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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 16.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16845/24 R.G. tra
(c.f. ) nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avv.ti Leopoldo e Luciano Spedaliere, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Pasquale Allocca, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 il ricorrente conveniva in giudizio
[...]
esponendo: Controparte_1
- di lavorare senza soluzione di continuità, prima alle dipendenze della e successivamente, dall'1/1/13, a seguito di fusione per Controparte_2
incorporazione, alle dipendenze della convenuta, con applicazione del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
- di lavorare come capo operatori, par188, assegnato al Reparto Tecnologie Avanzate
- Unità Operativa Manutenzione Infrastruttura;
- che nel periodo 2007/2023 aveva prestato, in maniera costante e continuativa, per dieci anni consecutivi, un cospicuo numero di ore di straordinario, diurno e notturno – in particolare, nel 2007 n. 349,57, nel 2008 n. 543,44, nel 2009 n. 469,28, nel 2010 n. 792,89, nel 2011 n. 924,37, nel 2012 n. 1.018,70, nel 2013 n. 1.059,43, nel 2014 n. 861,23, nel 2015 n. 1.095,22, nel 2016 n. 1.212,73, nel 2017 n. 1.241,35, nel 2018 n. 1.211,20, nel 2019 n. 1.531,69, nel 2020 n. 1.449,41, nel 2021 n.
1.547,00, nel 2022 n. 987,69 e nel 2023 n. 839,95;
- che tali ore di lavoro straordinario esorbitavano di gran lunga il limite massimo fissato dall'art.5 comma 3 D.Lgs.n.66/2003 e dall'art.28 comma 2 CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015;
- che i turni di lavoro erano stati fissati mensilmente dall'azienda;
- che quindi negli anni suddetti, su disposizione e per esigenze unilaterali aziendali, il ricorrente aveva prestato ore di lavoro straordinario eccedenti il limite di cui all'art 28 del CCNL di categoria, svolgendo attività lavorativa per un numero di ore superiore al tetto massimo di lavoro, comprensivo dello straordinario, fissato in un totale di 48 ore settimanali;
- che, in ragione delle mansioni espletate, era tenuto alla reperibilità nei giorni di lavoro e in quelli di riposo e festivi, in quanto doveva poter essere prontamente rintracciato per eventuali richieste di svolgimento della sua prestazione lavorativa, circostanza, questa, che si verificava molto spesso;
- che la gravosità (intesa come penosità) della prestazione del ricorrente risultava anche dalla circostanza che, in caso di chiamata, poteva determinarsi il mancato rispetto del riposo giornaliero o il superamento dei limiti del lavoro straordinario, in spregio alle norme di legge e della contrattazione collettiva;
- che ciò gli aveva cagionato un danno da usura psicofisica, determinando una lesione della sua vita di relazione, personale e familiare;
- che pertanto erano spettanti le somme in relazione alle ore di lavoro straordinario eccedenti il tetto massimo previsto dalla legge e dal CCNL del settore (250 ex art.5 co.3 D.Lgs.n.66/2003 fino al 31/12/2015 e 150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt.28 co.2 e 27 co.1 CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015, dal 01/01/2016);
- di aver diritto al risarcimento del danno in misura pari alla metà retribuzione oraria la retribuzione oraria incrementata della maggiorazione a titolo di straordinario diurno, così come indicata nelle buste paga per un totale di €. 148.608,35, ovvero al 50% della retribuzione media mensile (€. 12.30) per un totale di €. 147.932,00;
- che non aveva goduto del tempo di riposo minimo di 11 ore di cui all'art.7 D.Lgs
66/03 tra una prestazione e l'altra ed in particolare dal 2007 al 2009, per almeno 5 volte al mese senza alcun pausa tra due turni che divenivano continuativi, dal 2007
a gennaio 2018, per almeno 8 volte al mese senza alcuna pausa tra due turni che divenivano continuativi, da febbraio 2018 ad aprile 2022, per almeno 8 volte al mese con una pausa di due ore;
- che aveva a tale titolo diritto al risarcimento del danno da usura psico fisica per €
102.300,00 (8 ore di riposo non godute per la paga oraria di €. 12.30).
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
A)-accertato il superamento del monte ore massimo previsto dalla legge e dal CCNL di categoria, dichiarato il diritto al risarcimento del conseguente ed ontologico danno non patrimoniale,
B)condanni la convenuta al pagamento, in suo favore, di € 148.608,35 ovvero di € 147.932,00 importi come calcolati in premessa ovvero di quella diversa ed anche maggiore somma che si riterrà;
C)-accertato l'inadempimento datoriale nell'aver impedito al ricorrente di godere di 11 ore consecutive di riposo in occasione delle prestazioni del lavoro notturno, come dedotto in premessa, e dichiarato il suo diritto ad essere risarcito del relativo, conseguente danno,
D)condanni la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 102.300,00 come sopra calcolata ovvero di quella diversa ed anche maggiore somma che si riterrà;
E)-in ogni caso oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria spese distratte
L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.10.24 con la CP_3 quale resisteva alle opposte pretese eccependo la nullità del ricorso e deducendo:
- che aveva fatto ricorso al lavoro straordinario per carenza di personale per il blocco delle assunzioni disposto dalla Regione Campania, dalla normativa statale e per la situazione economico-finanziaria dell'azienda caratterizzata da crisi;
- che l'art.5, comma 3, d.lgs 66/2003, prevedeva, in difetto di disciplina collettiva, che la prestazione di lavoro straordinario era ammessa per un periodo massimo che non superasse le 250 ore annuali;
- che, dal 2016, per il trasporto pubblico locale era stato sottoscritto l CP_4 28.11.2015 che prevedeva (art. 28) un limite massimo di 150 ore ogni 26 settimane ma che non rientravano nel computo delle 150 ore quelle svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore;
- che ancora non potevano concorrere al raggiungimento del predetto limite le prestazioni straordinarie effettuate: in caso di eccezionali esigenze tecnico - produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori (art. 5, co 4, d.lgs 66/2003); in caso di forza maggiore o nel caso in cui la mancata esecuzione di prestazione di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione (art 5, co 4, d.lgs 66/2003); in caso di lavoro straordinario prestato in base a programmi di servizio straordinario di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale, fissato entro il mese precedente all'inizio del corrispondente evento (art 27, co 8, 3 cpv A.N.
28.11.2015);
- che ai sensi dell'art. 19, comma 3, del RDL n. 2328/1923 “Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958.
n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.”;
- che quindi doveva ritenersi effettivo non “ogni lavoro” ma solo quello richiedente una applicazione assidua e continuativa e non l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua;
- che dunque le ore di lavoro del ricorrente andavano modulate in virtù delle predette indicazioni e, quindi, non tutti i periodi indicati nel ricorso concorrevano al superamento dei limiti legali, dovendo necessariamente computare le sole ore di straordinario c.d. piene e non anche le frazioni di esse;
- che non era stato specificato e sufficientemente delineato il presunto pregiudizio, il quale, per essere rilevante rispetto alla fattispecie, deve dipendere in maniera diretta da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro;
- che eccepiva la prescrizione quinquennale, ovvero decennale, del credito avendo il ricorrente interrotto la prescrizione solo il reclamo gerarchico inviato il 15 luglio 2024;
- che il danno richiesto era eccessivo potendosi ritenere più equo agganciarlo alla sola maggiorazione della retribuzione per lavoro straordinario;
- che il risarcimento del danno per il mancato riposo giornaliero di 11 ore, Parte_ ovvero 8 come da 579 del 1.7.17 era da rigettarsi perché non era provata la mancata fruizione del riposo e non poteva aver diritto ad una doppia liquidazione dei danni da usura psico-fisica - per straordinario in eccesso e per il mancato riposo giornaliero o settimanale.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione del credito, ex art.2947 c.c., relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso dal
01.01.2007 al mese di luglio 2018 ovvero dichiarare la prescrizione del credito, ex art. 2946 c.c., relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso dal 01.01.2007 al mese di luglio 2014;
C) Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico- fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% come da quantificazione riportate alle colonne o e p della tabella riportata al punto (I-e), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa, dai quali dovrà essere detratto l'importo corrispondente alle ore di straordinario rese nei periodi caduti in prescrizione come sopra precisato, mentre nulla va riconosciuto in relazione ai presunti mancati riposo di cui al punto 11 del ricorso. In via ulteriormente subordinata riconoscere la misura del risarcimento del danno nella percentuale del 15% dell'importo come da quantificazione riportate all'ultima colonna della tabella di cui al punto (I-e) ovvero nella misura di euro 1,00 per ogni ora di straordinario in eccesso così come sancito dalla richiamata giurisprudenza in atti, dai quali dovrà essere detratto l'importo corrispondente alle ore di straordinario rese nei periodi caduti in prescrizione. D) In estremo subordine e nella malaugurata ipotesi di rigetto dei criteri sopra indicati, si chiede di voler adottare il criterio stabilito dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 847 del 26.9.24, riconoscendo in via equitativa il danno, in misura percentuale della retribuzione giornaliera (considerando le sole 2,36 ore per ogni giornata di riposo non goduto) aumentato di 1,00 per ogni ora di lavoro straordinario svolto in eccesso.
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Alla udienza del 5.2.25 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Preliminarmente deve rilevarsi come non siano contestate in atti il numero di ore di lavoro prestate ed in particolare in numero di ore di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattualmente dovuto e come le buste paga prodotte siano assolutamente illegibili. Ne deriva che le ore di lavoro straordinario prestate possono essere ritenute nella sola misura di cui al documento
“prospetto conteggi” di parte convenuta. Si può dunque ritenere provato un orario di lavoro straordinario di complessive nel 2007 n. 349,57, nel 2008 n. 543,44, nel 2009 n. 469,28, nel
2010 n. 792,89, nel 2011 n. 924,37, nel 2012 n. 1.018,70, nel 2013 n. 1.059,43, nel 2014 n.
861,23, nel 2015 n. 1.095,22, nel 2016 n. 1.212,73, nel 2017 n. 1.241,35, nel 2018 n. 1.211,20, nel 2019 n. 1.531,69, nel 2020 n. 1.449,41, nel 2021 n. 1.547,00, nel 2022 n. 987,69 e nel
2023 n. 839,95.
Ancora vi è da dire che l'art. 5, co 4, d.lgs 66/2003 non amplia il numero massimo di ore di lavoro straordinario esigibile. Infatti la disposizione prevede:
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
Dunque il lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore salvo diversa disciplina collettiva applicabile che ampli le ipotesi in cui lo stesso
è comunque dovuto. In ogni caso è ammesso nelle ipotesi di cui al comma 4 salva diversa disposizione dei contratti collettivi che devono comunque (comma 2) rispettare i limiti massimi e dunque con salvezza del limite che serve a tutelare la salute del lavoratore (cfr comma 2: Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4…).
Quanto all'art 27, co 8, A.N. 28.11.2015, lo stesso in alcuna sua parte prevede il superamento del limite di prestazione di lavoro straordinario.
Quanto alla allegazione che doveva ritenersi effettivo non “ogni lavoro” ma solo quello richiedente una applicazione assidua e continuativa e non l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua, la stessa è destituita di fondamento posto che parte convenuta non si è preoccupata di indicare quando l'occupazione sarebbe stata di semplice attesa o custodia.
L'art. 28 del CCNL è applicabile dall'1.1.15 posto che dallo stesso (decorrenza e durata) si legge che il presente accordo ha durata triennale, con scadenza il 31 dicembre 2017. rubricato “lavoro straordinario” stabilisca altresì che, indipendentemente dalla possibilità di svolgere lavoro straordinario settimanale entro un limite massimo di otto ore per settimana lavorativa, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore di straordinario ogni 26 settimane lavorative, per un totale annuo massimo, quindi, di
300 ore di straordinario su 52 settimane presenti in un anno.
Ne deriva che per il periodo 2007/2015 In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali (art 5, comma 3, d.lgs.
66/2003). Ne deriva che in detto periodo sono state prestate 4414.13 ore di lavoro straordinario oltre il limite di legge con volontaria della normativa da parte del datore di lavoro convenuto che ha l'obbligo di garantire la salute psico fisica del lavoratore.
Per il periodo successivo l'art 28 del CCNL ha previsto che in luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27.
Per il periodo dal 2016 al 2023 le ore di lavoro straordinario prestate oltre il limite è pari a
7613.
Sono state dunque prestate n. 12027 ore di lavoro oltre il limite massimo consentito.
Orbene è palese la volontarietà da parte della convenuta di far prestare dette ore avendone fruito.
L'azione dispiegata dal ricorrente attiene ad una fattispecie di responsabilità contrattuale, con essa essendosi inteso denunciare l'inadempimento datoriale rispetto all'assicurazione di condizioni di lavoro idonee a preservare la salute degli addetti con riferimento all'orario di lavoro, e come visto, inadempimento sussiste.
I tema di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è il lavoratore che agisca ai sensi dell'art. 2087 c.c. che ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro con un assetto assetto da calibrarsi rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d.
“superlavoro” ed in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione (cfr Cass 34968/2022). La Corte di cassazione (S.U., 13533/2001)ha evidenziato come il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio per modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole;
spetta invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile. Nel caso di specie la misura intollerabile è allegata e dimostrata per stessa ammissione della convenuta, come da prospetto dalla stessa prodotto.
Dunque in tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare
l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019).
La sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35
e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore;
peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere "in re ipsa" (Cass Sez. L - , Ordinanza n. 16711 del 05/08/2020). Si è infatti realizzato un condizionamento illecito della sua vita personale in conseguenza della richiesta di svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario sistematicamente eccedenti, per
9 anni, il limite normativo di 250 ore , poi fissato dalla contrattazione collettiva in 300 ore.
L'istante, in buona sostanza, ha per 9 anni lavorato mediamente 10 ore al giorno su una giornata della durata di ore 24, circostanza che deve guidare l'equità di questo giudice nella determinazione del risarcimento del danno, nella palese evidenza della grave violazione da parte dell'azienda delle disposizioni legali e contrattuali dettate in materia di orario di lavoro a tutela della integrità psico-fisica e della dignità del lavoratore.
In particolare la Corte di cassazione ha ritenuto l'esistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, allorquando si agisca per il riconoscimento di responsabilità da carattere usurante della prestazione quale effetto di per sé solo del superamento delle specifiche regole di legge o contrattazione sui riposi (Cass. 15 luglio 2019, n. 18884; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563;
Cass. 14 luglio 2015, n. 14710) od alla sistematica violazione dei massimi previsti per lo straordinario (Cass. 10 maggio 2019, n. 12538) con principi applicabili al caso interessato.
La copertura costituzionale che l'art. 36 Cost. fornisce alla durata del lavoro giornaliero e settimanale e gli ulteriori limiti massimi desumibili dal d. logs. 66/2003 o dalla relativa direttiva 10 R. G. n, 17888/2015 eurounitaria, in sé o per quanto previsto dalla contrattazione collettiva cui essi facciano rinvio;
il predetto superamento dei limiti di orario consente poi, ove si dimostri il relativo nesso causale, anche il risarcimento di danni ulteriori, come quello alla salute (Cass. 24563/2016, cit., ma anche già Cass. 20 agosto 2004, n. 16398, fino a Cass.
4 marzo 2000, n. 2455); peraltro, l'autonomia del danno alla salute rispetto al danno da carattere «gravoso e usurante» della prestazione (danno che già Cass. 2455/2000, cit. indicava come relativo ai «disagi» fisiopsichici, così distinguendoli dalle vere proprie infermità, temporanee o permanenti) rende evidente come quest'ultimo diritto attenga piuttosto alla dignità della prestazione lavorativa, quale espressione particolare, nell'ambito della produttività nel lavoro per altri, della dignità della persona…per il ricorrere di un carattere «gravoso e usurante della prestazione non è necessario che essa debba portare alla rovina fisico-psichica del lavoratore».. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16711 del 2020).
Nello stesso senso la Corte di cassazione (Sentenza 34968/22) ha osservato come
Proprio il legame con la dignità della prestazione lavorativa che viene commisurata in corrispettivo economico, consente di agganciare il risarcimento del danno contrattuale ad una quota di retribuzione.
L'art 7 dell'accordo 27 novembre 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione fornisce un criterio di equitrà per il risarcimento del danno di cui è causa.
Esso ha riguardo al Mercato del lavoro Rapporti di lavoro flessibile e prevede che in ipotesi di part time, che può prevedere anche una sola ora di riduzione dell'orario di lavoro ed è quindi sostanzialmente sovrapponibile alla fattispecie per cui è causa, che il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.
Da tale criterio, indicato dalla stessa contrattazione collettiva, è ricavabile la quota compensativa del danno di cui è causa pari al differenziale indicato (50%) meno la quota di maggiorazione per lavoro straordinario (10%).
Ne deriva un differenziale, rispetto alla retribuzione percepita, pari al 40% con condanna della convenuta al pagamento di €. 59.714,04, ritenuta la correttezza dei conteggi da ultimo depositati da parte convenuta.
Per ciò che concerne le giornate in cui l'istante avrebbe lavorato senza pausa o comunque senza godere di un riposo minimo di 11 ore di cui all'art.7 D.Lgs 66/03 tra una prestazione e l'altra, le stesse non sono state indicate in ricorso se non genericamente dal 2007 al 2009, per almeno 5 volte al mese peraltro in contraddizione con l'assunto per almeno 8 volte al mese dal 2007 al gennaio 2018, le stesse sono contestate (Pag 13/14 della memoria di costituzione) ed in difetto di puntuale allegazione la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per la metà; sono compensate per il residuo visto l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 59.714,04;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano per detta parte in €. 6699,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 379,50 a titolo di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 16.4.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)