli eredi, e dopo l'acquisizione delle rinunzie all'eredità, il 18.10.2024 la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 07.05.2025 per l'integrazione del contraddittorio. All'udienza del 07.05.2025, verificato che non vi era stata alcuna ulteriore notificazione agli eredi chiamati a succedere per effetto della rinunzia degli altri, e stante il richiamo della Cooperativa agli artt.305 e 307 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato nel presente giudizio da , mancando i presupposti dell'art.105 c.p.c. secondo cui “Ciascuno Parte_5 può intervenire in un processo tra altre persone per fare valere, in confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”. Nel caso di specie non è stato neppure esplicitato quale sia l'eventuale diritto dell'interventore e quale sia il collegamento giuridico con il titolo o con l'oggetto della domanda giudiziale proposta da , la quale trae origine da una vicenda personale distinta Parte_1 ed è diretta ad ottenere un beneficio patrimoniale autonomo. Passando al resto occorre rilevare che nel lasso di tempo intercorso tra l'udienza del 18.10.2024 e quella del 07.05.2025, fissata per l'integrazione del contraddittorio essendo necessaria la notificazione del ricorso in riassunzione e degli atti successivi agli eredi di Parte_2
(chiamati all'eredità successivamente a coloro che avevano rinunziato alla stessa), non risulta essere stata compiuta alcuna notificazione, anche come tentativo, né risulta essere stata espletata alcuna attività per l'individuazione degli ulteriori successori. A norma del combinato disposto degli artt. 359, 307 comma 3, 303, e 291 u.c. c.p.c., l'inattività della parte tenuta ad integrare il contraddittorio nel termine perentorio –nel caso di specie costituito dalla data dell'udienza successiva- determina l'estinzione del giudizio, che opera di diritto. Peraltro all'udienza del 07.05.2025 la difesa della nell'invocare l'art.307 c.p.c., CP_1 ha implicitamente sollevato la relativa eccezione. L'estinzione travolge l'intero processo, inclusa la domanda proposta nei confronti della posto che in grado di appello vi è un litisconsorzio necessario per ragioni processuali CP_1 tra tutte le parti del primo grado (o tra i relativi successori), con la conseguenza che l'inattività rispetto all'ordine di integrazione del contraddittorio di alcune parti produce effetto estintivo anche nei confronti dei litisconsorti già costituiti (v. Cass. n.3391/2023). Ciò vale nel caso in esame ancor più perché tra le varie domande proposte dalla ricorrente vi è anche quella diretta ad accertare la simulazione della cessazione dell'impresa individuale di e del subentro della Cooperativa, dovendosi considerare che “Con riferimento Parte_2 all'azione promossa in via principale dai terzi, diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto in confronto delle parti, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto stesso, con la conseguenza che è necessario il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all'atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, essendo la nullità che ne deriva posta a fondamento dell'azione.” (v. Cass.n.35823/2023). Ai sensi dell'art.307 cit., quindi, la declaratoria di estinzione definisce il giudizio in rito. La complessità delle vicende e delle questioni affrontate costituisce motivo idoneo a disporre la compensazione delle spese tra le parti, anche con riferimento all'erede rinunciante
[...] che all'uopo ha lamentato la notificazione dell'atto di riassunzione in data Parte_2 successiva alla trascrizione della sua rinunzia;
sul punto si evidenzia infatti che, ai fini dell'opponibilità della rinunzia all'eredità ai terzi, non rileva la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, ma l'inserimento della stessa nel registro delle successioni ai sensi degli artt. 591 c.c. e 52-53 disp. Att. C.c.
P.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10.09.2020 da nei Parte_1 confronti degli eredi di , e della Parte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del 10.01.2020 n.35 del Tribunale Controparte_4 di Lecce, nonché sull'atto di intervento volontario spiegato da , così Controparte_2 provvede: Dichiara inammissibile l'intervento di . Controparte_2
Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi gli artt.307 e 291 c.p.c. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 07.05.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi